Caro
Filippo,
ho
letto con interesse il documento di Livia Turco e Giannicola Sinisi sulle
linee-guida per una riforma della normativa sull'immigrazione.
Mi
sembra molto interessante e ne condivido gran parte dei contenuti.
Faccio
solo alcune considerazioni, nella speranza che possano risultare utili.
1) Una
prima, di scarso rilievo: nel documento si dice che gli stagionali devono
essere sottratti alle quote; subito dopo si parla delle modalita' di
definizione della quota di stagionali.
2)
Riguardo all'ingresso per lavoro, personalmente sono per una abolizione del
meccanismo delle quote in generale. So pero' che, una volta sottratte
all'imposizione di limiti numerici tutte le categorie elencate nel documento
(colf, badanti, stagionali, settore sanitario, etc.), il risultato sarebbe
quasi identico. Ne concludo che anche la linea proposta nel documento va bene,
potendo giovare, oltre tutto, come sperimentazione per una successiva
abolizione definitiva.
3)
Riguardo al problema dell'incontro sul posto tra domanda e offerte di lavoro,
so bene che ci sono due possibilita' principali e quasi equivalenti: istituire
un apposito permesso per ricerca di lavoro o consentire la conversione del
permesso per turismo (o per altro soggiorno breve) in permesso per lavoro.
Per
anni ho sostenuto questa seconda possibilita', dato che sembrava quella di piu'
facile approvazione: il turista c'e' gia'; che danno fa se gli consentiamo di
cambiare il titolo del permesso di soggiorno?
Ho
sempre sbattuto il naso contro obiezioni (non sempre motivate) del tipo:
"un'idea di questo tipo non passera' mai". Piu' di recente, mi e'
stato contestato (da Sergio Ferraiolo) che il rischio di una soluzione di
questo tipo e' quello di creare confusione tra due figure di per se' distinte
(turista e disoccupato), rendendo estremamente difficile la gestione del
rilascio dei visti (ad esempio: al disoccupato vorrei far rilasciare le
impronte, per evitare che piu' tardi si renda irriconoscibile; al turista non
posso chiederlo cosi' facilmente).
Alla fine
mi sono convinto che, se si ha la forza (e io spero che la si avra') per
mettere mano a una riforma piena della normativa, tanto vale disciplinare due
tipi di ingresso distinti: quello per ricerca di lavoro (anche
"auto-sponsorizzata") e quello per turismo (senza possibilita' di
conversione in lavoro).
Vi
allego una nota che descrive la proposta.
Rispetto
al documento Turco-Sinisi, se si accettasse il punto di vista esposto nella mia
nota, andrebbe ampliato (con un riferimento alla possibilita' di auto-sponsorizzarsi)
il punto sul rilancio della ricerca di lavoro; andrebbe invece attenuato il
punto relativo alla conversione turismo-lavoro (trasformandolo, per esempio, in
un punto generale sulla convertibilita' dei permessi - qualunque permesso - in presenza
dei requisiti per un diverso permesso).
Naturalmente,
neanche su questo farei una guerra di religione. Tanto piu' che le disposizioni
che io propongo sulla ricerca di lavoro "auto-sponsorizzata"
funzionano se questo tipo di ingresso e' di norma sottoposto alla verifica di
criteri, ma
non di quote.
Se pero' non si ha la forza per far passare un punto del genere, allora tanto
vale avere la possibilita' di conversione (auspicabilmente non sottoposta a
vincoli di quota) da turismo in lavoro.
4)
Riguardo alla regolarizzazione a regime, sono perfettamente d'accordo se
significa non rendere obbligatorio il provvedimento di espulsione, lasciando al
prefetto o al questore la possibilita' di autorizzare, in presenza dei
requisiti, il soggiorno dello straniero trovato in posizione illegale.
Lo si
puo' trasformare, invece, in un automatismo solo se questo non danneggia altri
- solo, quindi, se tutte le altre forme di accesso sono sottratte al rispetto
di quote e se i requisiti richiesti per la regolarizzazione sul posto non sono
piu' benevoli di quelli imposti a chi voglia compiere tutto il suo percorso
nella regolarita'. Se cosi' non fosse, si manderebbe il messaggio seguente:
imponiamo condizioni stringenti per l'immigrazione per lavoro, ma vi conviene
non rispettarle...
5) Un
ultimo punto: il rinnovo del permesso. Per evitare che lo straniero viva nel
limbo dell'attesa del rinnovo, riformerei la materia, senza danno per nessuno,
nel modo seguente:
- La
richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno deve essere
presentata, salvo cause di forza maggiore, prima della scadenza del permesso.
- Il
rilascio, il rinnovo e la conversione del permesso sono effettuati
immediatamente all'atto della richiesta corredata della documentazione
prescritta. In caso di successivo accertamento di insussistenza insanabile di
uno dei requisiti, il permesso e' revocato o, se e' stata prodotta
documentazione falsa o contraffatta, annullato.
- La
revoca del permesso non comporta automaticamente l'espulsione: in questo caso e
in quello in cui venga opposto un diniego al rilascio o al rinnovo del
permesso, il questore assegna allo straniero un tempo compreso tra quindici e
trenta giorni per lasciare l'Italia.
Quanto
poi ai requisiti per il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno per
lavoro, prevederei le cose seguenti:
- In
caso di cessazione (per qualunque motivo) o di conclusione del rapporto,
comunque denominato, di lavoro subordinato o parasubordinato, il titolare di
permesso di soggiorno per lavoro e' iscritto nell'elenco anagrafico dei
lavoratori in cerca di occupazione per tutta la durata residua del permesso. Se
il permesso scade prima che siano trascorsi sei mesi dall'iscrizione, si
procede al rinnovo per il tempo mancante, a condizione che il permesso in
scadenza sia un permesso per motivi di lavoro di durata non inferiore a un
anno.
-
All'infuori del caso di cessazione o di conclusione del rapporto di lavoro, il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rinnovabile se sono soddisfatti i
requisiti previsti per il rilascio del visto di ingresso.
- Il
permesso puo' essere rinnovato anche in pendenza di un procedimento giudiziario
o di vertenza intentati dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro o del
committente, ovvero quando un grave e comprovato motivo abbia impedito al
lavoratore di intraprendere un nuovo rapporto di lavoro, ovvero quando il
lavoratore abbia maturato, negli ultimi dodici mesi, redditi da lavoro di
importo non inferiore al livello minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.
- Il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro puo' essere inoltre convertito in un
permesso per ricerca di lavoro, anche se e' stato rilasciato con durata
inferiore a un anno.
Mi
auguro che questa discussione possa proseguire anche in forme non solo
telematiche.
Ciao
sergio
p.s.:
mando il messaggio anche a Livia Turco e a Giannicola Sinisi.