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sportello di informazione legale a cura dell'Avv. Marco Paggi

Che cosa prevedono le recenti norme di contrasto alle attivit di terrorismo?

24 settembre 2005

La legge di conversione del 31 luglio 2005 , n. 155 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, G.U. n. 177 del 1 agosto 2005), contiene non solo disposizioni destinate a potenziare gli strumenti di controllo, di repressione e di contrasto delle attivit di terrorismo, ma anche disposizioni che in realt sono utilizzabili per rendere la vita pi difficile a persone molto meno pericolose e in vista, come i comuni immigrati in condizione regolare che cercano di sopravvivere sul territorio nazionale.

-  Permesso di soggiorno a fini investigativi (art. 2)
Dal punto di vista degli spunti innovativi che riguardano gli strumenti di lotta al terrorismo, non si pu dire che ci siano stati particolari sforzi di fantasia.
E' stato inventato il permesso di soggiorno a fini investigativi (art. 2). Si tratta di un permesso di soggiorno di tipo premiale che verrebbe concesso a persone irregolari nel caso in cui collaborino alle indagini relative a delitti commessi con finalit di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Inoltre il permesso potr essere rilasciato con notevole discrezionalit ovvero dal questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero, quando ne richiesto, dal procuratore della repubblica.
In realt questo permesso di soggiorno altro non che una riproduzione del permesso di soggiorno gi previsto nel Testo Unico sull'Immigrazione (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286) all'articolo 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) che in passato stato giustamente utilizzato su ampia scala proprio per concedere permessi a collaboratori di giustizia e a persone che denunciavano reati di una certa gravit, commessi da organizzazioni criminali o che, comunque vittime di questi reati, collaboravano nello svolgimento delle indagini. Anche in questo caso il permesso di soggiorno per motivi investigativi - cos come il permesso di soggiorno gi esistente per motivi di protezione sociale - pu essere poi convertito in permesso di soggiorno per lavoro (si veda lart. 18, comma 5, cui fa espresso riferimento lart. 2, comma 4, della legge 155/05 in oggetto).
L'impressione che la previsione di un permesso di soggiorno a fini investigativi costituisca pi il frutto di una politica di immagine, ovvero nasca dalla volont di far vedere che si sta facendo qualcosa, e non costituisca invece una soluzione realmente originale dal momento che, come sopra rilevato, non vi nulla di nuovo.

-  Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3)
Anche le disposizioni di cui allart. 3 della legge in oggetto rappresentano del fumo negli occhi. Si ha l'idea che siano stati predisposti nuovi strumenti in tal senso, ma, in realt, si tratta semplicemente di una rielaborazione senza novit della possibilit - gi prevista fin dal 1931 poi riprodotta dalla legge Martelli e dal Testo Unico dell'Immigrazione - di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato (art. 13 del T. U. sullImmigrazione).
Anche nel caso di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato, si prevede che sia immediata (art. 3, comma 2) e che, quindi, non vi sia la possibilit di ottenere una sospensione della stessa dal momento che non ci sono i tempi tecnici per avere una pronuncia del Tribunale. Quindi sembra inutile che si sia dovuta adottare una nuova disposizione di legge per precisare quanto era gi noto e cio che contro questi provvedimenti di espulsione il ricorso, anche se ammesso di fatto, inutile perch non ha nessun effetto sospensivo.
L'ultima annotazione su questa disposizione ci permette di capire meglio quanto si sia voluto far vedere che si fa qualcosa per non inventare niente di nuovo.

