materiali di
lavoro e rassegna stampa sullimmigrazione 2005
marzo |
Circolare n9/2005 del Ministero del lavoro: nuove
indicazioni per lo Sportello Unico
Introduzione CIRCOLARE N. 9/2005: D.P.R. 18 ottobre 2004, n.334 concernente
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999,
n.394, in materia di immigrazione", previsto dall'art.34, comma 1, della
legge Bossi-Fini Sportello Unico per
l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni. |
Inform. Legge
n. 51
_________
a cura del:
SERVIZIO
|
Roma,
15 marzo 2005
Marted 8 marzo 2005 stata
pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare
n. 9/2005,
con la quale vengono fornite indicazioni operative per l'applicazione del
decreto di attuazione della legge Bossi-Fini (D.P.R. 334/2004, vedi SRM
Materiali Inform.Legge n.50).
La circolare n. 9/2005 precisa che,
in attesa dell'istituzione degli Sportelli Unici, datori di lavoro e lavoratori
stranieri entrati con i flussi d'ingresso per il 2005 devono continuare a
seguire la vecchia procedura per ottenere il permesso di soggiorno.
Gli argomenti trattati nella
circolare 9/2005 sono:
Gli ingressi fuori quota
La competenza per gli ingressi fuori quota (ad esempio, infermieri
professionali, lettori universitari, traduttori o interpreti, lavoratori
marittimi, personale artistico,...) passa completamente allo Sportello Unico
(escluse le domande presentate
prima del 24 febbraio 2005 che sono ancora di competenza delle Direzioni
Provinciali del lavoro).
Dal 25 febbraio le domande vanno presentate in Prefettura con raccomanda A/R.
Il nuovo regolamento d la
possibilit di instaurare nuovi rapporti di lavoro a lavoratori gi
entrati in Italia fuori quota, la qualifica di assunzione dovr comunque
coincidere con quella originaria.
Tirocini formativi
I cittadini neocomunitari che vogliono svolgere in Italia un tirocinio
formativo non avranno bisogno di nessuna autorizzazione al lavoro. Il tirocinio
non infatti considerato un rapporto di lavoro e quindi le limitazioni
nell'accesso al mondo del lavoro previste per i cittadini neocomunitari in
questo campo non possono essere applicate.
I
cittadini extracomunitari possono fare ingresso in Italia per effettuare i
tirocini formativi senza bisogno del nullaosta al lavoro, ma con un visto per
motivo di studio e formazione professionale.
Proroghe e rinnovi
autorizzazioni al lavoro
Dal 25 febbraio, secondo la
Circolare, le richieste per prorogare o rinnovare l'autorizzazione al lavoro di
un cittadino straniero devono essere presentate alle Direzioni provinciali del
Lavoro, che le trasmettono alla Prefettura insieme ad una comunicazione degli
accertamenti svolti (tale comunicazione viene data anche a chi ha presentato al
richiesta, e pu essere allegata alle domande di rinnovo del permesso o della
carta di soggiorno).
Per la concessione del rinnovo del permesso bisogna aspettare che venga
istituito lo Sportello Unico e che rilasci la proroga o il rinnovo dell'autorizzazione
al lavoro.
In allegato alla Circolare sono i
moduli provvisori per la presentazione delle domande e le rispettive istruzioni
di compilazione che possono essere scaricati direttamente dal sito www.welfare.gov.it o richiesti in versione
cartacea presso il SRM.
Buon lavoro,
Franca Di
Lecce
Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell'immigrazione Divisione II
Via Fornovo, 8 00192 Roma
Roma, 08/03/2005
a mezzo fax
Alle Direzioni
Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alle Direzioni
Provinciali del Lavoro
per il tramite
delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
e, p.c.:
Alla Provincia
Autonoma di Bolzano
Rip. 19 Uff.Lavoro
Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi
Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma
Friuli V.G.
