RG 717/05

Cron. 3714/05

 

 

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

SEZIONE STRANIERI

 

Nel ricorso promosso da XXX

Con lÕavv. Matteo Festi del Foro di Bologna,

contro

il Prefetto della provincia di Bologna

Ex art. 13 , Co 8 T.U. n. 286/1998

Il Giudice di Pace, avv. Cristina Piazza, a scioglimento della riserva trattenuta allÕudienza deln 21.6.2005,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che

 

Il ricorrente addiceva lÕillegittimitaÕ del decreto di espulsione del Prefetto del 14.05.2005, con ordine di lasciare il T.N. entro 15 giorni, emesso con la motivazione ÒLo straniero si eÕ trattenuto nel territorio dello Stato con il permesso rilasciato dalla Questura di Padova scaduto di validitaÕ il 5 aprile 2001 senza averne richiesto il rinnovoÓ per i seguenti motivi:

 

1-    il ricorrente riceveva copia del predetto via fax mentre era ancora trattenuto presso il CPT di Bololgna, contestava lÕirregolaritaÕ formale del provvedimento espulsivo non notificatio in originale.

2-    Non vi erano correttamente contenuti gli avvisi di legge sulle conseguenze del mancato ottemperamento allÕordine di lasciare lo Stato italiano entro 15 giorni, e di non rientrarvi nel termine previsto;

3-    Il ricorrente era stato trattenuto irregolarmente presso il CPT Ð successivamente alla comunicazione del decreto del gIudice di pace di Bologna del 14.04.05 che ne disponeva lÕimmediato rilascio per lÕeffetto dellÕannullamento del precedente decreto di espulsione Ð sino a quando non gli veniva notificato nelle forme anzidette il provvedimento impugnato.

 

AllÕudienza fissata ai sensi dellÕart. 737 cpc, compariva il funzionario delegato dal Prefetto il quale chiedeva il rigetto del ricorso e deduceva a verbale in merito al terzo motivo di cui allÕatto introduttivo che a seguito della notifica del decreto del Gdp che annullava il precedente decreto di espulsione, la Questura di Bologna ha provveduto ad un nuovo procedimento espulsivo sulla base della nuova fattispecie, che comunque comportava il rintraccio della persona interessata . Pertanto il nuovo decreto veniva notificato al ricorrente

 

presso lo stesso CPT da parte di personale competente. Il funzionario della Prefettura non contestava pertanto lÕassunto del XXX che affermava di essere stato trattenuto presso il CPT successivamente alla notifica del decreto del GDP di annullamento della precedente espulsione contenente lÕordine del mancato rilascio dello stesso, avvenuta alle ore 9.30 del 14 aprile, sino alle ore 14.30.

 

 

IN DIRITTO

 

Giurisprudenza unanime costituzionale e di legittimitaÕ ravvisa nel trattenimento al CPT una limitazione alla libertaÕ personale che deve essere pertanto soggetta alle particolari garanzie dettate dallÕart. 13 Ciost.

Il TU allÕart. 154 prevede tassativi casi di trattenimento. Tale misura eÕ strettamente condizionata alla legittimitaÕ del provvedimento di espulsione e per gli esclusivi effetti di legge previsti dal provvedimento esecutivo del Questore di accompagnamento coattivo alla frontiera che Ð per avere efficacia Ð deve sempre essere convalidato dallÕAutoritaÕ Giudiziaria, previo controllo di legittimitaÕ, tantÕeÕ che lo tesso legislatore prevede che perde efficacia se non sono rispettati i ristretti ambiti temporali previsti per il procedimento di convalida.

Va da seÕ che conseguentemente alla dichiarazione di inefficacia e/o di nullitaÕ del provvedimento esecutivo del Questore o del provvedimento espulsivo del Prefetto da parte dellÕA.G., lÕautoritaÕ di PS non ha piuÕ alcun titolo per trattenere chiunque allÕinterno del CPT.

Le particolari garanzie di legge in ordine alla misura del trattenimento si evincono anche dalle disposizioni di cui allÕart. 14, co 5 TUI che regolano la permanenza n nel CPT nel senso che non puoÕ essere superiore ai sessanta giorni.

Pertanto si evince da tutto lÕimpianto della Legge Bossi-Fini che il trattenimento presso il CPT eÕ misura strettamente legata allÕesecuzione dellÕespulsione e vertendo in tema di limitazione della libertaÕ personale deve essere mantenuta nei rigorosi limiti previsti dalla legge e in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimitaÕ.

Del tutto illegittimo quindi il trattenimento del ricorrente presso il CPT successivamente alla notifica del decreto cron. 1449/05 con il giudice di pace dichiarava la nullitaÕ del provvedimento posto alla base del suo trattenimento e conseguentemente il suo immediato rilascio.

Per ammissione stessa del Funzionario della Prefettura risultante in atti, il ricorrente veniva trattenuto nel CPT dalle 9.30 alle 1\4.30 dello stesso giorno al solo fine di permettere allÕAmministrazione procedente la nuova notifica del provvedimento espulsivo contenente lÕordine ad allontanarsi dal territorio dello Stato entro 15 giorni.

Per la particolare natura giuridica del trattenimento presso il CPT come previsto dalla Legge e come sopradescritto, questo giudice ritiene che il provvedimento di espulsione notificato al ricorrente presso il CPT, successivamente alla notifica del predetto decreto del Giudice di Pace cron. 1449/05, sia illegittimo per vizio di procedimento in quanto inficiato ab prigine dal fatto che il ricorrente eÕ stato a tal fine illegittimamente trattenuto presso il CPT quando in realtaÕ doveva essere rilasciato poicheÕ lÕAmministrazione non aveva alcun titolo per trattenerlo ulteriormente. Gli altri motivi di ricorso si ritengono in questo assorbito.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il decreto di espulsione del Prefetto della provincia di Bologna del 14.05.2005.

Nulle le spese.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche via fax.

Bologna, 8 agosto 2005-09-07

 

Il Giudice di Pace

 

Depositato in Cancelleria lÕ8 agosto 2005