VERSO LA FINE DELLO STATO DI DIRITTO :DA LAMPEDUSA ANCORA DANNATI NEL DESERTO?

 

Con due importanti sentenze la Corte costituzionale aveva ŅdemolitoÓ alcune norme fondamentali della legge Bossi-Fini che prevedevano lÕarresto obbligatorio per gli immigrati che non avessero ottemperato allÕordine di espulsione ( sentenza n. 223/2004), e che non accordavano effettive garanzie di difesa e di contraddittorio per gli immigrati destinatari di un provvedimento accompagnamento coattivo in frontiera ( sentenza n.222/2004).

La sentenza n.222, che ha dichiarato la incostituzionalitˆ dellÕart.13, comma 5 bis dello stesso Testo Unico del 1998, modificato con il decreto legge n.51 del 2002 e poi recepito dalla legge Bossi-Fini dello stesso anno, sta giˆ producendo, invece, conseguenze rilevanti sia sul piano delle prassi di polizia che sul dibattito politico in materia di immigrazione e asilo.

Secondo la Corte, questÕultima norma appare in contrasto con gli articoli 3,13 e 24 della Costituzione perchŽ il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera potrebbe essere eseguito prima della convalida da parte dellÕautoritˆ giudiziaria, con la possibilitˆ che lÕimmigrato possa essere allontanato dal territorio nazionale prima che il giudice abbia potuto pronunciarsi su tale provvedimento Ņrestrittivo della libertˆ personaleÓ. Sarebbe quindi vanificata la garanzia prevista nel terzo comma dellÕart. 13 della Costituzione in quanto la mancata convalida del provvedimento di accompagnamento forzato resterebbe del tutto priva di effetti una volta che lÕimmigrato sia stato allontanato dal territorio nazionale, ed inoltre verrebbe vulnerato anche il diritto di difesa, in quanto la norma dichiarata incostituzionale non prevede la audizione dellÕinteressato con la presenza di un difensore.

Di fronte alla possibilitˆ di un ricorso contro il provvedimento di espulsione, presupposto dellÕaccompagnamento coattivo in frontiera, a Corte osserva conclusivamente come Ņil ricorso sul decreto di espulsione non garantisce immediatamente e direttamente il bene della libertˆ personale su cui incide lÕaccompagnamento in frontieraÓ.

 

La sentenza n. 222 richiama espressamente la precedente sentenza n.105 del 2001, che pur salvando lÕimpianto dellÕart. 14 del T.U. 286 del 1998, che prevedeva le procedure di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea, affermava come le garanzie previste dallÕart. 13 della Costituzione Ņ non subiscono attenuazioni rispetto agli stranieriÓ. La Corte osservava in quella occasione, come Ņ per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dellÕimmigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non pu˜ risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertˆ personaleÓ.

Da questo punto di vista quanto affermato per le espulsioni non pu˜ non valere anche per i respingimenti in frontiera quando sono disposti dal Questore o eseguiti subito dopo lÕingresso nel territorio nazionale.

Non sembra proprio che il successivo decreto legislativo n. 271 del 2004, approvato dal Governo in fretta e furia proprio per fare fronte alle sentenze della Corte Costituzionale abbia risolto diversamente la delicata questione attinente alla libertˆ personale garantita dallÕart. 13 della Costituzione, contenendo altre disposizioni che appaiono ancora visibilmente contrarie al dettato costituzionale.

 

Malgrado le decisioni della Corte continuano sia i trattenimenti allÕinterno dei centri di detenzione italiani ben oltre i limiti di legge, come riportato dalla stampa locale a febbraio di questÕanno, quando numerosi migranti sono stati trattenuti nel centro di detenzione di Lampedusa per oltre 60 giorni, sia gli accompagnamenti immediati a seguito di respingimento, senza alcun intervento di controllo della magistratura.

In questo ultimo caso il Ministero degli interni si avvale del famigerato articolo 23 del regolamento di attuazione approvato nel 1999, secondo il quale le Ņattivitˆ di prima assistenza e soccorsoÓ possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di permanenza temporanea

Ņ per il tempo strettamente necessarioÓ per lÕavvio degli immigrati verso i predetti centri.

