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Decreto Ministro dell'Interno 18 luglio 2005

                                    IL MINISTRO DELL’INTERNO

 

Visto l’articolo 4, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile  2005, n. 3425, che ha autorizzato il Ministro dell’interno ad adottare, in deroga alla procedure previste dall’art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189,  di seguito denominato “decreto - legge”, i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’art. 1-septies del medesimo decreto-legge, di seguito denominato “Fondo”;

 

Visto l’articolo 1-sexies del decreto-legge che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche e i servizi dell’asilo;

 

            Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente “Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato”;

 

Visti i propri decreti del 25 maggio 2004 e del 26 novembre 2004, con i quali si è provveduto, per l’anno 2004, ad adottare le ripartizioni del Fondo per garantire la continuità dei servizi già in atto in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati, attivati dagli enti locali, che hanno partecipato alla ripartizione del Fondo per l’anno 2003 e che hanno assicurato la loro disponibilità a proseguire le attività dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004;

 

Considerata l’opportunità di garantire anche per l’anno 2005 la prosecuzione dei servizi di accoglienza per i richiedenti asilo e per i rifugiati, finanziati con i decreti dell’anno precedente,  in attesa di procedere, con altro decreto, a stabilire le linee guida ed il formulario di cui di  cui alla lettera a) ed il contributo economico di prima assistenza di cui alla lettera c) dell’articolo 1–sexies del decreto-legge;

 

Viste le circolari telegrafiche del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, in data 24 dicembre 2004 e 28 aprile 2005 con le quali si è accertato, tramite le Prefetture - Uffici territoriali del Governo la disponibilità dei medesimi enti locali a proseguire, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, le attività in favore dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

           

Considerato che per l’anno 2005 il contributo assegnato agli enti locali viene determinato con riferimento alle medesime condizioni stabilite nei decreti di ripartizione dell’anno 2004, incrementando la quota pro-die pro-capite  sulla base della variazione media annua ISTAT anno 2004, di cui al comunicato dell’Istituto Nazionale di Statistica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 2005, n.27;

 

Considerato che ai sensi dell’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.289, in aggiunta allo stanziamento iniziale, pari ad euro 5.160.000,00 è stata assegnata la quota di 6.000.000,00 di euro all’unità previsionale di base 4.1.2.5  “Immigrati, profughi e rifugiati” – capitolo 2361 dello stato di previsione del Ministero dell’interno: “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nella materia in adesione a programmi e progetti dell’Unione Europea anche in regime di cofinanziamento”;

 

Considerato altresì l’ulteriore incremento del predetto Fondo dovuto all’accreditamento da parte del Ministero dell’economia di due quote del Fondo Europeo per i Rifugiati pari ad 1.730.471,00 di euro e 1.038.283,00 di euro;

                       

            Rilevato che lo stanziamento complessivo sul capitolo 2361, per l’anno 2005, ammonta, pertanto, ad euro 13.928.754,00 e che una quota di detto stanziamento, è riservata, per il medesimo anno 2005, al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione del Servizio centrale di cui al citato articolo 1 sexies, comma 4, del  decreto-legge e all’erogazione del contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo di cui al medesimo articolo 1 sexies, comma 3 lettera c), del decreto-legge, e che una ulteriore quota, pari ad euro 10.604.732,66 è destinata ad assicurare la continuità degli interventi e dei servizi, già in atto, erogati a favore dei rifugiati e dei richiedenti asilo per il periodo dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2005;      

 

Vista la lettera della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pordenone, del 1° giugno 2005, con la quale è stata segnalata, su indicazione del Comune di AVIANO, la volontà di diminuire la capacità del servizio da n. 41 posti a n. 15 posti a decorrere dal 1° gennaio 2005;

 

Vista la lettera del Comune di MATERA, in data 12 aprile 2005, che ha segnalato possibilità di aumentare la capacità ricettiva del servizio da n. 12 posti a n. 32 posti a decorrere dal 1° gennaio 2005;

           

            Vista la lettera della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Parma, del 4 maggio 2005, con la quale è stata segnalata, su indicazione del Comune di PARMA, la volontà di aumentare  la capacità ricettiva del servizio da n. 18 posti a n. 24 posti, che è stata autorizzata a decorrere dal 1° luglio 2005;

 

Vista la lettera della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo  di Genova, del 12 maggio 2005, con la quale è stata segnalata, su indicazione del Comune di GENOVA, la volontà di aumentare  la capacità ricettiva del servizio da n. 60 posti a n. 70 posti, che è stata autorizzata  a decorrere dal 1° luglio 2005; 

                                                    Decreta:

 Art. 1

(ripartizione per garantire la continuità degli interventi)

1.      Per l’anno finanziario 2005, sono assegnati, a valere sulle risorse iscritte sull’unità previsionale di base 4.1.2.5 “Immigrati, profughi e rifugiati – capitolo 2361 dello stato di previsione del  Ministero dell’interno i finanziamenti ai servizi in favore dei rifugiati e dei richiedenti asilo attivati dagli enti locali di cui all’unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto, secondo le capacità di accoglienza e gli importi indicati per ciascuno di essi e per il periodo  dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.

2.      L’erogazione del finanziamento avverrà in un'unica soluzione a favore dell’ente indicato nell’unito elenco per gli interventi attivi alla data del primo gennaio 2005

3.      Gli enti locali assegnatari sono tenuti a rendicontare le somme del contributo sulla base di quanto stabilito nell’attività di indirizzo e coordinamento del Servizio centrale di cui all’articolo 1 sexies del decreto-legge, in ottemperanza alla regolamentazione  del Fondo europeo per i rifugiati.

 

 

Art.2

(economie)

1.      Eventuali economie, maturate nella fase di attuazione del servizio, restano acquisite all’ente locale assegnatario che le utilizzerà, fino ad esaurimento dell’assegnazione finanziaria, attivando, previa autorizzazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ulteriori o diversi servizi di accoglienza e di integrazione  da rendicontare separatamente.

2.      Entro quindici giorni dall’accertamento dell’economia, l’ente locale interessato propone al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione un progetto per l’utilizzo dell’economia. Nei successivi quindici giorni, il Dipartimento autorizza l’esecuzione del progetto.

3.      In caso di rinuncia all’utilizzo dell’economia o di mancata presentazione del progetto nel termine di cui al comma 2 ovvero di diniego di autorizzazione all’esecuzione del progetto, l’ente locale provvede al versamento dell’importo costituente l’economia sul capitolo 2439, intestato al Ministero dell’interno, denominato “Contributi e donazioni disposti da privati, enti o organizzazioni anche internazionali e da altri organismi dell’Unione europea per richiedenti asilo e rifugiati da destinare al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo”.

 

 

 

Roma, 18 luglio 2005

 

Il Ministro