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CONCLUSIONI DELLAVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

dell8 settembre 2005 1(1)

 

Causa C-540/03

Parlamento europeo

contro

Consiglio dellUnione europea

con gli interventi della

Repubblica federale di Germania

e della

Commissione delle Comunit europee

 

Ricongiungimento familiare Ricevibilit di unimpugnazione parziale Minori Periodo di attesa

 

I     Introduzione

 

1.     Con il presente ricorso il Parlamento europeo contesta lart. 4, n. 1, ultimo comma, e n. 6, e lart. 8 della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (2) (in prosieguo: la direttiva). A dispetto del titolo, questa direttiva non disciplina il ricongiungimento familiare in maniera generale ma solo i diritti delle famiglie delle quali non faccia parte un cittadino dellUnione europea.

 

2.     Secondo la direttiva, un cittadino di un paese terzo che risieda legalmente nel territorio della Comunit ha, in linea di principio, il diritto che lo Stato di accoglienza autorizzi i suoi figli a raggiungerlo nellambito del ricongiungimento familiare. Le norme contestate offrono, tuttavia, agli Stati membri la possibilit di limitare, in presenza di determinate condizioni, il ricongiungimento familiare dei minori che abbiano superato il dodicesimo od il quindicesimo anno di et e di stabilire determinati periodi di attesa. Il Parlamento ritiene che queste norme siano incompatibili con il diritto fondamentale alla protezione della famiglia e con il principio della parit di trattamento.

 

3.     Sebbene il Parlamento non attribuisca manifestamente molta importanza al contributo degli avvocati generali (3), le nuove questioni giuridiche sollevate con il presente ricorso impongono la presentazione di conclusioni. Tali questioni riguardano, in particolare, la ricevibilit del ricorso e lapplicazione dei diritti fondamentali delluomo ivi menzionati.

 

II  Quadro normativo

 

    Diritto comunitario

 

4.     Il Consiglio ha fondato la direttiva sullart. 63, primo comma, n. 3, del Trattato, secondo il quale il Consiglio delibera allunanimit le misure in materia di politica dellimmigrazione nei settori:

a)      condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

b)      ().

 

5.     Occorre altres menzionare lart. 63, secondo comma, del Trattato, il quale recita:

Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

 

6.     Il secondo considerando della direttiva sottolinea espressamente lobbligo di protezione della famiglia, quale risulta dagli accordi internazionali ed in particolare dai diritti fondamentali:

Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformit con lobbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nellarticolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea.

 

7.     Va qui ricordato come lart. 7 della Carta dei diritti fondamentali (art. II-67 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per lEuropa), concernente il rispetto della vita privata e della vita familiare, preveda che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

 

8.     Il quinto considerando statuisce quanto segue:

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione e convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilit, et o tendenze sessuali.

 

9.     Ci facendo, il legislatore comunitario richiama gli specifici divieti di discriminazione contenuti nellart. 21 della Carta dei diritti fondamentali (art. II-81 del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per lEuropa).

 

10.   Secondo quanto previsto dal suo art. 3, n. 4, lett. b, la direttiva fa salve le disposizioni pi favorevoli contenute nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 (4), nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 (5) e nella Convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977 (6).

 

11.   Lart. 4, n. 1, della direttiva prevede sostanzialmente che gli Stati membri autorizzino lingresso ed il soggiorno dei coniugi e dei figli minori. Lultimo comma concede, tuttavia, agli Stati membri la possibilit di imporre condizioni aggiuntive per il ricongiungimento dei figli che abbiano superato i dodici anni:

In deroga alla disposizione che precede, qualora un minore abbia superato i dodici anni e giunga in uno Stato membro indipendentemente dal resto della sua famiglia, questultimo, prima di autorizzarne lingresso ed il soggiorno ai sensi della presente direttiva, pu esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione richieste dalla sua legislazione in vigore al momento dellattuazione della presente direttiva.

 

12.   Il relativo considerando della direttiva, il dodicesimo, recita come segue:

La possibilit di limitare il diritto al ricongiungimento familiare dei minori che abbiano superato i dodici anni e che non risiedono in via principale con il soggiornante intende tener conto della capacit di integrazione dei minori nei primi anni di vita e assicurare che essi acquisiscano a scuola listruzione e le competenze linguistiche necessarie.

 

13.   Ai sensi dellart. 4, n. 6, della direttiva, il diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori non trova applicazione, qualora la relativa domanda venga presentata dopo che questi abbiano superato il quindicesimo anno det:

In deroga alla disposizione precedente gli Stati membri possono richiedere che le domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori debbano essere presentate prima del compimento del quindicesimo anno det, secondo quanto previsto dalla loro legislazione in vigore al momento dellattuazione della presente direttiva. Ove dette richieste vengano presentate oltre il quindicesimo anno det, gli Stati membri che decidono di applicare la presente deroga autorizzano lingresso ed il soggiorno di siffatti figli per motivi diversi dal ricongiungimento familiare.

 

14.   Lart. 8 della direttiva consente di fissare periodi di attesa:

Gli Stati membri possono esigere che il soggiornante, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni.

In deroga alla disposizione che precede, qualora, in materia di ricongiungimento familiare, la legislazione in vigore in uno Stato membro al momento delladozione della presente direttiva tenga conto della sua capacit daccoglienza, questo Stato membro pu prevedere un periodo di attesa non superiore a tre anni tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari.

 

15.   La direttiva contiene diverse disposizioni sulla valutazione delle circostanze nel singolo caso.

 

16.   Ai sensi dellart. 5, n. 5, della direttiva, linteresse dei minori deve essere tenuto in considerazione:

Nellesame della domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione linteresse superiore dei minori.

Nella proposta della Commissione (7) questa disposizione conteneva un espresso riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (8).

 

17.   Lart. 17 riguarda tutti i soggetti potenzialmente interessati:

In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidit dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonch lesistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese dorigine.

 

    Diritto internazionale

 

1.      Trattati europei

 

18.   La protezione della vita familiare ai sensi della tutela dei diritti delluomo trova il suo fondamento soprattutto nellart. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la CEDU):

1      Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2       Non pu esservi ingerenza di una autorit pubblica nellesercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ democratica, necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dellordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libert altrui.

 

19.   Il divieto di discriminazione contenuto nellart. 14 della CEDU:

Il godimento dei diritti e delle libert riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, lorigine nazionale o sociale, lappartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

 

20.   Alcune disposizioni sul ricongiungimento familiare sono contenute anche nella Carta sociale europea (9). Ai sensi della parte prima, n. 19, i lavoratori migranti, cittadini di uno Stato contraente, e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed allassistenza sul territorio di tutti gli Stati contraenti. Lart. 19 concretizza come segue tale principio in relazione al ricongiungimento familiare,:

Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed allassistenza sul territorio di ogni altra Parte le Parti simpegnano:

1. 5. ()

6.      ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;

7. 10. () (10)

 

21.   Nellannesso, che ai sensi dellart. 38 costituisce parte integrante della Carta, viene stabilito che, ai fini dellapplicazione della summenzionata disposizione, con lespressione famiglia di lavoratore migrante devono essere intesi almeno il coniuge del lavoratore ed i suoi figli minori di 21 anni e che sono a carico del lavoratore. Nella Carta sociale riveduta del 3 maggio 1996 (11), il testo dellart. 19, n. 6, rimasto invariato, mentre lannesso stato modificato in maniera tale da considerare come famiglia del lavoratore migrante, ai fini dellapplicazione della citata norma, almeno il coniuge del lavoratore ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato daccoglienza e che sono a carico del lavoratore.

 

22.   Il Consiglio dEuropa ha aperto alla firma anche la Convenzione europea sullo status dei lavoratori migranti (12). Il ricongiungimento familiare regolamentato dallart. 12, n. 1, che recita:

Il coniuge del lavoratore migrante che ha unoccupazione regolare sul territorio di una Parte contraente ed i suoi figli non sposati, fintantoch sono considerati minorenni dalla legislazione pertinente del paese daccoglienza e sono a carico del lavoratore, sono autorizzati, a condizioni analoghe a quelle previste dalla presente Convenzione per lammissione dei lavoratori migranti e secondo la procedura prevista per tale ammissione dalla legislazione interna o dagli accordi internazionali, a raggiungere il lavoratore migrante nel territorio di una Parte contraente, purch questultimo disponga per la sua famiglia di un alloggio considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui lavora. Ciascuna Parte contraente potr subordinare il rilascio dellautorizzazione di cui sopra ad un periodo di attesa che non potr essere superiore ai dodici mesi.

 

23.   In base alla definizione contenuta allart. 1, per lavoratore migrante ai sensi di questa convenzione si intende solo il cittadino di una Parte contraente.

 

2.      Trattati su scala mondiale

 

24.   Il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (13) contiene allart. 17 analogamente a quanto previsto dallart. 8 della CEDU la seguente garanzia:

(1)      nessuno pu essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, n a illegittime offese al suo onore o alla sua reputazione.

(2)      Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

 

25.   Al successivo art. 23, n. 1, del Patto viene stabilito quanto segue:

La famiglia il nucleo naturale e fondamentale della societ e ha diritto ad essere protetta dalla societ e dallo Stato.

 

26.   Occorre rimandare poi, per completezza, allart. 24, n. 1, del Patto:

Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, lorigine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto alle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della societ e dello Stato.

 

27.   La Convenzione sui diritti del fanciullo (14) contiene, allo stesso modo, delle disposizioni in tema di ricongiungimento familiare. Lart. 9, n. 1, stabilisce come principio fondamentale che il fanciullo non possa essere separato dai suoi genitori contro la sua volont. Su tale base, lart. 10, n. 1, prima frase, prevede quanto segue:

In conformit con lobbligo che incombe agli Stati contraenti in virt del paragrafo 1 dellart. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato contraente o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sar considerata con spirito positivo, con umanit e con diligenza.

 

28.   Si deve, poi, considerare anche lesigenza di carattere generale formulata nellart. 3, n. 1:

In tutte le decisioni  relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, sia dei tribunali, delle autorit amministrative o degli organi legislativi, linteresse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

 

29.   Al pari del Consiglio dEuropa, anche le Nazioni Unite hanno aperto alla firma una Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. (15) Secondo lart. 44, n. 2, gli Stati contraenti devono adottare, nellambito delle loro competenze, tutte le misure ritenute adeguate per agevolare il ricongiungimento familiare con il coniuge e con i figli minorenni. Sino ad oggi nessuno Stato membro della Comunit europea ha ratificato questa convenzione.