In questo modo anche le formalitˆ relative allÕemanazione dei provvedimenti di respingimento e di espulsione possono essere procrastinate, come avviene da tempo nella prassi della Questura di Agrigento quando si verificano sbarchi a Lampedusa. In realtˆ, come la stessa Questura di Agrigento ha riconosciuto da tempo, il centro di detenzione di Lampedusa  un vero e proprio centro di permanenza temporanea e non si comprende pertanto come sia possibile trattenere migranti, anche donne e minori, allÕinterno di questa struttura, senza un provvedimento di convalida del magistrato . Si deve peraltro osservare che lÕart. 23 del regolamento di attuazione pu˜ giustificare il ritardo nella adozione dei provvedimenti limitativi della libertˆ personale e nella loro convalida quando lÕimmigrato venga poi avviato ad altri centri di permanenza temporanea in Italia e non invece quando venga respinto con accompagnamento forzato in frontiera. In questo caso, come insegna anche la Corte Costituzionale, la misura limitativa della libertˆ personale dovrebbe essere convalidata dal magistrato. Soprattutto quando la esecuzione del respingimento comporta per la persona che ne  vittima una grave lesione dei propri diritti fondamentali. Come  stato documentato ampiamente nel caso dei migranti respinti lo scorso ottobre direttamente da Lampedusa in Libia.

 

LÕart. 2 del T.U.286 del 1998, anche dopo le modifiche apportate dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevede che i diritti fondamentali della persona umana, tra i quali si colloca certamente il diritto di difesa ( oltre che il diritto di asilo ed il diritto alla salute) vengano riconosciuti a tutti gli stranieri Ņcomunque presenti sul territorioÓ e dunque anche in una posizione di ingresso o di soggiorno irregolare. Ma a Lampedusa questa norma non vale, o forse Lampedusa non viene pi compresa nello spazio geografico di applicazione delle leggi italiane e della nostra Costituzione.

 

La possibilitˆ, prevista dai nuovi accordi di riammissione stipulati (o millantati, altre volte trattandosi di un mero scambio di note diplomatiche) dal governo italiano, di effettuare accompagnamenti immediati anche verso i paesi di transito, oltre che verso i paesi di provenienza, hanno accresciuto i rischi di refoulement ( vietato dallÕart.33 della Convenzione di Ginevra e dallÕart. 19 del T.U. 286 del 1998) a carico dei potenziali richiedenti asilo.

Occorre rilevare come da tempo, a fronte di previsioni di legge del tutto generiche, proprio in materia di allontanamento forzato dal territorio nazionale, le autoritˆ amministrative abbiano applicato le diverse disposizioni di legge con un elevato livello di discrezionalitˆ, evitando un effettivo controllo dellÕautoritˆ giudiziaria, o riducendolo ad un simulacro, proprio nella delicatissima materia dei respingimenti, delle espulsioni e dei centri di detenzione amministrativa, tutte materie attinenti alla libertˆ personale e perci˜ sottoposte alle rigide prescrizioni dellÕart. 13 della Costituzione. Discrezionalitˆ coperta da un ferreo alone di segretezza.

Non si spiega altrimenti la progressiva ŅsecretazioneÓ dei centri di permanenza temporanea, come ancora adesso si verifica a Lampedusa, centri preclusi persino ai parlamentari, oltre che ai giornalisti ed alle associazioni umanitarie non convenzionate, nel tentativo costante di fare ŅscomparireÓ le persone trattenute( con un trasferimento o con lÕaccompagnamento forzato in frontiera), prima che le stesse possano fare valere di diritti di difesa e senza che ai migranti irregolari venga riconosciuto il diritto alla comprensione linguistica dei provvedimenti che li riguardano. Spesso questi provvedimenti sono emanati ma sono notificati solo in prossimitˆ dellÕesecuzione della misura di allontanamento.

 

Moltissime sentenze di giudici di merito, ancora pi numerose dopo le modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini del 2002, hanno annullato provvedimenti di espulsione e di trattenimento palesemente illegittimi, documentando una quantitˆ impressionante di abusi di ogni genere commessi dalle autoritˆ di polizia nella emanazione e nella concreta applicazione dei provvedimenti restrittivi della libertˆ personale degli immigrati irregolari.

 

Ma le prospettive pi preoccupanti, dopo le sentenze della Corte Costituzionale, si profilano ancora una volta nelle prassi amministrative, nellÕattivitˆ degli organi di polizia, nei provvedimenti assunti da Questure e Prefetture, nel ruolo sempre pi diretto del Ministero degli interni nellÕindirizzare le scelte degli organi periferici. Da questo punto di vista lÕisola di Lampedusa appare un terreno di sperimentazione di prassi sempre pi aggressive e irriguardose della dignitˆ della persona umana.

