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materiali di lavoro e rassegna stampa sullimmigrazione

2005                                                                                                                        marzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n9/2005 del Ministero del lavoro: nuove indicazioni per lo Sportello Unico

 

 

 

      Introduzione

 

      CIRCOLARE N. 9/2005: D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, in materia di immigrazione", previsto dall'art.34, comma 1, della legge Bossi-Fini Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni.

 

 

 

 

 

 

                   

                  Inform. Legge

                  n. 51

_________

 

 

 

 

                  a cura del:

                   

                  SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101  

Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

 

 

Roma, 15 marzo 2005

 

Marted 8 marzo 2005 stata pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare n. 9/2005, con la quale vengono fornite indicazioni operative per l'applicazione del decreto di attuazione della legge Bossi-Fini (D.P.R. 334/2004, vedi SRM Materiali Inform.Legge n.50).

 

La circolare n. 9/2005 precisa che, in attesa dell'istituzione degli Sportelli Unici, datori di lavoro e lavoratori stranieri entrati con i flussi d'ingresso per il 2005 devono continuare a seguire la vecchia procedura per ottenere il permesso di soggiorno.

 

Gli argomenti trattati nella circolare 9/2005 sono:

 

Gli ingressi fuori quota
La competenza per gli ingressi fuori quota (ad esempio, infermieri professionali, lettori universitari, traduttori o interpreti, lavoratori marittimi, personale artistico,...) passa completamente allo Sportello Unico (escluse  le domande presentate prima del 24 febbraio 2005 che sono ancora di competenza delle Direzioni Provinciali del lavoro).
Dal 25 febbraio le domande vanno presentate in Prefettura con raccomanda A/R.

Il nuovo regolamento d la possibilit di instaurare nuovi rapporti di lavoro a lavoratori gi entrati in Italia fuori quota, la qualifica di assunzione dovr comunque coincidere con quella originaria.

Tirocini formativi
I cittadini neocomunitari che vogliono svolgere in Italia un tirocinio formativo non avranno bisogno di nessuna autorizzazione al lavoro. Il tirocinio non infatti considerato un rapporto di lavoro e quindi le limitazioni nell'accesso al mondo del lavoro previste per i cittadini neocomunitari in questo campo non possono essere applicate.

I cittadini extracomunitari possono fare ingresso in Italia per effettuare i tirocini formativi senza bisogno del nullaosta al lavoro, ma con un visto per motivo di studio e formazione professionale.

Proroghe e rinnovi autorizzazioni al lavoro

Dal 25 febbraio, secondo la Circolare, le richieste per prorogare o rinnovare l'autorizzazione al lavoro di un cittadino straniero devono essere presentate alle Direzioni provinciali del Lavoro, che le trasmettono alla Prefettura insieme ad una comunicazione degli accertamenti svolti (tale comunicazione viene data anche a chi ha presentato al richiesta, e pu essere allegata alle domande di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno).
Per la concessione del rinnovo del permesso bisogna aspettare che venga istituito lo Sportello Unico e che rilasci la proroga o il rinnovo dell'autorizzazione al lavoro.

 

In allegato alla Circolare sono i moduli provvisori per la presentazione delle domande e le rispettive istruzioni di compilazione che possono essere scaricati direttamente dal sito www.welfare.gov.it o richiesti in versione cartacea presso il SRM.

 

 

Buon lavoro,

 

 

Franca Di Lecce      

 


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell'immigrazione Divisione II
Via Fornovo, 8 00192 Roma



 

Roma, 08/03/2005

a mezzo fax                                                                                                 

                         

                                                                                               

Alle Direzioni  Regionali del Lavoro

Loro Sedi

 

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro

 

per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro

 

Loro Sedi

e, p.c.:   

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Rip. 19 Uff.Lavoro Isp.Lavoro

Bolzano


Alla Provincia Autonoma di Trento

Dip.to Servizi Sociali

Servizio Lavoro

Trento

 

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.

