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Ordinanza 363/2005
Giudizio
Presidente CAPOTOSTI
  Relatore FLICK
Camera di Consiglio del 06/07/2005
  Decisione del 28/09/2005
Deposito del 04/10/2005
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
1189/2003  
Massime:



ORDINANZA N. 363

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto    CAPOTOSTI            Presidente

- Fernanda         CONTRI                 Giudice

- Guido            NEPPI MODONA              "

- Annibale         MARINI                    "

- Franco           BILE                      "

- Giovanni Maria   FLICK                     "

- Francesco        AMIRANTE                  "

- Ugo              DE SIERVO                 "

- Romano           VACCARELLA                "

- Paolo            MADDALENA                 "

- Alfio            FINOCCHIARO               "

- Alfonso          QUARANTA                  "

- Franco           GALLO                     "

- Luigi            MAZZELLA                  "

- Gaetano          SILVESTRI                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimitý costituzionale degli artt. 13 e 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 20 ottobre 2003, nel procedimento penale a carico di L. Z., iscritta al n. 1189 del registro ordinanze 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2004.

    Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

      Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, questioni di legittimitý costituzionale:

    a) dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui non prevede che l'esecutivitý del decreto di espulsione dello straniero resti comunque sospesa in pendenza di procedimento penale, anche per fatto diverso dalla violazione delle norme in materia di ingresso o permanenza illegale nel territorio dello Stato;

    b) dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che l'imputato straniero, qualora sia stato espulso, Ë autorizzato a rientrare in Italia, per il pieno esercizio del diritto di difesa, ´o ipso iure, ovvero con provvedimento del giudice procedente, anzichÈ del questoreª;

    che il giudice a quo premette di essere investito del processo penale, celebrato con rito direttissimo, nei confronti di uno straniero tratto in arresto per il reato di evasione (art. 385 del codice penale), essendosi sottratto alla ´misura custodiale domiciliareª applicatagli, nell'ambito di un distinto procedimento, per il reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato, di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

    che, convalidato l'arresto, il giudice rimettente ñ senza applicare all'imputato alcuna ulteriore misura cautelare ñ aveva differito il processo ad altra udienza, essendo stata fatta richiesta di termini a difesa ai sensi dell'art. 558, comma 7, del codice di procedura penale;

    che, nelle more, si era peraltro proceduto all'esecuzione del provvedimento di espulsione da cui l'imputato era colpito, previo rilascio del relativo nulla osta da parte dello stesso giudice rimettente;

    che, ciÚ premesso, il giudice a quo rileva come l'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dalla legge n. 189 del 2002 ñ dopo aver previsto, al comma 3, l'immediata esecutivitý del provvedimento di espulsione amministrativa ñ stabilisca che, quando lo straniero Ë sottoposto a procedimento penale, il questore richiede il nulla osta all'esecuzione del provvedimento all'autoritý giudiziaria, la quale puÚ peraltro negarlo solo in ipotesi tassative (ossia per inderogabili esigenze processuali, valutate in relazione all'accertamento della responsabilitý di eventuali concorrenti nel reato o di imputati in procedimenti connessi, ed all'interesse della persona offesa, ovvero allorchÈ si procede per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a, cod. proc. pen.); e che, nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il nulla osta Ë rilasciato dal giudice all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere;

    che, ad avviso del rimettente, tale disciplina si porrebbe in contrasto con plurimi precetti costituzionali;

    che essa lederebbe, anzitutto, il diritto di difesa (art. 24 Cost.), impedendo all'imputato espulso di partecipare al processo a suo carico e di accedere ai riti alternativi, beneficiando delle relative conseguenze premiali;

    che sarebbe violato, altresÏ, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), stante il diverso e peggiore trattamento processuale ñ connesso alla compressione dei diritti di difesa ñ che lo straniero subirebbe rispetto alla generalitý dei soggetti sottoposti a procedimento penale: violazione peraltro particolarmente evidente allorchÈ ñ come nel caso di specie ñ egli si trovi sottoposto a procedimento penale per fatti diversi dal rientro illegittimo o dalla permanenza non autorizzata nel territorio nazionale;

    che gli evidenziati profili di incostituzionalitý non sarebbero d'altro canto esclusi dalla ´generica previsioneª dell'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998, in forza della quale lo straniero sottoposto a procedimento penale ha facoltý di rientrare in Italia per l'esercizio del diritto di difesa;

