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COMMISSIONE DELLE COMUNIT EUROPEE

Bruxelles,

.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente


RELAZIONE

1)           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nella comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione illegale del 15 novembre 2001, la Commissione sottolinea come la politica di rimpatrio sia parte integrante e fondamentale della lotta allimmigrazione clandestina. La politica di rimpatrio deve poggiare su tre elementi: principi comuni, norme comuni e misure comuni. Il Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio, del 10 aprile 2002, approfondisce ulteriormente il problema del rimpatrio come elemento integrante di una politica comunitaria globale di immigrazione e asilo. Esso evidenzia la necessit di ravvicinare e migliorare la cooperazione fra Stati membri in materia di rimpatrio e prospetta diversi elementi possibili per una futura proposta di norme comuni, diretti a sollecitare un ampio dibattito fra le parti interessate.

La susseguente comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2002, su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente tiene conto dei risultati di questa consultazione pubblica e imbastisce un programma concreto di azioni future, privilegiando un approccio olistico. Il documento afferma a chiare lettere: () perch tale azione sia pienamente efficace, deve inserirsi armoniosamente nel contesto di una vera e propria gestione delle questioni relative allimmigrazione, il che richiede un consolidamento chiaro dei canali dellimmigrazione legale e della situazione delle persone in soggiorno regolare, un sistema dasilo efficace e generoso basato su procedure rapide e che diano accesso a una reale protezione per coloro che ne hanno bisogno, e un dialogo rafforzato con i paesi terzi, che saranno invitati in misura sempre maggiore ad agire come partner nel trattare la questione dellimmigrazione. Sulla base di questa comunicazione, il Consiglio adotta il programma dazione in materia di rimpatrio del 28 novembre 2002 in cui chiede di migliorare la cooperazione operativa fra Stati membri, intensificare la cooperazione con i paesi terzi e istituire norme comuni per agevolare il rimpatrio operativo.

Da ultimo il programma dellAia, adottato il 4 e 5 novembre 2004 dal Consiglio europeo di Bruxelles, riprende la questione e sollecita espressamente listituzione di norme comuni perch le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti e della loro dignit. Chiede quindi alla Commissione di presentare una proposta agli inizi del 2005.

Obiettivo della presente proposta rispondere a tale richiesta e disporre norme comuni, eque e trasparenti riguardanti il rimpatrio, lallontanamento, luso di misure coercitive, la custodia temporanea e il reingresso, che tengano pienamente conto del rispetto dei diritti umani e delle libert fondamentali degli interessati.

La cooperazione fra Stati membri pu funzionare se basata su una comprensione comune degli aspetti fondamentali. Di conseguenza opportuno fissare norme comuni per facilitare loperato delle autorit competenti e per consentire una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri. Nel lungo periodo tali norme costituiranno la base per un trattamento uniforme e adeguato dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, qualunque sia lo Stato membro che esperisce la procedura di rimpatrio.

    Disposizioni vigenti

Al programma dazione in materia di rimpatrio[1] del novembre 2002 hanno dato seguito svariate iniziative concrete, legislative e non legislative. Con riguardo alla cooperazione per il rimpatrio, la direttiva 2003/110/CE del Consiglio relativa allassistenza nellambito di provvedimenti di espulsione per via aerea e la decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa allorganizzazione di voli congiunti per lallontanamento sono i primi traguardi importanti sul piano giuridico.

La direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, in combinato disposto con la decisione 2004/191/CE del Consiglio che definisce i criteri e le modalit pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari, costituisce il quadro giuridico per il riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione.

Per quanto riguarda la dimensione finanziaria del rimpatrio, la Commissione ha proposto di istituire un Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nellambito del programma generale Solidariet e gestione dei flussi migratori (COM(2005) 123 del 6.4.2005). Le azioni preparatorie per il periodo 2005‑2007 permetteranno di introdurre gradualmente lo strumento finanziario previsto.

2)           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DIMPATTO

Il Libro verde del 2002 su una politica comunitaria di rimpatrio (COM(2002) 175) ha dato adito a un ampio dibattito culminato con unaudizione pubblica cui hanno partecipato pi di 200 persone, con interventi dal palco di una trentina di esperti. Laudizione ha permesso a tutte le parti interessate di esprimersi sugli aspetti oggetto della presente proposta. Sulla base delle idee esposte nel libro verde, sono state discusse le attuali prassi delle politiche di rimpatrio e le opzioni per una futura politica comune dellUE in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Laudizione ha permesso uno scambio aperto di opinioni fra rappresentanti delle istituzioni europee, Stati membri, paesi candidati, paesi di origine e di transito dei movimenti migratori illegali, altri paesi di destinazione, organizzazioni internazionali, autorit regionali e comunali, organizzazioni non governative e istituzioni universitarie. I contributi scritti presentati durante il processo di consultazione sono pubblicati su Internet.