 

30.   Occorre, infine, menzionare anche lart. 13 della Convenzione n. 143 dellOrganizzazione internazionale del Lavoro (ILO) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parit di opportunit e di trattamento dei lavoratori migranti del 24 giugno 1975 (16), secondo il quale:

1.      Ogni Stato membro pu adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri Membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio.

2.      Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonch, ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.

 

III  Conclusioni

 

31.   Il Parlamento europeo conclude che la Corte voglia,

 

       ai sensi dellart. 230 CE, annullare lart. 4, n. 1, ultimo comma, e n. 6, e lart. 8 della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

 

       condannare il convenuto a tutte le spese.

 

32.   Il Consiglio conclude che la Corte voglia,

 

       respingere il ricorso per declaratoria di nullit dellart. 4, n. 1, ultimo comma, e n. 6, e dellart. 8 della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, e

 

       condannare il Parlamento europeo alle spese.

 

33.   La Repubblica federale di Germania e la Commissione intervengono a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

 

IV  Analisi

 

    Sulla ricevibilit

 

1.      Sullesistenza di un atto impugnabile

 

34.   Un ricorso di annullamento ai sensi dellart. 230 CE pu essere rivolto solo contro atti che siano destinati a produrre effetti giuridici vincolanti (17). Lefficacia vincolante della direttiva viene messa in dubbio dallart. 63, secondo comma, del Trattato, secondo il quale le misure [come la direttiva] adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 [dellart. 63] non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

 

35.   Lart. 63, secondo comma, del Trattato CE viene in parte inteso come unautorizzazione alladozione di misure di protezione rafforzate, come gi previste negli artt. 95, n. 5, 137, n. 5, 153, n. 3, e 176 CE. (18) Questinterpretazione non , tuttavia, convincente, dal momento che lart. 63, secondo comma, CE non prevede, a differenza delle clausole sulle misure di protezione rafforzate, alcun vincolo di finalit per la protezione rafforzata. Quando, per, in relazione ad altre misure, gli Stati membri sono liberi di sceglierne le finalit, la normativa comunitaria non fissa loro alcuno standard minimo vincolante. La possibilit di adottare misure di protezione rafforzate tuttavia contraddistinta da tale standard minimo (19) anzich dallassenza completa delleffetto vincolante.

 

36.   In base ad una rigida interpretazione letterale, dallart. 63, secondo comma, del Trattato risulterebbe che le norme di diritto derivato che si basano sui numeri 3 e 4 dellart. 63 CE, ed in particolare la direttiva in questione, non avrebbero alcuna efficacia negli ordinamenti giuridici nazionali, n godrebbero in questi di un primato, qualora il diritto nazionale adottasse altre norme (20). Rispondendo ad una domanda della Corte, il governo tedesco ha manifestato lopinione, in conformit allinterpretazione sopra esposta, che lart. 63, secondo comma, autorizzerebbe iniziative nazionali unilaterali. Seguendo questo ragionamento, risulterebbe legittima addirittura la mancata adozione di norme diritto interno, ovvero la mancata trasposizione della direttiva, dal momento che anche cos si sarebbe in presenza di unaltra normativa. Conseguentemente, le misure previste dallart. 63, primo comma, n. 3 e n. 4, del Trattato verrebbero ridotte, da un punto di vista di efficacia giuridica, ad una mera raccomandazione (21). Il governo tedesco non voleva, per, giungere sino a questo punto.

 

37.   Una simile interpretazione corrisponderebbe alla presumibile motivazione di alcuni Stati membri per quanto riguardava ladozione di questa norma. Inizialmente, infatti, non tutti gli Stati membri erano daccordo per trasferire nel Trattato CE competenze in materia di immigrazione (22).

 

38.   La summenzionata interpretazione dellart. 63, secondo comma, del Trattato come riserva a favore degli Stati membri renderebbe, tuttavia, paradossale e priverebbe di efficacia il contemporaneo inserimento nel Trattato delle competenze normative indicate nellart. 63, primo comma, n. 3 e n. 4. Queste nuove competenze normative non hanno lo scopo di permettere ladozione di raccomandazioni, per le quali non sarebbe stato necessario linserimento di alcun supporto giuridico nel Trattato CE, dal momento che gi gli artt. K.1 e K.3 del Trattato sullUnione europea, nella sua previgente versione del Trattato di Maastricht, contenevano competenze corrispondenti, e potenzialmente addirittura pi ampie (23). Lintroduzione delle competenze normative di cui allart. 63, n. 3 e n. 4, avrebbe, pertanto, dovuto fornire gli strumenti giuridici di diritto comunitario per la regolamentazione, tra laltro, delle questioni in tema di immigrazione.

 

39.   Lart. 63 del Trattato contiene dunque norme contraddittorie (24), la cui rispettiva efficacia pu essere garantita solo interpretandola in modo da raggiungere un giusto equilibrio nel linguaggio della Corte Costituzionale tedesca la praktische Konkordanz (concordanza pratica) (25). Come hanno precisato, rispondendo alla Corte, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, ne consegue che il secondo comma dellart. 63 non pu essere inteso in maniera tale da privare di effetti giuridici vincolanti le misure adottate sulla base dei numeri 3 e 4. Il rinvio alla compatibilit con il Trattato devessere invece inteso come nel resto del diritto comunitario nel senso che sono le disposizioni di diritto interno a dover essere compatibili con il diritto derivato ivi incluse le misure adottate sulla base dei numeri 3 e 4 (26).

 

40.   A favore di una simile interpretazione vi anche il fatto che le competenze normative previste dallart. 63 CE, primo comma, n. 3 e 4, possono essere esercitate solo con un voto allunanimit (27). Gli Stati membri possono, pertanto, garantire in maniera sufficiente i propri interessi nella procedura legislativa. Del resto, qualora uno Stato membro dapprima votasse a favore di un atto basato sulla summenzionata norma e, successivamente, conservasse o introducesse norme di diritto interno ad esso contrarie, si comporterebbe contrariamente a buona fede (venire contra factum proprium (28)).

 

41.   Il secondo comma non deve essere, pertanto, inteso come una limitazione allefficacia giuridica degli atti, ma come un obbligo per il legislatore comunitario come stato evidenziato, in particolare, dal Consiglio , nelladozione di misure sulla base dei numeri 3 e 4, di lasciare agli Stati membri sufficienti margini di discrezionalit, Tale obbligo viene concretizzato nelle diverse opzioni concesse dalla presente direttiva agli Stati membri. anche sulla base di questo vincolo di politica normativa che il diritto derivato adottato sulla base dei numeri 3 e 4 non deve, nel dubbio, essere interpretato come unarmonizzazione completa.

 

42.   Da quanto sopra esposto consegue che nonostante il testo dellart. 63, secondo comma, del Trattato, la direttiva , in linea di principio, un atto impugnabile.

 

2.      Sulla natura giuridica delle disposizioni contestate

 

43.   Ci nonostante, il Consiglio mette in dubbio che il ricorso abbia ad oggetto un atto impugnabile. Lo stesso ritiene, infatti, contrariamente allopinione del Parlamento, che questultimo abbia rivolto il proprio ricorso non contro le norme di diritto comunitario, ma contro le disposizioni di diritto nazionale, il che non sarebbe ammissibile. Lart. 4, n. 1, ultimo comma, e n. 6, e lart. 8 della direttiva non obbligherebbero gli Stati membri ad adottare determinate norme, rinviando, piuttosto, al diritto nazionale gi esistente ed autorizzandone la permanenza. La Corte non avrebbe il potere di valutare la compatibilit del diritto nazionale con i diritti comunitari fondamentali.

 

44.   Il Parlamento e la Commissione sostengono, al contrario, che le norme impugnate farebbero parte del diritto comunitario e sarebbero perci sottoposte al controllo della Corte in particolare per quanto riguarda la loro compatibilit con i diritti comunitari fondamentali. Disposizioni comunitarie che consentissero agli Stati membri ladozione di misure contrarie ai diritti fondamentali sarebbero con questi incompatibili.

 

45.   Su questo punto condivido la posizione del Parlamento e della Commissione. Leccezione del Consiglio non convincente. Nella sua esposizione il Consiglio trascura il fatto che gi la conferma, contenuta in norme comunitarie, di determinate opzioni relative alla permanenza od allintroduzione di misure di diritto nazionale costituisce una regolamentazione che pu eventualmente essere contraria al diritto comunitario. Da un lato, le opzioni limitano potenzialmente lampiezza del diritto al ricongiungimento familiare introdotto dalla direttiva e, dallaltro, contengono laccertamento costitutivo che le disposizioni cui si riferiscono sono compatibili con il diritto comunitario. Qualora un simile accertamento non venisse impugnato tempestivamente con un ricorso per annullamento, la Comunit non potrebbe pi procedere di propria iniziativa contro misure di diritto nazionali che si limitassero a sfruttare le opzioni previste (29). Ne consegue che, in linea di principio, devessere ammissibile anche un simile ricorso.

 

3.      Sulla impugnazione parziale della direttiva

 

46.   Il parere della prof.ssa Langefeld presentato dal governo tedesco solleva, poi, indirettamente la questione se il richiesto annullamento di alcune disposizioni soltanto della direttiva possa costituire un ammissibile oggetto di ricorso. Secondo costante giurisprudenza, unimpugnazione parziale irricevibile se gli elementi oggetto di impugnazione sono collegati in maniera inseparabile con altre disposizioni dello stesso atto e se lannullamento totale dellatto andrebbe oltre loggetto del ricorso (ultra petita) (30). Lannullamento isolato di questi elementi, essenziali e non separabili, modificherebbe, infatti, nella sostanza le norme interessate (31). Una simile modifica prerogativa del legislatore comunitario (32).

 

47.   Il Consiglio e il governo tedesco, hanno affermato, rispondendo alla Corte, che anche il presente ricorso , in base ai criteri test ricordati, irricevibile. Le disposizioni contestate dal Parlamento contrariamente alla sua opinione ed a quella espressa in udienza dalla Commissione non sono oggettivamente separabili dal resto della direttiva. Sul punto non rileva che le rimanenti disposizioni della direttiva, prese singolarmente, potrebbero comunque trovare applicazione. Le disposizioni impugnate contengono, piuttosto, una potenziale limitazione dellobbligo, che incombe agli Stati membri e che trova origine nella direttiva, di rendere possibile il ricongiungimento familiare. Se lart. 4, n. 1, ultimo comma, e n. 6, e lart. 8 della direttiva venissero annullati dalla Corte, il diritto al ricongiungimento familiare esisterebbe senza particolari limitazioni anche per i figli minori di et superiore ai 12 e 15 anni ed indipendentemente dalla previsione di un periodo di attesa. Conseguentemente, nel caso di un annullamento degli elementi in questione, verrebbe modificata la sostanza della direttiva e la Corte interferirebbe in competenze spettanti al legislatore comunitario.