Agenzia Regionale per l'Impiego

Trieste

Alla Regione Siciliana

Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro

Ispett. Reg.le Lavoro

Palermo

 

Agli Assessorati Regionali al lavoro

Loro Sedi

 

Al Ministero degli Affari Esteri

- Gabinetto del Ministro

- D.G.I.E.P.M.-Uff. VI Centro Visti 

Roma

 

Al Ministero dell'Interno

-Gabinetto del Ministro 

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza-

Direz. C.le dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere

- Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione-

Direz. C.le per le politiche

dell'immigrazione e dell'asilo

Roma

  

All' INPSDirezione Generale Roma

 

 

 


Prot. 23 / 0001182 / 06.01

CIRCOLARE   N.  9  /2005

Allegati: 27

 

OGGETTO: D.P.R. 18 ottobre 2004, n.  334 concernente "Regolamento recante  modifiche ed integrazioni

al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, comma 1, della legge

Bossi-Fini Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni.

 

 

Mediante la lettera circolare congiunta Ministero Interno Ministero Lavoro n. 23/910 del 24.2.2005 si disposto che "fin quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l'operativit dello Sportello Unico per l'Immigrazione, l'istruttoria delle pratiche sar avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla  Prefettura-UTG e che il provvedimento finale sar adottato dallo Sportello Unico". Al riguardo, d'intesa con il Ministero dell'Interno e rinviando a successiva circolare di imminente emanazione da parte di quel Dicastero per gli ulteriori profili di stretta competenza, si forniscono le seguenti precisazioni ed ulteriori immediate indicazioni operative.

 

            Si precisa, innanzitutto, che l'attivit attuativa dei D.P.C.M. del 17.12.2004 di programmazione dei flussi relativi all'anno 2005 sar svolta secondo la regolamentazione vigente al momento della loro emanazione e della loro iniziale operativit. La relativa attivit continuer, pertanto, ad essere svolta in applicazione del D.P.R. 394/1999, nel suo testo originario, senza tener conto delle modifiche successivamente introdotte dal D.P.R. 334/2004.

 

            Conseguentemente, la disciplina risultante dalle modifiche apportate con il citato D.P.R. 334/2004, entrato in vigore a decorrere dal 25.2.2005 (a cui di seguito ci si riferir, usando l'espressione "nuovo regolamento"), opera per il momento, essenzialmente, con limitato riguardo ai casi particolari di ingresso al di fuori dei flussi di cui all'articolo 27 del testo unico, nonch.alla  sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro necessaria per l'instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario gi munito di permesso di soggiorno per lavoro (art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) e per far luogo, da parte della Questura, al rinnovo del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento).

 

            Tenuto conto delle disposizioni diramate con la lettera circolare del 24.2.2005, codesti Uffici opereranno come segue, assicurando la massima diffusione delle presenti prime indicazioni operative e la consueta attivit d'informazione a favore degli interessati.

 

 

 

 

1- Domande presentate ai sensi dell'articolo 27 del TU-testo unico sull'immigrazione approvato con D.Leg.vo n. 286/1998 e successive modificazioni- finalizzate al primo rilascio dell'autorizzazione/nullaosta al lavoro       

 

1.1-Domande presentate prima del 25 febbraio

 

Le domande, finalizzate al primo rilascio dell'autorizzazione, presentate prima del 25 febbraio c.a. continueranno ad essere trattate e definite in applicazione della disciplina in vigore all'atto della presentazione. Per l'evasione di tali domande codeste Direzioni provinciali del lavoro (DPL) cureranno l'istruttoria e il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro.

 

 

1.2-Domande presentate a decorrere dal 25 febbraio

 

            A decorrere dal 25 febbraio c.a. le domande del tipo considerato andranno presentate alla Prefettura UTG in attesa della costituzione dello Sportello Unico per l'Immigrazione - secondo le modalit fissate dal nuovo regolamento. Ci implica l'utilizzo, da parte degli istanti, dei moduli appositamente predisposti che si allegano alla presente. Si tratta di moduli, distinti a seconda che la domanda riguardi cittadini extracomunitari o cittadini neocomunitari, che vengono messi in uso in via provvisoria per garantire la pratica attuazione delle istruzioni dettate dalla lettera circolare n. 23/910 del 24 febbraio u.s. e da osservare durante la presente fase transitoria.

 

In particolare, gli allegati da 1 a 20 includono i moduli di richiesta di nullaosta per i cittadini extracomunitari e le rispettive istruzioni. I moduli sono predisposti distintamente in corrispondenza di ciascuno dei casi particolari  previsti dall'art. 27 TU alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), r), e r-bis). L'allegato 27 costituito dalla tabella "Codici stato", necessaria per la compilazione delle richieste di nullaosta (e delle comunicazioni da effettuare con i moduli allegati 23 e 25) riferite ai cittadini extracomunitari.

