Questura di
Milano
Ufficio
Immigrazione
Milano,
lì 24 ottobre 2005.
AGLI ENTI
INTERESSATI
Come noto
l‚articolo 37 del nuovo Regolamento di Attuazione ha rivisto gli aspetti
relativi all‚iscrizione nelle liste o nell‚elenco anagrafico
finalizzata al collocamento del
lavoratore
licenziato, dimesso o invalido.
In particolare
al comma 5 il legislatore ha previsto che: „Quando a norma delle
disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero
ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal
permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa
documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione
nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al
comma 2.
Il rinnovo del
permesso e' subordinato all'accertamento, anche per via telematica,
dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della
registrazione nell'elenco di cui al comma 2.
Si osservano
le disposizioni dell'articolo 36-bis.‰
Pertanto,
visto che il rilascio del permesso di soggiorno per „attesa
occupazione‰ è subordinato al rispetto delle incombenze di cui al
comma 1 ovvero 2 dello stesso articolo a seconda che sia un licenziamento
collettivo, da parte di impresa, o individuale, da parte di un datore di
lavoro, le istanze devono contenere copia della domanda di iscrizione alle
suddette liste o elenchi o autocertificazione.
«Art. 37
(Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del
lavoratore licenziato, dimesso o invalido).
- 1. Quando il
lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in
vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve
darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti
entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in
presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale,
all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini
della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante,
nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e,
comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione
nelle liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il
licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento
individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da'
comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego
competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di
disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma
11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e
rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività' lavorativa
precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di
soggiorno.
La
disposizione è stata inviata a tutti i commissariati.
Si prega di
avvisare tutti i vostri assistiti.
L‚elenco
dei documenti necessari per ottenere un permesso di soggiorno per attesa
occupazione risulta così composto:
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE (MAX
SEI MESI IMPROROGABILE) (In caso di cittadino straniero già titolare di un permesso
di soggiorno per motivi di lavoro):
1. Istanza
compilata e sottoscritta dall‚interessato (da ritirarsi presso i vari
sportelli mod. I.P.S. 209);
2. 4
fotografie formato tessera, aventi posa uguale;
3. passaporto
in corso di validità, da esibire in visione, più fotocopia delle
pagine relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza;
4. Nr. 1 marca
da bollo da Euro 14,62;
5. Copia
dell‚iscrizione nelle liste di collocamento o nell‚elenco
anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o
invalido, istituiti presso il Centro per l‚Impiego (Art. 22 T.U./37
Reg.).
Il Dirigente
l‚Ufficio Immigrazione: Dr. Giuseppe De Angelis