(Sergio Briguglio 25/9/2005)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 15 Settembre 2005)

 

Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle contenute nei regolamenti approntati in attuazione della L. 189/02[1]); le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota.

 

 

 

                                                                                         I.     Principi generali (*)

 

1.     Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

                                                                                       II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.     Categorie di ingresso (*)

3.     Programmazione dei flussi (*)

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

5.     Permesso di soggiorno (*)

6.     Iscrizione anagrafica (*)

7.     Carta di soggiorno (*)

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

11.  Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[2] (*)

12.  Formazione di lavoratori allĠestero (*)

13.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

14.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione professionale e attivitaĠ scientifica (*)

15.  Professioni (*)

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

17.  Minori stranieri[3] (*)

18.  Protezione sociale e sicurezza pubblica (*)

 

                                                                    III.     Allontanamento, sanzioni e detenuti (*)

 

19.  Respingimento alla frontiera (*)

20.  Espulsione (*)

21.  Trattenimento nei CPT (*)

22.  Sanzioni a carico di terzi (*)

23.  Stranieri condannati o detenuti (*)

 

                                                         IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

24.  Assistenza sanitaria (*)

25.  Previdenza sociale (*)

26.  Assistenza sociale (*)

27.  Enti di patronato (*)

28.  Accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

29.  Discriminazione (*)

 

                                                                                                           V.     Asilo (*)

 

30.  Status di rifugiato (*)

31.  Protezione temporanea (*)

32.  Protezione complementare (*)

 

                                                                                                  VI.     Cittadinanza (*)

 

33.  Cittadinanza (*)

 

 

                                                                                                          VII.     Apolidia (*)

 

34.  Apolidia (*)

 

                                                                                            VIII.     Cittadini comunitari (*)

 

35.  Norme a regime (*)

36.  Neocomunitari (*)


 

                                                                                         I.     Principi generali (*)

 

1.     Ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (*)

 

 

 

 

 

o      lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallĠautoritaĠ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare del Paese di cui eĠ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o      lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o      allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato

o      nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o      allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

 

                                                                                       II.     Ingresso e soggiorno (*)

 

2.     Categorie di ingresso (*)

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o      Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno), stagionali (circa 50.000 per anno)

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali ÒindipendentiÓ dalla volontaĠ: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o      Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 10.000; riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)

o      Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

 

 

3.     Programmazione dei flussi (*)

 

 

 

o      1998:

-       anticipazione (20.000 stagionali);

-       DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o      1999:

-       direttiva:  lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o      2000:

-       anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

-       DPCM: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaĠ, 500 a lavoro autonomo);

-       ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o      2001:

-       DPCM: stagionali (30.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o      2002:

-       Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allĠingresso nellĠUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

-       Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ora soppressa ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

-       Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

-       Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

-       DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o      2003:

-       DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

-       DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/03)

-       DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti  di  chiara  fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

-       Decreto Ministro Beni culturali: 1850 sportivi professionisti

o      2004:

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania,  Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheĠ la programmazione transitoria non puoĠ eccedere la quota complessiva di ingressi nellĠanno solare precedente)

-       DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/04 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/04 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/04); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/04)

-       DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

-       Decreto Ministro Beni culturali: 1691 sportivi professionisti

o      2005:

-       DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

-       DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

-       Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

-       Circ. Minlavoro 31/05: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, ĉ 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

 

o      limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente[8]

 

 

4.     Ingresso, reingresso e uscita dallĠItalia (*)

 

 

o      tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaĠ territoriale limitata)

o      tipo B: transito, validitaĠ massima 5 gg.

o      tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

o      tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata)[9]

 

o      passaporto valido (o documento equivalente); stranieri provenienti dal Kossovo possono essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ. Mininterno 11/1/05)

o      documentazione su

-       finalitaĠ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro) e soggiorno[10]

-       condizioni di alloggio

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

 

o      mancanza dei requisiti previsti

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, il favoreggiamento migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione;

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso)

 

o      se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";

o      se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato"

 

 

 

o      possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto

o      possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaĠ del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)

o      assenza di motivi ostativi allĠingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen, condanne ostative, divieti di reingresso pendenti)

o      rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

 

