TRIBUNALE DI LUCCA

Procedimento n. 2047/05 R.R.

Promosso da: Acatrinei Dorel

Con ricorso depositato in data: 28.06.05

Avente ad oggetto: art. 30 comma 6° D. Lgs 286/98

Giudice designato: Dott. G. Lucente

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MEMORIA AUTORIZZATA

Con la presente memoria che il Giudice designato ha autorizzato all’udienza del 30 agosto 2005, il sottoscritto difensore intende replicare alle deduzioni di controparte dando atto, al contempo, di recenti indirizzi in materia.

Quanto alla presunta questione pregiudiziale essa appare destituita di ogni fondamento poiché la norma citata ovvero l’art. 30 comma 6° D. Lgs 286/98 (T.U. nel proseguo), la quale incardina la competenza nel Tribunale ordinario, non è stata integralmente trascritta.

Quest’ultima, infatti, recita testualmente: “ Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare…

Il legislatore prevedendo questa norma non ha in alcun modo voluto introdurre uno strumento di impugnazione in senso stretto ma, bensì, tutelare in maniera specifica il diritto all’unità familiare attraverso l’attribuzione di una specifica competenza per materia al giudice ordinario.

Giudice che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ord. 9-17  maggio 2001 n. 140), ha addirittura un potere di annullamento e può sostituirsi alla pubblica amministrazione inadempiente rispetto a diritti che lo stesso legislatore considera prioritari.

L’art. 30 comma 6° T.U., prosegue la Suprema Corte, può inquadrarsi come esempio applicativo della specifica previsione dell’art. 113, terzo comma,  Cost., soprattutto nella tendenza di rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, in moda da renderla immediatamente più efficace.

Ecco allora inevitabile il ricorso al Tribunale quando vengono lesi diritti come quello a mantenere l’unità familiare fissato in modo rigoroso dall’art. 28 T.U.

Nel momento in cui la pubblica amministrazione rifiuta di dare attuazione ad un provvedimento giurisdizionale ben antecedente, lo si ripete, rispetto ad un regolamento di attuazione, commette una lesione di un diritto soggettivo di cui il giudice ordinario è chiamato a prendere atto, sino a sostituirsi alla pubblica amministrazione.

Al riguardo e come richiesto dal Giudice designato, si sottolinea che il Tribunale di Bologna in una pronuncia di accoglimento di un ricorso speculare depositata lo scorso 26 settembre, ha dichiarato che il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche consente lo svolgimento di attività lavorativa limitatamente al periodo di validità dello stesso (doc. 10).

In tal modo ha implicitamente invitato la Questura competente a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi familiari atteso che il cure mediche non consente in alcun modo lo svolgimento di attività lavorativa.

La Questura di Firenze, poi, per quello che si è potuto apprendere da una collega la quale ha presentato identico ricorso dinanzi al Tribunale ordinario, ha addirittura inviato una comunicazione al giudicante nel quale afferma di aver erroneamente rilasciato un permesso per cure mediche anziché per motivi familiari.

La pubblica amministrazione, in quest’ultimo caso, “ammette” il proprio errore, operando al contempo una distinzione di fondo tra decreti autorizzativi del Tribunale per i Minorenni antecedenti o successivi all’entrata in vigore del Regolamento di attuazione (25 febbraio 2005): solo nel primo caso, infatti, è ammesso il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Pare persino superfluo sottolineare che il decreto del Tribunale per i Minorenni, emesso in accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Acatrinei, reca la data del  01.06.04 e quindi è ben antecedente  rispetto all’entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Si insiste, pertanto, sulla necessaria ottemperanza al decreto del Tribunale per i Minorenni da parte della Questura di Lucca.

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Quanto alle argomentazioni sul merito offerte da controparte, solo pochi cenni.

Il richiamo alla dicitura sul ricongiungimento familiare non merita attenzione poiché il dispositivo del Tribunale non lascia adito a dubbi circa il  diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari, immediatamente ottenibile senza porre in essere ulteriori incombenti.

