Adunanza della Sezione Prima 7 Febbraio 2001

N. Sezione 68/2001 La Sezione

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oggetto:

Ministero dellŐInterno.

Dutt Aparna Richiesta parere per applicazione art. 9 n. 1 lett. c ) della legge 5.2.1992 n. 91.

 

 

Vista la relazione del Ministero dellŐInterno (Direzione Generale per lŐAmministrazione Generale e per gli affari del personale Đ servizio cittadinanza, affari speciali e patrimoniali) prot K.10.38691 in data 4 gennaio 2001;

VISTI gli atti e udito il relatore - estensore Cons. Gianpiero Paolo Cirillo;

PREMESSO e CONSIDERATO

1.     La sig.ra Dutt Aparna, cittadina indiana nata a New Delhi (India) il 29.10.1966, ha fatto istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dellŐart. 9, n. 1, lett. c) della legge 5.2.1992 n. 91, per aver prestato servizio presso lŐambasciata italiana a New Delhi per oltre cinque anni.

Il Ministero dellŐInterno, nonostante abbia respinto lŐistanza sulla base del fatto che il servizio prestato dalla sig.ra Dutt Aparna si era interrotto prima della definizione del procedimento di concessione, continua ad avere dei dubbi sulla necessitˆ o meno della persistenza del rapporto di servizio al momento della concessione del beneficio, stante la presenza nella legge n. 91 del 1992 e nel d.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 di disposizioni che talvolta sembrano presupporre lŐattualitˆ della sussistenza del presupposto relativo alla specifica ipotesi di concessione e talaltra, invece, sembrano prescinderne. Viene portato ad esempio il parere reso dallŐ Adunanza Generale del 30 novembre 1992, in cui  stato affermato, con riferimento alla rilevanza di talune ipotesi di scioglimento del matrimonio, che  sufficiente che le condizioni per ottenere la cittadinanza siano esistite in un dato momento storico, senza che ne sia necessaria la persisistenza al momento della presentazione dellŐistanza a termini degli artt. 5 e 7 della legge indicata ovvero al momento dellŐemissione del provvedimento concessorio.

Tanto premesso, lŐAmministrazione chiede di conoscere se lo straniero che abbia prestato servizio per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano per ottenere la cittadinanza italiana, debba ancora risultare in servizio al momento dellŐemissione del provvedimento.

2. LŐart. 9 l. 5 febbraio 1992 n. 91 stabilisce: "La cittadinanza italiana pu˜ essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dellŐInterno:ÉÉ. c) allo straniero che ha prestato servizio, anche allŐestero, per almento cinque anni alle dipendenze dello Stato;".

LŐart. 1, 2Ą comma lett. c), del d.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, contenente il regolamento di esecuzione dellŐindicata legge, stabilisce: "Salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente lŐesistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato". LŐart. 4, comma 7, del medesimo regolamento stabilisce: "le condizioni previste per la proposizione dellŐistanza di cui allŐart. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui allŐart. 10 della legge."

Dalla normativa passata in rassegna emerge Đ tanto se si fa riferimento alla disposizione di cui allŐart. 9, comma 1, lett. c) della legge n. 91/1992, quanto a quella contenuta nellŐart. 1, comma 2, lett. c) del regolamento Đ che il legislatore formula lŐipotesi di concessione della cittadinanza al passato anzichŽ al presente. Sicch la riferita disposizione contenuta nellŐart. 4 comma 7, del regolamento sembra muoversi in contrasto sia con la disposizione legislativa e sia con la precedente disposizione regolamentare, laddove dispone che tutte le condizioni relative a tutte le ipotesi di concessione della cittadinanza debbano permanere fino alla presentazione del giuramento.