    che tale disposizione, infatti, non solo non contempla alcuno strumento concreto che permetta all'interessato la cura dei propri interessi difensivi, specie nei tempi ristretti del rito direttissimo; ma assoggetta, anzi, il rientro nel territorio nazionale all'autorizzazione del questore, anzichÈ alla valutazione del giudice: in tal modo violando anche il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura, di cui all'art. 104 Cost.;

    che risulterebbero compromessi, infine, i principÓ del ´giusto processoª, di cui all'art. 111 Cost., con particolare riguardo al ´principio del contraddittorio all'insegna della paritý delle partiª; ovvero ñ qualora si ritenesse che il processo, pur rimanendo pendente, non possa essere celebrato nei confronti dell'imputato straniero impossibilitato a parteciparvi a causa dell'espulsione ñ con riferimento al principio di ragionevole durata, stante la conseguente situazione di paralisi delle attivitý processuali;

    che la rilevanza della questione non sarebbe esclusa dalla circostanza che, nel caso di specie, l'imputato Ë stato giý espulso a seguito di rilascio del nulla osta da parte dello stesso giudice rimettente;

    che, da un lato, infatti, il quesito di costituzionalitý non avrebbe potuto essere formulato in sede di rilascio del nulla osta, giacchÈ ñ secondo quanto giý affermato da questa Corte con la sentenza n. 492 del 1991, in riferimento all'omologa disciplina all'epoca vigente ñ la relativa decisione non avrebbe carattere giurisdizionale, configurandosi come semplice atto interno ad un procedimento amministrativo;

    che, dall'altro lato, poi, la questione rimarrebbe rilevante nel giudizio a quo, nonostante la giý avvenuta espulsione, in quanto il suo accoglimento consentirebbe all'imputato espulso di rientrare nel territorio nazionale ñ o senza alcuna formalitý, o con provvedimento del giudice ñ per esercitare il suo diritto di difesa, con conseguente rimozione della preclusione opposta dalla legge alla sua facoltý di partecipare al processo;

    che nel giudizio di costituzionalitý Ë intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

    Considerato che ñ contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale rimettente ñ la questione di costituzionalitý relativa alla mancata previsione, nell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, della sospensione dell'esecutivitý del decreto di espulsione quando lo straniero che ne Ë colpito risulta sottoposto a procedimento penale, deve ritenersi irrilevante nel giudizio a quo;

    che il quesito Ë stato infatti formulato dopo che il giudice rimettente aveva giý rilasciato il nulla osta all'espulsione dell'imputato, facendo con ciÚ applicazione della disciplina denunciata ed esaurendo il proprio potere decisorio al riguardo;

      che resta inconferente, in senso contrario, il richiamo alla sentenza n. 492 del 1991 di questa Corte, che ñ in relazione al disposto dell'allora vigente art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giý presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39 ñ aveva attribuito al nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale valenza di mero atto interno ad un procedimento amministrativo, negando conseguentemente che l'autoritý giudiziaria fosse legittimata a sollevare questioni di legittimitý costituzionale in sede di decisione circa il suo rilascio;

      che, infatti ñ a prescindere da ogni considerazione circa la perdurante validitý di tale conclusione in rapporto all'attuale panorama normativo ñ Ë sufficiente osservare che la rilevanza di una questione di costituzionalitý non puÚ essere fatta comunque discendere dalla mera impossibilitý, per il giudice rimettente, di sollevare la questione stessa in una fase anteriore; essendo necessaria, al contrario, una oggettiva incidenza del quesito sulle decisioni che detto giudice Ë ancora chiamato a prendere: incidenza nella specie mancante, per quanto dianzi indicato;

      che quanto, poi, all'ulteriore questione di costituzionalitý, afferente alla disciplina del rientro in Italia dello straniero espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998, essa risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra le due auspicate soluzioni della facoltý di rientro ´ipso iureª (ossia senza necessitý di alcuna autorizzazione), ovvero del rientro su autorizzazione del giudice procedente, anzichÈ del questore: e, dunque, in forma ancipite;

    che, d'altro canto, la rilevanza del quesito risulta del tutto ipotetica, non constando dall'ordinanza di rimessione che lo straniero espulso abbia in alcun modo manifestato l'intento di far rientro in Italia ai fini dell'esercizio del diritto di difesa nel giudizio a quo;

    che, alla luce di quanto precede, entrambe le questioni vanno dichiarate pertanto manifestamente inammissibili.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilitý delle questioni di legittimitý costituzionale degli artt. 13 e 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    CosÏ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


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