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Pronuncia 1 di 1 1
Ordinanza 362/2005
Giudizio
Presidente CAPOTOSTI
  Relatore FLICK
Camera di Consiglio del 06/07/2005
  Decisione del 28/09/2005
Deposito del 04/10/2005
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
981/2003  
Massime:



ORDINANZA N. 362

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto   CAPOTOSTI          Presidente

- Fernanda        CONTRI               Giudice

- Guido           NEPPI MODONA            "

- Annibale        MARINI                  "

- Franco          BILE                    "

- Giovanni Maria  FLICK                   "

- Francesco       AMIRANTE                "

- Ugo             DE SIERVO               "

- Romano          VACCARELLA              "

- Paolo           MADDALENA               "

- Alfio           FINOCCHIARO             "

- Alfonso         QUARANTA                "

- Franco          GALLO                   "

- Luigi           MAZZELLA                "

- Gaetano         SILVESTRI               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimitý costituzionale degli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza emessa dal Tribunale di Prato in data 31 gennaio 2003, nel procedimento penale a carico di O. J., iscritta al n. 981 del registro ordinanze 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2003.

    Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

    Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questioni di legittimitý costituzionale degli artt. 13, comma 3, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

      che il giudice rimettente ñ chiamato a convalidare l'arresto di uno straniero, colpito da provvedimento di espulsione amministrativa, per il reato di ingiustificata inottemperanza all'ordine del questore di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 ñ dubita, in primo luogo, della legittimitý costituzionale del comma 5-quinquies del citato art. 14, nella parte in cui prevede che per il suddetto reato Ë obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo;

    che tale previsione risulterebbe, per un verso, manifestamente irragionevole, dato che l'arresto obbligatorio ed il giudizio direttissimo sarebbero finalizzati ´a provvedere all'espulsione dello straniero quando l'art. 14 della stessa leggeª (recte: dello stesso decreto legislativo) ´consente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera indipendentemente dal giudizio penaleª; e, per un altro verso, contrastante con l'art. 13, terzo comma, Cost., non risultando ravvisabili eccezionali ragioni di necessitý e di urgenza che legittimino l'autoritý di pubblica sicurezza ad adottare un provvedimento provvisorio ñ l'arresto ñ a fronte della successiva, doverosa rimessione in libertý dell'arrestato da parte dell'autoritý giudiziaria, stante l'impossibilitý di applicare misure cautelari per il reato de quo, in quanto di natura contravvenzionale;

    che il rimettente dubita, altresÏ, della legittimitý costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, osservando come l'immediata esecutivitý del decreto di espulsione, anche in pendenza del termine di impugnazione del provvedimento ñ ivi prefigurata ñ leda il diritto di difesa dell'espulso, specie allorchÈ quest'ultimo risulti (come nel caso di specie) completamente privo di mezzi.

    Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo, Ë obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto: e ciÚ in quanto tale misura ´precautelareª si risolveva in una limitazione ´provvisoriaª della libertý personale priva di qualsiasi giustificazione processuale, non potendo essere finalizzata all'adozione di alcun provvedimento coercitivo, data la natura contravvenzionale della fattispecie, nÈ costituendo un presupposto del procedimento amministrativo di espulsione;

    che, dopo tale pronuncia, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, ha mutato il trattamento sanzionatorio della figura criminosa, trasformandola da contravvenzione in delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni ó configurazione che consente, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., l'applicazione di misure coercitive ó fatta eccezione per l'ipotesi dell'ingiustificato trattenimento nel caso di espulsione disposta perchÈ il permesso di soggiorno Ë scaduto da pi˜ di sessanta giorni e non ne Ë stato richiesto il rinnovo, la quale mantiene l'originaria natura contravvenzionale (comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 241 del 2004, aggiunto dalla legge di conversione);

    che, correlativamente, Ë stata ripristinata ó per le ipotesi di ingiustificato trattenimento che hanno assunto connotazione delittuosa ó la misura dell'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies, terzo periodo, dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004);

    che la decisione della Corte e la novella legislativa dianzi indicate, pur non incidendo direttamente sulla disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale ñ per la cui esecuzione l'impugnato art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede il nulla osta dell'autoritý giudiziaria, indicando i casi in cui puÚ essere negato ñ hanno determinato significativi mutamenti delle relative modalitý operative;

    che, in particolare, riguardo ai fatti di ingiustificato trattenimento commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 271 del 2004 (quale quello oggetto del giudizio a quo), una volta che non si proceda per essi ñ in virt˜ della sentenza n. 223 del 2004 ñ all'arresto dell'autore della violazione, resta inoperante l'obbligo di rilascio immediato del nulla osta all'espulsione da parte del giudice in sede di convalida della misura, previsto dall'art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998;

      che, a loro volta, le successive modifiche legislative introdotte dal decreto-legge n. 241 del 2004, come integrato dalla relativa legge di conversione ñ ferma restando, ovviamente, l'impossibilitý di applicare la nuova disciplina sostanziale ai fatti anteriormente commessi, trattandosi di novella in malam partem ñ alterano la sequenza procedimentale denunciata;

    che, in particolare, l'applicabilitý della misura della custodia cautelare in carcere per il reato in questione, riguardo alle fattispecie trasformate in delitto ñ misura che impedisce il rilascio del nulla osta all'espulsione, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 ñ viene ad incidere, limitandolo, sull'´automatismoª del meccanismo di espulsione degli stranieri imputati del reato stesso, produttivo della lesione del diritto di difesa ravvisata dal giudice a quo;

      che gli atti vanno pertanto restituiti al Tribunale rimettente, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

      ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato.

CosÏ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


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