-  I ricorsi (art. 3, commi 4 e 5)
Al comma 5 dell'art. 3 si prevede che se nel corso dell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione, la decisione da emettere dipende dalla conoscenza degli atti del procedimento per i quali sussiste il segreto dindagine o il segreto di Stato, il procedimento sospeso fino a quando latto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo.
In parole pi semplici, il processo rimane sospeso fino a quando viene meno il segreto di Stato o comunque il segreto delle indagini. Anche qui non si inventato nulla di nuovo.
Abbiamo visto negli anni (soprattutto nel periodo della prima guerra del golfo) provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato, basati su segnalazioni dei servizi segreti. Si potuto inoltre notare che nel caso in cui si proponeva il ricorso contro questi provvedimenti, non era possibile acquisire gli atti del procedimento ed il contenuto delle segnalazioni. Il tribunale ordinava quindi l'acquisizione degli atti per capire quali erano i motivi veri per cui si riteneva cos pericolosa una persona da espellerla immediatamente, ovvero sradicarla ed allontanarla dalla famiglia se residente in Italia. Alla fine si scopriva - quando il fascicolo arrivava dal ministero - che l'atto veniva effettivamente messo a disposizione, ma era completamente segretato, ovvero coperto dal famoso omissis. Di questo atto si aveva solo l'intestazione ed il parere finale, ma non il contenuto con la conseguenza che non si poteva capire perch l'interessato veniva considerato pericoloso. Datra parte, se una persona viene considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato ed sottoposta a sorveglianza discreta, ovviamente anche nelle relazioni che ha con altri, evidente che laccesso al contenuto delle informazioni riferite ad una persona permetterebbe evidentemente di conoscere anche informazioni riferite ad altre, che invece necessitano di essere mantenute riservate.
Non si capisce quale sia stato il motivo che ha spinto il Governo a fare una nuova legge per dire le stesse cose che sono gi dette in leggi vecchie, se non per dare alla popolazione l'idea che si sta facendo qualcosa di nuovo e di pi consistente. Questo in realt produce un solo risultato: quello di aumentare l'allarme sociale, divulgare timore e panico verso ogni straniero come si trattasse di un soggetto potenzialmente e generalmente pericoloso.

Sempre nella legge n. 155/2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, troviamo poi disposizioni che per la verit non sembrano avere molto a che fare con queste motivazioni. Il travisamento (art. 10, comma 4bis)
Allart. 5, comma 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152 contenente Disposizione a tutela dellordine pubblico (G.U. n. 136 del 20.05. 1975) si prevede che vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante limpiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Ebbene la normativa in oggetto, sostituendo lart. 5, comma 2 delle l. 152/75, dispone in questi casi un appesantimento della pena prevista disponendo allart. 10, comma 4bis, che il contravventore sia punito con larresto da uno a due anni e con lammenda da 1.000 a 2.000 euro. Originariamente (art. 5, comma 2 della legge 152/75) si prevedeva larresto da uno a sei mesi e con lammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Si tratta di un aumento decisamente drastico di una sanzione riferita a comportamenti che non hanno nulla a che vedere con gli atti di terrorismo, a meno che non si equiparino questi ultimi alle manifestazioni pubbliche nel corso delle quali viene utilizzato un travisamento o un casco di protezione. Sembra che questa legge rappresenti unoccasione per infilare disposizioni che hanno tuttaltra destinazione e che, passando in secondo piano, trovano pi agevolmente consenso in quanto si sottraggono pi facilmente al dibattito.

-  Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo (art. 13, comma 1)
Maggiori difficolt per ottenere il permesso di soggiorno
Per quanto riguarda in particolare la condizione dellimmigrato irregolare, allart. 13 viene modificato lart. 380, comma 2, lettera i), del Codice di Procedura penale prevedendosi che questo articolo (dedicato anche alle ipotesi di arresto in flagranza) si applichi anche a reati puniti con pena non inferiore nel minimo a 4 anni (e non 5 come precedentemente previsto) o nel massimo a 10 anni. Labbassamento di un anno della soglia di gravit di determinati reati a fronte della quale si prevede larresto in flagranza, comporta delle conseguenze per quanto riguarda la possibilit di ottenere sia il visto di ingresso che il permesso di soggiorno o il rinnovo dello stesso.
Allart. 4 del T.U. sullImmigrazione (Ingresso nel territorio dello Stato, come modificato dalla legge Bossi-Fini) si prevede che non possa entrare in Italia, o se gi soggiornante non possa rinnovare il permesso di soggiorno, chi stato condannato anche a seguito di semplice patteggiamento (quindi anche senza accertamento dibattimentale) per determinati reati. I reati che comportano la preclusione, o lostativa allingresso in Italia, sono previsti allart. 380 comma 1 e 2 del Codice di procedura penale (art. 4, comma 3, del Testo Unico sullImmigrazione). Con questa modifica si va quindi a comportare per gli immigrati regolarmente soggiornanti un maggior rischio di non poter rinnovare il permesso di soggiorno per reati di modesta entit, o meglio, per reati di entit ancor pi modesta di prima.
Questo tipo di norma non ha evidentemente nessuna rilevanza rispetto alle condotte relative al terrorismo e, quindi, non trova una destinazione diretta verso le stesse, ma, semplicemente, verso la massa di immigrati e in relazione a condotte di microcriminalit che nulla possono avere a che fare con condotte terroristiche.