 

48.   Nel presente caso si deve anche escludere lannullamento delle rimanenti disposizioni, non separabili da quelle contestate, e cio della direttiva intera. Ci andrebbe oltre loggetto della richiesta del Parlamento e sarebbe incompatibile con linteresse perseguito dal ricorso, poich, in questo modo, non esisterebbe pi alcun diritto al ricongiungimento familiare nel diritto comunitario. (33)

 

49.   Il ricorso , pertanto, irricevibile.

 

50.   Per questo motivo procedo allanalisi della fondatezza del ricorso solo in via subordinata.

 

    Sulla fondatezza

 

51.   Nel suo ricorso il Parlamento assume che sarebbero stati violati il diritto alla protezione della famiglia ed il principio della parit di trattamento. Preliminarmente si deve analizzare un possibile vizio del procedimento legislativo.

 

1.      Sul procedimento legislativo con riguardo allart. 4, n. 6, della direttiva

 

52.   Il procedimento normativo deve essere verificato in relazione allart. 4, n. 6, della direttiva. Il Parlamento osserva che il Consiglio non ha sottoposto tale modifica al suo parere.

 

53.   Il Parlamento non fonda il proprio ricorso sulla mancanza di una consultazione. Si pone, pertanto, la questione se la Corte sia tenuta a rilevare dufficio i possibili vizi del procedimento nella formazione dellatto de quo. Nel caso dei ricorsi per annullamento ai sensi dellart. 33 del Trattato CECA la Corte ha gi rilevato di propria iniziativa vizi procedurali.(34) Lavvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer interpreta questa giurisprudenza estendendo anche allambito dellart. 230 CE la rilevabilit dufficio quantomeno delle questioni relative alla incompetenza ed alla violazione delle forme sostanziali. (35) Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, sono rilevabili dufficio anche le questioni relative alla competenza dellistituzione che ha adottato latto. (36) I principi di economia processuale e di certezza del diritto fanno ritenere che i vizi del procedimento normativo debbano essere trattati allo stesso modo, in ogni caso se la Corte ne prende conoscenza nellambito di un ricorso per annullamento. , pertanto, necessario verificare se, nel presente caso, il Parlamento sia stato consultato in maniera sufficiente in relazione allart. 4, n. 6, della direttiva.

 

54.   Ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 67, n. 1, del Trattato, il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Una nuova consultazione del Parlamento europeo sempre necessaria ogni qual volta latto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale il Parlamento gi stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dallo stesso Parlamento (37).

 

55.   Non risulta che il Parlamento sia stato consultato sullart. 4, n. 6, della direttiva. Il Consiglio ha consultato il Parlamento per lultima volta con lettera del 23 maggio 2002. Stando alle informazioni disponibili, lart. 4, n. 6, della direttiva compare per la prima volta in un documento del Consiglio del 25 febbraio 2003, quando la Presidenza propose una corrispondente modifica sulla base della riserva espressa dalla delegazione austriaca (38). Sebbene il Parlamento si sia pronunciato sulla direttiva per lultima volta solo il 9 aprile 2003 (39), non cՏ tuttavia alcun elemento che dimostri che il Consiglio abbia riferito al Parlamento della modifica della proposta di direttiva ed abbia esteso ad essa la consultazione. Dal momento che per di pi il Consiglio non contesta il Parlamento su questo punto, si deve, pertanto, dedurre che il Parlamento non ha avuto alcuna possibilit di esprimere il proprio parere sullart. 4, n. 6.

 

56.   Lart. 4, n. 6, della direttiva consente agli Stati membri di limitare, rispetto al sistema che era stato sottoposto alla consultazione del Parlamento, il diritto al ricongiungimento dei figli minori. Senza lart. 4, n. 6, esisterebbe, infatti, in linea di principio, un diritto al ricongiungimento familiare anche per i figli minori che abbiano pi di 15 anni. Laggiunta di questa disposizione modifica, pertanto, la direttiva nella sua essenza.

 

57.   La limitazione del diritto al ricongiungimento familiare prevista allart. 4, n. 6, della direttiva contrasta con lespresso auspicio del Parlamento che il diritto al ricongiungimento familiare fosse riconosciuto in maniera pi ampia di quanto previsto dal progetto presentatogli (40), permettendo, in particolare, il ricongiungimento a tutti i figli minori, indipendentemente dalla loro et (41).

 

58.   Il Parlamento avrebbe perci dovuto essere nuovamente consultato prima delladozione della direttiva. Ne consegue che la direttiva, ed in particolare il suo art. 4, n. 6, stata adottata senza rispettare la procedura prescritta.

 

2.      Sulla protezione della famiglia come diritto delluomo

 

a)      Sui gradi di tutela in tema dei diritti delluomo

 

59.   La Corte ha sottolineato con costante giurisprudenza che attraverso il Preambolo dellAtto Unico europeo e lart. 6, n. 2, CE stata riaffermata la tutela da parte dellordinamento giuridico comunitario dei diritti fondamentali, quali sono garantiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle comuni tradizioni costituzionali degli Stati membri come principi generali dellordinamento comunitario. Quanto sopra comprende la protezione della famiglia prevista, in particolare, dallart. 8 della CEDU (42).

 

60.   Per quanto qui rileva, lart. 7 della Carta dei diritti fondamentali, cui fa espresso riferimento il secondo considerando della direttiva, identico allart. 8 della CEDU e, ai sensi dellart. 52, n. 3, prima frase, della Carta (art. II-112 del Trattato che adotta una Costituzione per lEuropa), dovrebbe averne lo stesso significato e la stessa portata.

 

61.   Per quanto riguarda la protezione della famiglia, la Corte si , inoltre, orientata in tema di permesso di soggiorno sullinterpretazione dellart. 8 della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti delluomo (in prosieguo: Corte eur. D.U.). In base a tali presupposti, la Corte ha stabilito che, bench lart. 8 della CEDU non garantisca a favore dello straniero alcun diritto ad entrare o risiedere nel territorio di un paese determinato, lesclusione di una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti pu rappresentare uningerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, come tutelato dallart. 8 n. 1, della CEDU. Una simile ingerenza violerebbe la CEDU a meno che essa non corrisponda ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso articolo, cio a meno che essa non sia prevista dalla legge, dettata da uno o pi scopi legittimi ai sensi della disposizione citata e necessaria, in una societ democratica, cio giustificata da un bisogno sociale, imperativo e, in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito (43).

 

62.   La Corte ha sviluppato questa giurisprudenza prendendo lo spunto da casi in cui si trattava di decidere sul diritto di soggiorno di familiari di cittadini dellUnione europea che avevano stabilito, nellesercizio delle libert fondamentali, la propria residenza in altri Stati membri. Nei casi affrontati, la combinazione di un diritto di soggiorno, di origine comunitaria, con il principio della protezione della famiglia, come questo viene concretizzato, in particolare, dal diritto comunitario, conduce allesistenza di un diritto di soggiorno, che pu venire limitato solo in casi eccezionali e a condizioni molto rigorose (44). Ulteriori speciali disposizioni possono derivare da accordi di associazione (45).

 

63.   Per quanto riguarda, invece, il ricongiungimento familiare di famiglie i cui membri sono esclusivamente cittadini di paesi terzi, non esiste nellordinamento giuridico comunitario un simile diritto di soggiorno. Per questo motivo, non possibile trasporre direttamente a questi casi le summenzionate enunciazioni della Corte di giustizia, ma occorre passare attraverso la giurisprudenza della Corte eur. D.U. A questo proposito determinante la dimensione di diritto delluomo della protezione della famiglia, che proprio in riferimento allimmigrazione ed al soggiorno si differenzia dai diritti fondamentali dei cittadini, essendo tipicamente di portata inferiore rispetto a questi ultimi.

 

64.   La Corte eur. D.U. ha riconosciuto il reciproco godimento della compagnia dei propri familiari come elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dellart. 8 della CEDU. Le misure degli Stati che impediscano una vita comune, come la revoca della potest dei genitori (46), un divieto di visita (47) o lespulsione di un membro della famiglia (48), incidono su questo diritto delluomo. Una simile ingerenza necessita dellesistenza di una delle giustificazioni previste dallart. 8, n. 2, della CEDU.

 

65.   Secondo lopinione della Corte eur. D.U. il rifiuto del ricongiungimento familiare non rappresenta, tuttavia, in linea di principio, uningerenza nellart. 8 della CEDU, tale da esigere lesistenza di una giustificazione. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, la Corte eur. DU non ritiene infatti che lart. 8 della CEDU attribuisca un diritto a invocare tutela contro le violazioni di un principio, ma piuttosto che possa essere il fondamento di una pretesa al ricongiungimento.

 

66.   In particolare la Corte eur. D.U. rifiuta espressamente di far derivare dallart. 8 della CEDU un obbligo generale di garantire il ricongiungimento familiare, solo per soddisfare il desiderio di alcune famiglie di vivere in un determinato paese. Il ricongiungimento familiare riguarderebbe sia la vita familiare, sia limmigrazione. Lampiezza dellobbligo degli Stati di permettere il ricongiungimento dei familiari di migranti che soggiornano legalmente dipenderebbe dalle particolari condizioni dei soggetti interessati e dallinteresse generale. Secondo un consolidato diritto internazionale e fatte salve le obbligazioni derivanti dai trattati, uno Stato avrebbe il diritto di controllare limmigrazione sul proprio territorio e, per fare ci, disporrebbe di un ampio margine di discrezionalit (49).

 

67.   Sulla base di quanto sopra, la Corte eur. D.U., in tre dei quattro casi su cui si pronunciata in questa materia, non ha riconosciuto un diritto al ricongiungimento familiare nello Stato di accoglienza, tra laltro perch una vita in famiglia sarebbe stata possibile anche nello Stato di provenienza (50). Questa giurisprudenza confermata da successive pronunce, nelle quali le relative istanze sono state rigettate in quanto irricevibili (51).

 

68.   La sentenza Sen mostra, tuttavia, che la necessaria ponderazione degli elementi del singolo caso pu costituire il fondamento di un diritto al ricongiungimento dei figli. In quel caso la Corte eur. D.U. individu lesistenza di alcuni ostacoli ad un ritorno nello Stato di provenienza, basandosi sulla circostanza che i coniugi Sen, oltre al figlio per il quale era stato richiesto il ricongiungimento, avevano anche altri figli, i quali erano nati, cresciuti e si erano integrati nello Stato di accoglienza (52). Altre pronunce sulla ricevibilit dei ricorsi lasciano aperta la possibilit che anche altre circostanze possano giustificare un diritto al ricongiungimento con i familiari (53). Sotto questo aspetto verrebbe da pensare, ad es., a situazioni di persecuzione politica (54), o a casi di bisogno di particolari cure mediche che non potrebbero essere prestate nello Stato di provenienza.

