Questura di Milano

 

Ufficio Immigrazione

 

Milano, lì 24 ottobre 2005.

 

AGLI ENTI INTERESSATI

 

Come noto l‚articolo 37 del nuovo Regolamento di Attuazione ha rivisto gli aspetti relativi all‚iscrizione nelle liste o nell‚elenco anagrafico finalizzata al collocamento del

 

lavoratore licenziato, dimesso o invalido.

 

In particolare al comma 5 il legislatore ha previsto che: „Quando a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2.

 

Il rinnovo del permesso e' subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2.

 

Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.‰

 

Pertanto, visto che il rilascio del permesso di soggiorno per „attesa occupazione‰ è subordinato al rispetto delle incombenze di cui al comma 1 ovvero 2 dello stesso articolo a seconda che sia un licenziamento collettivo, da parte di impresa, o individuale, da parte di un datore di lavoro, le istanze devono contenere copia della domanda di iscrizione alle suddette liste o elenchi o autocertificazione.

 

«Art. 37 (Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido).

 

- 1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilità si applica la disposizione del comma 2.

 

2. Quando il licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività' lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

 

La disposizione è stata inviata a tutti i commissariati.

 

Si prega di avvisare tutti i vostri assistiti. 

 

L‚elenco dei documenti necessari per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione risulta così composto:

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE (MAX SEI MESI IMPROROGABILE) (In caso di cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro):

 

1. Istanza compilata e sottoscritta dall‚interessato (da ritirarsi presso i vari sportelli mod. I.P.S. 209);

 

2. 4 fotografie formato tessera, aventi posa uguale;

 

3. passaporto in corso di validità, da esibire in visione, più fotocopia delle pagine relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza;

 

4. Nr. 1 marca da bollo da Euro 14,62;

 

5. Copia dell‚iscrizione nelle liste di collocamento o nell‚elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, istituiti presso il Centro per l‚Impiego (Art. 22 T.U./37 Reg.).

 

Il Dirigente l‚Ufficio Immigrazione: Dr. Giuseppe De Angelis