(Sergio Briguglio, 7/9/2005)

 

ELEMENTI PRINCIPALI DI UNA RIFORMA DELLA NORMATIVA SULLŐALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

Nota: Il testo della proposta completa puo' essere consultato all'indirizzo

http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2005/maggio/prop-riforma-testo-unico.html.

 

 

Respingimento

 

á       Non e' sanzionabile il vettore che abbia dato tempestiva informazione alla polizia di frontiera in relazione alla presenza a bordo di stranieri privi dei documenti richiesti per l'ingresso.

á       Salvo che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e' vietato il respingimento

á       Nei casi in cui non si sia potuto procedere immediatamente al respingimento dello straniero, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica, con le modalita' previste per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera.

 

 

Espulsione

 

á       Salvo che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e' vietata l'espulsione

Il questore rilascia una carta di soggiorno nel primo caso, un permesso per motivi umanitari nel secondo e nel terzo (lo stesso permesso e' rilasciato alla madre inespellibile di nascituro o di neonato).

á       Il provvedimento di espulsione e' di natura discrezionale: il prefetto valuta se adottarlo, alla luce della condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla societa' italiana e a quella del paese verso il quale dovrebbe essere espulso.

á       Nei casi in cui il prefetto non adotti il provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno per uno dei motivi previsti dal Testo unico o dal regolamento di attuazione, o, quando questo non sia possibile, assegna allo straniero un tempo compreso tra quindici e trenta giorni per lasciare l'Italia.

á       Lo straniero che appartenga a una delle categorie per le quali puo' essere disposta l'espulsione da parte del prefetto, puo' essere comunque sanzionato anche con un'ammenda.

á       Se lo straniero espellendo e' sottoposto a procedimento penale, non si applica il silenzio-assenso in relazione al nulla osta all'espulsione da parte dell'autorita' giudiziaria.

á       In attesa del nulla osta all'espulsione, il questore puo' adottare, in luogo del trattenimento in CPT, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La violazione delle misure e' punita con la reclusione da uno a quattro anni.

á       L'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, quando

á       L'espulsione e' eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera, quando

á       Competente per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo e' il tribunale in composizione monocratica.

á       In caso di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo, l'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni.

á       Competente per il ricorso contro il povvedimento di espulsione e', anche in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza o, in mancanza, di dimora dello straniero. Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite del tribunale competente per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo.

á       Nei casi di espulsione eseguita con intimazione, se il ricorso e' presentato prima che sia scaduto il termine per lasciare il territorio dello Stato, l'espulsione e' sospesa fino alla decisione del tribunale competente sul ricorso.

á       Nei casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento coattivo, se il ricorso e' presentato prima che questo abbia avuto luogo, lo straniero puo' presentare istanza di sospensione dell'espulsione al tribunale competente per il ricorso. L'espulsione e' sospesa fino alla decisione del tribunale su tale istanza. Lo straniero e' trattenuto nel CPT fino alla decisione sull'istanza o, in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di espulsione e' immediatamente riattivato in caso di rinuncia alla richiesta di sospensione o al ricorso.

á       Quando l'espulsione e' sospesa (automaticamente o su istanza dello straniero), salvo che si tratti di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il questore rilascia allo straniero un permesso per motivi di giustizia valido fino alla decisione, del tribunale competente, sul ricorso. Il questore puo' chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza di pubblica sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza, lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso. Il nuovo provvedimento di espulsione e', in ogni caso, immediatamente esecutivo.

á       L'onorario e le spese spettanti, per i provvedimenti di convalida e per i ricorsi, all'avvocato dello straniero sono a carico dell'erario.

á       Il divieto di reingresso vale per

Termini piu' brevi per il divieto di reingresso possono essere fissati dall'autorita' che adotta il provvedimento di espulsione o dal tribunale che decide sul ricorso.

á       Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la cancellazione d'ufficio, alla scadenza del divieto di reingresso, della segnalazione al Sistema Informativo Schengen ai fini della non ammissione nel territorio degli Stati membri dell'Accordo di Schengen.

á       Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un CPT, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che ne sia stato eseguito l'allontanamento, il questore puo' chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza di pubblica sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni, e lo straniero e' nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo; si procede con rito direttissimo e arresto obbligatorio.

á       Il trattenimento in CPT per lo straniero che abbia presentato istanza di sospensione del provvedimento di espulsione in pendenza di ricorso non e' assoggettato ai limiti temporali ordinari.

á       Lo straniero che si allontani senza giustificato motivo dal CPT e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo.

á       In nessun caso puo' essere disposto il trattenimento in CPT di un minore non accompagnato.

á       Il regolamento di attuazione stabilisce le misure che devono essere adottate per tutelare il diritto dello straniero trattenuto di

Il regolamento di attuazione stabilisce le condizioni alle quali le associazioni attive nel campo della tutela dei diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono chiedere di collaborare all'attuazione di tali misure, e prevede le modalita' con cui la richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal prefetto.

 

 

Espulsione quale misura di sicurezza, sostitutiva della pena, alternativa alla pena

 

á       Il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza e' subordinato, nei casi in cui sia presente in Italia un figlio minore dello straniero ovvero un minore di cui lo straniero sia affidatario, all'acquisizione del nulla osta del Tribunale per i minorenni. Il Tribunale decide tenendo conto anche della durata del soggiorno in Italia del minore e dellŐintensita' dei suoi legami, di natura familiare, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con l'Italia, nonche' del fatto che il soggiorno del minore sia stato motivato o meno da cause di forza maggiore.

á       Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a titolo di misura sostitutiva della pena, il giudice tiene conto - al pari del prefetto nel caso ordinario - della condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla societa' italiana e a quella del paese di appartenenza. Se e' presente in Italia un figlio minore o un minore affidato si procede come nel caso di espulsione quale misura di sicurezza.

á       In caso di espulsione a titolo di misura sostitutiva della pena, il giudice fissa la durata del divieto di reingresso, in misura comunque non superiore a dieci anni.

á       Il provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione puo' essere adottato anche nel caso di straniero che non rientri nelle categorie per le quali il prefetto procede, ordinariamente, all'espulsione. In tutti i casi, comunque, il provvedimento e' adottato discrezionalmente dal magistrato di sorveglianza, e solo su richiesta dello straniero detenuto.