Nel secondo semestre 2004 si poi proceduto alla consultazione di esperti degli Stati membri attivi nel settore del rimpatrio in merito a un progetto di direttiva sulle norme minime per le procedure di rimpatrio.

3)           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi dellazione proposta

Una politica di rimpatrio efficace la componente necessaria di una politica dimmigrazione opportunamente gestita e credibile. Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque che rispondano a tale esigenza nel rispetto dei diritti umani e delle libert fondamentali degli interessati. Per raggiungere questi obiettivi la presente proposta intende:

1. stabilire una norma che metta fine al soggiorno irregolare con un procedimento equo e trasparente;

2. promuovere il principio del rimpatrio volontario attraverso una disposizione di carattere generale che preveda la concessione, di norma, di un termine per la partenza;

3. stabilire come principio generale una procedura armonizzata in due fasi che contempli ladozione, in un primo tempo, di una decisione di rimpatrio e se necessario, in un secondo tempo, di un provvedimento di allontanamento, allineando in parte gli ordinamenti nazionali attualmente divergenti;

4. occuparsi della situazione di coloro che sono in posizione irregolare ma che non (ancora) possibile allontanare;

5. prevedere garanzie procedurali minime;

6. limitare luso di misure coercitive, subordinandolo al rispetto del principio di proporzionalit e stabilendo garanzie minime per lesecuzione del rimpatrio forzato;

7. conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto di reingresso valido in tutta lUnione;

8. premiare il rispetto della legge (possibilit di annullare il divieto di reingresso) e penalizzare la non osservanza (possibilit di prorogare il divieto di reingresso);

9. proteggere gli interessi dello Stato in caso di grave minaccia per lordine pubblico e per la sicurezza nazionale (possibilit di prorogare il divieto di reingresso):

10. limitare il ricorso alla custodia temporanea, subordinandolo al rispetto del principio di proporzionalit;

11. introdurre garanzie minime per le condizioni di custodia temporanea;

12. disporre con riguardo alla situazione dei cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali uno Stato membro abbia adottato un provvedimento di allontanamento o una decisione di rimpatrio, che siano arrestati nel territorio di un altro Stato membro.

stata valutata lopportunit di trattare la questione dellespulsione/allontanamento per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale nel contesto della presente proposta, con particolare riguardo allespulsione di presunti terroristi. La proposta non contempla disposizione esplicite al riguardo, per tre ragioni:

    tutte le direttive CE afferenti allasilo e allimmigrazione gi contengono clausole di ordine pubblico in forza delle quali gli Stati membri hanno facolt di revocare permessi di soggiorno e espellere i cittadini di paesi terzi che costituiscono una minaccia per lordine pubblico o per la sicurezza nazionale. La Commissione, nel suo documento di lavoro post 11 settembre (COM(2001) 743 del 5 dicembre 2001), giungeva alla seguente conclusione: sembra che una scrupolosa applicazione di tali clausole sia un metodo pi appropriato per aumentare la sicurezza interna piuttosto che procedere alla sostanziale modifica delle proposte di cui trattasi.;

    non sempre nellinteresse dello Stato espellere uno straniero sospettato di terrorismo. Talvolta pu essere preferibile promuovere unazione penale nei suoi confronti o tenerlo sotto osservazione nello Stato membro piuttosto che espellerlo verso un paese terzo;

    Anche se vi fossero argomenti a favore di unulteriore armonizzazione dellaspetto espulsione per motivi di ordine pubblico/sicurezza nazionale, tale processo andrebbe proposto non gi nellambito di una direttiva che pone fine al soggiorno irregolare e governa le procedure di rimpatrio, bens in quello di direttive che disciplinano le condizioni di ingresso e soggiorno e le procedure per porre fine a un soggiorno o a una presenza regolari.

    Base giuridica

Articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

    Diritti fondamentali

La presente proposta stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantirne la piena compatibilit con i diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario, e con il diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani derivanti dalla convenzione europea dei diritti delluomo. Particolare attenzione stata pertanto annessa alle disposizioni afferenti le garanzie procedurali, lunit familiare, la custodia temporanea e le misure coercitive.

    Principio di sussidiariet

Il principio di sussidiariet si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunit. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i motivi che seguono.