 

 

 

 

5.     Permesso di soggiorno (*)

 

 

 

o      passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaĠ, anno e luogo di nascita del richiedente

o      disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o      disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dellĠinterno sui mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico[12]

o      disponibilitaĠ di ulteriori risorse

o      disponibilitaĠ di alloggio

 

 

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

o      lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o      lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[13]

o      lavoro autonomo: < 2 anni

o      studio e formazione: < 1 anno

o      familiari: come per il familiare (o affidatario) ÒpernoÓ, ma comunque < 2 anni; affidamento (minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L.184/83): fino al compimento dei 18 anni (?)

o      lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo[14]); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaĠ di permesso per 3 annualitaĠ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellĠultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaĠ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)

o      turismo, visita, affari: < 3 mesi

o      richiesta asilo: 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale[15]

o      asilo:  2 anni (secondo la prassi)

o      acquisto cittadinanza o apolidia (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o      emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o      motivi di giustizia (su richiesta dellĠautoritaĠ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allĠart. 380 c.p.p. o allĠart. 3 L. 75/58): 3 mesi, prorogabili

o      altri motivi (cura, minore etaĠ): < documentate esigenze

 

o      per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallĠinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lĠallontanamento (nota: secondo la Relazione illustrativa del Regolamento e la circ. Mininterno 4/3/05, per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eĠ necessario il parere della Commissione territoriale; irrilevante la certificazione di motivi diversi dalla persecuzione da parte dellĠinteressato al di fuori della procedura di asilo)

o      per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili)

o      per cure mediche, al genitore del minore di cui allĠart. 31, co. 3, T.U. (nota: titolo improprio, dato che non si tratta solo di tutela della salute fisica del minore; inoltre, non consentirebbe lĠiscrizione al SSN, da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

o      per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)[16]

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)

o      30 gg. (se rilasciato per altri motivi)[17]

 

 

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio: di norma,

¤       possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/03)

¤       mezzi di sostentamento per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01, che interpreta lĠart. 13, co. 2 Regolamento; in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U.; nota: estrapolando allĠindietro la Circolare, si ottiene una definizione del reddito minimo da lavoro subordinato: importo dellĠassegno sociale; in senso contrario, sent. TAR: si applica l'art. 26, co. 3 T.U.); sent. TAR: la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo

¤       assolvimento obblighi in materia sanitaria

¤       disponibilitaĠ di alloggio (in alcuni casi)

¤       assenza di motivi ostativi (la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003)

o      eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario; per lavoro subordinato richiesta, salvo periodo > 6 mesi[18] di disoccupazione tollerata, lĠesistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)

 

 

 

o      di perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) e di mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      di condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); nota: per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo

 

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.; attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

o      la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

o      lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)

 

 

 

 

 

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato

o      integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti aggiuntivi? di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o      asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente

 

o      senza vincolo di quote:

¤       lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤       lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤       ogni permesso: in permesso per motivi familiari

¤       motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il IV grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       integrazione del minore (o anche minore etaĠ?): in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna e circ. Mininterno 26/5/05)

¤       motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 26/5/05)

o      entro quote:

¤       motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo

¤       lavoro stagionale: in lavoro subordinato, entro quote, dalla seconda stagione (secondo il TAR Piemonte, anche extra quote e dalla prima stagione)

 

 

6.     Iscrizione anagrafica (*)

 

 

 

7.     Carta di soggiorno (*)

 

o      al rilascio,

¤       di norma, 5 anni;

¤       per soggiorni piu' brevi di un anno, o per corsi di studio inferiori ai 5 anni, la durata necessaria

o      al rinnovo,

¤       di norma, a tempo indeterminato;

¤       per lavoro frontaliero, 5 anni;

¤       per studente fuori corso, un anno, rinnovabile per gli anni occorrenti a completare le verifiche di profitto richieste

