Prot.  400/C/2005/1170/P/15.1.12                                         Roma,  22 ottobre 2005

 

 

OGGETTO: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ñ Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative allíaccoglienza dei richiedenti asilo.

 

 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA              LORO SEDI

                      AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

                      PER LA PROVINCIA   DI                                             TRENTO                              

                      AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO

                      PER  LA PROVINCIA  DI                                             BOLZANO

                      AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA

                      GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE DíAOSTA   AOSTA

          AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA             LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DELLA

                         POLIZIA DI FRONTIERA                                            LORO SEDI

           

       e, p.c      ALLA COMMISSIONE NAZIONALE

                      PER IL DIRITTO DI ASILO                                            ROMA

                      ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO

                        DELLO STATUS DI RIFUGIATO

                                                                                                                 LORO SEDI

 

 

Il 21 luglio  2005 Ë stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 168, il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140, concernente ìAttuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative allíaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membriî, le cui norme entrano in vigore il 20 ottobre 2005.

            Il Decreto Legislativo n.140/05 recepisce nellíordinamento nazionale la normativa europea relativa allíaccoglienza dei richiedenti lo status di rifugiato giý in parte attuata attraverso la legge 30 luglio 2002, n.189 ed il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato adottato con il D.P.R.16 settembre 2004, n.303.

 

            Si richiamano in proposito le precedenti circolari n.400/C/2005/505/P/15.1.12 del 22 aprile 2005 e n.400/A/2005/586/P/15.1.12 del 10 maggio 2005.

Il provvedimento in esame istituisce e disciplina il sistema di accoglienza per quei richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato per i quali si applica la ìprocedura ordinariaî di cui allíart. 2 del D.P.R. n. 303/2004 ed ai quali deve essere rilasciato il permesso di soggiorno, nonchÈ per quei richiedenti non pi˜ trattenuti a causa della decorrenza del termine stabilito per la ìprocedura semplificataî di cui allíart. 1-ter del Decreto Legge n.416/89, senza che sia intervenuta la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero per quelli per i quali Ë decorso il termine previsto ai sensi dellíart. 3 comma 1, del D.P.R. 303/2004 per il trattenimento facoltativo ai sensi dellíart. 1-bis comma 1, del Decreto Legge. Tale disposizione trova applicazione per le istanze presentate dal giorno di entrata in vigore del provvedimento in esame  (20 ottobre 2005) e non riguarda nÈ i casi di trattenimento obbligatorio ai sensi dellíart. 1-bis, comma 2 lett.a) e b) nÈ il trattenimento facoltativo ai sensi dellíart. 1 bis comma 1 lett. a), b) e c) del  Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla Legge 28.02.1990, n. 39, introdotto dallíart. 32 della Legge 30 luglio 2002 n. 189.

Per tali ultimi stranieri, infatti, líaccoglienza Ë prevista, per tutto il periodo di trattenimento, nei centri in cui sono ospitati.

            Per i richiedenti asilo ai quali Ë rilasciato il permesso di soggiorno e sono privi dei mezzi di sussistenza, líaccoglienza  Ë erogata nei centri predisposti dagli Enti Locali e finanziati col Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dellíasilo di cui agli art. 1-sexies e 1 septies del decreto legge. Tali centri  costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

In ordine alla specifica regolamentazione dellíaccoglienza in argomento, si rinvia al decreto del Ministro dellíInterno di cui allíart.1 sexies,  comma 2, del decreto legge e allíart.13, comma 4, del decreto legislativo n.140, in corso di emanazione.

  Si illustrano, qui di seguito, alcuni dei principali articoli del decreto legislativo n.140/2005 in esame che riguarderanno pi˜ da vicino le attivitý delle Prefetture e delle Questure. 

 

Per quanto concerne la fase istruttoria della domanda di asilo, líart. 3 del d.leg.vo. n. 140/05,  prevede che la Questura che riceve la domanda di asilo  provveda  allíinformazione sulle condizioni di accoglienza tramite la consegna dellíopuscolo informativo predisposto dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, entro quindici  giorni  dalla  presentazione  dellíistanza  di  asilo. In  ordine  a  tale termine, si richiama líattenzione sullíopportunitý di consegnare líopuscolo al momento della predisposizione del modello ìC3î su cui verbalizzare la domanda di asilo.

Si ricorda che líedizione aggiornata dellíopuscolo con riferimento alle novitý introdotte dal decreto legislativo n.140/05  Ë reperibile sul sito internet del Ministero dellíInterno (www.interno.it) tradotto nelle quattro lingue previste.

