DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO
Prot. DCS/1/2005 Roma, 17.10.05
AI SIGG. PREFETTI DELLA
REPUBBLICA
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO
DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
e,
p.c AL
SIG. CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
PER IL DIRITTO DI ASILO
ROMA
AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO
LORO
SEDI
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE
DELL’IMMIGRAZIONE
E DELLA
POLIZIA DI FRONTIERA SEDE
AI SIGG.
QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
OGGETTO: Modalità di
accertamento dei posti in accoglienza per richiedenti asilo ai sensi dell’art.
6, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante “
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Il
prossimo 20 ottobre entrerà in vigore il decreto legislativo del 30
maggio 2005, n.140, di attuazione
della direttiva specificata in oggetto con il quale si completa il sistema nazionale di accoglienza per i
richiedenti asilo già avviato con la legge 30 luglio 2002, n.189 e con
il relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 16 settembre 2004,
n.303.
Nel
rinviare per una completa disamina della disciplina ad altra circolare, si formulano ora le istruzioni cui le SS.LL. dovranno
attenersi al fine dell’individuazione del posto in accoglienza del
richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato non soggetto al trattenimento di cui
all’art.1 bis del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’art. 32 della legge
30 luglio 2002, n. 189.
La
disciplina in esame prevede che l’accoglienza sia disposta
preferibilmente presso i servizi
attivati dagli Enti Locali
che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati di cui all’art.1 sexies del decreto legge n.416/89 e, in caso
di indisponibilità, nei Centri di Identificazione ovvero nelle strutture
allestite ai sensi della legge n.563/1995 (Legge Puglia).
Codeste
Prefetture - U.T.G., appena accertato che il richiedente asilo ha diritto
all’accoglienza ai sensi del decreto legislativo n.140/2005, per
l’individuazione della struttura cui inviare lo straniero interessato si
atterranno alle seguenti modalità operative:
1)
Invio di
richiesta scritta per l’accoglienza del richiedente interessato, via fax,
al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati di cui all’art. 1 sexies del decreto legge n.416/89 al seguente
numero telefonico 06/6792105. La richiesta deve indicare, oltre i dati relativi al richiedente ed ad eventuali
familiari ( nome, cognome, nazionalità, data di nascita, sesso), anche eventuali esigenze speciali di
accoglienza (es. presenza di minori, donne in stato di gravidanza, diversamente
abili ecc). La medesima richiesta
deve essere anche trasmessa via fax al n.06/46549660 della Direzione Centrale dei Servizi Civili per
l’immigrazione e l’asilo di questo Dipartimento per consentire,
nell’eventualità dell’indisponibilità di posti nelle
strutture degli Enti Locali, l’assegnazione di posti nei Centri di Identificazione o nelle strutture di
accoglienza istituite ai sensi della citata legge n.563/1995
2)
Il Servizio
Centrale trasmetterà la risposta alla Prefettura U.T.G. richiedente ed a
questo Dipartimento indicando il progetto territoriale del Sistema di
protezione individuato per l’accoglienza ovvero
l’indisponibilità di posti nelle strutture a disposizione. In tale
ultimo caso, questa Direzione Centrale dei servizi civili per
l’immigrazione e l’asilo provvederà direttamente, senza
necessità di ulteriore richiesta, ad individuare una struttura
governativa con posti disponibili da comunicare alla Prefettura - U.T.G.
interessata .
3)
Nel caso di
individuazione del Centro, la Prefettura U.T.G. procede alla conferma della
riserva del posto in accoglienza individuato con comunicazione via fax al
Servizio Centrale o a questo Dipartimento, se l’assegnazione è
avvenuta presso una struttura governativa. Successivamente codesti Uffici
provvederanno a fornire al
richiedente asilo le informazioni necessarie ed il biglietto del mezzo di
trasporto per raggiungere la struttura individuata. Gli oneri relativi sono
imputabili sul capitolo 2356. Comunicazione dell’indirizzo del centro
è effettuata a cura della medesima Prefettura, alla Questura che ha ricevuto
la domanda di asilo nonché alla Prefettura U.T.G. e alla Questura nel
cui territorio è presente il Centro individuato in altra Provincia,
nonché al richiedente asilo.
4)
Nell’eventualità
di indisponibilità , oltre che nei progetti territoriali del Sistema di
protezione, anche nei Centri di Identificazione o nelle strutture ex legge
n.563/1995, la Prefettura, acquisite le relative segnalazione del Servizio Centrale e di questo
Dipartimento, eroga il contributo
ex art. 1 del decreto legge n.416.
Per quanto concerne l’invio del richiedente
asilo nel Centro, si anticipa sin d’ora che è allo studio di
questa Amministrazione la possibilità di organizzare un sistema di
acquisizione di biglietti di trasporto unitamente ad eventuali servizi di supporto
e accompagnamento al richiedente asilo per il viaggio verso il centro
individuato.
Si ritiene, infine, opportuno far presente alle SS.LL.
che, per il rimanente periodo dell’anno 2005, l’accoglienza ai
sensi del decreto legislativo n.140/2005 sarà probabilmente erogata in
via prevalente nelle strutture governative per ragioni organizzative.