Adunanza della Sezione Prima 7 Febbraio 2001
N.
Sezione 68/2001 La
Sezione
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oggetto: Ministero dellŐInterno. Dutt Aparna Richiesta parere per applicazione art. 9 n. 1 lett. c ) della legge 5.2.1992 n. 91. |
VISTI gli atti e udito il relatore - estensore Cons.
Gianpiero Paolo Cirillo;
PREMESSO
e CONSIDERATO
1.
La sig.ra Dutt
Aparna, cittadina indiana nata a New Delhi (India) il 29.10.1966, ha fatto
istanza di concessione della cittadinanza
italiana ai sensi dellŐart. 9, n. 1, lett. c) della legge 5.2.1992 n. 91, per
aver prestato servizio presso lŐambasciata italiana a New Delhi per oltre
cinque anni.
Il
Ministero dellŐInterno, nonostante abbia respinto lŐistanza sulla base del
fatto che il servizio prestato dalla sig.ra Dutt Aparna si era interrotto prima
della definizione del procedimento di concessione, continua ad avere dei dubbi
sulla necessit o meno della persistenza del rapporto di servizio al momento
della concessione del beneficio, stante la presenza nella legge n. 91 del 1992
e nel d.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 di disposizioni che talvolta sembrano
presupporre lŐattualit della sussistenza del presupposto relativo alla
specifica ipotesi di concessione e talaltra, invece, sembrano prescinderne.
Viene portato ad esempio il parere reso dallŐ Adunanza Generale del 30 novembre
1992, in cui stato affermato, con riferimento alla rilevanza di talune
ipotesi di scioglimento del matrimonio,
che sufficiente che le condizioni per ottenere la cittadinanza siano esistite in un dato momento
storico, senza che ne sia necessaria la persisistenza al momento della
presentazione dellŐistanza a termini degli artt. 5 e 7 della legge indicata
ovvero al momento dellŐemissione del provvedimento concessorio.
Tanto
premesso, lŐAmministrazione chiede di conoscere se lo straniero che abbia
prestato servizio per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano
per ottenere la cittadinanza
italiana, debba ancora risultare in servizio al momento dellŐemissione del
provvedimento.
2. LŐart. 9
l. 5 febbraio 1992 n. 91 stabilisce: "La cittadinanza italiana pu essere concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dellŐInterno:ÉÉ. c) allo straniero che ha prestato
servizio, anche allŐestero, per almento cinque anni alle dipendenze dello
Stato;".
LŐart. 1,
2Ą comma lett. c), del d.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, contenente il regolamento
di esecuzione dellŐindicata legge, stabilisce: "Salvi i casi nei quali la
legge richiede specificamente lŐesistenza di un rapporto di pubblico impiego,
si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia
stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del
bilancio dello Stato". LŐart. 4, comma 7, del medesimo regolamento
stabilisce: "le condizioni previste per la proposizione dellŐistanza di
cui allŐart. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del
giuramento di cui allŐart. 10 della legge."
Dalla
normativa passata in rassegna emerge Đ tanto se si fa riferimento alla
disposizione di cui allŐart. 9, comma 1, lett. c) della legge n. 91/1992,
quanto a quella contenuta nellŐart. 1, comma 2, lett. c) del regolamento Đ che
il legislatore formula lŐipotesi di concessione della cittadinanza al passato anzich al presente.
Sicch la riferita disposizione contenuta nellŐart. 4 comma 7, del regolamento
sembra muoversi in contrasto sia con la disposizione legislativa e sia con la
precedente disposizione regolamentare, laddove dispone che tutte le
condizioni relative a tutte le ipotesi di concessione della cittadinanza debbano permanere fino alla
presentazione del giuramento.
Sicch se
ci si fonda sul dato letterale dato riscontrare una certa contraddizione tra
le norme indicate, atteso che non vi nessuna norma di rango primario che
stabilisca la necessit della persistenza dei requisiti richiesti per la
concessione del beneficio fino al momento dellŐemanazione del provvedimento.