Il successivo art. 4 del decreto legislativo n.140/2005 stabilisce che al richiedente asilo in procedura ordinaria, nei cui confronti non Ë disposto il trattenimento, Ë rilasciato, entro tre giorni dalla presentazione dellíistanza, un attestato nominativo che certifica la qualitý di richiedente asilo ma non líidentitý dello straniero. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo Ë, invece, rilasciato entro venti giorni dalla domanda.

 Nel caso in cui il richiedente asilo chieda líaccesso allíaccoglienza, la Questura  cui Ë  presenta la domanda di asilo, dovrý coinvolgere  la  locale Prefettura ñ U.T.G. affinchÈ disponga le procedure di accertamento del  luogo di assistenza e, quindi, di domicilio dello straniero interessato.

 In merito, si ritiene opportuno precisare che líelezione di domicilio richiesta ai sensi dellíart.2, comma 1 del D.P.R. n.303/2004, nel caso di  richiedenti asilo che ottengono accoglienza Ë da individuare nel centro appositamente determinato dalla Prefettura U.T.G. secondo le norme del decreto legislativo n. 140/2005

Nel rispetto dei tempi stabiliti dallíart. 4 esaminato, al fine di una razionalizzazione delle procedure, si fa presente che la Questura che riceve la domanda di asilo  provvede ad avviare la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dellíart.2, comma 2 del D.P.R. n.303/2004, rilasciando allíinteressato líattestato previsto, mentre al rilascio del permesso di soggiorno provvederý la Questura, se diversa dalla prima, nel cui territorio Ë presente il Centro in cui la persona trova accoglienza.

 

Líart. 5 del decreto legislativo n.140/2005 stabilisce che i richiedenti asilo trattenuti hanno accoglienza nei centri di permanenza temporanea e assistenza o nei centri di identificazione  secondo le norme legislative o regolamentari che riguardano tali fattispecie.

Il  richiedente asilo in procedura ordinaria, cui Ë rilasciato il permesso di soggiorno, ha accesso allíaccoglienza  purchÈ privo di  mezzi di sussistenza sufficienti, su giudizio della Prefettura U.T.G competente seguendo i criteri stabiliti dalla direttiva del Ministro dellíInterno di cui allíart.4, comma 3 del Decreto Legislativo  n.286/1998. La norma in esame specifica che i criteri da utilizzarsi ai fini della valutazione  della  sufficienza  dei  mezzi  di sussistenza sono  quelli stabiliti  nella Tabella  A allegata alla Direttiva  del Ministro dellíInterno pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2000, n. 64, per il soggiorno per turismo per un periodo non superiore a sei mesi dalla  presentazione della domanda di asilo.

La Tabella in questione distingue fra líipotesi del singolo straniero e quella di un gruppo composto da due o pi˜ persone. Il calcolo della somma necessaria alla finalitý Ë determinato sulla base del  periodo di tempo di soggiorno che la disposizione in esame stabilisce in sei mesi e quindi in 180 giorni. Per facilitazione si indicano gli importi da considerare: per un solo richiedente asilo: i mezzi sufficienti vanno calcolati con riferimento alla quota fissa stabilita nella tabella di che trattasi pari ad euro 206,58 cui si sommano la quota giornaliera di euro 27,89 moltiplicato il periodo considerato di giorni 180, per un totale complessivo pari ad euro 5.226,78. Nel caso di gruppo familiare, il calcolo Ë definito da una quota fissa pari ad euro 118,79 cui si deve aggiungere la quota di euro 17,04 per ogni persona per il periodo di tempo considerato di 180 giorni.

Ulteriore condizione per líaccesso allíaccoglienza, prevista dal comma 4   dellíarticolo in argomento Ë  la presentazione della domanda di asilo entro 8 giorni dallíingresso nel territorio nazionale (art.5, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998) ovvero, nellíipotesi di domanda avanzata da straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo, gli otto giorni decorrono dal verificarsi degli eventi che determinano la persecuzione asserita nelle motivazioni della domanda di asilo.

La dimostrazione del rispetto dei termini Ë un onere che incombe allo straniero interessato e, nel silenzio della disposizione, puÚ essere dimostrato con ogni mezzo di prova e, in assenza della prova, ci si puÚ basare sulla mera dichiarazione raccolta a verbale dalla Questura salvo eventuali revoche dellíaccoglienza nel caso di accertamento della non veridicitý della dichiarazione.