¤       negli altri casi, come per il rilascio

 

o      6 anni[24] di soggiorno legale

o      titolaritaĠ di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi (circ. Mininterno 26/5/05, purche' il reddito sia percepito o dichiarato in Italia), residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguitaĠ; Circ. Mininterno 23/10/00 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per lavoro nello spettacolo (e forse, in generale, ex art. 27 T.U.), Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ, studio religioso (?); Circ. Mininterno 4/1/01 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per Òlavoro subordinato a tempo determinatoÓ (in senso contrario, Tar Umbria); Tar Campania: rilevante il titolo del permesso, non il tipo di rapporto di lavoro effettivamente in corso

o      reddito superiore allĠassegno sociale, anche associato a potenziale (da Relazione illustrativa del Regolamento) trattamento pensionistico per invaliditaĠ; Circ. Mininterno 23/10/00: reddito commisurato (come per ricongiungimento) al numero dei familiari conviventi, anche se la carta non eĠ richiesta per loro (nota: coerente con art. 9, co. 1 T.U.)

o      assenza di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui allĠart. 380 (delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere) e allĠart. 381, non colposi (corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti) c.p.p.

 

 

o      copia passaporto o documento di identita' rilasciato dall'autorita' italiana (del richiedente ed eventualmente dei familiari) da cui risulti la nazionalita', l'anno e il luogo di nascita del titolare

o      copia dichiarazione dei redditi o modello CUD[27] (del richiedente ed eventualmente di familiari conviventi non a carico); Circ. Mininterno 23/10/00: in caso di soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi (es.: colf), sufficiente documentazione equivalente (buste-paga, ricevute versamenti INPS, etc.)

o      certificato casellario giudiziale e certificato iscrizioni a procedimenti penali in corso (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      foto tessera in 4 esemplari (del richiedente ed eventualmente dei familiari)

o      eventuale documentazione che dimostri la minore etaĠ e/o l'esistenza dei vincoli familiari; la documentazione

-       legalizzata[28] dal consolato italiano, o solo validata in caso di convenzioni internazionali vigenti che escludano la necessitaĠ di legalizzazione dei documenti (es.: la Convenzione dellĠAja del 1961, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia)

-       rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 da parte dellĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana in mancanza di autoritaĠ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaĠ dei documenti attestanti qualitaĠ che non possono essere oggetto di autocertificazione; la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria ossea

-       non eĠ richiesta per il figlio minore che abbia fatto ingresso per ricongiungimento (e per quello che abbia fatto ingresso al seguito o che sia nato in Italia e sia stato registrato allĠanagrafe?)

o      certificazione di disponibilita' di alloggio con attestazione dellĠufficio comunale di conformita' con requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nel Comune di Modena e nella Regione Toscana), o certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dallĠASL (solo in caso di richiesta di carta di soggiorno anche per i familiari)

 

 

o      coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983

o      familiari con diritto di soggiorno: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

o      ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore italiano)

o      coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983

o      familiari con diritto di soggiorno:

¤       in caso di cittadino stabilitosi in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per prestazione di servizi: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

¤       in caso di cittadino stabilitosi in Italia per altri motivi: familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico); nota: lĠart. 5, co. 4, lettera b, T. U. Comunitari sembra ampliare (ma in modo incomprensibile) lĠelenco

o      ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario)

 

 

 

 

o      dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

o      con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

o      dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

o      dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

 

 

 

 

 

8.     Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (*)

 

 

o      diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro

o      composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, almeno uno della Polizia di Stato

o      istituito con decreto del prefetto, che puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base

o      nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite forme di raccordo con gli uffici competenti in materia di lavoro

 

o      generalitaĠ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro

o      generalitaĠ e residenza allĠestero o, per chiamata numerica, numero (e nazionalita?) dei lavoratori da assumere

o      trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono l'applicazione di un CCNL anche a datori non associati), riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      dichiarazione di impegno a comunicare (entro 5 gg. dal verificarsi dellĠevento, da art. 36 bis Regolamento) ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (in particolare: data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza, da art. 36 bis Regolamento)

o      garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nel Comune di Modena e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno[35]

o      eventuale richiesta di trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari da parte dello Sportello unico

o      autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, per le attivitaĠ per cui lĠiscrizione eĠ richiesta[36]

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro[37] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/05, nella misura del doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di familiari non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore [38]); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile)