 

Addirittura questa volta ci si  affidati anche ad agenti della polizia libica che hanno avuto modo di entrare nel centro di Lampedusa, e di contribuire attivamente alle operazioni di identificazione e di prima attribuzione di una nazionalitˆ, affidate a personale non abilitato e senza lÕintervento di agenti diplomatici e consolari. Gli immigrati trattenuti nel centro di detenzione di Lampedusa sono stati accompagnati in frontiera senza documenti identificativi

( cd. documenti di viaggio) ma solo sulla base di una asserita provenienza dalle coste libiche, avallata dagli agenti di quel governo.

Come se queste prassi potessero essere giustificate dai recenti accordi ancora ŅclandestiniÓ, perchŽ secretati, conclusi dal governo italiano con la Libia. Ma nessun accordo bilaterale pu˜ comportare la violazione delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto interno a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona.

 

Tra lÕaltro lÕesecuzione sommaria di provvedimenti di respingimento e di allontanamento forzato, adottati con contenuti pressochŽ identici e con modalitˆ di identificazione sommarie, ha comportato centinaia di espulsioni collettive, vietate dalla Carta Costituzionale Europea e dalla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dellÕuomo .

Se lÕallontanamento forzato in frontiera dei migranti giunti a Lampedusa nellÕottobre del 2004, ed adesso nei giorni del 13 e 14 marzo 2005 sono stati stato adottati sulla base dei provvedimenti amministrativi fin qui noti, non notificati nŽ convalidati dal magistrato, la esecuzione di questa misura configura una violazione del divieto di espulsioni collettive, sancito dallÕart. 4 del Prot. n. 4 alla Conv. Eur. Dir. Uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1982

 

Emergono sempre pi gravi le omissioni e le irregolaritˆ procedurali commesse anche in questa occasione dalle autoritˆ di polizia, al punto che neppure lÕAlto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, e parlamentari italiane ed europee hanno potuto fare ingresso nel centro di detenzione di Lampedusa per parlare direttamente con i migranti.

Si sono usati tutti i mezzi, fino alla menzogna per nascondere agli immigrati che venivano deportati la destinazione del loro viaggio: la Libia, dove stanno trovando quella ŅaccoglienzaÓ fatta di trattamenti inumani e degradanti documentata nel recente servizio di Fabrizio Gatti sul giornale LÕEspresso.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto di difesa e di contraddittorio agli immigrati destinatari di un provvedimento di allontanamento forzato, e lÕautoritˆ di polizia continua ad impedire agli avvocati, oltre che ai parlamentari ed ai rappresentanti dellÕACNUR, qualunque contatto con gli immigrati ŅtrattenutiÓ in un aeroporto o in un centro di permanenza temporanea.

Quando ci sono i provvedimenti di convalida vengono consegnati secondo la convenienza dellÕautoritˆ che li emette ( magari giˆ sullÕaereo) e dunque hanno quella Ņnatura meramente formale e cartaceaÓ che, sempre secondo la Corte, contrasta con lÕart. 13 della Costituzione italiana.

 

Nei fatti continua a prevalere la posizione affermata dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale, malgrado la decisione contraria della stessa corte: sulla base di un lontano precedente della stessa Corte del 1972, si  applicato lÕart.15 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 n.773, secondo il quale lÕaccompagnamento coattivo, Ņincidendo solo temporaneamente sulla libertˆ personale, sfugge alle procedure di convalida da parte dellÕautoritˆ giudiziariaÓ. Una posizione che la Corte Costituzionale ha ritenuto contraria alla nostra legge fondamentale. E un regolamento di attuazione non pu˜ certo valere pi dellÕart. 13 della Costituzione italiana. Quanto avvenuto in questi giorni a Lampedusa, e i precedenti Ņrimpatri collettiviÓ eseguiti lo scorso ottobre testimoniano lÕesatto contrario come se le decisioni politiche e le prassi amministrative valessero pi della nostra Carta fondamentale.

