Sintesi dei punti principali emersi nel seminario sui minori stranieri non accompagnati organizzato dall’ANCI (27 settembre 2005)

 

 

Elena Rozzi

Save the Children Italia

 

 

Quella che segue è una sintesi, suddivisa per temi anziché per singoli interventi, di alcuni punti emersi nel seminario “Minori stranieri non accompagnati” organizzato dall’ANCI in collaborazione con il Comitato minori stranieri, tenutosi a Roma il 27 settembre.

 

Ho elaborato questa sintesi sulla base dei miei appunti e di quanto ho capito: quindi è possibilissimo che ci siano imprecisioni o interpretazioni errate di quanto è stato detto... insomma, prendetela con le molle! Mi scuso fin d’ora con i relatori per questi possibili involontari errori.

 

Non avendo tempo per sintetizzare tutti gli interventi, e confidando comunque nella successiva pubblicazione degli atti del seminario, mi sono limitata a sintetizzare i contenuti degli interventi del Dott. Sturani (ANCI), Dott. Silveri e Dott. Valeri (Comitato minori stranieri), Dott. Crudo (Direzione immigrazione, della polizia e delle frontiere del Ministero dell’Interno), Dott. Andria (Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia).

 

 

 

1)    Rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età

 

E’ stato sollevato sia dall’ANCI sia da vari rappresentanti degli Enti locali il problema del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età in quanto:

-       dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge Bossi-Fini il Comitato minori stranieri ha cessato di emettere provvedimenti di “non luogo a procedere al rimpatrio”, richiesto dalle Questure per il rilascio del permesso alla maggiore età  in base alla circolare del Ministero dell’Interno del 9.4.2001

-       molte Questure rilasciano il permesso alla maggiore età solo in presenza dei requisiti previsti dai c. 1-bis e ter dell’art. 32 T.U. 286/98 (presenza in Italia da almeno 3 anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno 2 anni ecc.), considerando i requisiti previsti dal c. 1 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e ter dello stesso articolo come concorrenti anziché alternativi.

 

1) Ministero dell’Interno

Il Dott. Crudo ha preso atto che il Consiglio di Stato nella sua recente decisione (n. 1681 del 12 aprile 2005) ha confermato che i requisiti previsti dal c. 1 dell’art. 32 T.U. 286/98 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e ter dello stesso articolo (presenza in Italia da almeno 3 anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno 2 anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti: quindi, in presenza di un provvedimento di affidamento o di tutela, le Questure dovrebbero rilasciare il permesso di soggiorno alla maggiore età anche se non sono soddisfatti i requisiti previsti dai c. 1-bis e ter.

Tuttavia, il Dott. Crudo ha sollevato il problema che, posto che per tutti i minori non accompagnati dovrebbe essere aperta la tutela e/o disposto l’affidamento, tale interpretazione implicherebbe che a tutti i minori non accompagnati andrebbe rilasciato un permesso di soggiorno alla maggiore età, e quindi a) non si comprenderebbe a quali minori andrebbero applicati i c. 1-bis e ter; b) si aprirebbe un canale di regolarizzazione automatica per tutti coloro che entrano in Italia clandestinamente prima dei 18 anni.

Al fine di affrontare questo problema, il Dott. Crudo propone di adottare l’interpretazione affermata dal TAR Piemonte in una recente sentenza (sent. n. 2650 del 13 luglio 2005) secondo cui il c. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario prima del compimento dei 14 anni[1].

Secondo questa interpretazione, i minori che non soddisfano né i requisiti stabiliti dal c. 1, interpretato secondo questa linea restrittiva (ovvero l’affidamento e l’iscrizione nel permesso di soggiorno dell’affidatario prima del compimento dei 14 anni), né i requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter (presenza in Italia da almeno 3 anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno 2 anni ecc.) non possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

Il Dott. Crudo ha ipotizzato che possa essere riservata una quota nel decreto flussi per i minori non accompagnati che hanno soggiornato in Italia in modo da facilitare il loro reingresso regolare.

 

 

2) Comitato minori stranieri

a) Minori che non soddisfano i requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter

Il Dott. Silveri comunica che, in seguito all’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge Bossi-Fini, il Comitato minori stranieri ha cessato di emettere provvedimenti di “non luogo a procedere al rimpatrio”.

Propone inoltre che, per quei minori che non potranno rinnovare il permesso alla maggiore età, siano create le opportunità per un rimpatrio assistito e un successivo reingresso regolare in Italia con il decreto-flussi.

Il Dott. Valeri suggerisce comunque che, posto che la decisione di non emettere più provvedimenti di “non luogo a procedere al rimpatrio” potrebbe essere in futuro rivista, è opportuno che gli enti di accoglienza continuino a mandare al Comitato le informazioni relative ai rischi che il minore correrebbe in caso di rimpatrio, al percorso di inserimento del minore ecc.

 

b) Minori che soddisfano i requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter

Il Comitato minori stranieri sta elaborando una procedura per il rilascio del permesso di soggiorno “per integrazione minore” per quei minori che soddisfano i requisiti stabiliti dai c. 1-bis e ter (presenza in Italia da almeno 3 anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno 2 anni ecc.).