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni,  a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (> 20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale[39]; la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lĠalloggio[40] (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)[41]

 

o      richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)

o      il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa

o      il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per lĠimpiego (nota: ambiguita' nel testo dell'art. 30 sexies Regolamento) comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende confermare la richiesta di assunzione

o      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego, di accertata indisponibilitaĠ o di conferma della richiesta, si procede

o      richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta

o      spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa dĠufficio), entro 30 gg.[44]

o      trasmette lĠinformazione relativa allĠavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[45], per rapporto a tempo determinato

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego[47], nelle liste di mobilitaĠ[48] (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ[49]) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[50], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[51] (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[52], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ)

o      per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lĠiscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui allĠarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68[53] equivale allĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ ovvero alla registrazione nellĠelenco anagrafico[54]

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 6 mesi[55], previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della autocertificazione attestante la disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi (dubbia costituzionalitaĠ); la durata del permesso rinnovato viene fissata alla stipula del nuovo contratto, o solo dopo la scadenza del vecchio permesso? (nel primo caso, rischio di scadenza anteriore a quella del periodo di possibile iscrizione al collocamento)[56]

o      in mancanza di nuovo contratto, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa

 

o      le attivitaĠ possono riguardare

¤       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

¤       insegnamento privato supplementare

¤       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

¤       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

¤       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarietaĠ o di emergenza (per calamitaĠ naturali o simili)

¤       l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (da L. 80/2005)

o      le prestazioni non possono, in un anno solare, comportare compensi complessivi superiori, con riferimento a un unico committente, a 5000 euro[57]

o      le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da L. 80/2005)

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)[59]

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva[60], per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nel Comune di Modena e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi[61] di disoccupazione tollerata); per rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, le parti, ai fini del rinnovo del permesso, integrano il contratto di lavoro in modo da renderlo un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Minlavoro 9/05; chiarimento del Governo: sufficiente una comunicazione da parte del datore di lavoro che certifica che il lavoratore ha gia' un alloggio)

 

 

 

o      eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni

o      eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia); nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15[64], T.U.)

o      accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14[65], T.U.)

 

o      carta di soggiorno (art. 9, co. 4, T.U.)

o      permesso per lavoro autonomo (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il IV grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (in contrasto, Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la possibilitaĠ di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato disposto lĠaffidamento a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, di cui allĠart. 2 L. 184/83 )

o      permesso per studio o formazione (per non oltre 1040 ore annuali; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti aggiuntivi? di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      permesso per asilo (art. 17, Convenzione di Ginevra)

o      permesso per motivi umanitari (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05)

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)[66]

 

o      lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa)

o      formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[70], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo[71]; nota: la circ. Mininterno 4/3/05 interpreta la norma come se la conversione studio-lavoro fosse successiva al compimento della maggiore eta')

o      lavoro stagionale, dalla seconda stagione, in presenza di contratto di lavoro (contratto di soggiorno per lavoro?), entro quote (TAR Piemonte: anche extra quote e dalla prima stagione)

o      affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il IV grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o      integrazione del minore (o anche minore etaĠ?), con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri[72]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaĠ di un contratto di lavoro (o di un contratto di soggiorno per lavoro?)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato (contratto di lavoro o contratto di soggiorno per lavoro?)

 

o      la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di comportamento intenzionale)

o      in caso di lavoro subordinato non stagionale, e' esplicitamente sanzionato solo l'occupare "lavoratori" (al plurale); la cosa e' stata considerata come esclusione della punibilita' nel caso di un singolo lavoratore occupato dal Trib. Treviso

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggionro non e' punibile

 

 

9.     Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale (*)

 

o      la chiamata puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati

o      accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o      termine di 2 gg. per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      rilascio o diniego del nulla-osta[75] al lavoro da parte dello Sportello unico[76] entro 20 gg.[77] dalla richiesta

o      ai fini dellĠaccertamento del rispetto delle condizioni retributive e assicurative previste dai CCNL ci si conforma alle convenzioni eventualmente stipulate dalle parti a livello regionale

 

 

 

 

 

o      la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di comportamento intenzionale)