Ben sa controparte che, sino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione veniva data immediata esecuzione alle pronunce del Tribunale per i Minorenni senza soffermarsi su particolari come quello richiamato.

La pubblica amministrazione, inoltre, non può sindacare e giudicare il percorso del Sig. Acatrinei arrivando ad affermare che rivolgendosi al Tribunale per i Minorenni “ha aggirato le norme in materia”.

In tal modo denigra l’operato di un organo giudicante il quale, prima di pronunciarsi, si avvale di una seria e completa istruttoria in ordine al nucleo familiare del richiedente, ai precedenti penali del medesimo ed in generale alla condotta di vita tenuta nel nostro paese.

Non può non replicarsi in ordine alla mancata violazione del diritto all’unità familiare: la Questura così conclude dal momento che è stato “comunque” rilasciato un permesso al richiedente.

Il diritto all’unità familiare può essere effettivamente garantito solo permettendo al genitore di adempiere al proprio diritto – dovere di mantenimento.

E’ lo stesso Giudice del Tribunale di Bologna nella sentenza richiamata che, nel riportarsi all’orientamento dei Tribunali per i Minorenni, afferma come  non possa rimanere preclusa al familiare la possibilità di svolgere regolare attività lavorativa per procurare a sé e soprattutto al minore i mezzi di sussistenza”.

Questa difesa appare sconcertata dinanzi alle ulteriori affermazioni della Questura in ordine alla possibilità di conversione del permesso per motivi familiari, come reale finalità del ricorrente: la tipologia di permesso rilasciata a fronte di decreto del Tribunale per i Minorenni è certamente per motivi familiari ma ha pur sempre una scadenza non prorogabile se non attraverso la proposizione di nuova istanza al Tribunale.

La sottoscritta, per altri cittadini stranieri, ha personalmente seguito questa strada a fronte dell’impossibilità di rinnovare o convertire un permesso di natura familiare ma con una durata pur sempre limitata.

Circostanze di cui controparte è certamente a conoscenza.

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Solo un paio di riflessioni sull’art. 31 comma 3° T.U.

1)         Trattandosi di una disposizione legislativa essa è immediatamente applicabile e non rinvia ad alcun regolamento. La circostanza che il Governo, nella sua potestà regolamentare, abbia inteso denominare il permesso rilasciato come  “permesso per cure mediche” non può influenzare i contenuti di un’autorizzazione – contenuti che il Tribunale definirà caso per caso.

2)         La parte finale  dell’art. 31 comma 3° T.U. prevede che il Questore debba dare compimento agli adempimenti di sua competenza che derivano dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni. Nulla esclude che questi adempimenti possano avere portata più ampia di quelli previsti dalla normativa, stante il fatto che il Tribunale stesso adotto i provvedimenti anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico.

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Infine, come anticipato in udienza, si allegano due interrogazioni parlamentari a firma degli Onorevoli Zanotti e e Rusconi (docc. 11/12).

Nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, sia concesso concludere con le parole del primo: “ A causa del nuovo nome assegnato dalla normativa regolamentare al permesso di soggiorno ex art. 31 comma 3 D. Lgs 286/98, esso si trasforma da strumento predisposto dal legislatore per tutelare l’interesse superiore di minori particolarmente sfortunati e bisognosi di assistenza, in un meccanismo pessimo, addirittura beffardo, dato che il titolare di tale permesso, da un lato, è autorizzato dal Tribunale a permanere in Italia proprio per poter prestare assistenza al minore ma nel contempo, dall’altro, è impossibilitato a procurarsi lecitamente i mezzi necessari per farlo e di poter fruire di quelle prestazioni sanitarie in ragione delle quali, tra le altre, si giustifica la sua stessa permanenza in Italia”.

Con ossequio.

Viareggio/Lucca, 30.09.2005                                      

Avv. Cinzia Tiziana Pedonese