 Il comma 5 della disposizione stabilisce che líaccoglienza ha inizio dal momento della presentazione della domanda di asilo; la Prefettura - U.T.G. puÚ disporre interventi assistenziali precedenti alla presentazione della domanda sulla base della normativa di cui al decreto legge n.451/1995, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563 (c.d. Legge Puglia) e dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dellíInterno n. 233/1996. Fino alla definitiva formalizzazione dellíistanza di asilo con il conseguente rilascio dellíattestato che certifica la qualitý di richiedente asilo, la normativa consente, quindi, di erogare gli interventi assistenziali necessari a favore di stranieri in condizioni di bisogno ìper il tempo strettamente necessario alla loro identificazioneî.

 

           Líaccoglienza ha termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo. Il comma 7 dellíart.5 in esame dispone, peraltro, che líaccoglienza perdura nel caso di presentazione di ricorso giurisdizionale ed eventuale autorizzazione, giurisdizionale o adottata ai sensi dellíart 17 del D.P.R. n.303/2004, a permanere sul territorio nazionale. Nel rispetto delle citate disposizioni,  líaccoglienza si protrae per il periodo necessario alla presentazione del ricorso giurisdizionale e fino alla comunicazione della eventuale decisione negativa allíautorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Per questi casi, líaccoglienza decade con il decorrere del termine previsto per líaccesso al lavoro ai sensi dellíarticolo 11 del decreto legislativo in argomento e cioË al momento in cui sono decorsi i sei mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

Il successivo art. 6 del decreto  legislativo n.140/2005 disciplina le modalitý di accesso allíaccoglienza per i richiedenti asilo, cui Ë rilasciato il permesso di soggiorno, ed i loro familiari  attraverso líinvio in uno dei Centri che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Per avere accesso allíaccoglienza il richiedente deve presentare una  domanda  di accoglienza presso la Questura cui ha rivolto líistanza di asilo che la trasmette alla Prefettura U.T.G. competente per la valutazione dei mezzi di sussistenza. Tale valutazione Ë effettuata dalla Prefettura  sulla base della dichiarazione sui mezzi di sussistenza posseduti, fatta dal richiedente nella domanda di accesso allíaccoglienza, secondo i criteri giý indicati con riferimento alla Tabella A della direttiva del Ministro in data 1ƒ marzo 2000. Accertata la presenza delle condizioni per líaccesso allíaccoglienza, la Prefettura provvede allíassegnazione del posto disponibile in accoglienza secondo le modalitý stabilite con la circolare del Dipartimento per le Libertý Civili e líImmigrazione, cui si rinvia, e provvede al reperimento del titolo di viaggio per il trasporto dellíinteressato nel centro individuato.

In assenza di un posto in accoglienza nei centri che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il richiedente Ë inviato in un Centro di Identificazione ovvero nelle strutture di prima accoglienza istituite ai sensi del citato decreto legge n.451/1995. La permanenza nel Centro di Identificazione Ë circoscritta al periodo necessario allíindividuazione di un posto di accoglienza nelle strutture degli Enti Locali costituenti il  sistema  di  protezione  succitato.

Líaccoglienza  Ë effettuata nella struttura individuata dalla Prefettura U.T.G. ed Ë subordinata allíeffettiva permanenza dellíinteressato in quella stessa struttura. Il trasferimento in altro centro Ë disposto dalla Prefettura competente per territorio solo per motivate ragioni (ad  es. ricongiungimento con  familiare).

 La Prefettura che individua il Centro di accoglienza provvede inoltre alla comunicazione dellíindirizzo della struttura di accoglienza alla Questura ed alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato. Tale indirizzo costituisce il luogo di domicilio del richiedente asilo dove deve permanere per garantirsi líerogazione dellíaccoglienza e  dove verranno indirizzati la notifica e la comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato e delle procedure di accoglienza. La disposizione Ë rilevante anche ai fini dellíadozione della decisione sulla domanda di asilo in assenza  dellí audizione ai sensi dellíart.13, comma 1 del D.P.R. n.303/2004.

            Líindirizzo Ë anche comunicato, a cura della Prefettura- U.T.G., al richiedente asilo che puÚ renderlo noto  al proprio difensore o consulente legale.

            Nel caso di indisponibilitý di un posto di accoglienza anche nei centri governativi (di Identificazione e ex Legge n.563/1995), al richiedente va erogato il contributo economico di cui allíart.1 della legge n.39/1990. Si ripete  che sono in corso le procedure di emanazione del decreto del Ministro di cui allíart.1 sexies del decreto  legge n.416/89; nel frattempo si continuerý ad erogare il contributo economico di cui allíart.1 decreto legge n.416/89 secondo, peraltro, anche le condizioni richieste dal decreto legislativo in esame.