Obiettivo della presente proposta disporre norme comuni in materia di rimpatrio, allontanamento, uso di misure coercitive, custodia temporanea e reingresso. Tali norme comuni, che stabiliscono un trattamento uniforme e adeguato delle persone soggiornanti illegalmente in tutto il territorio dellUnione, qualunque sia lo Stato membro che procede allarresto, possono essere convenute soltanto a livello comunitario.

In particolare, disporre di una normativa comune indispensabile per trattare il caso di quei cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali uno Stato membro abbia gi emesso una decisione di rimpatrio, un provvedimento di allontanamento e/o un divieto di reingresso, e che siano arrestati nel territorio di un altro Stato membro o tentino di introdursi in quel territorio.

Il programma dellAia ha chiesto espressamente alla Commissione di presentare questa proposta. Tale richiesta la prova che gli Stati membri riconoscono di non essere sufficientemente in grado di realizzare gli obiettivi di unefficace politica europea di rimpatrio, che pu essere realizzata meglio a livello dellUE.

    Principio di proporzionalit

La proposta in linea con il principio di proporzionalit per i seguenti motivi.

La direttiva proposta stabilisce principi generali ma lascia la scelta della forma e dei mezzi pi appropriati per attuarli agli Stati membri che ne sono i destinatari, nel rispettivo ordinamento giuridico e contesto generale nazionale.

obiettivo della proposta sostenere efficaci sforzi nazionali in materia di allontanamento e evitare inutili duplicazioni. Una volta adottata, dovrebbe pertanto comportare una riduzione dellonere amministrativo globale delle autorit preposte alla sua attuazione.

    Scelta dello strumento

Strumento proposto: direttiva.

Era necessario optare per uno strumento giuridico vincolante, facilmente integrabile in sistemi nazionali divergenti. Il regolamento sarebbe stato troppo rigido, mentre un atto di legislazione leggera (come la raccomandazione) non avrebbe avuto la forza giuridica vincolante necessaria.

    Partecipazione allo strumento giuridico

La base giuridica della proposta il titolo IV del trattato CE. Poich si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano pi le condizioni di ingresso ai sensi della convenzione dapplicazione dellaccordo di Schengen, la proposta costituisce uno sviluppo dellacquis di Schengen e in quanto tale va presentata e adottata a norma dei protocolli allegati al trattato di Amsterdam sulla posizione del Regno Unito e dellIrlanda e sulla posizione della Danimarca, e del protocollo sullintegrazione dellacquis di Schengen nellambito dellUnione europea. Conformemente agli accordi conclusi rispettivamente con lIslanda e la Norvegia e con la Svizzera, la proposta costituisce uno sviluppo dellacquis di Schengen per le ragioni di cui sopra.

4)           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    Illustrazione dettagliata della proposta

Le spiegazioni che seguono vertono sugli aspetti pi critici della proposta. Per osservazioni pi puntuali si rimanda allallegato.

Capitolo I

Punto di partenza per lapplicabilit della direttiva proposta il soggiorno irregolare. Lobiettivo di questa misura in materia di immigrazione illegale basata sullarticolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato stabilire un corpus di norme orizzontali, applicabile a qualunque cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente, qualunque sia la ragione dellirregolarit della sua presenza (visto scaduto, permesso di soggiorno scaduto, ritiro o revoca del permesso di soggiorno, domanda dasilo definitivamente respinta, revoca dello status di rifugiato, ingresso illegale). La presente proposta non riguarda i motivi o le procedure per porre fine a un soggiorno regolare.

Capitolo II

La proposta prevede una procedura in due fasi diretta a porre fine a un soggiorno irregolare. Nei confronti del cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente deve essere presa una decisione di rimpatrio. Va data priorit al rimpatrio volontario. Se il cittadino in questione non intende rimpatriare volontariamente, gli Stati membri eseguono lobbligo di rimpatrio con un provvedimento di allontanamento. Durante consultazioni [preventive], molti Stati membri hanno obiettato che la procedura in due fasi potrebbe comportare lungaggini procedurali. Per rispondere a tale preoccupazione, la presente proposta stabilisce espressamente che gli Stati membri sono liberi di prendere la decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento con un unico atto o una stessa decisione. Che scelgano di emettere la decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento separatamente ovvero con un unico atto o una stessa decisione, gli Stati membri dovranno rispettare le disposizioni sostanziali di questo capitolo, specie per quanto riguarda la protezione contro lallontanamento e la possibilit del rimpatrio volontario.