 

69.   La sentenza Sen mostra, in particolare, che sono soprattutto gli interessi dei figli ad essere idonei a costituire il fondamento per un diritto al ricongiungimento familiare nello Stato di accoglienza. Si rinviene questa tendenza anche nella decisione Winata della Commissione per i diritti umani, relativa allapplicazione degli artt. 17, 23, 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (55). Un simile principio risulta dagli artt. 3, 9 e 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

 

70.   Nella sentenza Sen la Corte eur. D.U. non ha pi sollevato separatamente la questione di come si giustifichi il rifiuto del ricongiungimento familiare. La Corte sembra, piuttosto, partire dallidea che, in presenza di una pretesa positiva al ricongiungimento familiare, le valutazioni da compiere per giustificare un rifiuto facciano gi parte del fondamento del diritto stesso (56).

 

71.   Si deve procedere allo stesso modo anche nellambito del diritto comunitario. Nelle sentenze Akrich e Carpenter la Corte ha in effetti affermato espressamente la necessit di una giustificazione di fronte al rifiuto di una domanda di ricongiungimento familiare, ma ci la necessaria conseguenza dellesistenza di sempre maggiori diritti che i cittadini dellUnione europea, traggono dallordinamento comunitario (57). Qualora, invece, le condizioni richieste per la sussistenza di un diritto siano formulate in maniera restrittiva, come avviene nella giurisprudenza della Corte eur. D.U., non resta sistematicamente pi alcun margine di discrezionalit per la giustificazione di uningerenza sotto forma di un rifiuto. Le considerazioni rilevanti, infatti, sono in questo caso gi una parte della procedura di valutazione di un diritto (58). Contrariamente allopinione del Parlamento, il rifiuto del ricongiungimento di figli minori non va quindi giustificato ai sensi dellart. 8, n. 2, della CEDU.

 

72.   Come conclusione provvisoria si deve stabilire che il principio della protezione della famiglia ai sensi dellart. 8 CEDU pu condurre, in via eccezionale, dopo una ponderazione di tutti gli interessi in gioco del singolo individuo e della collettivit, a riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare nello Stato di accoglienza.

 

73.   Pi ampie pretese al ricongiungimento familiare nello Stato di accoglienza non possono, invece, essere individuate nella protezione della famiglia come diritto delluomo neppure considerando lart. 19, n. 6, della Carta sociale europea e gli altri accordi di diritto internazionale (59).

 

74.   Sul punto molto lascia pensare che lart. 19, n. 6, della Carta sociale preveda dei criteri pi ampi rispetto alla CEDU per il ricongiungimento familiare di lavoratori migranti nello Stato di accoglienza. Nella ponderazione degli elementi non dovrebbe, almeno, essere sufficiente dedurre la possibilit di una vita familiare nello Stato di provenienza, dovendosi, piuttosto, dimostrare che ostacoli obiettivi si oppongono al ricongiungimento familiare nello Stato di accoglienza. Per il presente caso sembra essere rilevante anche il fatto che lart. 19, n. 6, della Carta sociale, in collegamento con la definizione dei familiari (60) da favorire contenuta nel suo allegato, si oppone alla previsione di limiti di et in relazione al ricongiungimento dei figli minori. Inoltre, il Comitato europeo per i diritti sociali, che sorveglia la realizzazione della Carta sociale, ha riconosciuto, nella sua prassi decisionale, solo periodi di attesa fino ad un anno, ed ha invece rifiutato quelli di tre o pi anni (61). Infine, per linterpretazione e lapplicazione della CEDU, ed in particolare del suo art. 8, la Corte eur. D.U. nella sua giurisprudenza pi recente ha preso in considerazione alcune disposizioni della Carta sociale e la prassi decisionale del summenzionato comitato (62).

 

75.   La Corte eur. D.U. non ha, tuttavia, fatto ancora riferimento allart. 19, n. 6, della Carta sociale, ed in particolare non lha fatto nella sua giurisprudenza in materia di ricongiungimento familiare. Ci logico, se si legge tale norma in coordinamento con la parte I, n. 19 della Carta sociale, secondo la quale la normativa sul ricongiungimento familiare attribuisce diritti solo ai cittadini degli Stati contraenti (63). La prassi decisionale del Comitato su questa disposizione non pu, pertanto, servire a creare, per effetto di una generalizzazione, un principio giuridico generale ed un diritto delluomo che sancisca il ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi, come nel caso di specie. Per questo motivo lart. 19, n. 6, della Carta sociale, come pure le altre norme di diritto comunitario che attribuiscono ai cittadini dellUnione ulteriori e pi ampi diritti, non idoneo a creare un diritto al ricongiungimento familiare, inteso come diritto delluomo, che andrebbe oltre la giurisprudenza della Corte eur. D.U..

 

76.   Gli stessi motivi valgono anche contro la presa in considerazione dei principi contenuti nella Convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante. Anche questo accordo favorisce solo i cittadini degli Stati contraenti ed, inoltre, a differenza dellart. 19, n. 6, della Carta sociale, accettato da tutti gli Stati membri dellepoca con ladozione della direttiva, esso stato ratificato, sino ad oggi, solo da alcuni degli Stati membri.

 

77.   La Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti, che sembra, invece, prevedere un diritto a carattere universale, non stata fino ad oggi ratificata da nessuno Stato membro. La Convenzione n. 143 dellOrganizzazione internazionale del Lavoro (ILO) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parit di opportunit e di trattamento dei lavoratori migranti non contiene, infine, nessuna norma vincolante relativamente al ricongiungimento familiare, ma raccomanda soltanto agli Stati contraenti di favorirlo.

 

78.   Perci, nemmeno prendendo in considerazione la Carta sociale europea e gli altri accordi internazionali si pu costruire un diritto dei cittadini di paesi terzi al ricongiungimento con la propria famiglia nel paese di accoglienza. Anche il Consiglio e la Commissione ammettono, tuttavia, che un simile diritto possa essere riconosciuto, in via eccezionale, sulla base di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del singolo caso. La Commissione ne ricava a ragione che il diritto comunitario non pu autorizzare rigide e schematiche limitazioni del ricongiungimento dei figli, ma che deve lasciare un sufficiente spazio per simili casi eccezionali (64).

 

b)      Valutazione delle disposizioni impugnate

 

79.   Conseguentemente, si devono indagare le disposizioni impugnate per vedere se esse lascino sufficiente spazio per una loro applicazione conforme ai diritti delluomo qualora il principio di protezione della famiglia giustifichi, in via eccezionale, una pretesa al ricongiungimento familiare nel paese di accoglienza.

 

80.   Contrariamente alla posizione sostenuta parzialmente dal Parlamento, questa eccezione non deve tuttavia essere espressamente prevista in apposite norme. Come, infatti, riconosciuto dal Parlamento in altre situazioni e come dedotto anche dalle altre parti, le norme dellordinamento giuridico comunitario sono compatibili con i diritti fondamentali quando sia possibile una loro interpretazione che crei la richiesta situazione in conformit ad essi (65).

 

81.   Linterpretazione conforme vincola naturalmente anche gli Stati membri, i quali, nella trasposizione delle direttive, devono fare attenzione a non basarsi su una interpretazione che sia contraria ai diritti fondamentali tutelati dallordinamento giuridico comunitario o agli altri principi generali del diritto comunitario (66). Nella presente direttiva il legislatore comunitario ha enunciato espressamente questo principio al secondo considerando, laddove ha stabilito di adottare un atto in conformit con il diritto fondamentale alla protezione della famiglia.

 

82.    quindi irrilevante contrariamente allopinione pur sostenuta dal Parlamento in alcuni passaggi analizzare nel presente caso quali norme possano adottare gli Stati membri, per esaurire gli spazi di discrezionalit lasciati dalle norme contestate, ma importa, al contrario, stabilire quali norme di diritto interno degli Stati membri siano legittime alla luce di uninterpretazione delle disposizioni contestate conforme ai diritti fondamentali.

Sullart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva

 

83.   Lart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva prevede che, qualora un minore abbia superato i dodici anni e giunga indipendentemente dal resto della sua famiglia in uno Stato membro, questultimo, prima di autorizzarne lingresso ed il soggiorno ai sensi della direttiva, possa esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione. Questa normativa compatibile con il principio di protezione della famiglia qualora le condizioni richieste per lintegrazione permettano il ricongiungimento familiare, nei casi in cui questultimo sia necessario dopo una valutazione complessiva del singolo caso, come richiesto dalla Corte eur. D.U..

 

84.   Il Parlamento non condivide questo ragionamento, dal momento che il concetto di condizioni per lintegrazione non lascerebbe spazio alcuno alla valutazione dellinteresse della famiglia (67). La sua opinione per priva di fondamento. Una condizione per lintegrazione descrive in che misura un immigrante sia integrato, o possa venire integrato, nello Stato di accoglienza. In essa vengono in considerazione tanto gli interessi dello Stato di accoglienza allintegrazione degli immigranti nella propria societ, quanto linteresse dellimmigrante a non vivere in una situazione di isolamento. La famiglia pu rivestire un ruolo in entrambe le prospettive, in particolar modo se molti membri di essa vivano gi, ben integrati, nello Stato di accoglienza.

 

85.   Le condizioni per lintegrazione permettono, in particolare, di prendere in considerazione il diritto al ricongiungimento familiare in situazioni di eccezione. Gli Stati membri devono, infatti, concretizzare il concetto di condizioni per lintegrazione per poterlo poi applicare. Tale concretizzazione non pu essere effettuata in maniera arbitraria ma deve orientarsi, oltre che sul contenuto del concetto delle condizioni per lintegrazione e sui suoi scopi, anche sulle esigenze legate al rispetto dei diritti delluomo in materia di ricongiungimento familiare.

 

86.   Una configurazione sufficientemente ampia delle condizioni per lintegrazione corrisponde, del resto, anche al contesto sistematico della direttiva, destinata a tener conto in maniera complessiva, nelladozione delle necessarie misure, degli interessi della famiglia ed, in particolare, dei minori. Secondo lart. 17 della direttiva, in caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidit dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonch lesistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese di origine. Ai sensi dellart. 5, n. 5, della direttiva, inoltre, nellesame della domanda di ricongiungimento familiare gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione linteresse superiore dei minori. Nel dubbio, i concetti giuridici della direttiva devono essere, pertanto, interpretati in maniera tale che il modo in cui essi sono trasposti nel diritto interno lasci uno spazio di discrezionalit corrispondente alle norme sopra menzionate.