In sintesi il richiedente asilo per avere líaccoglienza Ë tenuto a recarsi presso il centro individuato e ha diritto allíerogazione del contributo solo nel caso díindisponibilitý di un posto nei centri.

 

Líarticolo 7 del decreto legislativo n.140/05   a completamento del sistema di competenza territoriale degli organi di esame delle domande di asilo stabilisce che  per i richiedenti asilo ammessi allíaccoglienza, competente ad esaminare la domanda di asilo Ë la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato nel cui territorio Ë ospitato líistante.

 

Líart.8 del decreto legislativo n.140/05 prevede modalitý particolari di accoglienza per le categorie vulnerabili disponendo per i  Centri di Identificazione líattivazione di servizi specifici a cura del direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale. Nellíambito del Sistema di protezione sono, altresÏ, disposti a cura degli Enti Locali, i necessari servizi speciali di accoglienza.

Per i minori non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati, Ë prevista la possibilitý di realizzare specifici programmi di accoglienza da parte degli enti locali da finanziare col Fondo Nazionale per le politiche  ed i servizi dellíasilo.

In presenza di risorse disponibili sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dellíasilo Ë, infine, disposto che questa Amministrazione possa stipulare apposite convenzioni con líOrganizzazione Internazionale delle Migrazioni ovvero con la Croce

Rossa Italiana per líattuazione di programmi per rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.

 

Líart. 9 del decreto legislativo n.140/05 prevede che per i richiedenti asilo ospitati nei Centri di Identificazione e nei centri degli Enti Locali , le strutture devono garantire la tutela della vita e del nucleo familiare, la comunicazione con i parenti e gli avvocati e con i rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per Rifugiati e con i rappresentati degli enti e delle associazioni previste dallíart.11 del D.P.R. n.303/2004. La Prefettura-UTG nellíeffettuare i controlli per accertare la qualitý dei servizi erogati puÚ anche avvalersi dei servizi sociali del Comune in cui ha sede il centro che ospita il richiedente asilo.  Eístabilito in generale líobbligo di riservatezza a carico del personale che opera nel centro e che deve avere una formazione adeguata alle funzioni espletate.

La norma, salvaguardando la regolamentazione di settore per i Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza e per i Centri di Identificazione, prevede  che presso le strutture di accoglienza che fanno parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sono ammessi i rappresentanti dellíACNUR, delle Associazioni e degli enti di cui allíarticolo 11 del D.P.R. n.303/04.

Líassistenza sanitaria e líistruzione dei minori Ë regolata dallíart. 10 in conformitý della normativa in materia stabilita dal decreto legislativo n.286/1998.

 

 Líart.11 del decreto legislativo n.140/05 innova rispetto alla precedente disciplina in materia di lavoro dei richiedenti asilo. Tale disposizione stabilisce, infatti, che, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo senza che sia intervenuta decisione alcuna sulla istanza ed il  ritardo  non  Ë  imputabile  allo  straniero  interessato,  allo  stesso  Ë  rinnovato  il permesso di soggiorno per richiesta asilo per sei mesi e tale nuovo titolo di soggiorno consente di svolgere líattivitý lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.  Non Ë consentita la conversione di tale permesso in quello per motivi di lavoro.

Líinserimento del nuovo  permesso di soggiorno negli archivi di polizia avverrý con la parola chiave ìASIL2î e riporterý la dicitura ìRichiesta asilo ñ consente di svolgere attivitý lavorativa ai sensi dellíart. 11 del Decreto Legislativo n. 140/05î.      

La disposizione individua (a mero titolo  esemplificativo) alcuni casi di  imputazione del ritardo della procedura di riconoscimento al richiedente asilo, impedendo, quindi, il rilascio del predetto permesso di soggiorno.

Tali esemplificazioni sono:

a)     la presentazione di documenti o certificazioni false relative allíidentitý o alla nazionalitý o comunque riguardanti  gli elementi della domanda di asilo;

b)    il rifiuto di fornire le informazioni necessarie per líaccertamento della propria identitý o nazionalitý;

c)     la mancata presentazione allíaudizione davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. In questo caso, per líimputazione del ritardo, Ë necessario che  la convocazione sia stata regolarmente comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto e che líassenza alla convocazione non sia stata determinata da causa forza maggiore (es. malattia del richiedente).

       In tali casi, la Questura procede al rinnovo del permesso di soggiorno valido solo per  ìrichiesta asiloî  (secondo le procedure giý in uso) e non per lavoro.