Agenzia Regionale per
l'Impiego
Trieste
Alla Regione
Siciliana
Assessorato al
Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
Agli Assessorati
Regionali al lavoro
Loro Sedi
Al Ministero degli
Affari Esteri
- Gabinetto del
Ministro
- D.G.I.E.P.M.-Uff.
VI Centro Visti
Roma
Al Ministero
dell'Interno
-Gabinetto del
Ministro
- Dipartimento della
Pubblica Sicurezza-
Direz. C.le
dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
- Dipartimento per le
libert civili e l'immigrazione-
Direz. C.le per le
politiche
dell'immigrazione e
dell'asilo
Roma
All' INPSDirezione
Generale Roma
Prot. 23 / 0001182 /
06.01
CIRCOLARE
N. 9 /2005
OGGETTO: D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334
concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, comma 1,
della legge
Bossi-Fini
Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni.
Mediante la lettera
circolare congiunta Ministero Interno Ministero Lavoro n. 23/910 del
24.2.2005 si disposto che "fin quando non verranno attuati gli
adempimenti preliminari previsti dalla legge per l'operativit dello Sportello
Unico per l'Immigrazione, l'istruttoria delle pratiche sar avviata per quanto
di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando
che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla
Prefettura-UTG e che il provvedimento finale sar adottato dallo Sportello
Unico". Al riguardo, d'intesa con il Ministero dell'Interno e rinviando a
successiva circolare di imminente emanazione da parte di quel Dicastero per gli
ulteriori profili di stretta competenza, si forniscono le seguenti precisazioni
ed ulteriori immediate indicazioni operative.
Si precisa, innanzitutto, che l'attivit attuativa dei D.P.C.M. del 17.12.2004
di programmazione dei flussi relativi all'anno 2005 sar svolta secondo la
regolamentazione vigente al momento della loro emanazione e della loro iniziale
operativit. La relativa attivit continuer, pertanto, ad essere svolta in
applicazione del D.P.R. 394/1999, nel suo testo originario, senza tener conto
delle modifiche successivamente introdotte dal D.P.R. 334/2004.
Conseguentemente, la disciplina risultante dalle modifiche apportate con il
citato D.P.R. 334/2004, entrato in vigore a decorrere dal 25.2.2005 (a cui di
seguito ci si riferir, usando l'espressione "nuovo regolamento"),
opera per il momento, essenzialmente, con limitato riguardo ai casi particolari
di ingresso al di fuori dei flussi di cui all'articolo 27 del testo unico,
nonch.alla
sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro necessaria per
l'instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino
extracomunitario gi munito di permesso di soggiorno per lavoro (art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) e per far luogo,
da parte della Questura, al rinnovo del permesso di soggiorno (art. 13, comma
2-bis, nuovo regolamento).
Tenuto conto delle disposizioni diramate con la lettera circolare del
24.2.2005, codesti Uffici opereranno come segue, assicurando la massima
diffusione delle presenti prime indicazioni operative e la consueta attivit
d'informazione a favore degli interessati.
1- Domande
presentate ai sensi dell'articolo 27 del TU-testo unico sull'immigrazione
approvato con D.Leg.vo n. 286/1998 e successive modificazioni- finalizzate al
primo rilascio dell'autorizzazione/nullaosta al
lavoro
1.1-Domande presentate prima del 25 febbraio
Le domande, finalizzate
al primo rilascio dell'autorizzazione, presentate prima del 25 febbraio c.a. continueranno ad
essere trattate e definite in applicazione della disciplina in vigore all'atto
della presentazione. Per l'evasione di tali domande codeste Direzioni provinciali
del lavoro (DPL) cureranno l'istruttoria e il rilascio della relativa
autorizzazione al lavoro.
1.2-Domande
presentate a decorrere dal 25 febbraio
A decorrere dal 25 febbraio c.a. le domande del tipo considerato andranno
presentate alla Prefettura UTG in attesa della costituzione dello Sportello
Unico per l'Immigrazione - secondo le modalit fissate dal nuovo regolamento.