 

Gli allegati 21 (richiesta di nullaosta) e 22 (schema per la redazione contratto di lavoro da unire alla richiesta) contengono i moduli da utilizzare per i cittadini neocomunitari.

 

Codesti Uffici informeranno l'utenza circa la necessit di redigere le domande con l'utilizzo della prescritta modulistica e circa la necessit di effettuarne la presentazione alla Prefettura UTG competente mediante spedizione postale con raccomandata AR. Con riferimento a tali domande, la DPL chiamata ad effettuare, per la parte di propria competenza, l'istruttoria allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti di accoglibilit diversi da quelli devoluti all'accertamento delle Questure. In attuazione della lettera circolare n.  23/910, l'esito delle verifiche istruttorie saranno trasmesse alla Prefettura UTG, fermo restando che il provvedimento finale del procedimento di spettanza dello Sportello Unico e sar in concreto adottabile soltanto dopo che quest'ultimo sar costituito e diventer operativo. Tenuto conto delle disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 28 aprile 2004, il nullaosta al lavoro nei confronti dei lavoratori neocomunitari sar adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione:

- senza procedere alla verifica da compiersi, ai sensi dell'art. 31, comma 1, nuovo reg., a cura della Questura nel caso di nullaosta riguardante l'assunzione di lavoratori extracomunitari;

- senza far luogo agli adempimenti diretti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro;

- senza far luogo agli adempimenti preordinati al rilascio, da parte degli Uffici rispettivamente competenti, del visto d'ingresso (art. 31, comma 6, nuovo reg.) e del permesso di soggiorno per lavoro (art. 36 nuovo reg.), entrambi non richiesti nei confronti dei lavoratori neocomunitari.

 

In via provvisoria e fino a quando lo Sportello Unico per l'immigrazione non sar operativo, si dispone che la Direzione Provinciale del Lavoro provveda anche ad espletare, laddove richiesti dall'art. 40, comma 1, nuovo reg., gli adempimenti finalizzati alla verifica delle disponibilit di offerta di lavoro presso i Centri per l'impiego. Si tratta di attivit da svolgere, ai sensi dell'art. 30-quinquies del nuovo regolamento, esclusivamente con riferimento alle richieste di nullaosta finalizzate a consentire l'ingresso dall'estero (e non con riferimento alle richieste di proroga o di rinnovo dell' autorizzazione originaria) di lavoratori extracomunitari, non essendo, in ogni caso, necessaria nei confronti dei cittadini neocomunitari.

 

Per l'attuazione dei predetti adempimenti, che una volta divenuto operativo lo Sportello Unico faranno carico a quest'ultimo in quanto ad esso istituzionalmente attribuiti, le DPL dovranno curare  la seguente attivit: 1) trasmissione della richiesta di nullaosta con modalit idonee a comprovare la data di ricezione da parte del Centro per l'impiego destinatario; 2) ricezione dell'eventuale comunicazione inviata in risposta dal Centro per l'impiego: 2.a) se nel termine prescritto dall'art. 30-quinquies, comma 2, il Centro per l'impiego risponde comunicando la disponibilit all'impiego da parte di disoccupati in cerca di occupazione, la richiesta rimane sospesa fino a quando il richiedente effettua, con le modalit stabilite, la comunicazione di conferma; 2.b) se nel termine prescritto il Centro per l'impiego risponde inviando una certificazione negativa, il richiedente entro quattro giorni pu comunicare che intende revocare la richiesta presentata; 3) la DPL, che in via transitoria la destinataria delle comunicazioni di conferma o di revoca, nel trasmettere alla Prefettura UTG le risultanze dell'istruttoria compiuta, certificher inoltre l'avvenuto espletamento delle operazioni dirette alla verifica della disponibilit di offerta di lavoro, dando atto a seconda dei casi: a) del mancato riscontro nel termine fissato da parte del Centro per l'impiego; b) della conferma comunicata dal datore di lavoro istante in presenza di dichiarazioni di disponibilit tempestivamente segnalate; c) del decorso del termine di 4 giorni, dalla comunicazione negativa tempestivamente effettuata dal Centro per l'impiego, senza che l'istante abbia comunicato la revoca della richiesta. Nel caso di revoca della richiesta da parte dell'istante, la DPL ne prender atto archiviando la pratica; in tale eventualit la pratica non sar trasmessa alla Prefettura-UTG alla quale la DPL dar notizia dell'archiviazione.