-  Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo (art. 15)
Sempre soffermandosi sugli aspetti pi rilevanti della normativa in oggetto, si precisa che vengono create nuove fattispecie di delitti in materia di terrorismo.
Dopo lart. 270 ter si aggiungono nel Codice di procedura penale gli artt. 270-quater, 270-quinques e 270-sexies.
Allart. 270 quater viene creato il reato di arruolamento con finalit di terrorismo anche internazionale prevedendosi che Chiunque, al di fuori dei casi di cui allarticolo 270-bis, arruola una o pi persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalit di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, unistituzione o un organismo internazionale, punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Si pu dire che si voluto colmare una lacuna del nostro ordinamento penale perch non era previsto un reato di arruolamento finalizzato allimpiego allestero in attivit terroristiche. Ricordo che recentemente aveva fatto scalpore una sentenza che proscioglieva dallo specifico capo di imputazione uno straniero accusato di terrorismo proprio perch la sua attivit di arruolamento non sarebbe stata destinata ad attivit terroristiche in Italia bens allestero e, quindi, non si considerava punibile per questo.
Ora, con la modifica introdotta anche queste condotte vengono punite, come pure l addestramento ad attivit con finalit di terrorismo anche internazionale previsto allart. 270-quinquies c.p. ove si prevede che Chiunque, al di fuori dei casi di cui allart. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sulluso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonch di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalit di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, unistituzione o un organismo internazionale, punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata
Ma quello che pi incuriosisce lart. 270 sexies intitolato Condotte con finalit di terrorismo, che recita:
Sono considerate con finalit di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonch le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalit di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
La descrizione di questa condotta sembra un po fumosa, quasi un contenitore destinato a raccogliere le attivit pi disparate, e situazioni che dobbiamo ancora immaginare. Ma come si sa, la realt supera la fantasiaĶ
La previsione in oggetto, dal punto di vista del rispetto del principio di tassativit della norma penale (per cui una persona pu essere condannata solo per un fatto specificamente previsto dalla legge come reato e non per una condotta generica) lascia qualche perplessit perch non facile capire quali condotte possano rientrarvi.

Le considerazioni svolte non hanno lintenzione di obiettare qualcosa rispetto agli interventi di repressione delle attivit terroristiche, ma pi che altro di sottolineare come, sfruttando la sensibilit ed il consenso popolare rispetto ad interventi che dovrebbero essere destinati al contrasto del terrorismo, in realt i politici tendono a non inventare nulla di nuovo come il permesso di soggiorno per fini investigativi o lespulsione per motivi di sicurezza dello Stato - per poi invece toccare altre questioni che nulla hanno a che fare con la lotta al terrorismo.
C quindi una sorta di squilibrio in queste scelte, come pure quando si adottano disposizioni che a fronte di reati di sempre pi modesta entit comportano semplicemente lentrata nellirregolarit di persone che magari vivono in Italia da anni, lavorano regolarmente e non rappresentano una particolare pericolosit n per la sicurezza dello Stato n per la comunit pi prossima. Si tratta di condizioni che hanno certamente unincidenza sulla vita degli immigrati anche attraverso un aumento ingiustificato dellallarme sociale a fronte di strumenti di discutibile efficacia.

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