La presente proposta prevede lacclusione al provvedimento di allontanamento di un divieto di reingresso che impedisce il rientro in tutti gli Stati membri. Questa europeizzazione degli effetti delle misure nazionali di rimpatrio dovrebbe avere un impatto di prevenzione e conferire maggiore credibilit a una politica di rimpatrio veramente europea. La durata del divieto sar determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso. Di norma, non dovr superare i cinque anni. Il divieto di reingresso potr essere deciso per periodi pi lunghi soltanto in caso di grave minaccia per lordine pubblico o per la sicurezza nazionale.

Capitolo III

La proposta prevede il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento. Il ricorso giurisdizionale avr effetto sospensivo ovvero conferir al cittadino di paesi terzi il diritto di chiedere la sospensione dellesecuzione della decisione di rimpatrio o del provvedimento di allontanamento, nel qual caso lesecuzione sar differita fino a che la decisione o il provvedimento non siano confermati o consentano ricorso con effetto sospensivo.

Capitolo IV

Questo capitolo tende a limitare il ricorso alla custodia temporanea, subordinandolo al rispetto del principio di proporzionalit. La misura della custodia temporanea disposta soltanto se necessaria per prevenire rischi di fuga o se luso di misure meno coercitive insufficiente. I motivi che giustificano il mantenimento della custodia temporanea devono essere regolarmente assoggettati al controllo di unautorit giudiziaria. I termini massimi previsti garantiranno che la custodia temporanea non sia indebitamente protratta. Tale armonizzazione delle disposizioni nazionali destinata anche a evitare movimenti secondari fra Stati membri di persone soggiornanti illegalmente, destinatarie delle misure previste dalla presente direttiva.

Capitolo V

Questo capitolo stabilisce un corpus di norme flessibili, applicabile al cittadino di paesi terzi che, raggiunto da un provvedimento di allontanamento o da una decisione di rimpatrio presa in uno Stato membro (primo Stato membro), sia arrestato in un altro Stato membro (secondo Stato membro). Gli Stati membri possono scegliere fra pi possibilit, secondo le circostanze del caso.

In effetti, il secondo Stato membro pu riconoscere la decisione di rimpatrio o il provvedimento di allontanamento ordinati dal primo Stato membro, nel qual caso si applica la compensazione finanziaria di cui alla decisione 2004/191/CE.

In alternativa, il secondo Stato membro pu chiedere al primo Stato membro di riaccogliere il cittadino di paesi terzi in posizione irregolare ovvero decidere di avviare autonomamente una nuova procedura di rimpatrio conformemente al suo diritto interno.

Legame con il sistema di informazione Schengen

Per una rapida e effettiva applicazione della presente proposta sar vitale condividere le informazioni con gli altri Stati membri. Questi ultimi devono disporre di un accesso rapido alle informazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio, i provvedimenti di allontanamento e i divieti di reingresso di altri Stati membri. Disciplineranno tale scambio le disposizioni sullistituzione, lesercizio e luso del sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) per quanto riguarda gli Stati membri che attuano integralmente lacquis di Schengen.


Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare larticolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione[2],

deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1)           Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato listituzione di unefficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni perch le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignit.

(2)           Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace che sia elemento necessario di una politica dimmigrazione opportunamente gestita.

(3)           opportuno che la direttiva introduca un corpus di norme orizzontali, applicabile ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano pi le condizioni di soggiorno in uno Stato membro.

(4)           opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare secondo una procedura equa e trasparente.

(5)           In linea di principio, dovrebbe applicarsi una procedura armonizzata in due fasi comportante una decisione di rimpatrio in un primo tempo e, se necessario, un provvedimento di allontanamento in un secondo tempo. Tuttavia, per evitare lungaggini procedurali, dovrebbe essere data facolt agli Stati membri di prendere la decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento con un unico atto o una stessa decisione.

(6)           Se non vi motivo di ritenere che ci possa compromettere la finalit della procedura di rimpatrio, si deve preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria.

(7)           Occorre stabilire garanzie giuridiche minime comuni sulle decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento, per la protezione effettiva degli interessi del destinatario.

(8)           necessario occuparsi della situazione di coloro che sono in posizione irregolare ma che non (ancora) possibile allontanare. opportuno fissare norme minime sulle condizioni di soggiorno di quelle persone, rifacendosi alle disposizioni della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative allaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[3].

(9)           auspicabile che luso di misure coercitive sia espressamente subordinato al rispetto del principio di proporzionalit e che siano stabilite garanzie minime per lesecuzione del rimpatrio forzato alla luce della decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa allorganizzazione di voli congiunti per lallontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o pi Stati membri[4].

(10)        Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto di reingresso che impedisca il rientro nel territorio di tutti gli Stati membri.         

opportuno che la durata del divieto di reingresso sia determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e non superi, di norma, i cinque anni. In caso di grave minaccia per lordine pubblico o per la sicurezza nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facolt di disporre divieti di reingresso di durata superiore.