 

            Si precisa, infine, che esula dagli adempimenti istruttori di competenza della DPL la convocazione del datore di lavoro richiedente per il rilascio del nullaosta e la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro a conferma della proposta formulata nella domanda (la conclusione del contratto interverr al momento della successiva sottoscrizione da parte del lavoratore) art. 31, comma 4, nuovo reg., richiamato dall'art. 40, comma 3.

 

 

 

2- Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell'art. 27, comma 1, lettera f) del TU e rispettive conseguenze nei confronti dei cittadini neocomunitari

 

Si fa riserva di fornire con successiva circolare l'illustrazione delle notevoli modifiche riguardanti l'art. 40 e le indicazioni operative eventualmente occorrenti. E' comunque necessario subito sottolineare almeno le innovazioni riguardanti l'attuazione dell'art. 27 lettera f) del TU . Il nuovo regolamento ne affida l'attuazione a misure del tutto diverse rispetto a quelle previgenti. In particolare, il comma 9 dell'art. 40 nuovo reg, prescrive la necessit del nullaosta al lavoro soltanto nel caso di cui alla lettera b). Per il caso della lettera a), la norma regolamentare, invece, prevede che i cittadini extracomunitari possano fare ingresso in Italia per effettuare i tirocini formativi senza bisogno del nullaosta al lavoro bens sulla base del visto per motivo di studio e formazione professionale precisandone le modalit di rilascio. Per l'effettiva operativit della norma regolamentare (di cui alla lettera a) dell'art. 40, comma 9, nuovo reg.) necessario definire i criteri e le misure secondo le quali estendere ai cittadini extracomunitari la disciplina attuativa dei tirocini formativi contenuta dal DM 25.3.1998, n. 142; il relativo DM di estensione in corso di predisposizione.

 

Al riguardo occorre appurare quali siano le conseguenze della mutata disciplina nei confronti dei cittadini neocomunitari. In proposito deve considerarsi che:

- la nuova regolamentazione contenuta dall'art. 40, comma 9, riconduce l'attivit formativa prevista dalla lettera a), nell'ambito della disciplina attuativa dell'art. 18 della legge n. 196/1997  il quale esclude che l'attuazione del tirocinio integri la costituzione di un rapporto di lavoro;

- nei confronti dei  cittadini neocomunitari transitoriamente sospesa, per effetto del DPCM 20.4.2004, la piena libert di circolazione soltanto al fine del loro accesso al mercato del lavoro interno in qualit di lavoratori subordinati; solo ed esclusivamente per la loro assunzione si applicano le misure disposte con la circolare n. 14 del 28.4.2004 che richiede, allo scopo, la preventiva autorizzazione al lavoro;

- le esistenti misure attuative dell'art. 18 della legge n. 196/1997, contenute nel DM del 25.3.1998, n. 142,  sono direttamente applicabili anche ai cittadini comunitari.

 

Sulla base delle precedenti considerazioni va dato atto che il regime transitorio vigente nei confronti dei cittadini  neocomunitari non  preclude nei  loro riguardi l'effettuazione, senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione,  del tirocinio formativo cos come regolamentato dall'art. 18 della L. n. 196/1997 e dalle relative norme applicative. 

 

 Pertanto si stabilisce che, a decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini formativi nei confronti dei cittadini neocomunitari non richiede il preventivo nullaosta al lavoro. I cittadini neocomunitari accedono ai tirocini formativi in applicazione della regolamentazione generale di cui all'art. 18 L. n. 196/1997 e relative disposizioni attuative.