Ci implica l'utilizzo, da parte degli istanti, dei moduli appositamente
predisposti che si allegano alla presente. Si tratta di moduli, distinti a
seconda che la domanda riguardi cittadini extracomunitari o cittadini
neocomunitari, che vengono messi in uso in via provvisoria per garantire la
pratica attuazione delle istruzioni dettate dalla lettera circolare n. 23/910
del 24 febbraio u.s. e da osservare durante la presente fase transitoria.
In particolare, gli
allegati da 1 a 20 includono i moduli di richiesta di nullaosta per i cittadini
extracomunitari e le rispettive istruzioni. I moduli sono predisposti distintamente
in corrispondenza di ciascuno dei casi particolari previsti dall'art. 27
TU alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), r), e r-bis). L'allegato 27
costituito dalla tabella "Codici stato", necessaria per la
compilazione delle richieste di nullaosta (e delle comunicazioni da effettuare
con i moduli allegati 23 e 25) riferite ai cittadini extracomunitari.
Gli allegati 21
(richiesta di nullaosta) e 22 (schema per la redazione contratto di lavoro da
unire alla richiesta) contengono i moduli da utilizzare per i cittadini
neocomunitari.
Codesti Uffici
informeranno l'utenza circa la necessit di redigere le domande con l'utilizzo
della prescritta modulistica e circa la necessit di effettuarne la
presentazione alla Prefettura UTG competente mediante spedizione postale con
raccomandata AR. Con riferimento a tali domande, la DPL chiamata ad
effettuare, per la parte di propria competenza, l'istruttoria allo scopo di
verificare la sussistenza dei presupposti di accoglibilit diversi da quelli
devoluti all'accertamento delle Questure. In attuazione della lettera circolare
n. 23/910, l'esito delle verifiche istruttorie saranno trasmesse alla
Prefettura UTG, fermo restando che il provvedimento finale del procedimento
di spettanza dello Sportello Unico e sar in concreto adottabile soltanto dopo
che quest'ultimo sar costituito e diventer operativo. Tenuto conto delle
disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 28 aprile 2004, il nullaosta
al lavoro nei confronti dei lavoratori neocomunitari sar adottato dallo
Sportello Unico per l'Immigrazione:
- senza procedere
alla verifica da compiersi, ai sensi dell'art. 31, comma 1, nuovo reg., a cura
della Questura nel caso di nullaosta riguardante l'assunzione di lavoratori
extracomunitari;
- senza far luogo
agli adempimenti diretti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per
lavoro;
- senza far luogo
agli adempimenti preordinati al rilascio, da parte degli Uffici rispettivamente
competenti, del visto d'ingresso (art. 31, comma 6, nuovo reg.) e del permesso
di soggiorno per lavoro (art. 36 nuovo reg.), entrambi non richiesti nei
confronti dei lavoratori neocomunitari.
In via provvisoria e
fino a quando lo Sportello Unico per l'immigrazione non sar operativo, si
dispone che la Direzione Provinciale del Lavoro provveda anche ad espletare,
laddove richiesti dall'art. 40, comma 1, nuovo reg., gli adempimenti
finalizzati alla verifica delle disponibilit di offerta di lavoro presso i
Centri per l'impiego. Si tratta di attivit da svolgere, ai sensi dell'art.
30-quinquies del nuovo regolamento, esclusivamente con riferimento alle
richieste di nullaosta finalizzate a consentire l'ingresso dall'estero (e non
con riferimento alle richieste di proroga o di rinnovo dell' autorizzazione
originaria) di lavoratori extracomunitari, non essendo, in ogni caso,
necessaria nei confronti dei cittadini neocomunitari.