(11)        auspicabile che il ricorso alla custodia temporanea sia limitato e vincolato al rispetto del principio di proporzionalit. La custodia temporanea andrebbe disposta soltanto se necessaria per prevenire rischi di fuga o se luso di misure meno coercitive insufficiente.

(12)        Occorre disporre con riguardo alla situazione dei cittadini di paesi terzi che, destinatari di un provvedimento di allontanamento o di una decisione di rimpatrio adottati in uno Stato membro, siano arrestati nel territorio di un altro Stato membro.

(13)        La presente direttiva prevede disposizioni sul riconoscimento delle decisioni di rimpatrio o dei provvedimenti di allontanamento che sostituiscono la direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi[5]. Questultima direttiva andrebbe pertanto abrogata.

(14)        La decisione 2004/191/CE[6] del Consiglio definisce i criteri e le modalit pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dal riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento e dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, al riconoscimento delle decisioni di rimpatrio o dei provvedimenti di allontanamento ai sensi della presente direttiva.

(15)        Gli Stati membri dovrebbero disporre di un accesso rapido alle informazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio, i provvedimenti di allontanamento e i divieti di reingresso di altri Stati membri. Tale scambio di informazioni dovrebbe svolgersi a norma [della decisione/del regolamento () sullistituzione, lesercizio e luso del sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II)][7] per quanto riguarda gli Stati membri che attuano integralmente lacquis di Schengen.

(16)        Poich lobiettivo della presente direttiva, ossia disporre norme comuni riguardanti il rimpatrio, lallontanamento, luso di misure coercitive, la custodia temporanea e il reingresso, non pu essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dellazione, pu essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunit pu adottare misure conformemente al principio di sussidiariet di cui allarticolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalit enunciato in quellarticolo, la presente direttiva non va al di l di quanto necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo.

(17)        Gli Stati membri devono applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle o lorigine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, lappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, let o le tendenze sessuali.

(18)        In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, linteresse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva. In linea con la convenzione europea dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, il rispetto della vita familiare deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri quando applicano la presente direttiva.

(19)        Lapplicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

(20)        La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea.

(21)        Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sullUnione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, la Danimarca non partecipa alladozione della presente direttiva, che non la vincola n ad essa applicabile. Poich la presente direttiva costituisce uno sviluppo dellacquis di Schengen ai sensi del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunit europea in quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano pi le condizioni di ingresso ai sensi della convenzione dapplicazione dellaccordo di Schengen[8], la Danimarca decide, a norma dellarticolo 5 del suddetto protocollo, entro sei mesi dalladozione della presente direttiva, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(22)        La presente direttiva, in quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano pi le condizioni di ingresso ai sensi della convenzione dapplicazione dellaccordo di Schengen, costituisce uno sviluppo dellacquis di Schengen ai sensi dellaccordo concluso tra il Consiglio dellUnione europea e la Repubblica dIslanda e il Regno di Norvegia sullassociazione di questi due Stati allattuazione, allapplicazione e allo sviluppo dellacquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato allarticolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[9] relativa ad alcune modalit per lapplicazione del suddetto accordo.

(23)        La presente direttiva costituisce uno sviluppo dellacquis di Schengen ai sensi dellaccordo tra lUnione europea, la Comunit europea e la Confederazione svizzera riguardante lassociazione della Confederazione svizzera allattuazione, allapplicazione e allo sviluppo dellacquis di Schengen, che ricade nellambito contemplato allarticolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE[10] del Consiglio relativa allapplicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(24)        La presente direttiva, in quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano pi le condizioni di ingresso ai sensi della convenzione dapplicazione dellaccordo di Schengen, un atto basato sullacquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, dellatto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario, e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.                 La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio di uno Stato membro,

a)       che non soddisfano o non soddisfano pi le condizioni di ingresso ai sensi dellarticolo 5 della convenzione dapplicazione dellaccordo di Schengen ovvero

b)      il cui soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro dovuto ad altri motivi.

2.                 Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi cui sia stato rifiutato lingresso in una zona di transito di uno Stato membro. Tuttavia provvedono affinch a quei cittadini di paesi terzi siano riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto agli articoli 8, 10, 13 e 15.

3.                 La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi

a)       membri della famiglia di un cittadino dellUnione che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione sul territorio della Comunit, ovvero

b)      che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunit e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dallaltro, godono di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dellUnione.