 

Anche dopo gli interventi della Corte Costituzionale si diffonde comunque la percezione sempre pi netta di uno stato di ŅsospensioneÓ dei diritti di libertˆ, che in passato ha coinvolto, oltre agli immigrati ed ai loro avvocati, anche esponenti di associazioni e di enti locali, spintonati o malmenati, solo perchŽ rivendicavano il diritto di comunicare con gli immigrati deportati da un centro di detenzione ad un altro, o peggio verso la Libia, paese che non aderisce neppure alla Convenzione di Ginevra, e che si  rifiutata in passato di fare entrare i rappresentanti di Human Rights Watch che volevano indagare sui centri di detenzione. La stessa Libia contro la quale hanno protestato numerosi rappresentanti dei paesi confinanti con le modalitˆ inumane con cui erano stati trattati i loro cittadini dopo la espulsione dello scorso ottobre da Lampedusa.

Un vero ŅesempioÓ di collaborazione tra le forze di polizie, mentre i trafficanti dormono sonni tranquilli nelle loro agenzie di viaggio e nei loro uffici governativi in Turchia, a Malta, a Cipro, nella stessa Libia. Tanto a pagare, anche con la vita, sono sempre le vittime del traffico.

 

Rimane lÕamara constatazione che i migranti giunti irregolarmente a Lampedusa, anche dopo la visita dellÕultima delegazione parlamentare, continuano ad essere trattenuti per giorni in condizioni disumane senza ricevere uno straccio di provvedimento e senza essere informati della loro sorte. Esattamente come avviene nei centri di detenzione del Nord-africa. Non si comprende perchŽ in tutti questi casi non si dovrebbe parlare di veri e propri sequestri di persona. Quale autoritˆ nazionale o internazionale saprˆ porre termine a questi abusi?

Sembrerebbe che la prova di fatti tanto evidenti anche allÕocchio delle telecamere, si volatilizzi sempre, quasi che i ŅcorpiÓ del reato scomparissero con la esecuzione delle misure di allontanamento. Fino a quando ?

 

Palermo 20 marzo 2005

Fulvio Vassallo Paleologo

Universitˆ di Palermo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIONE IN FRANCESE MOLTO PIUÕ BREVE E SEMPLICE Š ANCORA DA INTEGRARE

Italie Š Lampedusa : nouvelles formes de privation de libertŽ des immigrŽs clandestins

par Fulvio Vassallo Paleologo

1)Avec lÕentrŽe en vigueur de la loi Bossi-Fini (loi 189 de 2002) se multiplient en Italie Žgalement les procŽdures dՎloignement forcŽ de plus en plus expŽditives - on pourrait mme dire "sommaires" -, comme le refoulement des zones de transit aŽroportuaire ou maritime, ou lÕexpulsion avec raccompagnement immŽdiat des immigrŽs sans permis de sŽjour. Aprs le rapatriement, qui peut se faire Žgalement vers un pays de transit tiers si les accords de rŽadmission le prŽvoient, lÕimmigrŽ dispara”t dans un "trou noir" dÕo il ne ressort plus, mme dans le cas dÕune nouvelle entrŽe clandestine : on ne saura plus rien de lui, du moins tant que la police ne lÕaura pas retrouvŽ sur le territoire italien et identifiŽ dÕaprs les empreintes digitales. De fait, la police italienne qui exŽcute la mesure de raccompagnement forcŽ remet la personne expulsŽe ˆ la police dÕun autre pays comme la Libie, qui peut ˆ son tour lÕexpulser vers un autre pays qui ne respecte pas les conventions internationales en matire de droits de lÕhomme, ou encore lÕinterner dans un centre de dŽtention. Pour lÕinstant, lÕItalie nÕa pas encore signŽ (comme lÕAllemagne) dÕaccords prŽvoyant lÕinternement dans les pays de rŽadmission, mme si les tentatives en ce sens nÕont pas manquŽ par le passŽ, surtout de la part de lÕex-ministre Bianco avec lÕAlbanie et apres de le ministre Pisanu avec la Libie.

Dans tous les cas de rapatriement avec raccompagnement immŽdiat, caractŽrisŽs par lÕextrme brivetŽ des procŽdures, la reconnaissance rapide par lÕautoritŽ consulaire du pays dÕorigine de lÕimmigrŽ devient dŽcisive. En raison des nouveaux accords de rŽadmission, les documents de voyage essentiels pour les rapatriements sont dŽlivrŽs dans des dŽlais de plus en plus courts par les reprŽsentants consulaires auxquels les autoritŽs italiennes permettent de visiter les centres de transit ou les autres lieux o les immigrŽs en attente dÕune expulsion sont maintenus en Žtat "dÕarrt de police". A Lampedusa non esiste neppure questo tipo di rispetto della legge e i migranti vengono trattenuti per giorni nel centro di detenzione senza ricevere alcun provvedimento scritto e senza convalida del magistrato, un caso vero e proprio di sequestro di persona. Da ultimo i riconoscimenti sono stati affidati a personale civile che collaborava con la polizia, con la supervisione degli agenti di polizia mandati dalla Libia.