Lo svolgimento dellíattivitý lavorativa da parte del richiedente non gli impedisce di continuare ad usufruire dellíaccoglienza nei centri degli Enti Locali. In questo caso lo straniero interessato Ë tenuto a versare un contributo stabilito dal gestore del servizio di accoglienza tenendo conto del reddito dellíattivitý lavorativa e del costo del servizio. Il contributo Ë utilizzato per pagare le spese di accoglienza del richiedente stesso che lo versa. Nellíambito dei servizi di cui allíart.1 sexies del decreto legge n.416/89, possono essere previsti specifici programmi di formazione lavorativa.

 

Le cause di revoca delle condizioni di accoglienza sono indicate dallíart.12 del decreto legislativo n.140/05. Il Prefetto della provincia dove Ë ubicato il centro in cui Ë ospitato il richiedente asilo dispone la revoca dellíaccoglienza con provvedimento motivato impugnabile presso il  competente  Tribunale Amministrativo Regionale. Ovviamente la revoca non  Ë prevista nei casi di trattenimento del richiedente asilo ai sensi dellíart.1-bis del decreto legge n.416/89.

Le cause di revoca sono:

a)     mancata presentazione alla struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza senza preventiva comunicazione alla Prefettura - U.T.G. competente;

b)     mancata presentazione alla convocazione presso la Commissione Territoriale nonostante la comunicazione avvenuta presso il centro di accoglienza;

c)     presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;

d)    accertamento della disponibilitý di mezzi economici sufficienti per garantirsi líassistenza. La sufficienza Ë valutata con riferimento ai criteri indicati dal precedente art. 5, comma 3;

e)     violazione grave e ripetuta da parte del richiedente asilo delle regole del centro di accoglienza ovvero suoi comportamenti gravemente violenti.

 

            Nellíipotesi prevista dalla lettera a) (mancata presentazione o abbandono del centro di accoglienza), il gestore del centro per consentire líadozione del provvedimento deve comunicare immediatamente alla Prefettura U.T.G. il verificarsi della causa di revoca. Nel caso il richiedente sia, successivamente,  rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze di Polizia , ovvero al centro di accoglienza, il Prefetto dispone, con decreto motivato, il ripristino dellíaccoglienza revocata, se líabbandono del centro o la mancata presentazione al centro stesso sono derivati da causa di forza maggiore o caso fortuito.

Nellíipotesi in cui le cause di revoca sono connesse al comportamento del richiedente allíinterno del centro (lettera e), il gestore trasmette una relazione sui medesimi comportamenti violenti alla Prefettura U.T.G. entro tre giorni dal loro verificarsi.

 Per tutte le ipotesi, la revoca fa cessare líaccoglienza dal momento della comunicazione del provvedimento con cui Ë disposta. La comunicazione Ë regolarmente effettuata presso il centro in cui il richiedente Ë ospitato. La disposizione prevede per il solo caso di revoca connesso allíaccertamento delle condizioni economiche sufficienti a garantirsi líaccoglienza, il rimborso a favore del gestore del centro delle spese sostenute per le misure erogate.

            

           Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n.140/05 stabiliscono le disposizioni finanziarie della normativa in esame e dettano le procedure per la concreta attuazione del nuovo sistema di accoglienza prevedendo anche líadozione  del  provvedimento che stabilisce le norme cui gli enti locali devono attenersi per partecipare alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dellíasilo.

 

Líart. 15 prevede, infine, come disposizione transitoria, líapplicabilitý dellíarticolo 11, commi 1, 2, 3 e 5 (lavoro e formazione lavoro) anche ai richiedenti asilo sulla cui domanda ancora non Ë stata adottata una decisione al momento dellíentrata in vigore del decreto legislativo in esame. Inoltre si fa presente  che dal prossimo 20 ottobre la possibilitý di svolgere attivitý lavorativa Ë consentita anche a quei richiedenti asilo la cui domanda Ë ancora pendente presso la Sezione Speciale della Commissione Nazionale per il diritto di asilo prevista dellíarticolo 21 del D.P.R. n.303/2004.

Decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, le Questure provvederanno a rinnovare i permessi di soggiorno per ìrichiesta asiloî, a mano a mano che gli stessi andranno in scadenza, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dallíart. 11 della norma in esame, secondo le procedure sopraindicate.

            Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la puntuale applicazione delle disposizioni impartite.

 

 

 

 

IL CAPO DELLA POLIZIA                                                IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE LIBERTAí CIVILI

                                                                       E LíIMMIGRAZIONE