 

 

 

3- Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell'art. 27, comma 1, del TU: effetti sulle situazioni costituite ai sensi della previgente disciplina e tuttora in atto

 

 

3.1-Proroghe e rinnovi

 

L'art. 40 del nuovo reg. conferma (comma 2) la possibilit di proroga della durata dell'iniziale autorizzazione (adesso nullaosta) al lavoro e introduce (comma 23), con alcune eccezioni espresse o comunque risultanti dalla relativa regolamentazione speciale -come nel caso di quella contenuta al comma 20 con riferimento alla previsione dell'art. 27, comma 1, lett. r), TU-, la possibilit del rinnovo del nullaosta al lavoro e del permesso di soggiorno rilasciati sulla sua base. Allo scopo di assicurare l'operativit delle innovazioni anche nel presente periodo transitorio durante il quale, comunque, la posizione degli interessati non pu rimanere pregiudicata, si dispone quanto segue.

 

Il nuovo regolamento, con riguardo alle condizioni di concedibilit della proroga, stabilisce norme sostanzialmente conformi ad indicazioni gi date in via amministrativa da questo Ministero durante la vigenza della normativa precedente. Si ritiene pertanto che il nuovo regolamento possa trovare applicazione, per quanto attiene alla disciplina sostanziale delle condizioni di concedibilit della proroga, alle domande di proroga ancora da definire, anche se presentate anteriormente al 25 febbraio u.s. La DPL, in caso di accertamento positivo delle predette condizioni, concede con proprio provvedimento la proroga dell'autorizzazione richiesta..

 

 A decorrere dal 25 febbraio, le domande dirette a ottenere la proroga od il rinnovo dell'autorizzazione al lavoro devono essere inoltrate alla Prefettura-UTG per il tramite delle Direzione provinciale del lavoro; ci significa che gli interessati effettueranno l'inoltro delle domande indirizzate alla Prefettura presentandole alla DPL. Quest'ultima curer l'accertamento dei relativi presupposti di accoglibilit, da condurre alla stregua del nuovo regolamento, e quindi provveder  a trasmettere la domanda insieme con l'esito del predetto accertamento alla Prefettura-UTG. La DPL curer l'invio o la consegna della medesima nota di trasmissione, completa della copia della domanda presentata e della comunicazione delle risultanze dell'accertamento, anche all'istante. Ci consentir al lavoratore interessato di presentarne una copia insieme con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (se lavoratore extracomunitario) o della carta di soggiorno (se lavoratore neocomunitario). Ai fini della concessione del rinnovo sar comunque necessario che lo Sportello Unico per l'immigrazione, una volta costituito ed operante, adotti il provvedimento conclusivo di rilascio della proroga o del rinnovo del nullaosta.

 

Le precedenti indicazioni non si applicano alle domande di proroga dell'autorizzazioni al lavoro rilasciate ai sensi della regolamentazione d'attuazione dell'art. 27, lett. f), TU. Queste ultime saranno ammissibili esclusivamente se presentate prima del 25 febbraio, quelle presentate successivamente sono inammissibili a causa della sopravvenuta radicale trasformazione della rispettiva disciplina regolamentare. La trattazione e la definizione delle domande di proroga ammissibili avverr in applicazione del vecchio regolamento d'attuazione (vigente all'atto della loro presentazione) e secondo le corrispondenti modalit in uso.

 

 

 

3.2-Possibilit, nei casi espressamente previsti, dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

 

Il nuovo regolamento d'attuazione, entrato in vigore il 25 febbraio u.s.. apporta un'ulteriore innovazione. Il nuovo art. 40, in alcuni casi, ammette la possibilit dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica d'assunzione coincida con quella per cui sono stati autorizzati l'assunzione e l'ingresso originari. In particolare, il comma 23 concede tale possibilit ai lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del TU. Pertanto dal 25 febbraio diventata possibile l'assunzione dei lavoratori stranieri in possesso di uno di tali permessi di soggiorno in corso di validit. Mentre cio nel sistema precedente essi non potevano cambiare datore di lavoro, attualmente la loro successiva assunzione possibile anche ad opera di datori di lavoro diversi da quelli ad istanza dei quali sono stati autorizzati l'assunzione e l'ingresso originari. Pur tenuto conto della natura transitoria delle presenti indicazioni, si reputa necessario avvertire che l'assunzione dei lavoratori muniti del permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari) o della carta di soggiorno (se cittadini neocomunitari) rilasciato/a in applicazione dell'art. 27, lettera r-bis, del TU pu avvenire esclusivamente ad opera di: a) struttura sanitaria pubblica o privata; b) societ cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva dell'intera struttura sanitaria (ovvero di un suo reparto o servizio) di destinazione del lavoratore; c) agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore.