2) La nouvelle loi sur lÕimmigration, par ailleurs dans la lignŽe de la lŽgislation prŽcŽdente, a encore exacerbŽ le statut de la frontire, limite de plus en plus incertaine, remise dans sa dŽfinition effective ˆ la discrŽtion de lÕautoritŽ de police et aux accords de rŽadmission avec les pays tiers.

Particulirement grave dans les cas de raccompagnement immŽdiat ˆ la frontire ou de refoulement est la nŽgation substantielle des droits fondamentaux (droit ˆ la vie, droit ˆ lÕintŽgritŽ physique, droit ˆ la dŽfense, droit ˆ lÕunitŽ de la famille) et, parmi ceux-ci, du droit dÕasile.

Dans la loi 189 du 30 juillet 2002 sur lÕimmigration, appelŽe dŽsormais "loi Bossi-Fini", qui nÕa pas encore vu lÕarrtŽ dÕapplication qui aurait du tre signŽ en mars de cette annŽe (mais il semble que lÕon manque des fonds pour mettre en oeuvre la nouvelle lŽgislation), on ne trouve mme pas une rŽglementation prŽcise de ces formes accŽlŽrŽes dՎloignement forcŽ et les immigrŽs restent privŽs dÕinterprtes, dÕinformations, dÕassistance sanitaire, de dŽfense juridique et sont totalement soumis ˆ la discrŽtion de lÕautoritŽ de police.

Le "refoulement ˆ la frontire" peut tre dŽcidŽ soit quand un Žtranger se prŽsente au guichet de la douane "sans remplir les conditions requises pour lÕentrŽe sur le territoire national", soit - quand il a pŽnŽtrŽ sur le territoire en se soustrayant aux contr™les - "immŽdiatement aprs", soit encore quand une admission temporaire sÕest avŽrŽe nŽcessaire "pour des raisons de secours public".

Pour les dispositions relatives au refoulement, le texte unique 286 de 1998 ne prŽvoit pas de formalitŽs prŽcises ni de moyens de recours spŽcifiques (art. 10), se bornant ˆ stipuler que les refoulements "sont enregistrŽs par lÕautoritŽ de sŽcuritŽ publique".

Si le refoulement se fait ˆ une frontire terrestre, on empche lՎtranger de la franchir lors de la tentative dÕentrŽe irrŽgulire. Ė dÕautres moments par contre, la disposition lŽgale fait rŽfŽrence aux personnes qui ont quand mme pŽnŽtrŽ sur le territoire national immŽdiatement (ou quelques jours) aprs leur entrŽe.

Le refoulement de lՎtranger ne possŽdant pas de document dÕentrŽe valide peut donc tre dŽcidŽ par lÕautoritŽ de police des frontires ou, aprs lÕentrŽe sur le territoire, par le prŽfet de police. Dans ce cas, si lՎtranger est parvenu ˆ entrer sur le territoire italien, il est repoussŽ dans le pays de provenance comme sÕil avait ŽtŽ bloquŽ ˆ la frontire.

En 2004, lÕItalie a affrŽtŽ 5 charters vers le Libie pour rapatrier des personnes, dont la plupart, enfermŽes dans les centres de Lampedusa, avaient manifestŽ leur intention de demander asile sans parvenir ˆ officialiser leur demande en lÕabsence dÕinterprtes ou ˆ cause du jugement sommaire rendu par les autoritŽs de police sur le caractre instrumental de la requte. DÕautres vols charters ont ŽtŽ organisŽs adesso nel marzo del 2005 da Lampedusa direttamente verso la Libia, e i migranti sono stati allontanati e escortŽes par la police italienne qui, une fois ˆ destination, les a remis ˆ la police libienne , anche se tra essi nessuno era stato riconosciuto come libico.

On oublie que les articles 33 de la Convention de Genve et 3 de la Convention europŽenne des droits de lÕhomme interdisent le rapatriement forcŽ de personnes vers des pays dans lesquels elles peuvent courir des risques pour leur vie ou faire lÕobjet de traitements inhumains et dŽgradants.