Sicch se ci si fonda sul dato letterale  dato riscontrare una certa contraddizione tra le norme indicate, atteso che non vi  nessuna norma di rango primario che stabilisca la necessitˆ della persistenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio fino al momento dellŐemanazione del provvedimento. Pertanto  preferibile seguire, anzich il criterio fondato sul dato letterale delle norme secondarie, il criterio sostanzialistico, ossia quello di distinguere tra le varie ipotesi in cui  ammessa la concessione, atteso che ve ne sono alcune in cui sembra ragionevole pretendere la persistenza del requisito al momento dellŐemanazione del provvedimento da altre in cui tale circostanza pu˜ non essere rilevante.

Tra lŐaltro lo stesso parere emanato dallŐAdunanza Generale in data 30 novembre 1992, emanato sullŐintero schema (allora) del regolamento, sia pure in un contesto argomentativo completamente diverso da quello in esame, ammette lŐirrilevanza di talune modificazioni sopravvenute, ancorchŽ anteriori alla presentazione dellŐistanza di riconoscimento o al decreto.

Ad avviso della Sezione, il metodo sostanzialistico conduce alla conclusione che il caso in esame sembra in un certo qual modo differenziarsi dalle altre ipotesi contemplate nellŐart. 9 della legge n. 91 del 1992, attesa lŐindicata formulazione al passato del periodo e stante la possibilitˆ di distinguere numerose ipotesi che di fatto si possono verificare, rispetto alle quali una soluzione normativa uniforme non appare del tutto ragionevole.

Infatti, se  vero che la concessione della cittadinanza deve fondarsi su un effettivo radicamento dello straniero nel territorio dello Stato,  anche vero che la norma Đ laddove prevede che il beneficio pu˜ essere concesso ad uno straniero che abbia prestato servizio in Italia o allŐestero, sembra privilegiare il rapporto giuridico di lavoro alla presenza nel

territorio, che invece sembra essere il dato comune di tutte le altre ipotesi (a), b), d), e ) ed f)) contemplate nella norma in esame. NellŐambito dellŐipotesi di cui alla lettera e) comma 1, dellŐart. 9, della l. n. 91 del 1992, come accennato, si possono distinguere numerose ipotesi di fatto, da quella che vede risolto il rapporto di servizio alle dipendenze dellŐambasciata poco tempo prima dellŐemissione del provvedimento su unŐistanza presentata in costanza di rapporto da quella in cui, nonostante il rapporto si sia risolto giˆ da molti anni (e magari per cause imputabili al dipendente straniero) viene ugualmente presentata lŐistanza per la concessione della cittadinanza, senza che vi sia nessun legame giuridico o di fatto (come la presenza dello straniero sul territorio) con lo Stato italiano.

La varietˆ delle situazioni ipotizzabili induce la Sezione a ritenere che sia lŐipotesi di ritenere sufficiente la maturazione del periodo minimo e sia quella di ritenere necessaria la persistenza del rapporto di lavoro appaiono insufficienti a fornire una soluzione appagante rispetto alle varie situazioni che in concreto si possono verificare. Sicch appare opportuno un intervento teso a modificare il regolamento, inserendo opportune distinzioni a seconda dei vari casi possibili.

Quanto allŐipotesi da cui ha preso origine la necessitˆ di sollecitare il parere della Sezione, si osserva che la soluzione adottata dallŐAmministrazione non  condivisibile. Infatti, lŐistanza  stata effettuata quando il rapporto di servizio era ancora in corso di svolgimento. Sicch, per le ragioni innanzi svolte, il ricorso dellŐamministrazione per giustificare lŐesclusione dal beneficio alla sola norma di cui allŐart. 4, comma 7 del d.P.R. n. 572 del 1993 non appare sufficiente. Infatti, a parte la contraddizione con le altre norme ricordate, non era venuto del tutto meno quel legame che la stessa legge ha considerato sufficiente per la concessione del beneficio.

P.Q.M.

Nei suestesi sensi  il parere richiesto.

Per Estratto dal Verbale

Il Segretario della Sezione

Visto (Virginia Funaro)

Il Presidente della Sezione

(Salvatore Giacchetti)