 

87.   La finalit dellart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva non in contrasto con questinterpretazione. Sebbene le condizioni per lintegrazione debbano, come previsto nel dodicesimo considerando, tener conto della capacit di integrazione dei minori nei primi anni di vita ed assicurare che essi acquisiscano a scuola listruzione e le competenze linguistiche necessarie, ci non esclude che il soddisfacimento delle condizioni per lintegrazione possa, in casi particolari, essere basato su altri elementi.

 

88.   Di conseguenza, il concetto delle condizioni per lintegrazione permette di considerare anche casi particolari, nei quali sussista, in via eccezionale, una pretesa, fondata sui diritti delluomo, al ricongiungimento familiare dei figli minori con pi di dodici anni. Le norme di trasposizione interne sono compatibili con lordinamento giuridico comunitario solo se anchesse concedono questa possibilit.

 

89.   Cos interpretato, lart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva rispetta il principio fondamentale della protezione della famiglia. Questo motivo di ricorso del Parlamento non pu, pertanto, essere accolto.

Sullart. 4, n. 6, della direttiva

 

90.   In base allart. 4, n. 6, della direttiva gli Stati membri possono esigere, nellambito di una normativa di deroga, che le domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori siano presentate prima del compimento del quindicesimo anno di et, secondo quanto previsto dalla loro legislazione in vigore al momento dellattuazione della direttiva (68). Se una domanda viene presentata dopo il compimento del quindicesimo anno di et, gli Stati membri, che esercitano questa deroga, autorizzano lingresso ed il soggiorno di tali minori per motivi diversi dal ricongiungimento familiare.

 

91.   Contrariamente allopinione del Parlamento, il Consiglio ritiene che anche di questa norma sia possibile uninterpretazione conforme ai diritti fondamentali. Analogamente allart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva, anche lart. 4, n. 6, avrebbe come scopo il ricongiungimento dei figli il prima possibile per favorire la loro integrazione nello Stato di accoglienza. Il limite di et terrebbe conto della frequenza scolastica, necessaria ai fini dellintegrazione.

 

92.   Secondo il Consiglio, inoltre, anche i ragazzi di et superiore ai quindici anni avrebbero la possibilit di vivere con le loro famiglie, dal momento che gli Stati membri, che applicano questa deroga, ai sensi dellart. 4, n. 6, seconda frase, della direttiva autorizzano il loro ingresso e soggiorno per motivi diversi da quelli del ricongiungimento familiare. Il Consiglio ritiene che, sulla base del tenore letterale della disposizione, le autorit nazionali non avrebbero alcuna discrezionalit (marge de manoeuvre) quando decidono in merito ad un soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare. Dal momento che dovrebbero essere oggetto di valutazione tutti gli altri motivi, sarebbe lecito attendersi che la maggior parte di simili richieste venga accolta.

 

93.   Il Parlamento stesso riconosce che gli altri motivi includerebbero anche valutazioni di tipo umanitario. Vi dovrebbero essere compresi come osservato correttamente dalla Commissione non solo i casi tipici dei profughi di guerra (guerre e guerre civili), ma anche pretese al ricongiungimento familiare fondate sui diritti delluomo. Simili titoli di soggiorno esistono probabilmente nella maggior parte degli Stati membri, se non addirittura nella loro totalit. Tali diritti non sono per garantiti sul piano dellordinamento comunitario. , pertanto, possibile che singoli Stati membri non conoscano una simile possibilit nella loro normativa sullimmigrazione e che non esista pertanto alcun altro motivo che renda possibile il necessario ricongiungimento familiare di carattere umanitario con i figli maggiori di 15 anni. Forse per questa ragione che il Consiglio, a differenza della Commissione, evita di sostenere lesistenza di una simile pretesa in diritto nazionale.

 

94.    tuttavia possibile interpretare conformemente ai diritti delluomo anche lart. 4, n. 6, della direttiva: il secondo comma pu, infatti, essere inteso in maniera tale da obbligare gli Stati membri, nel caso di un ricongiungimento familiare richiesto dai diritti delluomo, a prevedere una simile possibilit.

 

95.   In maniera analoga allinterpretazione proposta con riferimento allart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva anche quella dellart. 4, n. 6, contribuirebbe a lasciare uno spazio allapplicazione dellart. 5, n. 5, e dellart. 17 (69).

 

96.   Anche lart. 4, n. 6, della direttiva pu, pertanto, essere interpretato in maniera conforme ai diritti delluomo. Pure questo motivo di ricorso del Parlamento risulta perci infondato.

Sullart. 8 della direttiva

 

97.   Lart. 8, primo comma, della direttiva lascia agli Stati membri la possibilit di esigere che il soggiornante, prima di farsi raggiungere dai suoi familiari, abbia soggiornato legalmente nel loro territorio per due anni. Il secondo comma permette addirittura allo Stato membro di stabilire un periodo di attesa di tre anni dopo la presentazione della domanda di ricongiungimento, se la legislazione in vigore di questo Stato, al momento delladozione della direttiva, teneva conto della sua capacit di accoglienza.

 

98.   Il Consiglio si richiama al fatto che i periodi di attesa sono uno strumento abituale e diffuso nella politica dellimmigrazione. Si deve riconoscere che i periodi di attesa possano essere leciti in quasi tutti i casi di ricongiungimento familiare. Il diritto al ricongiungimento familiare di carattere umanitario nello Stato di accoglienza , per, contraddistinto proprio dal fatto che sorge come eccezione in presenza di particolari circostanze. Simili circostanze possono anche comportare che non sia pi accettabile unulteriore attesa (70). Si deve conseguentemente valutare se lart. 8 della direttiva abbia tenuto sufficientemente conto di un simile caso.

 

99.   Il Parlamento lo esclude, mentre la Commissione ha presentato delle proposte per uninterpretazione conforme con ricchezza di dettagli. A tale riguardo si deve osservare, come prima cosa, che le norme sui periodi di attesa a differenza di quelle, sopra analizzate, sui limiti di et non contengono alcun elemento relativo alla considerazione di esigenze legate ai diritti delluomo in relazione al ricongiungimento familiare.

 

100. Tuttavia, ricollegandosi alluso dei concetti, giuridicamente indeterminati, possono (primo comma) e pu (secondo comma), sarebbe lecito ipotizzare una interpretazione conforme al diritto umanitario delle opzioni lasciate dalla direttiva agli Stati.

 

101. Ci solleva la questione se sia sufficiente che il legislatore comunitario lasci agli Stati membri un margine discrezionale che permetta loro di prevedere di propria iniziativa una valutazione del singolo caso, quando ci sia richiesto dal rispetto dei diritti delluomo, oppure se il testo della relativa norma di diritto comunitario debba contenere quantomeno uno spunto in relazione ad una simile valutazione. Risultano, a tal fine decisive, le considerazioni sulle rispettive responsabilit del legislatore comunitario e dei parlamenti nazionali in tema di tutela dei diritti delluomo e di certezza del diritto.

 

102. Interpretati alla luce dellart. 63, secondo comma, CE, e cio di una parte fondamentale della base giuridica per ladozione delle norme, la quale rimanda agli obblighi internazionali, alla luce del secondo considerando della direttiva, secondo il quale la stessa deve essere conforme ai diritti fondamentali e deve tenere in considerazione i principi riconosciuti, in particolare, dallart. 8 della CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali, ed alla luce dei principi giuridici generali dellordinamento giuridico comunitario, i termini possono e pu significherebbero che gli Stati membri potrebbero stabilire periodi dattesa solo se prevedessero, al tempo stesso delle deroghe, per i casi eccezionali ed estremi di cui si deve tener conto ai sensi dellart. 8 della CEDU.

 

103. Pur essendo possibile, una simile interpretazione dei termini possono e pu, non appare tuttavia ovvia. In primo luogo, lart. 8 della direttiva, regolamentando le eccezioni al principio del ricongiungimento familiare introdotto da una normativa di diritto derivato, definisce, infatti, il margine di intervento del legislatore nazionale in rapporto a quello comunitario. I termini possono e pu significano allora che gli Stati membri sono autorizzati, di fronte al legislatore comunitario, a prevedere periodi di attesa di due anni e, rispettivamente, di altri tre. Qualora uno Stato membro trasponesse questa norma in maniera, per cos dire, unidimensionale senza rispettare gli obblighi ad esso imposti dal rispetto dei diritti delluomo verrebbero cos emanate norme di diritto nazionale su periodi di attesa senza contemplare la possibilit di procedere ad una valutazione dei casi estremi, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte eur. D.U.. Le autorit amministrative nazionali sarebbero tenute ad osservare simili norme. Anche per lapplicazione dellart. 5, n. 5, e dellart. 17 della direttiva non residuerebbe perci alcuno spazio. La violazione dei diritti fondamentali e dei diritti delluomo nei singoli casi di palese iniquit potrebbe essere evitata solo con la tutela giurisdizionale eventualmente con un ricorso alla Corte. Ne consegue che il tentativo di interpretare lart. 8 della direttiva in modo conforme al rispetto dei diritti delluomo finisce tuttal pi per spostare i problemi.

 

104. Il riferimento ai diritti delluomo contenuto nel secondo considerando della direttiva conforta addirittura una simile trasposizione errata ed unidimensionale. Anzich ricordare agli Stati membri i loro obblighi in tema di diritti fondamentali delluomo, questo considerando afferma, infatti, che la direttiva cos come formulata sarebbe compatibile con tali diritti. Se si accontentassero della valutazione del legislatore comunitario, gli Stati membri non avrebbero pi alcun motivo di svolgere in tema di diritti fondamentali delluomo considerazioni che non siano contenute nel testo della direttiva.

 

105. Ne consegue che lart. 8 della direttiva, cos come formulato, , quantomeno equivoco. Questambiguit, dovuta alla mancata presa in considerazione dei casi eccezionali, aumenta il rischio di violazioni dei diritti delluomo. Di queste dovrebbe rispondere non solo il legislatore nazionale che traspone la direttiva ma anche quello comunitario. Le esigenze di una effettiva tutela dei diritti delluomo e della certezza del diritto portano, dunque, alla incompatibilit dellart. 8 della direttiva con il diritto comunitario.