La procedura attualmente in discussione presso il Comitato, illustrata dal Dott. Valeri, sarebbe la seguente:

  1. l’Ente Locale invia al CMS la documentazione comprovante la presenza del minore in Italia da almeno 3 anni e la partecipazione a un progetto di integrazione da almeno 2 anni e la documentazione che dimostri che il minore frequenta corsi di studio, o svolge attività lavorativa, o è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato
  2. il CMS verifica la sussistenza dei requisiti: attualmente per provare:

-       la presenza in Italia da almeno 3 anni: è considerata come documentazione valida la dichiarazione dell’Ente locale che il minore è presente da almeno 3 anni (NB non è necessario provare la presenza regolare, ovvero con un permesso di soggiorno, da almeno 3 anni)

-       la partecipazione a un progetto di integrazione da almeno 2 anni: è considerata come valida la documentazione che prova che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi

  1. se i requisiti sussistono, il CMS emette parere positivo
  2. dopo che il CMS ha dato parere positivo, la Questura rilascia un permesso “per integrazione minore”, con il quale il neo-maggiorenne può lavorare
  3. alla scadenza del permesso “per integrazione minore” (ancora da definirsi: es. fino al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura rilascia un permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova il minore.

 

 

3) Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia

Il Dott. Andria ha affermato che l’interpretazione dell’art. 32 più conforme ai principi costituzionali e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato sarebbe che sia rilasciato un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età a tutti i minori affidati o sottoposti a tutela che dimostrino di aver seguito positivamente un percorso di inserimento (scuola, formazione, lavoro ecc.).

Il Dott. Andria ha inoltre affermato che la circolare del 13.11.2000 in base a cui i minori titolari di permesso di soggiorno per minore età non possono lavorare dovrebbe ritenersi superata in seguito all’entrata in vigore della legge Bossi-Fini e data la nuova disciplina del diritto-dovere all’istruzione e formazione e dell’apprendistato.

 

 

 

2) Rimpatrio assistito

 

1) Comitato minori stranieri

Il Dott. Silveri ha sottolineato che il Comitato può realizzare le indagini solo per i minori che sono stati precedentemente identificati.

Ha inoltre citato positive esperienze di collaborazione tra il Comitato e alcuni Comuni, in relazione ad alcuni paesi d’origine (con il Comune di Torino per quanto riguarda la Romania e il Marocco; con il Comune di Bologna e altri Comuni dell’Emilia-Romagna per quanto riguarda l’Albania), che – in quanto “buone prassi” – potrebbero diventare la base per un sistema a livello nazionale.

 

 

2) Associazione Italiana Magistrati

Il Dott. Andria ha affermato che il rimpatrio non finalizzato al ricongiungimento familiare è molto discutibile dal punto di vista della tutela dei diritti del minore secondo quanto sancito dalle Convenzioni internazionali e dalla legislazione italiana.

Ha inoltre affermato che il rimpatrio dovrebbe essere disposto tenendo conto di una serie di condizioni, tra cui:

-       i rischi che il rimpatrio può comportare

-       il bisogno reale da parte del minore dell’affetto e protezione della famiglia

-       le opportunità di inserimento scolastico, formativo, sociale ecc. in Italia e nel paese d’origine

-       la volontà del minore

-       la volontà della famiglia

Il Dott. Andria ha sottolineato in particolare la centralità della volontà del minore e della sua rappresentanza nel procedimento relativo al rimpatrio, affermando che il minore deve essere ascoltato e che il  rimpatrio dovrebbe essere disposto solo su richiesta del minore, avanzata dal suo rappresentante legale.

 

Infine, il Dott. Andria ha affermato che i giudici tutelari dovrebbero sempre aprire la tutela per i minori stranieri non accompagnati, affinché un tutore li rappresenti nelle procedure giudiziarie, amministrative  e assistenziali  che li riguardano e prenda cura della loro persona; ha inoltre sostenuto che il tutore non dovrebbe esser scelto nell’ente locale, il quale si trova in un virtuale conflitto di interessi, atteso che potrebbe essere indotto a chiedere la misura del rimpatrio assistito al fine di sottrarsi al carico di spesa per il mantenimento del minore, ma si dovrebbero nominare tutori parenti, persone che hanno un rapporto significativo con il minore, esponenti di associazioni del volontariato.

 

 

 

3) Il problema dei costi e la proposta di un Sistema nazionale per l’accoglienza dei msna

 

E’ stato sollevato sia dall’ANCI sia da vari rappresentanti degli Enti locali il problema degli elevatissimi costi che l’accoglienza dei msna comporta.

Tale problema risulta particolarmente serio per i piccoli Comuni, il cui bilancio viene completamente assorbito dai costi relativi all’accoglienza anche di un piccolo numero di msna.

 

L’ANCI propone la costituzione di un Sistema nazionale per l’accoglienza dei msna, con riferimento –  mutatis mutandis – al Programma Nazionale Asilo, che si ponga l’obiettivo di ridurre la difformità delle prassi attualmente presente e di mettere a sistema le “buone prassi” adottate a livello locale

 

 



[1] E’ da sottolinearsi che l’interpretazione contenuta nella sentenza del TAR Piemonte è assolutamente isolata nella giurisprudenza e decisamente discutibile dal punto di vista letterale.