Pertanto preferibile seguire, anzich il criterio fondato sul dato letterale
delle norme secondarie, il criterio sostanzialistico, ossia quello di
distinguere tra le varie ipotesi in cui ammessa la concessione, atteso che ve
ne sono alcune in cui sembra ragionevole pretendere la persistenza del
requisito al momento dellŐemanazione del provvedimento da altre in cui tale
circostanza pu non essere rilevante.
Tra lŐaltro
lo stesso parere emanato dallŐAdunanza Generale in data 30 novembre 1992,
emanato sullŐintero schema (allora) del regolamento, sia pure in un contesto
argomentativo completamente diverso da quello in esame, ammette lŐirrilevanza
di talune modificazioni sopravvenute, ancorch anteriori alla presentazione
dellŐistanza di riconoscimento o al decreto.
Ad avviso
della Sezione, il metodo sostanzialistico conduce alla conclusione che il caso
in esame sembra in un certo qual modo differenziarsi dalle altre ipotesi
contemplate nellŐart. 9 della legge n. 91 del 1992, attesa lŐindicata
formulazione al passato del periodo e stante la possibilit di distinguere
numerose ipotesi che di fatto si possono verificare, rispetto alle quali una
soluzione normativa uniforme non appare del tutto ragionevole.
Infatti, se
vero che la concessione della cittadinanza
deve fondarsi su un effettivo radicamento dello straniero nel territorio dello
Stato, anche vero che la norma Đ laddove prevede che il beneficio pu essere
concesso ad uno straniero che abbia prestato servizio in Italia o allŐestero,
sembra privilegiare il rapporto giuridico di lavoro alla presenza nel
territorio,
che invece sembra essere il dato comune di tutte le altre ipotesi (a), b), d),
e ) ed f)) contemplate nella norma in esame. NellŐambito dellŐipotesi di cui
alla lettera e) comma 1, dellŐart. 9, della l. n. 91 del 1992, come accennato,
si possono distinguere numerose ipotesi di fatto, da quella che vede risolto il
rapporto di servizio alle dipendenze dellŐambasciata poco tempo prima
dellŐemissione del provvedimento su unŐistanza presentata in costanza di
rapporto da quella in cui, nonostante il rapporto si sia risolto gi da molti
anni (e magari per cause imputabili al dipendente straniero) viene ugualmente
presentata lŐistanza per la concessione della cittadinanza, senza che vi sia nessun legame
giuridico o di fatto (come la presenza dello straniero sul territorio) con lo
Stato italiano.
La variet
delle situazioni ipotizzabili induce la Sezione a ritenere che sia lŐipotesi di
ritenere sufficiente la maturazione del periodo minimo e sia quella di ritenere
necessaria la persistenza del rapporto di lavoro appaiono insufficienti a
fornire una soluzione appagante rispetto alle varie situazioni che in concreto
si possono verificare. Sicch appare opportuno un intervento teso a modificare
il regolamento, inserendo opportune distinzioni a seconda dei vari casi
possibili.
Quanto
allŐipotesi da cui ha preso origine la necessit di sollecitare il parere della
Sezione, si osserva che la soluzione adottata dallŐAmministrazione non
condivisibile. Infatti, lŐistanza stata effettuata quando il rapporto di
servizio era ancora in corso di svolgimento. Sicch, per le ragioni innanzi svolte,
il ricorso dellŐamministrazione per giustificare lŐesclusione dal beneficio
alla sola norma di cui allŐart. 4, comma 7 del d.P.R. n. 572 del 1993 non
appare sufficiente. Infatti, a parte la contraddizione con le altre norme
ricordate, non era venuto del tutto meno quel legame che la stessa legge ha
considerato sufficiente per la concessione del beneficio.
P.Q.M.
Nei
suestesi sensi il parere richiesto.
Per Estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
Visto (Virginia
Funaro)
Il
Presidente della Sezione
(Salvatore
Giacchetti)