 

3.      Sulla parit di trattamento

 

106. Il Parlamento sostiene che le differenziazioni tra figli minori in base allet e tra figli e coniugi e le possibili differenze, permesse dalla direttiva, allatto della trasposizione in diversi Stati membri sarebbero contrarie al principio di parit di trattamento.

 

107. Indipendentemente dallart. 14 della CEDU, al quale il Parlamento si richiama, la Corte ha sviluppato un principio comunitario generale di uguaglianza, indicato nella sua giurisprudenza anche come principio generale di parit, principio della parit di trattamento o divieto di discriminazione. Secondo tale principio, situazioni analoghe non devono essere trattate in modo dissimile e situazioni diverse non devono essere trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata (71). La differenziazione deve essere poi proporzionata rispetto perseguito (72).

 

108. Lart. 21 della Carta dei diritti fondamentali vieta espressamente alcune forme specifiche di discriminazione, tra le quali, in particolare, quella fondata sullet. Sebbene la Carta dei diritti fondamentali non abbia ancora effetti giuridici vincolanti paragonabili a quelli del diritto primario (73), essa fornisce, quantomeno come fonte di cognizione giuridica, indicazioni sui diritti fondamentali garantiti dallordinamento giuridico comunitario (74). In base al suo secondo considerando, la direttiva in esame deve poi essere compatibile con i diritti fondamentali, come riconosciuti, tra laltro, dalla Carta. Il quinto considerando vincola, inoltre, espressamente gli Stati membri ad attuare la direttiva senza operare una discriminazione fondata sullet. Nellapplicazione del principio di parit alla direttiva si deve, pertanto, attribuire particolare rilievo al divieto di discriminazione fondata sullet.

 

109. Non ogni differenziazione in base allet costituisce, tuttavia, una discriminazione vietata. Il risalto dato alla necessaria tutela dei minori mostra che let pu essere un elemento oggettivo presente in fattispecie diverse, che non possono venire trattate allo stesso modo. Anche limiti det possono, pertanto, essere ammissibili (75).

 

a)      Sui minori con pi di dodici anni

 

110. Con riferimento allart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva si deve, anzitutto, osservare che questa disposizione non crea una differenziazione generale tra minori al di sopra o al di sotto di una certa et, ma rende solo possibile sottoporre i minori che abbiano compiuto dodici anni ad un requisito ulteriore, cio allesistenza delle condizioni per lintegrazione, qualora i minori siano giunti indipendentemente dal resto della famiglia. Non si tratta, pertanto, di un puro e semplice limite det, ma di una differenziazione diversamente articolata, nella quale let costituisce uno solo dei molteplici criteri, che trovano applicazione nel loro insieme.

 

111. La richiesta di ricongiungere alla famiglia singoli figli minori con pi di dodici anni in genere frutto di una libera decisione. Le famiglie non sono costrette a sottoporre il proprio figlio allapplicazione delle condizioni per lintegrazione, giacch potrebbero farlo arrivare in et pi giovane od insieme ad altri membri della famiglia o ad un altro figlio.

 

112. La disparit di trattamento esistente tra i minori sopra i dodici anni, che arrivano da soli, e gli altri minori pu venire giustificata da ragioni oggettive. Ai sensi del dodicesimo considerando della direttiva, lart. 4, n. 1, ultimo comma, ha come finalit il ricongiungimento dei figli il prima possibile, per migliorare le loro possibilit di integrazione nello Stato di accoglienza. Dietro ci cՏ la legittima preoccupazione degli Stati membri di integrare nella miglior maniera possibile i migranti. La valutazione che i figli pi piccoli siano pi facilmente integrabili rientra nellambito di discrezionalit del legislatore comunitario.

 

113. La differenziazione pure proporzionata. Il mezzo prescelto idoneo, dal momento che svantaggia nel ricongiungimento familiare quelle famiglie che lasciano crescere i propri figli nel paese di origine e che li reintegrano nel proprio ambito solo successivamente. Non si individua un mezzo meno severo. La normativa non risulta nemmeno sproporzionata rispetto alle sua finalit, in particolare se si considera che le famiglie possono farsi raggiungere dai figli minori senza che si applichino le condizioni per lintegrazione.

 

114. Qualora sussistano, in via eccezionale, particolari circostanze contrarie al ricongiungimento del figlio minore in un momento precedente o insieme con altri membri della famiglia, queste dovrebbero essere considerate nella fase di interpretazione, configurazione e applicazione delle condizioni per lintegrazione. Se cos non fosse, si applicherebbero, senza ragioni oggettive, gli stessi requisiti a situazioni tra loro non paragonabili.

 

115. Ne consegue che, cos interpretato, lart. 4, n. 1, ultimo comma, della direttiva compatibile con il principio di uguaglianza.

 

b)      Sui minori con pi di quindici anni

 

116. Il limite di et previsto dallart. 4, n. 6, della direttiva di un altro tipo rispetto a quello di cui al n. 1, ultimo comma, dello stesso articolo. Esso concerne, infatti, ogni ricongiungimento dei figli minori che abbiano compiuto il quindicesimo anno di et prima che sia stata presentata per loro la domanda riguardante il ricongiungimento familiare. Sono, pertanto, interessate anche le famiglie che non potevano liberamente decidere di farsi raggiungere dal minore prima del raggiungimento del limite det, ad es. le famiglie che possono essere ricongiunte solo in quel momento.

 

117. Appare poco convincente la Commissione, quando sostiene che, anche in questo caso, le famiglie avrebbero potuto evitare lo svantaggio incombente presentando tempestive domande di ricongiungimento familiare. La direttiva sottopone infatti la richiesta di ricongiungimento familiare a molteplici condizioni. Ai sensi dellart. 3, n. 1, il soggiornante deve, ad esempio, essere titolare di un permesso di soggiorno valido almeno per un anno ed avere una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile. Ai sensi dellart. 7 deve, inoltre, disporre di un alloggio sufficiente, di unassicurazione contro le malattie per se stesso e per i familiari e di risorse sufficienti. Se non sussistono queste condizioni, la domanda pu essere rigettata. Il ricongiungimento con i figli interessati non dipende, perci, di regola, dalla sola volont delle rispettive famiglie. Si tratta, quindi, in ultima analisi, di un limite di et, che non relativizzato da ulteriori criteri.

 

118. Anche in simili casi, tuttavia, linteresse allintegrazione degli Stati di accoglienza pu giustificare la disparit di trattamento che deriva dal limite di et. Il legislatore pu, infatti, muovere dallassunto che lintegrazione di questi adolescenti sia, con molta probabilit, sensibilmente pi difficile di quella dei bambini.

 

119. Si aggiunga che, dopo il ricongiungimento, gli adolescenti vivrebbero ancora in famiglia, come minorenni, soltanto per un breve periodo di tempo, ma potrebbero eventualmente, in tal modo, ottenere un permesso di soggiorno senza dover essere in possesso dei requisiti previsti per gli adulti. Anche nel caso di un immediato ingresso dopo la presentazione della domanda mancherebbero solo tre anni al raggiungimento della soglia della maggiore et posta a diciotto anni. La direttiva concede, tuttavia, per il disbrigo delle domande, un periodo di nove mesi, che, in casi eccezionali, pu essere ulteriormente prolungato. Alcuni adolescenti potrebbero, pertanto, essere quasi maggiorenni al momento dellingresso ai fini di un ricongiungimento. Non potrebbe, di conseguenza, escludersi che minori con un soggiorno minimo come familiari di un soggiornante possano ottenere un autonomo permesso di soggiorno o perch lo Stato membro al raggiungimento della maggiore et non fa scadere il permesso di soggiorno ai sensi dellart. 16, n. 1, lettera a, della direttiva, o perch la giurisprudenza della Corte eur. D.U. in tema di separazione delle famiglie che vivono insieme nel paese di accoglienza osta alla revoca del permesso di soggiorno (76).

 

120. Alla luce di quanto precede, il limite di et deve essere considerato come un elemento di differenziazione adatto e necessario. Se si considera che i figli minori con pi di quindici anni sono, di norma, meno legati ai genitori rispetto a quelli pi piccoli, non residua alcun dubbio che sia proporzionato alle sue finalit.

 

121. Nel momento in cui, tuttavia, particolari circostanze del singolo caso imponessero, ci nonostante, un avvicinamento nellambito del ricongiungimento familiare, in quel caso interverrebbe una pretesa fondata sui diritti delluomo (77).

 

122. La differenziazione prevista dallart. 4, n. 6, della direttiva, interpretata in maniera conforme al rispetto dei diritti delluomo, , pertanto, giustificata da motivi oggettivi.

 

c)      Sulla differenziazione tra coniugi e figli minori

 

123. Il Parlamento contesta anche il fatto che solo i figli di et superiore ai dodici anni, ma non il coniuge, debbano soddisfare le condizioni per lintegrazione. I figli minori avrebbero, in linea di principio, maggior bisogno di protezione rispetto ai coniugi adulti. Il Consiglio osserva in proposito che la norma avrebbe come scopo quello di approfittare delle migliori possibilit di integrazione dei bambini.

 

124. Il legislatore comunitario aveva, comunque, la facolt di partire dal presupposto che la situazione di coniugi e figli non paragonabile. Ad esempio, il matrimonio si basa su una comunione domestica che dura tutta la vita. La differenziazione tra coniugi e figli non viola, pertanto, il principio di uguaglianza.

 

d)      Sulle eccezioni relative alla gestione delle opzioni

 

125. Infine, il Parlamento individua nelle opzioni che vengono lasciate agli Stati membri delle violazioni del principio di uguaglianza. A causa delle norme che prevedono delle opzioni e stabiliscono delle differenti date di riferimento per la loro attuazione, situazioni analoghe potrebbero venire trattate diversamente nei vari Stati membri.

 

126. Il Parlamento trascura tuttavia la circostanza che la Comunit non obbligata ad armonizzare completamente la disciplina giuridica del ricongiungimento familiare. Essa pu, anzi, lasciare agli Stati membri margini di discrezionalit, di cui questi possono far uso. Lart. 63, secondo comma, del Trattato contiene a questo riguardo addirittura un obbligo di politica legislativa (78). Lesistenza di margini di discrezionalit ha, per, come necessaria conseguenza che nei vari Stati membri le norme si differenzino. Ci non pu costituire una violazione del principio di uguaglianza (79).

 

    Sintesi

 

127. Riassumendo, si deve concludere che il ricorso irricevibile non essendo possibile unimpugnazione isolata delle norme contestate dal Parlamento. Qualora, per, la Corte dovesse valutare il caso nel merito, allora lart. 4, n. 6, della direttiva dovrebbe essere annullato per la mancata consultazione del Parlamento e lart. 8 della direttiva per violazione del diritto alla protezione della vita familiare, diritto che fa parte dei diritti delluomo.