Per l'attuazione dei
predetti adempimenti, che una volta divenuto operativo lo Sportello Unico
faranno carico a quest'ultimo in quanto ad esso istituzionalmente attribuiti,
le DPL dovranno curare la seguente attivit: 1) trasmissione della
richiesta di nullaosta con modalit idonee a comprovare la data di ricezione da
parte del Centro per l'impiego destinatario; 2) ricezione dell'eventuale
comunicazione inviata in risposta dal Centro per l'impiego: 2.a) se nel termine
prescritto dall'art. 30-quinquies, comma 2, il Centro per l'impiego risponde
comunicando la disponibilit all'impiego da parte di disoccupati in cerca di
occupazione, la richiesta rimane sospesa fino a quando il richiedente effettua,
con le modalit stabilite, la comunicazione di conferma; 2.b) se nel termine
prescritto il Centro per l'impiego risponde inviando una certificazione
negativa, il richiedente entro quattro giorni pu comunicare che intende
revocare la richiesta presentata; 3) la DPL, che in via transitoria la
destinataria delle comunicazioni di conferma o di revoca, nel trasmettere alla
Prefettura UTG le risultanze dell'istruttoria compiuta, certificher inoltre
l'avvenuto espletamento delle operazioni dirette alla verifica della
disponibilit di offerta di lavoro, dando atto a seconda dei casi: a) del
mancato riscontro nel termine fissato da parte del Centro per l'impiego; b)
della conferma comunicata dal datore di lavoro istante in presenza di
dichiarazioni di disponibilit tempestivamente segnalate; c) del decorso del
termine di 4 giorni, dalla comunicazione negativa tempestivamente effettuata
dal Centro per l'impiego, senza che l'istante abbia comunicato la revoca della
richiesta. Nel caso di revoca della richiesta da parte dell'istante, la DPL ne
prender atto archiviando la pratica; in tale eventualit la pratica non sar trasmessa alla
Prefettura-UTG alla quale la DPL dar notizia dell'archiviazione.
Si precisa, infine, che esula dagli adempimenti istruttori di competenza della
DPL la convocazione del datore di lavoro richiedente per il rilascio del
nullaosta e la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro
a conferma della proposta formulata nella domanda (la conclusione del contratto
interverr al momento della successiva sottoscrizione da parte del lavoratore)
art. 31, comma 4, nuovo reg., richiamato dall'art. 40, comma 3.
2- Le
modificazioni della regolamentazione attuativa dell'art. 27, comma 1, lettera
f) del TU e rispettive conseguenze nei confronti dei cittadini neocomunitari
Si fa riserva di
fornire con successiva circolare l'illustrazione delle notevoli modifiche
riguardanti l'art. 40 e le indicazioni operative eventualmente occorrenti. E'
comunque necessario subito sottolineare almeno le innovazioni riguardanti
l'attuazione dell'art. 27 lettera f) del TU . Il nuovo regolamento ne affida
l'attuazione a misure del tutto diverse rispetto a quelle previgenti. In
particolare, il comma 9 dell'art. 40 nuovo reg, prescrive la necessit del
nullaosta al lavoro soltanto nel caso di cui alla lettera b). Per il caso della
lettera a), la norma regolamentare, invece, prevede che i cittadini
extracomunitari possano fare ingresso in Italia per effettuare i tirocini
formativi senza bisogno del nullaosta al lavoro bens sulla base del visto per
motivo di studio e formazione professionale precisandone le modalit di
rilascio. Per l'effettiva operativit della norma regolamentare (di cui alla lettera
a) dell'art. 40, comma 9,
nuovo reg.) necessario definire i criteri e le misure secondo le quali
estendere ai cittadini extracomunitari la disciplina attuativa dei tirocini
formativi contenuta dal DM 25.3.1998, n. 142; il relativo DM di estensione in
corso di predisposizione.
