TRIBUNALE DI LUCCA
Procedimento n. 2047/05 R.R.
Promosso da: Acatrinei Dorel
Con ricorso depositato in data: 28.06.05
Con la presente
memoria che il Giudice designato ha autorizzato all’udienza del 30 agosto
2005, il sottoscritto difensore intende replicare alle deduzioni di controparte
dando atto, al contempo, di recenti indirizzi in materia.
Quanto alla
presunta questione pregiudiziale essa appare destituita di ogni fondamento
poiché la norma citata ovvero l’art. 30 comma 6° D. Lgs 286/98
(T.U. nel proseguo), la quale incardina la competenza nel Tribunale ordinario,
non è stata integralmente trascritta.
Quest’ultima,
infatti, recita testualmente: “ Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché
contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in
materia di diritto all’unità familiare…
Il legislatore
prevedendo questa norma non ha in alcun modo voluto introdurre uno strumento di
impugnazione in senso stretto ma, bensì, tutelare in maniera specifica
il diritto all’unità familiare attraverso l’attribuzione di
una specifica competenza per materia al giudice ordinario.
Giudice che,
secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ord. 9-17 maggio 2001 n. 140), ha addirittura un
potere di annullamento e può sostituirsi alla pubblica amministrazione
inadempiente rispetto a diritti che lo stesso legislatore considera prioritari.
L’art. 30
comma 6° T.U., prosegue la Suprema Corte, può inquadrarsi come
esempio applicativo della specifica previsione dell’art. 113, terzo
comma, Cost., soprattutto nella
tendenza di rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale,
in moda da renderla immediatamente più efficace.
Ecco allora
inevitabile il ricorso al Tribunale quando vengono lesi diritti come quello a
mantenere l’unità familiare fissato in modo rigoroso
dall’art. 28 T.U.
Nel momento in
cui la pubblica amministrazione rifiuta di dare attuazione ad un provvedimento
giurisdizionale ben antecedente, lo si ripete, rispetto ad un regolamento di
attuazione, commette una lesione di un diritto soggettivo di cui il giudice
ordinario è chiamato a prendere atto, sino a sostituirsi alla pubblica
amministrazione.
Al riguardo e
come richiesto dal Giudice designato, si sottolinea che il Tribunale di Bologna
in una pronuncia di accoglimento di un ricorso speculare depositata lo scorso
26 settembre, ha dichiarato che il permesso di soggiorno rilasciato per cure
mediche consente lo svolgimento di attività lavorativa limitatamente al
periodo di validità dello stesso (doc. 10).
In tal modo ha
implicitamente invitato la Questura competente a rilasciare un permesso di
soggiorno per motivi familiari atteso che il cure mediche non consente in alcun
modo lo svolgimento di attività lavorativa.
La Questura di
Firenze, poi, per quello che si è potuto apprendere da una collega la
quale ha presentato identico ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, ha addirittura
inviato una comunicazione al giudicante nel quale afferma di aver erroneamente
rilasciato un permesso per cure mediche anziché per motivi familiari.
La pubblica
amministrazione, in quest’ultimo caso, “ammette” il proprio
errore, operando al contempo una distinzione di fondo tra decreti autorizzativi
del Tribunale per i Minorenni antecedenti o successivi all’entrata in
vigore del Regolamento di attuazione (25 febbraio 2005): solo nel primo
caso, infatti, è ammesso il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi familiari.
Pare persino
superfluo sottolineare che il decreto del Tribunale per i Minorenni, emesso in
accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Acatrinei, reca la data del 01.06.04 e quindi è ben
antecedente rispetto
all’entrata in vigore del regolamento di attuazione.
Si insiste,
pertanto, sulla necessaria ottemperanza al decreto del Tribunale per i
Minorenni da parte della Questura di Lucca.
***
Quanto alle
argomentazioni sul merito offerte da controparte, solo pochi cenni.
Il richiamo alla
dicitura sul ricongiungimento familiare non merita attenzione poiché il
dispositivo del Tribunale non lascia adito a dubbi circa il diritto ad un permesso di soggiorno per
motivi familiari, immediatamente ottenibile senza porre in essere ulteriori
incombenti.