 

V     Sulle spese

 

128. Ai sensi dellart. 69, secondo paragrafo, del regolamento di procedura la parte soccombente deve essere condannata alle spese se ne stata fatta richiesta. Dal momento che il ricorso devessere rigettato in quanto irricevibile, il Parlamento deve sostenere le spese proprie e quelle del Consiglio.

 

129. Ai sensi dellart. 69, quarto comma, la Commissione e la Repubblica Federale di Germania sopportano ciascuna le spese da esse sostenute per lintervento.

 

VI  Conclusione

 

130. Propongo, pertanto, alla Corte di decidere come segue:

1.      Il ricorso respinto.

2.      Il Parlamento europeo condannato a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio dellUnione europea.

3.      La Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunit europee sostengono ciascuna le proprie spese.

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1    Lingua originale: il tedesco.

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2     GU L 251, pag. 12.

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    Nella risoluzione del Parlamento europeo sulle osservazioni che fanno parte della decisione di scarico concernente lesecuzione del bilancio generale dellUnione europea per lanno 2003, sezione del bilancio IV Corte di giustizia (C6-0017/2005 2004/2043(DEC) del 12 aprile 2005, documento P6_TA-PROV(2005)0095, relazione A6-0066/2005, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, il Parlamento auspica una riduzione del numero delle conclusioni degli avvocati generali.

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    Serie dei trattati europei 35.

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    Serie dei trattati europei 163, la direttiva si riferisce erroneamente allanno 1987.

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    Serie dei trattati europei 93.

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7        COM (2002) 225, pag. 19.

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8       Convenzione sottoposta alla firma il 20 novembre 1989 (UN Treaty Series, volume 1577, pag. 43). Tutti gli Stati membri hanno ratificato questa convenzione. Anche il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa prevede espressamente al suo art. I-3, n. 3, terzo comma, che lUnione promuove la tutela dei diritti del minore, ai quali viene inoltre attribuita dallart. 24 della Carta dei diritti fondamentali (art. II-84 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa) la qualit di diritti fondamentali.

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    Cit. alla nota 4.

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10       Secondo lUfficio Trattati, visitato il 14 aprile 2005 allindirizzo internet http://conventions.coe.int, questa disposizione stata riconosciuta da Austria, Belgio, Portogallo, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Slovenia, Spagna, Germania, Grecia, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito e Cipro, ma non da Lettonia, Malta, Slovacchia, Repubblica Ceca ed Ungheria. La Danimarca sembra avere accettato lart. 19, n. 6, con la ratifica della Carta sociale riveduta del 1996. La Lituania, nel ratificare la Carta sociale riveduta del 1996, ha rifiutato il vincolo previsto dallart. 19, n. 6.

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11   Cit. alla nota 5.

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12   Cit. alla nota 6. Sino ad oggi stata ratificata da otto Stati, tra cui Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia.

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13   UN Treaty Series, volume 999, pag. 171.

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14   Cit. alla nota 8.

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15   New York, 18 dicembre 1990, UN Treaty Series, volume 2220, I-39481.

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16   Ratificata da diciotto Stati, tra cui Cipro, Italia, Portogallo, Slovenia e Svezia.

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17   V. le mie conclusioni del 16 giugno 2005, cause riunite C-138/03, C-324/03 e C-431/03, Italia/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 45 con ulteriori rinvii).

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18   Fungueirio-Lorenzo, Visa-, Asyl- und Einwanderungspolitik vor und nach dem Amsterdamer Vertrag, pagg. 81 e segg. In questa direzione anche Rben in: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europischen Union, versione del maggio 1999, art. 63 CE, punto 43.

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19   V. sullart. 176 CE le sentenze 22 giugno 2000, causa C-318/98, Fornasar e a. (Racc. pag. I-4785, punto 46), e 14 aprile 2005, causa C-6/03, Deponiezweckverband Eiterkpfe (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27 e segg.).

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20   V. ad es. Wei in: Streinz, EUV/EGV, 2003, art. 63 CE, punto 68 e Brechmann in: Callies/Ruffert, Kommentar zum EU-Vertrag und EG-Vertrag, 2 ed. 2002, art. 63 CE, punto 42.

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21   Questa notevole limitazione dellefficacia giuridica vincolante non sarebbe limitata alla presente direttiva, ma riguarderebbe quantomeno anche i seguenti atti, pure adottati esclusivamente in base allart. 63, primo comma, n. 3 e n. 4, CE: direttiva del Consiglio 2004/114/CE del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375, pag. 12); decisione del Consiglio 2004/572/CE del 29 aprile 2004, relativa allorganizzazione di voli congiunti per lallontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o pi Stati membri (GU L 261, pag. 28); direttiva del Consiglio 2004/81/CE del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in unazione di favoreggiamento allimmigrazione illegale che cooperino con le autorit competenti (GU L 261, pag. 19); decisione del Consiglio 2004/191/CE del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalit pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dallapplicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60, pag. 55); direttiva del Consiglio 2003/110/CE del 25 novembre 2003, relativa allassistenza durante il transito nellambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321, pag. 26); direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44); regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano gi applicabili unicamente a causa della nazionalit (GU L 124, pag. 1); regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157, pag. 1) e direttiva del Consiglio 2001/40/CE del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149, pag. 34).

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22   V. il documento della presidenza irlandese LUnione Europea oggi e domani, CONF/2500/96 del 5 dicembre 1996, parte A, sezione I, capitolo secondo. La proposta allora avanzata per una modifica del Trattato, pur contenendo gi le competenze normative, non prevedeva per clausole paragonabili al secondo comma.

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23   Nellambito del Trattato sullUnione dellepoca gli Stati membri potevano elaborare, a fianco di posizioni e misure comuni, anche trattati vincolanti.

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24   Gi questi problemi interpretativi spingono verso la strada scelta nellart. III-267 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che rinuncia ad una regolamentazione simile a quella contenuta nellart. 63, secondo comma, CE.

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25   V. la sentenza del Bundesverfassungsgericht 2 dicembre 2003, causa 1 BvR 536/03, Kruzifix (BVerfGE 93, 1, 21 con ulteriori rinvii).

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26   Cos ad es. Hailbronner, European Immigration and Asylum Law under the Treaty, Common Market Law Review 1998, 1047 (1051). Questa sembra essere anche lopinione della Commissione, che ha gi proposto alla Corte quattro procedimenti dinfrazione per mancata trasposizione della direttiva 2001/40 (GU L 149, pag. 34): causa C-448/04 contro il Lussemburgo (GU C 314, pag. 6), causa C-450/04 contro la Francia (GU C 314, pag. 7), causa C-462/04 contro lItalia (GU 2005 C 6, pag. 30) e causa C-474/04 contro la Grecia (GU C 314, pag. 10). In questi procedimenti gli Stati membri interessati non si sono richiamati allart. 63, secondo comma, ma hanno dichiarato che si stava preparando la trasposizione. Le sentenze nelle cause C-448/04 e C-462/04 sono pronunciate oggi. Nelle altre due cause i ricorsi sono stati ritirati.

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27   Solo per quanto riguarda il numero 3, lett. B, il Consiglio, con Decisione (allunanimit) del 22 dicembre 2004 sullapplicazione del procedimento ex art. 251 del Trattato istitutivo dellUnione europea, ha introdotto in alcuni settori, contenuti nel titolo IV della terza parte del Trattato, il principio del voto a maggioranza qualificata a partire dal 1gennaio 2005 (GU L 396, pag. 45).

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28   V. sul punto le mie conclusioni 8 luglio 2004, causa C-117/03, Dragaggi (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafi 24 e segg.).

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29   V. in tal senso la sentenza 5 ottobre 2004, causa C-475/01, Commissione/Grecia[Ouzo] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 15 e segg.).

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30   Sentenze 28 giugno 1972, causa 371/71, Jamet/Commissione (Racc. pag. 483, punti 10/12), 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione (Racc. pag. 1063, punto 21), 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione [Kali e Salz] (Racc. pag. I-1375, punto 256), 10 dicembre 2002, causa C-29/99, Commissione/Consiglio [Convenzione sulla sicurezza nucleare] (Racc. pag. I-11221, punto 45), e 24 maggio 2005, causa C-244/03, Francia/Parlamento e Consiglio [esperimenti su animali] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 12 e 21).

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31   V. sentenza detta degli esperimenti su animali (cit. alla 30, punto 15).

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32   V. sentenza 5 ottobre 2000, causa C-367/98, Germania/Parlamento e Consiglio (tabacco) (Racc. pag. I-8419, punto 117).

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33   irrilevante, in questa sede, domandarsi se la Corte, nellambito di un procedimento pregiudiziale, potrebbe annullare isolatamente le disposizioni contestate, qualora risultassero illegittime. Molto induce per a ritenere che anche in un simile procedimento l'illegittimit di una parte della direttiva consentirebbe soltanto di dichiarare la nullit dell'intera direttiva.

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34   Sentenze 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorit (Racc. 1954-1955, pagg. 7, 33) e 10 maggio 1960, causa 19/58, Germania/ Alta Autorit (Racc. 1960, pagg. 483, 500).

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35   Conclusioni 28 aprile 2005, cause riunite C-346/03 e 529-03, Atzeni e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 70), e 16 dicembre 2004, causa C-110/03, Belgio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 29).

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36   Sentenza 13 luglio 2000, causa C-210/98, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I-5843, punto 56) per la Commissione.

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37   Sentenze 16 luglio 1992, causa C-65/9, Parlamento/Consiglio [traffico di merci], (Racc. pag. I-4593, punto 16), 5 ottobre 1993, causa da C-13/92 a C-16/92, Drieen e a. (Racc. pag. I-4751, punto 23), e 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio [organizzazione comune del mercato delle banane] (Racc. pag. I-4973, punto 38).

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38   Nota della Presidenza, documento del Consiglio 6585/03, pag. 9, nota 3.

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39   Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata per una direttiva relativa al ricongiungimento familiare del 9 aprile 2003, GU 2004 C 64E, pagg. 283 e 373. La motivazione risulta dalla relazione A5-0086/2003 del 24 marzo 2003 del deputato Cerdeira Morterero.

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40   V. in particolare le richieste di modifica dal n. 22 al n. 25 figuranti nella risoluzione legislativa citata alla nota 39.

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41   V. la richiesta di modifica n. 26 figurante nella risoluzione legislativa cit. alla nota 39.

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42   Sentenze 11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter (Racc. pag. I-6279, punto 41), e 23 settembre 2003, causa C-109/01, Akrich (Racc. pag. I-9607, punto 58).