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

 

 

 

10.  Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo (*)

 

o      dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

o      con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

o      dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

o      dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

 

 

o      dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione in albo professionale o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?) in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lĠattestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; in tutti i casi, o solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)

 

 

o      disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione

o      disponibilitaĠ di reddito[84] non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket (nel 1998 era di circa 16 milioni di lire annui; successivamente la disciplina dellĠesenzione dal ticket eĠ stata riformata; soglia di riferimento: assegno sociale? Circ. Mininterno 27/1/99 e 10/5/99 in questo senso; in senso contrario Vademecum Mininterno 2000), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000; nota: ancora valido?)

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)

 

o      assolvimento degli adempimenti richiesti per lo svolgimento dellĠattivitaĠ

o      dimostrazione della disponibilitaĠ di alloggio e di reddito non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale (da circolare Mininterno 19/05/2001; in contrasto con art. 26, co. 3 T.U.; in senso contrario, sent. TAR: si applica l'art. 26, co. 3 T.U.)[85]

 

o      assistenza sanitaria

o      edilizia popolare

o      assistenza sociale

o      studio

o      ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[87] o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)

o      conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o      formazione e riqualificazione

o      accesso agli istituti di patronato

 

o      carta di soggiorno (art. 9, co. 4, T.U.)

o      permesso per lavoro subordinato (art. 6, co. 1, T.U.)

o      permesso per motivi familiari (art. 6, co. 1, T.U.), motivi umanitari o integrazione del minore (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento)

o      permesso per asilo (artt. 18 e 19, Convenzione di Ginevra)

o      permesso per affidamento (Circ. Mininterno 9/4/01); nota: la Sent. Corte Cost. 198/2003 parifica i minori comunque affidati, inclusi quelli affidati di fatto a familiari entro il IV grado, e quelli sottoposti a tutela ai minori titolari di permesso per affidamento (in contrasto, Circ. Mininterno 13/11/00 esclude la possibilitaĠ di lavorare per minori non accompagnati per i quali non sia stato disposto lĠaffidamento a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, di cui allĠart. 2 L. 184/83 )

o      permesso per richiesta di asilo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

 

o      lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo

o      motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99; incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa)

o      formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza, entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo[89]; nota: la circ. Mininterno 4/3/05 interpreta la norma come se la conversione studio-lavoro fosse successiva al compimento della maggiore eta') e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato[90]; richiesta e consegna del permesso presso lo Sportello unico; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)

o      affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il IV grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o      integrazione del minore (o anche minore etaĠ?), con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), al compimento della maggiore etaĠ, a condizione (non applicabile, secondo il TAR Puglia, a chi si trovasse in Italia prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02) di

-       assenza di decisione (di rimpatrio? o, piuttosto, presenza di decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio?) da parte del Comitato per i minori stranieri[91]

-       presenza in Italia da almeno 3 anni

-       inserimento da almeno 2 anni in un progetto di integrazione gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-       disponibilitaĠ di alloggio

-       svolgimento di attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge o disponibilitaĠ di un contratto di lavoro (o di un contratto di soggiorno per lavoro?)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

 

 

11.  Sponsorizzazione e autosponsorizzazione[92] (*)

 

 

12.  Formazione di lavoratori allĠestero (*)

 

 

 

13.  Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche (*)

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato (in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivita' come altamente specialistica) di societaĠ con sedi o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di societaĠ estere con sede principale in Stato membro del WTO, o dirigenti di sedi principali in Italia di societaĠ italiane o di Stato membro dellĠUE, impiegati nello stesso settore per almeno 6 mesi[95] prima del loro trasferimento in Italia:

¤       il trasferimento puoĠ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni

¤       al termine, possibile lĠassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellĠazienda presso cui il trasferimento eĠ stato effettuato

o      lettori, ricercatori e professori universitari:

¤       la richiesta da parte dellĠuniversitaĠ (anche privata) o dellĠistituto istruzione superiore e di ricerca pubblico o privato, per lĠassunzione anche a tempo indeterminato, deve attestare il possesso dei requisiti professionali da parte dello straniero

o      traduttori e interpreti:

¤       necessaria anche la presentazione del titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eĠ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato, previa verifica della legittimitaĠ dellĠente, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

¤       nulla-osta necessario anche per attivitaĠ autonoma (richiesta presentata dallo straniero, corredata da contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere)

o      colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia:

¤       deve essere prodotto il contratto di lavoro stipulato allĠestero, autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana (nota: presuppone la forma scritta del contratto; dovrebbe essere sufficiente documentazione che dimostri l'esistenza del contratto)

o      lavoratori (in numero limitato da Regolamento) alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici (prestazioni qualificate, da Regolamento) per un tempo limitato

¤       le condizioni retributive, previdenziali e assistenziali non devono essere inferiori a quelle previste, rispettivamente, dai contratti collettivi e dalla normativa italiana

o      lavoratori marittimi dipendenti da societaĠ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (nota: gli stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica sono giaĠ esonerati, ex art. 5, co. 1, L. 88/01, dallĠobbligo di munirsi di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellĠautorizzazione al lavoro)[96]:

¤       nulla-osta (nota: il Regolamento cita ancora lĠautorizzazione al lavoro) non richiesto

¤       sufficiente il visto di ingresso per la permanenza sulla nave, anche in acque territoriali o in porto

¤       in caso di sbarco, necessario chiedere il permesso di soggiorno entro 8 gg. lavorativi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro[97], temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi[98], nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie

¤       nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 13 Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte dell'appaltante) agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio[99]

¤       obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤       nota: possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore; il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento); sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento); il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.): il permesso non e' quindi rinnovabile un numero illimitato di volte, e non consente di accedere alla carta di soggiorno

o      lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici:

¤       nulla-osta rilasciato

-       con procedure stabilite con decreto del Ministro del lavoro (quale?), unitamente al codice fiscale, dalla Direzione generale per lĠimpiego Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma[100] o dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, sentito il Dipartimento dello spettacolo

-       previo nulla-osta provvisorio dellĠautoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza (da Testo unico; o, come per gli altri casi, previo parere del questore?)

-       prima dellĠingresso, salvo il caso di artisti o di impiego di durata < 3 mesi (da T.U.; in questi casi, possibile impiego di stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo, eventualmente previa conversione del permesso?)

-       con durata iniziale < 12 mesi[101]

¤       rilascio del nulla-osta comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lĠimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro

o      giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti, regolarmente retribuiti, di organi di stampa o di emittenti televisive o radiofoniche straniere:

¤       nulla-osta non richiesto

o      persone che svolgono, secondo le norme di accordi internazionali ratificati dallĠItalia, attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:

¤       il nulla-osta 

-       deve rientrare nei limiti numerici stabiliti dagli accordi

-       ha durata < 1 anno, salvo che sia diversamente previsto dallĠaccordo

-       in caso di ingresso per vacanze-lavoro, puoĠ essere chiesto successivamente allĠingresso, con durata < 6 mesi in totale, e < 3 mesi con lo stesso datore di lavoro

o      persone collocate Òalla pariÓ (al di fuori di programmi di scambio e mobilitaĠ di giovani):

¤       durata del nulla-osta < 3 mesi

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente extra quote[102]) assunti, anche a tempo indeterminato (se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; da circ. Mininterno 1/6/2004), presso strutture sanitarie pubbliche e private (nota: lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/87; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, che considera possibile l'assunzione solo a tempo determinato, che non incide sull'organico):

¤       lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (quale?)

¤       il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale, previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

 

o      attivitaĠ nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale; in questo caso non eĠ richiesto il nulla-osta al lavoro, e il visto di ingresso per studio o formazione eĠ rilasciato, nei limiti del contingente annuo di ingressi per formazione professionale (art. 44 bis, co. 5 e 6, Regolamento), su richiesta dei soggetti di cui allĠarticolo 2, co. 1, del d.m. 142/98, accompagnata dal progetto formativo, redatto ai sensi dellĠart. 18 L. 196/97 e vistato dalla Regione

o      attivitaĠ di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallĠorganizzazione dalla quale dipendono; il nulla-osta al lavoro eĠ rilasciato su richiesta dellĠorganizzazione presso la quale avraĠ luogo lĠattivitaĠ, accompagnata da un progetto formativo contenente lĠindicazione della durata dellĠaddestramento e approvato dalla Regione[104]