Ben sa
controparte che, sino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione
veniva data immediata esecuzione alle pronunce del Tribunale per i Minorenni
senza soffermarsi su particolari come quello richiamato.
La pubblica
amministrazione, inoltre, non può sindacare e giudicare il percorso del
Sig. Acatrinei arrivando ad affermare che rivolgendosi al Tribunale per i
Minorenni “ha aggirato le norme in materia”.
In tal modo
denigra l’operato di un organo giudicante il quale, prima di
pronunciarsi, si avvale di una seria e completa istruttoria in ordine al nucleo
familiare del richiedente, ai precedenti penali del medesimo ed in generale
alla condotta di vita tenuta nel nostro paese.
Non può
non replicarsi in ordine alla mancata violazione del diritto
all’unità familiare: la Questura così conclude dal momento
che è stato “comunque” rilasciato un permesso al
richiedente.
Il diritto
all’unità familiare può essere effettivamente garantito
solo permettendo al genitore di adempiere al proprio diritto – dovere di
mantenimento.
E’ lo
stesso Giudice del Tribunale di Bologna nella sentenza richiamata che, nel
riportarsi all’orientamento dei Tribunali per i Minorenni, afferma
come “non possa rimanere
preclusa al familiare la possibilità di svolgere regolare attività
lavorativa per procurare a sé e soprattutto al minore i mezzi di
sussistenza”.
Questa difesa
appare sconcertata dinanzi alle ulteriori affermazioni della Questura in ordine
alla possibilità di conversione del permesso per motivi familiari, come
reale finalità del ricorrente: la tipologia di permesso rilasciata a
fronte di decreto del Tribunale per i Minorenni è certamente per motivi
familiari ma ha pur sempre una scadenza non prorogabile se non
attraverso la proposizione di nuova istanza al Tribunale.
La
sottoscritta, per altri cittadini stranieri, ha personalmente seguito questa
strada a fronte dell’impossibilità di rinnovare o convertire un
permesso di natura familiare ma con una durata pur sempre limitata.
Circostanze di
cui controparte è certamente a conoscenza.
***
Solo un paio di
riflessioni sull’art. 31 comma 3° T.U.
1)
Trattandosi
di una disposizione legislativa essa è immediatamente applicabile e non
rinvia ad alcun regolamento. La circostanza che il Governo, nella sua
potestà regolamentare, abbia inteso denominare il permesso rilasciato
come “permesso per cure
mediche” non può influenzare i contenuti di
un’autorizzazione – contenuti che il Tribunale definirà caso
per caso.
2)
La parte
finale dell’art. 31 comma
3° T.U. prevede che il Questore debba dare compimento agli adempimenti di
sua competenza che derivano dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni.
Nulla esclude che questi adempimenti possano avere portata più ampia di
quelli previsti dalla normativa, stante il fatto che il Tribunale stesso adotto
i provvedimenti anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico.
***
Infine, come
anticipato in udienza, si allegano due interrogazioni parlamentari a firma
degli Onorevoli Zanotti e e Rusconi (docc. 11/12).
Nell’insistere
per l’accoglimento del ricorso, sia concesso concludere con le parole del
primo: “ A causa del nuovo nome assegnato dalla normativa
regolamentare al permesso di soggiorno ex art. 31 comma 3 D. Lgs 286/98, esso
si trasforma da strumento predisposto dal legislatore per tutelare
l’interesse superiore di minori particolarmente sfortunati e bisognosi di
assistenza, in un meccanismo pessimo, addirittura beffardo, dato che il
titolare di tale permesso, da un lato, è autorizzato dal Tribunale a
permanere in Italia proprio per poter prestare assistenza al minore ma nel
contempo, dall’altro, è impossibilitato a procurarsi lecitamente i
mezzi necessari per farlo e di poter fruire di quelle prestazioni sanitarie in
ragione delle quali, tra le altre, si giustifica la sua stessa permanenza in
Italia”.
Con ossequio.
Viareggio/Lucca,
30.09.2005
Avv. Cinzia Tiziana Pedonese