Al riguardo occorre
appurare quali siano le conseguenze della mutata disciplina nei confronti dei
cittadini neocomunitari. In proposito deve considerarsi che:
- la nuova
regolamentazione contenuta dall'art. 40, comma 9, riconduce l'attivit
formativa prevista dalla lettera a), nell'ambito della disciplina attuativa
dell'art. 18 della legge n. 196/1997 il quale esclude che l'attuazione
del tirocinio integri la costituzione di un rapporto di lavoro;
- nei confronti
dei cittadini neocomunitari transitoriamente sospesa, per effetto del
DPCM 20.4.2004, la piena libert di circolazione soltanto al fine del loro
accesso al mercato del lavoro interno in qualit di lavoratori subordinati;
solo ed esclusivamente per la loro assunzione si applicano le misure disposte
con la circolare n. 14 del 28.4.2004 che richiede, allo scopo, la preventiva
autorizzazione al lavoro;
- le esistenti misure
attuative dell'art. 18 della legge n. 196/1997, contenute nel DM del 25.3.1998,
n. 142, sono direttamente applicabili anche ai cittadini comunitari.
Sulla base delle
precedenti considerazioni va dato atto che il regime transitorio vigente nei
confronti dei cittadini neocomunitari non preclude nei loro
riguardi l'effettuazione, senza bisogno di alcuna preventiva
autorizzazione, del tirocinio formativo cos come regolamentato dall'art.
18 della L. n. 196/1997 e dalle relative norme applicative.
Pertanto si
stabilisce che, a decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini
formativi nei confronti dei cittadini neocomunitari non richiede il preventivo
nullaosta al lavoro. I cittadini neocomunitari accedono ai tirocini formativi
in applicazione della regolamentazione generale di cui all'art. 18 L. n.
196/1997 e relative disposizioni attuative.
3- Le
modificazioni della regolamentazione attuativa dell'art. 27, comma 1, del TU:
effetti sulle situazioni costituite ai sensi della previgente disciplina e
tuttora in atto
3.1-Proroghe
e rinnovi
L'art. 40 del nuovo
reg. conferma (comma 2) la possibilit di proroga della durata dell'iniziale
autorizzazione (adesso nullaosta) al lavoro e introduce (comma 23), con alcune
eccezioni espresse o comunque risultanti dalla relativa regolamentazione
speciale -come nel caso di quella contenuta al comma 20 con riferimento alla
previsione dell'art. 27, comma 1, lett. r), TU-, la possibilit del rinnovo del
nullaosta al lavoro e del permesso di soggiorno rilasciati sulla sua base. Allo
scopo di assicurare l'operativit delle innovazioni anche nel presente periodo
transitorio durante il quale, comunque, la posizione degli interessati non pu
rimanere pregiudicata, si dispone quanto segue.
Il nuovo regolamento,
con riguardo alle condizioni di concedibilit della proroga, stabilisce norme
sostanzialmente conformi ad indicazioni gi date in via amministrativa da
questo Ministero durante la vigenza della normativa precedente. Si ritiene
pertanto che il nuovo regolamento possa trovare applicazione, per quanto
attiene alla disciplina sostanziale delle condizioni di concedibilit della
proroga, alle domande di proroga ancora da definire, anche se presentate
anteriormente al 25 febbraio u.s. La DPL, in caso di accertamento positivo delle predette condizioni,
concede con proprio provvedimento la proroga dell'autorizzazione richiesta..
