Progetto Melting Pot Europa - Per la promozione dei diritti di cittadinanza
sans-papiers
sportello di informazione legale a cura dell'Avv. Marco Paggi

Commento ordinanza Giudice del Lavoro del 2 marzo 2005 presso il Tribunale di Monza

Violazione dei principi costituzionali che dovrebbero essere garantiti a tutti i lavoratori - misure di tutela per invalidi

5 ottobre 2005

Con l’Äôordinanza del marzo 2005 ˆ® stata sollevata nuovamente la questione di legittimitˆÝ costituzionale della normativa che regola il riconoscimento dell’Äôassegno o pensione di invaliditˆÝ civile nella parte in cui, combinata con la normativa in materia di immigrazione, si escludono dall’Äôassegno o pensione di invaliditˆÝ civile gli stranieri che non hanno la carta di soggiorno (disciplinata all’Äôart. 9 del Testo Unico sull’ÄôImmigrazione) e non hanno un reddito sufficiente per ottenerla, pur avendo tutti i requisiti per accedere all’Äôassegno di invaliditˆÝ.

Piˆ¼ volte abbiamo affrontato questo tema denunciando che la modifica della legislazione introdotta dalla Finanziaria dell’Äôanno 2000 (n.388/2000) ’Äì in pieno governo di centro sinistra ’Äì non faceva altro che sabotare quello che era un principio di uguaglianza stabilita dal T.U. sull’ÄôImmigrazione laddove si prevedeva la piena parificazione tra italiani e immigrati con carta di soggiorno o permesso di soggiorno per quanto riguarda tutte le prestazioni di assistenza sociale, ivi compreso il trattamento pensionistico per gli invalidi civili.
L’Äôart. 41 T.U., dispone che: Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonchˆ© i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale’Ķ
Ebbene, questa norma ˆ® parzialmente abrogata della legge Finanziaria 2000, che ha limitato ai soli titolari di carta di soggiorno il diritto alle prestazioni di previdenza sociale.
Siamo in una situazione in cui ’Äúil cane si morde la coda’Äù ovvero, quando un immigrato diventa invalido, se non ha giˆÝ ottenuto la carta di soggiorno non puˆ¾ ottenere l’Äôassegno di invaliditˆÝ. Al contempo non potrˆÝ avere la carta di soggiorno perchˆ© essendo invalido non puˆ¾ lavorare e, quindi, non riuscirˆÝ ad avere un reddito sufficiente per poterla ottenere rimanendo per sempre escluso da qualsiasi forma di tutela. Tutto questo essendo pacificamente invalido e incapace di provvedere adeguatamente alle proprie esigenze di sostentamento.

Sulla questione il Tribunale del Lavoro di Milano il 15 marzo 2004 ha sollevato una questione di legittimitˆÝ costituzionale e la successiva ordinanza del Tribunale di Monza si inserisce in questo filone di denunce di legittimitˆÝ costituzionale che prospettano la violazione dei principi costituzionali che dovrebbero essere garantiti a tutti i lavoratori. Ci si riferisce, in particolare, alle adeguate misure di tutela previste per tutti coloro che non siano piˆ¼ in grado di provvedere a se stessi, come sancito all’Äôart. 28 della Costituzione. Vi ˆ® inoltre la violazione dell’Äôart. 10 della Costituzione che tutela la condizione giuridica dello straniero e obbliga la legge italiana ad uniformarsi agli accordi stipulati nell’Äôambito di organizzazioni internazionali relativi alla tutela dei lavoratori stranieri. Si ricorda fra questi la Convenzione OIL n. 97/1949 (ratificata con L. 1305/52) che prevede (art. 6) che venga assicurato all’Äôimmigrato regolarmente soggiornante un trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini per quanto concerne la materia della sicurezza sociale.

Attendiamo ancora la sentenza della Corte Costituzionale su queste ordinanze molto interessanti, che dovrebbero risolvere molti problemi e, soprattutto, ripristinare un minimo di giustizia sostanziale.

formato per la stampa
articoli sullo stesso argomento
^  torna su  ^