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43   Sentenze Carpenter, punto 42 e Akrich, punto 59 (entrambe cit. alla nota 42).

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44   V. le mie conclusioni 10 marzo 2005, causa C-503/03, Commissione/Spagna (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 37 con ulteriori rinvii).

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45   Su questo punto si deve pensare soprattutto al diritto dellAccordo sullo Spazio economico europeo.

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46   Sentenza della Corte eur. D.U. 22 giugno 1989, causa Eriksson/Svezia (Series A no. 156,  58).

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47   Sentenza della Corte eur. D.U. 13 luglio 2000, causa Elsholz/Germania (Recueil des arrts et dcisions 2000-VIII,  44).

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48   Sentenza della Corte eur. D.U. 26 settembre 1997, causa Mehemi/Francia (Recueil des arrts et dcisions 1997-VI,  27).

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49   Sentenze della Corte eur. D.U. 28 maggio 1985, causa Abdulaziz, Cabales and Balkandali/Regno Unito (Series A no. 94,  67 e segg.), 19 febbraio 1996, causa Gl/Svizzera (Recueil des arrts et dcisions 1996-I,  38), 28 novembre 1996, causa Ahmut/Paesi Bassi (Recueil des arrts et dcisions 1996-VI,  63 e 67), e 21 dicembre 2001, causa Sen/Paesi Bassi ( 31 e 36).

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50   Sentenze Abdulaziz,  68, Gl,  39, Ahmut,  70 (tutte cit. alla nota 49). Mentre la sentenza Abdulaziz era stata ancora pronunciata allunanimit, la sentenza Gl fu pronunciata con una maggioranza di sette voti contro due e la sentenza Ahmut solo con cinque voti contro quattro.

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51   V. ad es. le decisioni della Corte eur. D.U. 23 marzo 2003, causa I. M./Paesi Bassi, 13 maggio 2003, causa Chandra/Paesi Bass, 6 luglio 2004, causa Ramos Andrade/Paesi Bassi e 5 aprile 2005, causa Benamar/Paesi Bassi.

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52   Sentenza Sen (cit. alla nota 49,  40).

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53   V. le decisioni della Corte eur. D.U. sullammissibilit dei ricorsi 19 ottobre 2004, causa Tuquabo-Tekle/ Paesi Bassi e 14 settembre 2004, causa Rodrigues da Silva e Hoogkamer/ Paesi Bassi.

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54   Pertanto corretto che lart. 10, n. 1, della direttiva escluda altres lapplicazione dellart. 4, n. 1, ultimo comma, nel caso di rifugiati.

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55   Communication No. 930/2000: Australia, 16 agosto 2001, CCPR/C/72/D/930/2000, commi da 7.1 a 7.3, (Jurisprudence), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/488b0273fa4febfbc1256ab7002e5395?Opendocument.

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56   V. per il voto di minoranza del giudice Martens con adesione del giudice Russo nella sentenza Gl (cit. alla nota 49,  6 e segg.), che pur non mettendo in dubbio l'approccio basato sul riconoscimento come pretesa positiva procede per ad un esame delle giustificazioni di tipo classico. V. anche i voti adesivi di minoranza del giudice Thr Vilhjlmsson e del giudice Bernhardt nella sentenza Abdulaziz (cit. alla nota 49), che basano la loro opinione in materia sullart. 8, secondo comma, della CEDU

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57   V. sopra, n. 61.

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58   Sul punto esiste una vera e propria divergenza di opinioni tra il voto di minoranza del giudice Martens (cit. alla nota 56) e della Corte: Martens intende in maniera ben pi ampia rispetto alla Corte il diritto al ricongiungimento familiare.

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59   In tal senso, per quanto riguarda la Carta sociale, anche il Bundesverfassungsgericht tedesco, BVerfGE 76, 1 (82 e segg.) ricongiungimento familiare. V. la cauta presa in considerazione delle altre disposizioni della Carta sociale europea nelle sentenze 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne III (Racc. pag. 1365, punti 26/29), e 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot (Racc. pag. 379, punto 17), e le conclusioni dellavvocato generale Jacobs 28 gennaio 1999, causa C-67/96, Albany (Racc. pag. I-5751, paragrafo 146) e dellavvocato generale Lenz 15 giugno 1988, causa 236/87, Bergemann (Racc. pag. 5125, paragrafo 28).

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60   V. sopra, paragrafo 21.

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61   Digest of the Case Law of the ECSR, edizione marzo 2005, pag. 84, http://www.coe.int/T/F/Droits_de_lHomme/Cse/Digest_bil_mars_05.pdf. V. anche Conclusions 2004 Volume 1, Section 89/174, sullEstonia e Conclusions XVI-1 vol. 2, Section 72/257, sui Paesi Bassi con riferimento alle Conclusions I, pag. 216 (anche Section 363/374 sulla Germania), tutti reperibili in http://hudoc.esc.coe.int/esc/search/default.asp

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62   Sentenze Corte eur. D.U. 27 luglio 2004, Sidabras e Dziautas/Lituania, punto 47, sui divieti lavorativi, 30 settembre 2003, Koua Poirrez/Francia, punti 39 e 29, sui diritti sociali, e 2 luglio 2002, Wilson, National Union of Journalists and others/Regno Unito, punto 40, pagg. 32 e segg. e 37, sulla discriminazione dei sindacalisti. La Corte si , sino ad oggi, pronunciata solo una volta a sfavore con un rigetto con sentenza 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant (Racc. pag. I-621, punti 46 e segg.) sulla prassi decisionale di un organo di controllo non giurisdizionale, in questo caso la Commissione per i diritti umani del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

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63   Lart. 3, n. 4, lett. b della direttiva chiarisce, forse anche per questo motivo, che gli Stati membri, qualora siano anche contraenti della Carta sociale europea e/o della Convenzione europea sullo status del lavoratore migrante, possono sottostare, in tema di ricongiungimento familiare, nei confronti dei lavoratori migranti di altri Stati contraenti, ad obblighi pi ampi rispetto a quelli che risultano dalla sola direttiva [e dallart. 8 della CEDU].

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64   Un orientamento analogo seguito dal Verfassungsgerichtshof austriaco, nella sua sentenza del 8 ottobre 2003, nella causa G 119, 120/03-13 (http://www.vfgh.gv.at/presse/G119_13_03.pdf, S. 20 f.)., con riferimento a quanto deve fare l'ordinamento austriaco per garantire il rispetto dei diritti dell'uomo.

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65   Sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19).

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66   Sentenza 6 novembre 2003, causa C-101/01, Lindqvist (Racc. pag. I-12971, punto 87), v. anche sentenza 26 aprile 2005, causa C-367/02, Stichting Goed Wonen (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

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67   Va nella stessa direzione la critica menzionata dal Parlamento circa la rete di esperti di diritti fondamentali nominata dalla Commissione nella sua relazione annuale del 2003, http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/doc/report_eu_2003_en.pdf, pag. 55.

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68   Secondo informazioni fornite dal Consiglio un corrispondente limite d'et figura solo nel diritto austriaco.

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69   V. sopra, paragrafo 86.

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70   V. la sentenza del Verfassungsgerichtshof austriaco del 8 ottobre 2003, cit. alla nota 64, sub III. n. 2 lett. c.

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71   Sentenze 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio (Racc. pag. 4563, punto 25), 17 luglio 1997, cause riunite C-248/95 e C-249/95, SAM Schiffahrt e Stapf (Racc. pag. I-4475, punto 50), 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e a. (Racc. pag. I-2737, punto 39), 12 marzo 2002, cause riunite C-27/00 e C-122/00, Omega Air e a. (Racc. pag. I-2569, numero 79), 9 settembre 2003, causa C-137/00, Milk Marque e National Farmers Union (Racc. pag. I-7975, punto 126), 9 settembre 2004, causa C-304/01, Spagna/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31) e 14 dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish Match (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 70).

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72   Sentenze del Tribunale 23 marzo 1994, causa T-8/93, Huet (Racc. pag. II-103, punto 45), 2 marzo 2004, causa T-14/03, Di Marzio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 83), e 15 febbraio 2005, causa T-256/01, Pyres (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61). V. anche in tema di discriminazione positiva le sentenze 6 luglio 2000, causa C-407/98, Abrahamsson e Anderson (Racc. pag. I-5539, punto 55), e 30 settembre 2004, causa C-319/03, Briheche (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).

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73   Ci viene sottolineato dalla Corte nelle sue sentenze 28 ottobre 2004, cause riunite T-219/02 e T-337/02, Lutz Herrera/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 88) e Pyres (cit. alla nota 72, punto 66) nellesame dei limiti di et, senza per discutere sulle condizioni del principio di uguaglianza in riferimento ad essi.

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74   In questo senso le conclusioni dellavvocato generale Tizzano 8 febbraio 2001 nella causa C-173/99, BECTU (Racc. pag. I-4881, paragrafo 28), dellavvocato generale Lger 10 luglio 2001 nella causa C-353/99 P, Hautala (Racc. pag. I-9565, paragrafi 82 e 83), dellavvocato generale Mischo 20 settembre 2001 nelle cause riunite C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood (Racc. pag. I-7411, paragrafo 126), dellavvocato generale Poiares Maduro 29 giugno 2004 nella causa C-181/03 P, Nardone (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 51) e le mie conclusioni 14 ottobre 2004 nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta, nota 83), e 27 gennaio 2005 nella causa C-186/04, (Housieaux (non ancora pubblicata nella Raccolta, nota 11).

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75   La Corte ha addirittura preso spunto dalla mancata fissazione di un limite di et peraltro prevista come regola dello Statuto del personale per annullare un bando di concorso interno: sentenza 22 marzo 1972, causa 78/71, Costacurta/Commissione (Racc. pag. 163, punti 9 e segg.).

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76   La Corte eur. D.U. stabilisce con costante giurisprudenza che uningerenza nel diritto alla tutela della vita familiare pu essere rappresentata dallespulsione di una persona da un paese nel quale vivano i suoi parenti pi stretti, v. sentenze della Corte eur. D.U. 16 dicembre 2004, causa Radovanovic/Austria ( 30), 2 agosto 2001, causa Boultif/Svizzera (Recueil des arrts et dcisions 2001-IX,  39) e 18 febbraio 1991, causa Moustaquim/Belgio, (Series A no. 193, S. 18,  36).

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77   V. sopra, paragrafo 94.

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78   V. sopra, paragrafo 41.

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79   V. in questo senso la sentenza 11 dicembre 2003, causa C-127/00, Hssle (Racc. pag. I-14781, punti 35 e segg.).