A decorrere dal
25 febbraio, le domande dirette a ottenere la proroga od il rinnovo
dell'autorizzazione al lavoro devono essere inoltrate alla Prefettura-UTG per
il tramite delle Direzione provinciale del lavoro; ci significa che gli
interessati effettueranno l'inoltro delle domande indirizzate alla Prefettura
presentandole alla DPL. Quest'ultima curer l'accertamento dei relativi
presupposti di accoglibilit, da condurre alla stregua del nuovo regolamento, e
quindi provveder a trasmettere la domanda insieme con l'esito del
predetto accertamento alla Prefettura-UTG. La DPL curer l'invio o la consegna
della medesima nota di trasmissione, completa della copia della domanda
presentata e della comunicazione delle risultanze dell'accertamento, anche
all'istante. Ci consentir al lavoratore interessato di presentarne una copia
insieme con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (se lavoratore
extracomunitario) o della carta di soggiorno (se lavoratore neocomunitario). Ai
fini della concessione del rinnovo sar comunque necessario che lo Sportello
Unico per l'immigrazione, una volta costituito ed operante, adotti il
provvedimento conclusivo di rilascio della proroga o del rinnovo del nullaosta.
Le precedenti indicazioni
non si applicano alle domande di proroga dell'autorizzazioni al lavoro
rilasciate ai sensi della regolamentazione d'attuazione dell'art. 27, lett. f),
TU. Queste ultime saranno ammissibili esclusivamente se presentate prima del 25
febbraio, quelle presentate successivamente sono inammissibili a causa della
sopravvenuta radicale trasformazione della rispettiva disciplina regolamentare.
La trattazione e la definizione delle domande di proroga ammissibili avverr in
applicazione del vecchio regolamento d'attuazione (vigente all'atto della loro
presentazione) e secondo le corrispondenti modalit in uso.
3.2-Possibilit,
nei casi espressamente previsti, dell'instaurazione di un nuovo rapporto di
lavoro
Il nuovo regolamento
d'attuazione, entrato in vigore il 25 febbraio u.s.. apporta un'ulteriore
innovazione. Il nuovo art. 40, in alcuni casi, ammette la possibilit
dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica
d'assunzione coincida con quella per cui sono stati autorizzati l'assunzione e
l'ingresso originari. In particolare, il comma 23 concede tale possibilit ai
lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del TU.
Pertanto dal 25 febbraio diventata possibile l'assunzione dei lavoratori
stranieri in possesso di uno di tali permessi di soggiorno in corso di
validit. Mentre cio nel sistema precedente essi non potevano cambiare datore
di lavoro, attualmente la loro successiva assunzione possibile anche ad opera
di datori di lavoro diversi da quelli ad istanza dei quali sono stati
autorizzati l'assunzione e l'ingresso originari. Pur tenuto conto della natura
transitoria delle presenti indicazioni, si reputa necessario avvertire che
l'assunzione dei lavoratori muniti del permesso di soggiorno (se cittadini
extracomunitari) o della carta di soggiorno (se cittadini neocomunitari)
rilasciato/a in applicazione dell'art. 27, lettera r-bis, del TU pu avvenire
esclusivamente ad opera di: a) struttura sanitaria pubblica o privata; b)
societ cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva
dell'intera struttura sanitaria (ovvero di un suo reparto o servizio) di
destinazione del lavoratore; c) agenzia di somministrazione tenuta alla
fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di
destinazione del lavoratore.
Nei confronti dei
lavoratori extracomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l'assunzione con
le modalit specificate nel seguente paragrafo n. 4.
Nei confronti dei
lavoratori neocomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l'assunzione previo
nullaosta al lavoro da richiedere secondo le modalit specificate nel
precedente paragrafo n.1.
4 Necessit
della conclusione del contratto di soggiorno per lavoro ai fini l'instaurazione
del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario titolare di
permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attivit di lavoro
subordinato (art. 36-bis,
comma 1, nuovo regolamento) nonch ai fini del rinnovo, da
parte della Questura, del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento).
Il nuovo regolamento
entrato in vigore il 25 febbraio dispone, all'art. 36-bis, comma 1, che:"per l'instaurazione di un
nuovo rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno per
lavoro ". Inoltre, all'art. 13, comma 2-bis, stabilisce che: "il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla sussistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro ".
