Le segnalazioni nel Sistema Informativo Schengen

Un altro motivo di rifiuto, ampiamente utilizzato per le regolarizzazioni, che linteressato risulti segnalato nel Sistema Informativo Schengen (SIS) come non ammissibile nel territorio Schengen.
Sempre secondo la previsione della norma (art. 1, comma 8, lett. B) del D.L. 9 settembre 2002, n. 195 convertito nella L. 9 ottobre 2002, n. 222), in questa ipotesi non si potrebbe perfezionare la regolarizzazione.

Relativamente a ci con sentenza n. 6156/03 dell11 dicembre 2003, il TAR Veneto afferma che Una interpretazione costituzionalmente corretta delle ragioni ostative della legge italiana, non possa che obbligare lamministrazione ad acquisire dallo Stato estero la documentazione relativa alle ragioni della inammissibilit nell' area Schengen, in quanto le fattispecie previste dalla norma del trattato, vanno dalla commissione di gravi reati fino alla semplice irregolarit amministrativa. Risulta indispensabile quindi che l'autorit nazionale acquisisca idonea documentazione dallo Stato estero, onde appurare quale sia la ragione della dichiarata inammisibilit, e, solo sulla base di tale istruttoria, motivare l'eventuale provvedimento di diniego di regolarizzazione.

Va inoltre segnalato che in alcuni casi di verificato che gli interessati si siano visti rifiutare il perfezionamento della regolarizzazione perch risultavano segnalati nel Sistema Informativo Schengen, quando nel frattempo avevano gi ottenuto, dalle autorit estere che avevano inserito la segnalazione nel S.I.S., la cancellazione della segnalazione. Ecco che a maggior ragione non vi pu essere nessun automatismo perch non basta dire Nel terminale risulta segnalato, ma necessario specificare per quali ragioni e, soprattutto, fare riferimento allo specifico provvedimento dellautorit straniera che ha adottato la segnalazione.

Quindi un provvedimento generico di rifiuto della regolarizzazione per la semplice segnalazione dellinteressato nel Sistema Informativo Schengen, risulta essere - sempre sulla base dellinterpretazione adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto e in base al necessario rispetto dei principi della nostra Costituzione un provvedimento illegittimo e pu essere validamente impugnato.

Marco Paggi 

13 gennaio 2004