Articolo 3
Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per

a)      cittadino di paesi terzi: chi non cittadino dellUnione ai sensi dellarticolo 17, paragrafo 1, del trattato;

b)      soggiorno irregolare: la presenza sul territorio di uno Stato membro di un cittadino di paesi terzi che non soddisfi o non soddisfi pi le condizioni di presenza o soggiorno in quello Stato membro;

c)      rimpatrio: il processo di ritorno nel proprio paese di origine o di transito o in un altro paese terzo, volontario o forzato;

d)      decisione di rimpatrio: decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari lillegalit del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga lobbligo di rimpatrio;

e)      allontanamento: lesecuzione dellobbligo di rimpatrio comportante il trasporto fisico fuori dal paese;

f)       provvedimento di allontanamento: decisione o atto amministrativo o giudiziario che ordina lallontanamento;

g)      divieto di reingresso: decisione o atto amministrativo o giudiziario che impedisce il rientro nel territorio degli Stati membri per uno specificato periodo.

Articolo 4
Disposizioni pi favorevoli

1.                 La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni pi favorevoli vigenti in forza:

a)       di accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunit, o la Comunit e i suoi Stati membri, e uno o pi paesi terzi;

b)      di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o pi Stati membri e uno o pi paesi terzi.

2.                 La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni pi favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dal diritto comunitario nel campo dellimmigrazione e dellasilo, fra cui:

a)       la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare[11];

b)      la direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[12];

c)       la direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in unazione di favoreggiamento dellimmigrazione illegale che cooperino con le autorit competenti[13];

d)      la direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sullattribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[14];

e)       la direttiva 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[15];

f)       la direttiva 2005/XX/CE del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per lammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica[16].

3.                 La presente direttiva lascia impregiudicata la facolt degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali pi favorevoli alle categorie di persone cui si applica, purch compatibili con le norme in quella stabilite.

Articolo 5
Vincoli familiari e interesse superiore del minore

Quando applicano la presente direttiva, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione la natura e la solidit dei vincoli familiari del cittadino di paesi terzi, la durata del suo soggiorno nello Stato membro e lesistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese dorigine. Tengono altres conto dellinteresse superiore del minore conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Capitolo II
FINE DEL SOGGIORNO IRREGOLARE

Articolo 6
Decisione di rimpatrio

1.                 Gli Stati membri prendono una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio.

2.                 La decisione di rimpatrio fissa un termine congruo per la partenza volontaria di quattro settimane al massimo, salvo quando sussistono elementi oggettivi per ritenere che linteressato possa tentare la fuga in quel periodo. Per la durata del termine, possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come la presentazione periodica alle autorit, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o lobbligo di dimorare in un determinato luogo.

3.                 La decisione di rimpatrio presa come atto o decisione distinta, ovvero contestualmente al provvedimento di allontanamento.

4.                 La decisione di rimpatrio non presa quando gli Stati membri sono soggetti agli obblighi derivati dai diritti fondamentali, in particolare dalla convenzione europea dei diritti delluomo, come il principio di non refoulement, il diritto allistruzione e il diritto allunit familiare. Qualora sia stata gi presa, la decisione di rimpatrio revocata.

5.                 In qualsiasi momento, gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno per motivi umanitari o altri motivi, a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul loro territorio. In questi casi la decisione di rimpatrio non presa o, qualora sia stata gi presa, revocata.

6.                 Gli Stati membri evitano di prendere una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido, rilasciato da un altro Stato membro, e rientri volontariamente nel territorio di quello Stato membro.

7.                 Gli Stati membri evitano di prendere una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio che abbia iniziato una procedura per il rinnovo del suo permesso di soggiorno o di altro permesso conferente un diritto di soggiorno, fino al completamento della procedura.

8.                 Gli Stati membri evitano di prendere una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paesi terzi soggiornante illegalmente sul loro territorio che abbia iniziato una procedura per il rilascio del permesso di soggiorno o di altro permesso conferente un diritto di soggiorno, fino al completamento della procedura.

Articolo 7
Provvedimento di accompagnamento

1.                 Gli Stati membri ordinano un provvedimento di accompagnamento nei confronti del cittadino di paesi terzi destinatario di una decisione di rimpatrio se sussiste il rischio di fuga o per mancato adempimento dellobbligo di rimpatrio entro il termine per la partenza volontaria concesso a norma dellarticolo 6, paragrafo 2.

2.                 Il provvedimento di allontanamento specifica il termine per lesecuzione dellallontanamento e il paese di ritorno.

3.                 Il provvedimento di allontanamento preso come atto o decisione distinta, ovvero contestualmente alla decisione di rimpatrio.