Il contratto di
soggiorno per lavoro (art. 5-bis TU), ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, necessariamente concluso presso lo Sportello Unico dove il
lavoratore extracomunitario, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia,
sottoscrive il testo contrattuale gi precedentemente firmato dal datore di
lavoro proponente (art. 35 nuovo reg.).
Diverse modalit di
conclusione vengono invece fissate mediante la presente circolare con riguardo
al contratto di soggiorno per lavoro da stipularsi al fine dell'assunzione di
straniero dotato di uno dei seguenti permessi di soggiorno, in corso di
validit, che gli consentono di svolgere -senza limitazioni- l'attivit di
lavoro subordinato: permesso di soggiorno per lavoro subordinato non
stagionale, ovvero permesso per lavoro autonomo ovvero permesso per motivi
famigliari. In tale caso le parti concludono il contratto di soggiorno per
lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per
mezzo della compilazione e della sottoscrizione del modulo che in via
provvisoria viene messo a disposizione con la presente circolare insieme
con le relative istruzioni (allegati n. 23-24).
Un altro e diverso
modulo, completo delle istruzioni, (allegati n. 25-26) stato provvisoriamente
predisposto per essere utilizzato al fine della conclusione del contratto di
soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro gi
regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario munito di permesso di
soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validit. Tale modulo messo a
disposizione per rendere possibile l'integrazione dell'originario contratto di
lavoro nel caso di assunzione a suo tempo effettuata senza la conclusione
del contratto di soggiorno all'epoca non richiesta. L'integrazione andr necessariamente
effettuata per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno, che ai
sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del nuovo reg, condizionato alla sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro.
Entrambi i predetti
moduli si articolano in due parti. La prima, compilata e sottoscritta da
entrambe le parti, documenta l'avvenuta conclusione del contratto; la seconda,
a firma del datore di lavoro, contiene l'atto di comunicazione e le
dichiarazioni dal medesimo rese. Mediante l'invio del modulo compilato e
sottoscritto in tutte le sue parti, il datore di lavoro adempie le
prescrizioni dell'art. 22, comma 7, del TU e dell'art. 36-bis del nuovo reg. le quali gli impongono
l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni, l'inizio del rapporto di lavoro.
Si dispone che nell'attuale fase transitoria la comunicazione, in attesa
della creazione e della piena operativit dello Sportello Unico che ne
il destinatario, vada inviata alla Prefettura UTG. Il datore di lavoro
effettuer l'invio, accludendo la fotocopia di un proprio documento d'identit,
mediante spedizione postale per raccomandata con AR ed tenuto a conservare la
prova della spedizione effettuata. Egli tenuto, inoltre, a consegnare al
lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della rispettiva
comunicazione completa della copia della ricevuta postale attestante la
spedizione.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato:Giuseppe
Maurizio Silveri
Siti utili su temi di asilo e
immigrazione
ACNUR
(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.ch
ARCI
(Associazione di promozione sociale):
http://www.arci.it
ASGI
(Associazione Studi Giuridici sullImmigrazione - sito sul diritto dello
straniero curato da Silvia Canciani dell'ASGI): http://digilander.libero.it/asgi.italia
Briguglio
Sergio: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo
Caritas
Diocesana di Roma: http://www.caritasroma.it/immigrazione
Cestim
(Documentazione dei fenomeni migratori in Italia e nel mondo): http://www.cestim.it
CIR
(Consiglio Italiano per i Rifugiati):
http://www.cir-onlus.org
CDS
(Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org
ECRE
(European Consultation on Refugees and Exiles): http://www.ecre.org
GOVERNO: http://www.governo.it
ICS
(Consorzio Italiano di Solidariet):
http://www.icsitalia.org
JRS
(Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org
PICUM
(Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): http://www.picum.org
Save
the Children (sito sui minori stranieri non accompagnati curato da Elena
Rozzi): http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
UCODEP
(sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara
Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
UNIONE
EUROPEA: http://europa.eu.int.
SRM
materiali - Infrom. Legge
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