 

Nei confronti dei lavoratori extracomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l'assunzione con le modalit specificate nel seguente paragrafo n. 4.

 

Nei confronti dei lavoratori neocomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l'assunzione previo nullaosta al lavoro da richiedere secondo le modalit specificate nel precedente paragrafo n.1.

 

 

 

4 Necessit della conclusione del contratto di soggiorno per lavoro ai fini l'instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato (art. 36-bis, comma 1,    nuovo regolamento) nonch ai fini del rinnovo, da parte della Questura, del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento).

 

Il nuovo regolamento entrato in vigore il 25 febbraio dispone, all'art. 36-bis, comma 1, che:"per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro ". Inoltre, all'art. 13, comma 2-bis, stabilisce che: "il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro ".      

 

Il contratto di soggiorno per lavoro (art. 5-bis TU), ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, necessariamente concluso presso lo Sportello Unico dove il lavoratore extracomunitario, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, sottoscrive il testo contrattuale gi precedentemente firmato dal datore di lavoro proponente (art. 35 nuovo reg.).

 

Diverse modalit di conclusione vengono invece fissate mediante la presente circolare con riguardo al contratto di soggiorno per lavoro da stipularsi al fine dell'assunzione di straniero dotato di uno dei seguenti permessi di soggiorno, in corso di validit, che gli consentono di svolgere -senza limitazioni- l'attivit di lavoro subordinato:  permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, ovvero permesso per lavoro autonomo ovvero permesso per motivi famigliari. In tale caso le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione del modulo che in via provvisoria  viene messo a disposizione con la presente circolare insieme con le relative istruzioni (allegati n. 23-24).

 

Un altro e diverso modulo, completo delle istruzioni, (allegati n. 25-26) stato provvisoriamente predisposto per essere utilizzato al fine della conclusione del contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro gi regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validit. Tale modulo messo a disposizione per rendere possibile l'integrazione dell'originario contratto di lavoro nel caso  di assunzione a suo tempo effettuata senza la conclusione del contratto di soggiorno all'epoca non richiesta. L'integrazione andr necessariamente effettuata per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno, che ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del nuovo reg, condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.

 

Entrambi i predetti moduli si articolano in due parti. La prima, compilata e sottoscritta da entrambe le parti, documenta l'avvenuta conclusione del contratto; la seconda, a firma del datore di lavoro, contiene l'atto di comunicazione e le dichiarazioni dal medesimo rese. Mediante l'invio del modulo compilato e sottoscritto in tutte le sue parti,  il datore di lavoro  adempie le prescrizioni dell'art. 22, comma 7, del TU e dell'art. 36-bis del nuovo reg. le quali gli impongono l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni, l'inizio del rapporto di lavoro. Si dispone che nell'attuale fase transitoria  la comunicazione, in attesa della creazione e della piena operativit dello Sportello Unico  che ne il destinatario, vada inviata alla Prefettura UTG. Il datore di lavoro effettuer l'invio, accludendo la fotocopia di un proprio documento d'identit, mediante spedizione postale per raccomandata con AR ed tenuto a conservare la prova della spedizione effettuata. Egli tenuto, inoltre, a consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della rispettiva comunicazione completa della copia della ricevuta postale attestante la spedizione.

 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                      firmato:Giuseppe Maurizio Silveri

 

 


Siti utili su temi di asilo e immigrazione

 

      ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.ch

 

      ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

 

      ASGI (Associazione Studi Giuridici sullImmigrazione - sito sul diritto dello straniero curato da Silvia Canciani dell'ASGI):  http://digilander.libero.it/asgi.italia

 

      Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

 

      Caritas Diocesana di Roma:  http://www.caritasroma.it/immigrazione

 

      Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori in Italia e nel mondo): http://www.cestim.it

 

      CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

 

      CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

 

      ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

 

      GOVERNO:  http://www.governo.it

 

      ICS (Consorzio Italiano di Solidariet):  http://www.icsitalia.org

 

      JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

 

      PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): http://www.picum.org

 

      Save the Children (sito sui minori stranieri non accompagnati curato da Elena Rozzi):  http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

 

      UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):  http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

 

      UNIONE EUROPEA:  http://europa.eu.int.

 

SRM materiali - Infrom. Legge

 

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