Articolo 8
Rinvio dellesecuzione

1.                 Gli Stati membri possono differire lesecuzione di una decisione di rimpatrio per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche per ciascun caso.

2.                 Gli Stati membri possono differire lesecuzione di un provvedimento di allontanamento se e fino a quando ricorrano le seguenti circostanze:

a)       incapacit del cittadino di paesi terzi di viaggiare o essere trasportato nel paese di ritorno, dovuta alle sue condizioni fisiche o mentali;

b)      ragioni tecniche, come lassenza di mezzi di trasporto o altre difficolt che impediscano di eseguire lallontanamento in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del cittadino di paesi terzi e della sua dignit;

c)       non garantito che il minore non accompagnato possa essere consegnato al punto di partenza o di arrivo a un familiare, rappresentante equivalente, tutore o funzionario competente del paese di ritorno, in base a una valutazione delle condizioni di rimpatrio di quel minore.

3.                 Ove sia disposto il rinvio dellesecuzione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di paesi terzi interessato possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come la presentazione periodica alle autorit, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti o lobbligo di dimorare in un determinato luogo.

Articolo 9
Divieto di reingresso

1.                 I provvedimenti di allontanamento comportano un divieto di reingresso per un termine massimo di cinque anni.      
         
Le decisioni di rimpatrio possono comportare un divieto di reingresso.

2.                 La durata del divieto determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso, in particolare se il cittadino di paesi terzi:

a)       colpito da provvedimento di allontanamento per la prima volta;

b)      gi soggetto di pi provvedimenti di allontanamento;

c)       entrato nello Stato membro durante il periodo di divieto di reingresso;

d)      considerato una minaccia per lordine pubblico o per la sicurezza nazionale.

Il divieto di reingresso pu essere ordinato per termini superiori a cinque anni se il cittadino di paesi terzi interessato costituisce una grave minaccia per lordine pubblico o per la sicurezza nazionale.

3.                 Il divieto di reingresso pu essere annullato, in particolare se il cittadino di paesi terzi:

a)       per la prima volta destinatario di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento;

b)      si presentato al consolato di uno Stato membro;

c)       ha rimborsato lintero costo della precedente procedura di rimpatrio.

4.                 Il divieto di reingresso pu, in casi appropriati, essere sospeso in via eccezionale e transitoria.

5.                 I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano il diritto di chiedere asilo in uno degli Stati membri.

Articolo 10
Allontanamento

1.                 Ove gli Stati membri ricorrano a misure coercitive per allontanare un cittadino di paesi terzi che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedono un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignit del cittadino di paesi terzi interessato.

2.                 Nelleffettuare lallontanamento gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza per lallontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE.

Capitolo III
GARANZIE PROCEDURALI

Articolo 11
Forma

1.                 La decisione di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento sono adottati in forma scritta.
         
Gli Stati membri provvedono affinch la decisione e/o il provvedimento siano adeguatamente motivati in fatto e in diritto e al cittadino di paesi terzi interessato siano notificate per iscritto le modalit di impugnazione disponibili.

2.                 Gli Stati membri provvedono alla traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di allontanamento in una lingua che si pu ragionevolmente supporre comprensibile per il cittadino di paesi terzi.

Articolo 12
Impugnazione

1.                 Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento.

2.                 Il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo ovvero conferisce al cittadino di paesi terzi il diritto di chiedere la sospensione dellesecuzione della decisione di rimpatrio o del provvedimento di allontanamento, nel qual caso lesecuzione differita fino a che la decisione o il provvedimento non siano confermati o consentano ricorso con effetto sospensivo.

3.                 Gli Stati membri dispongono che il cittadino di paesi terzi interessato abbia la facolt di farsi consigliare e rappresentare da un legale. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ci sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 13
Garanzie prima del rimpatrio

1.                 Gli Stati membri provvedono affinch le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per i quali sia stata differita lesecuzione della decisione di rimpatrio o che non possano essere allontanati per le ragioni di cui allarticolo 8 della presente direttiva non siano meno favorevoli delle condizioni previste agli articoli da 7 a 10, 15 e da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE.

2.                 Gli Stati membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1 che lesecuzione della decisione di rimpatrio differita per uno specificato periodo o che il provvedimento di allontanamento temporaneamente sospeso.

Capitolo IV
CUSTODIA TEMPORANEA AI FINI DELLALLONTANAMENTO

Articolo 14
Custodia temporanea

1.                 Se vi fondato sospetto che sussista un rischio di fuga e luso di misure meno coercitive come la presentazione periodica alle autorit, la costituzione di una garanzia finanziaria, la consegna dei documenti, lobbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure dirette a evitare quel rischio, non sufficiente, gli Stati membri tengono sotto custodia temporanea il cittadino di paesi terzi nei cui confronti o sar disposto lallontanamento o il rimpatrio.