Les dernires visites effectuŽes par des dŽlŽgations a Lampedusa de dŽputŽs nationaux et europeenne en 2002 ont stigmatisŽ, mme lˆ o les structures de dŽtention Žtaient gŽrŽes par des organismes privŽs, lÕabsence quasi-totale dÕinterprtes et de services de mŽdiation, ainsi que lÕimpossibilitŽ de recevoir des informations sur le droit dÕasile ou dÕintroduire la demande y affŽrente ; les conditions dÕhygine scandaleuses ; les rŽgimes de dŽtention ˆ la limite du traitement inhumain et dŽgradant (sanctionnŽ par la Convention europŽenne des droits de lÕhomme) ; les vexations frŽquentes de la part des forces de lÕordre aprs les tentatives de fuite ou tout geste de rŽbellion. Les victimes de ces actes illŽgaux ont ŽtŽ tellement intimidŽes quÕelles nÕont pas dŽposŽ de plainte, ˆ la seule exception des poursuites ouvertes contre les forces de lÕordre et des reprŽsentants de lÕorganisme gestionnaire (privŽ) ˆ Lecce et ˆ Bologne.

Ces pratiques qui nient la dignitŽ des personnes dŽtenues dans les centres dans lÕattente de leur expulsion ont entra”nŽ de nombreux actes dÕautomutilation que les mŽdias nÕont pas relayŽs, tŽmoignage tragique et unique des conditions inhumaines de sŽjour et de lÕabsence totale de perspectives de vie pour les immigrŽs qui y sont dŽtenus.

3)La prolifŽration des centres de sŽjour temporaire en Italie e la prassi delle espulsioni collettive eseguite senza un riconoscimento indivuduale delle singole persone constitue donc la partie visible dÕun phŽnomne de plus en plus Žvident qui frappe dŽsormais tous les pays europŽens : la limitation de la libertŽ de mouvement des Žtrangers, leur expulsion forcŽe immŽdiate quand ils sont ou passent en situation irrŽgulire, la nŽgation de leurs droits fondamentaux ˆ la libertŽ et ˆ la dŽfense.

Ce nÕest toutefois pas tout : il trattenimento dei potenziali richiedenti asilo in strutture come il centro di detenzione di Lampedusa, la prassi delle espulsioni collettive e les nouveaux centres de dŽtention pour demandeurs dÕasile, diversement camouflŽs en centres dÕidentification apparemment ouverts, confirment une tendance qui prŽvaut aujourdÕhui au niveau europŽen, ˆ la suite de lÕexemple britannique consistant en la limitation gŽnŽralisŽe de la libertŽ de circulation des demandeurs dÕasile.La nouvelle procŽdure (dite "simplifiŽe") dŽcentralisŽe comporte elle aussi le risque dÕinternement des demandeurs dÕasile qui pourront tre enfermŽs dans des centres dÕidentification encore privŽs de statut juridique sžr.De fait, on assiste dŽsormais ˆ lÕutilisation des mesures dÕexpulsion coercitives en tant quÕinstruments "ordinaires et gŽnŽriques de gestion de la prŽsence des immigrŽs en Italie".

Plut™t que donner le rŽsultat dÕune plus grande sŽcuritŽ des citoyens, la pratique gŽnŽralisŽe de lÕexclusion et de la discrimination finira par produire les effets inverses, contraignant un nombre sans cesse croissant dÕimmigrŽs ˆ la clandestinitŽ et, mme si ce nÕest que pour une frange marginale, ˆ la dŽlinquance.

Mais peut-tre cet ŽlŽment nŽgatif pour la majoritŽ des citoyens (et pour les immigrŽs eux-mmes) offre-t-il ˆ ceux qui basent leur programme de gouvernement sur le dŽpassement du principe de division des pouvoirs, et donc sur un dŽclin autoritaire du pays, dÕautres occasions dÕaccentuer encore la rŽpression et de propager une nouvelle conception de lÕordre public, avec la "pŽnalisation" de toutes les formes de contestation sociale et avec la "privatisation" des nouvelles structures carcŽrales qui sÕavŽreront nŽcessaires (uniquement pour les immigrŽs ?)...

Lampedusa rimane un esempio tragico per lÕintera Europa, un luogo di sospensione dello stato di diritto, un luogo dove gli abusi si possono consumare impunemente, una macchia per tutti quanti ancora credono, in Italia come in Europa, nei valori della democrazia e della convivenza pacifica.