Caro Filippo,

ho letto con interesse il documento di Livia Turco e Giannicola Sinisi sulle linee-guida per una riforma della normativa sull'immigrazione.

 

Mi sembra molto interessante e ne condivido gran parte dei contenuti.

 

Faccio solo alcune considerazioni, nella speranza che possano risultare utili.

 

1) Una prima, di scarso rilievo: nel documento si dice che gli stagionali devono essere sottratti alle quote; subito dopo si parla delle modalita' di definizione della quota di stagionali.

 

2) Riguardo all'ingresso per lavoro, personalmente sono per una abolizione del meccanismo delle quote in generale. So pero' che, una volta sottratte all'imposizione di limiti numerici tutte le categorie elencate nel documento (colf, badanti, stagionali, settore sanitario, etc.), il risultato sarebbe quasi identico. Ne concludo che anche la linea proposta nel documento va bene, potendo giovare, oltre tutto, come sperimentazione per una successiva abolizione definitiva.

 

3) Riguardo al problema dell'incontro sul posto tra domanda e offerte di lavoro, so bene che ci sono due possibilita' principali e quasi equivalenti: istituire un apposito permesso per ricerca di lavoro o consentire la conversione del permesso per turismo (o per altro soggiorno breve) in permesso per lavoro.

 

Per anni ho sostenuto questa seconda possibilita', dato che sembrava quella di piu' facile approvazione: il turista c'e' gia'; che danno fa se gli consentiamo di cambiare il titolo del permesso di soggiorno?

 

Ho sempre sbattuto il naso contro obiezioni (non sempre motivate) del tipo: "un'idea di questo tipo non passera' mai". Piu' di recente, mi e' stato contestato (da Sergio Ferraiolo) che il rischio di una soluzione di questo tipo e' quello di creare confusione tra due figure di per se' distinte (turista e disoccupato), rendendo estremamente difficile la gestione del rilascio dei visti (ad esempio: al disoccupato vorrei far rilasciare le impronte, per evitare che piu' tardi si renda irriconoscibile; al turista non posso chiederlo cosi' facilmente).

 

Alla fine mi sono convinto che, se si ha la forza (e io spero che la si avra') per mettere mano a una riforma piena della normativa, tanto vale disciplinare due tipi di ingresso distinti: quello per ricerca di lavoro (anche "auto-sponsorizzata") e quello per turismo (senza possibilita' di conversione in lavoro).

 

Vi allego una nota che descrive la proposta.

 

Rispetto al documento Turco-Sinisi, se si accettasse il punto di vista esposto nella mia nota, andrebbe ampliato (con un riferimento alla possibilita' di auto-sponsorizzarsi) il punto sul rilancio della ricerca di lavoro; andrebbe invece attenuato il punto relativo alla conversione turismo-lavoro (trasformandolo, per esempio, in un punto generale sulla convertibilita' dei permessi - qualunque permesso - in presenza dei requisiti per un diverso permesso).

 

Naturalmente, neanche su questo farei una guerra di religione. Tanto piu' che le disposizioni che io propongo sulla ricerca di lavoro "auto-sponsorizzata" funzionano se questo tipo di ingresso e' di norma sottoposto alla verifica di criteri, ma non di quote. Se pero' non si ha la forza per far passare un punto del genere, allora tanto vale avere la possibilita' di conversione (auspicabilmente non sottoposta a vincoli di quota) da turismo in lavoro.

 

4) Riguardo alla regolarizzazione a regime, sono perfettamente d'accordo se significa non rendere obbligatorio il provvedimento di espulsione, lasciando al prefetto o al questore la possibilita' di autorizzare, in presenza dei requisiti, il soggiorno dello straniero trovato in posizione illegale.

 

Lo si puo' trasformare, invece, in un automatismo solo se questo non danneggia altri - solo, quindi, se tutte le altre forme di accesso sono sottratte al rispetto di quote e se i requisiti richiesti per la regolarizzazione sul posto non sono piu' benevoli di quelli imposti a chi voglia compiere tutto il suo percorso nella regolarita'. Se cosi' non fosse, si manderebbe il messaggio seguente: imponiamo condizioni stringenti per l'immigrazione per lavoro, ma vi conviene non rispettarle...

 

5) Un ultimo punto: il rinnovo del permesso. Per evitare che lo straniero viva nel limbo dell'attesa del rinnovo, riformerei la materia, senza danno per nessuno, nel modo seguente:

 

- La richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, prima della scadenza del permesso.

- Il rilascio, il rinnovo e la conversione del permesso sono effettuati immediatamente all'atto della richiesta corredata della documentazione prescritta. In caso di successivo accertamento di insussistenza insanabile di uno dei requisiti, il permesso e' revocato o, se e' stata prodotta documentazione falsa o contraffatta, annullato.

- La revoca del permesso non comporta automaticamente l'espulsione: in questo caso e in quello in cui venga opposto un diniego al rilascio o al rinnovo del permesso, il questore assegna allo straniero un tempo compreso tra quindici e trenta giorni per lasciare l'Italia.

 

Quanto poi ai requisiti per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno per lavoro, prevederei le cose seguenti:

 

- In caso di cessazione (per qualunque motivo) o di conclusione del rapporto, comunque denominato, di lavoro subordinato o parasubordinato, il titolare di permesso di soggiorno per lavoro e' iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione per tutta la durata residua del permesso. Se il permesso scade prima che siano trascorsi sei mesi dall'iscrizione, si procede al rinnovo per il tempo mancante, a condizione che il permesso in scadenza sia un permesso per motivi di lavoro di durata non inferiore a un anno.

- All'infuori del caso di cessazione o di conclusione del rapporto di lavoro, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rinnovabile se sono soddisfatti i requisiti previsti per il rilascio del visto di ingresso.

- Il permesso puo' essere rinnovato anche in pendenza di un procedimento giudiziario o di vertenza intentati dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro o del committente, ovvero quando un grave e comprovato motivo abbia impedito al lavoratore di intraprendere un nuovo rapporto di lavoro, ovvero quando il lavoratore abbia maturato, negli ultimi dodici mesi, redditi da lavoro di importo non inferiore al livello minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

- Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro puo' essere inoltre convertito in un permesso per ricerca di lavoro, anche se e' stato rilasciato con durata inferiore a un anno.

 

 

Mi auguro che questa discussione possa proseguire anche in forme non solo telematiche.

 

Ciao

sergio

 

p.s.: mando il messaggio anche a Livia Turco e a Giannicola Sinisi.