2.                 La custodia temporanea disposta dalle autorit giudiziarie. In casi urgenti pu essere disposta dalle autorit amministrative, nel qual caso il provvedimento convalidato dallautorit giudiziaria entro le settantadue ore successive allinizio della custodia temporanea.  
         
Il provvedimento di custodia temporanea assoggettato al controllo giurisdizionale almeno una volta al mese.

3.                 Lautorit giudiziaria pu prorogare la custodia temporanea fino a un massimo di sei mesi.

Articolo 15
Condizioni della custodia temporanea

1.                 Gli Stati membri garantiscono un trattamento umano e dignitoso ai cittadini di paesi terzi sotto custodia temporanea, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformit con il diritto nazionale e internazionale. Su richiesta, data loro facolt, senza indugio, di entrare in contatto con rappresentanti legali, familiari e autorit consolari competenti, e con le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative.

2.                 La custodia temporanea avviene presso gli appositi centri di custodia temporanea. Lo Stato membro che non possa ospitare il cittadino di paesi terzi interessato in un apposito centro di custodia temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, provvede affinch quel cittadino sia tenuto costantemente separato, fisicamente, dai detenuti ordinari.
         
Particolare attenzione merita la situazione delle persone vulnerabili. Gli Stati membri dispongono che i minori non siano tenuti sotto custodia temporanea nei normali istituti penitenziari. I minori non accompagnati sono separati dagli adulti, salvo se ritenuto contrario allinteresse superiore del minore.

3.                 Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni internazionali e non governative possano accedere ai centri di custodia temporanea per valutare le condizioni della custodia temporanea. Tali visite possono essere soggette a autorizzazione.

Capitolo V
ARRESTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 16
Arresto in un altro Stato membro

Quando il cittadino di paesi terzi che non soddisfa o non soddisfa pi le condizioni di ingresso ai sensi dellarticolo 5 della convenzione dapplicazione dellaccordo di Schengen ed destinatario di un provvedimento di allontanamento o di una decisione di rimpatrio ordinati in uno Stato membro (primo Stato membro), arrestato in un altro Stato membro (secondo Stato membro), il secondo Stato membro pu prendere una delle seguenti misure:

a)           riconosce la decisione di rimpatrio o il provvedimento di allontanamento del primo Stato membro e d esecuzione allallontanamento, nel qual caso gli Stati membri procedono alla compensazione degli eventuali squilibri finanziari applicando per analogia la decisione 2004/191/CE del Consiglio;

b)           chiede al primo Stato membro di riaccogliere il cittadino di paesi terzi interessato senza indugi, nel qual caso il primo Stato membro tenuto a dare seguito alla richiesta, salvo se pu dimostrare che linteressato ha lasciato il territorio degli Stati membri in applicazione della sua decisione di rimpatrio o del suo provvedimento di allontanamento;

c)           avvia una nuova procedura di rimpatrio conformemente al diritto nazionale;

d)           mantiene o rilascia un permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno per ragioni di protezione, motivi umanitari o altri motivi, previa consultazione del primo Stato membro ai sensi dellarticolo 25 della convenzione dapplicazione dellaccordo di Schengen.

Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17
Relazioni

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sullapplicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo modifiche, se del caso.

La Commissione presenta la prima relazione entro quattro anni dalla data di cui allarticolo 18, paragrafo 1.

Articolo 18
Trasposizione

1.                 Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (24 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonch una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.           
         
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento allatto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalit del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.                 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19
Relazione con la convenzione Schengen

La presente direttiva sostituisce gli articoli 23 e 24 della convenzione di applicazione dellaccordo di Schengen.

Articolo 20
Abrogazione

La direttiva 2001/40/CE abrogata.

Articolo 21
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Articolo 22
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunit europea.

Fatto a Bruxelles, []

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XX



[1]           Un elenco esaustivo di queste misure figura nella relazione annuale sullelaborazione di una politica comune sullimmigrazione illegale, lintroduzione clandestina e la tratta di esseri umani, le frontiere esterne e il rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente; documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25.10.2004, SEC(2004) 1349.

[2]           GU C [], pag. [].

[3]           GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

[4]           GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28.

[5]           GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

[6]           GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

[7]          

[8]           GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

[9]           GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[10]          GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

[11]          GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

[12]          GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

[13]          GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

[14]          GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

[15]          GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

[16]          GU L XX