 

 

 

 

o      lavoratori dello spettacolo

o      stranieri ammessi per formazione professionale (nota: il riferimento e' incompatibile con la stesura definitiva del Regolamento)

o      marittimi

o      circensi

o      artisti

o      sportivi professionisti

o      giornalisti corrispondenti

o      personale di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali; nota: errori materiali nel testo dell'art. 40, co. 2 Regolamento, riguardo agli infermieri professionali)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[107])

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto, validitaĠ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[108])

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, la durata massima del permesso eĠ di un anno, rinnovabile in caso di corsi pluriennali

o      utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eĠ consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤       il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/01), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤       disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore)

¤       disposizioni piuĠ favorevoli:

-       per gli sportivi professionisti, consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societaĠ nellĠambito della stessa federazione sportiva (nota: errori materiali nel testo di art. 40, co. 23, Regolamento)

-       traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

-       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso eĠ rinnovabile per tutta la durata del corso, in caso di corsi pluriennali (a prescindere dal rapporto di lavoro)

o      convertibilitaĠ del permesso:

¤       di norma il permesso non eĠ convertibile

¤       per stranieri ammessi per formazione professionale, il permesso (che originariamente non eĠ per lavoro) eĠ convertibile, a corso di formazione concluso, in permesso per lavoro subordinato (previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro[109]) o autonomo (previa certificazione dei requisiti da parte dello Sportello unico[110]) entro quote (art. 14, co. 6[111] Regolamento; nota: il riferimento errato al comma 5 non tiene conto della rinumerazione)

 

 

 

14.  Ingresso e soggiorno per studio, formazione professionale e attivitaĠ scientifica (*)

 

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolaritaĠ) ed eventuale idoneitaĠ per lĠaccesso allĠuniversitaĠ nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione dellĠAja del 1961, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno (nota: lĠart. 34 Regolamento sulle modalitaĠ di prestazione di garanzia eĠ stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento contenuto nellĠart. 46 Regolamento rimane)

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di allĠepoca £. 750.000; da circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

 

 

 

o      titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico  o umanitario (motivi umanitari?), motivi religiosi (ovviamente, se in possesso di titolo conseguito in Italia o equipollente)

o      stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno in possesso di titolo superiore conseguito in Italia[114] (es.: per studio, o per richiesta asilo)

o      stranieri ovunque soggiornanti e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane allĠestero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo

 

 

 

á      Consentito lĠingresso per studio, alle condizioni stabilite nel decreto-visti del Ministro degli affari esteri (nota: da aggiornare)[116]

o      di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale a tempo pieno e di di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento e della validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso

o      di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellĠistruzione e dellĠuniversitaĠ, o dal Ministero dei beni culturali

o      di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento, la validitaĠ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso

 

 

 

o      per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o      per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento

 

o      le attivitaĠ possono riguardare

¤       piccoli lavori domestici a carattere straordinario, inclusa assistenza a bambini, anziani, malati o disabili

¤       insegnamento privato supplementare

¤       piccoli lavori di giardinaggio o di pulizia edifici o monumenti

¤       realizzazione di manifestazioni sociali, culturali, caritative o sportive

¤       collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di solidarietaĠ o di emergenza (per calamitaĠ naturali o simili)

¤       l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi (da L. 80/2005)

o      le prestazioni non possono, in un anno solare, comportare compensi complessivi superiori, con riferimento a un unico committente, a 5000 euro[117]

o      le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (da L. 80/2005)

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[119], entro quote (conversioni successive a laurea o laurea specialistica e quelle improbabili al compimento della maggiore etaĠ, detratte da quote per lĠanno successivo[120]; nota: la circ. Mininterno 4/3/05 interpreta la norma come se la conversione studio-lavoro fosse successiva al compimento della maggiore eta')

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia)

 

o      titolare di permesso per motivi familiari, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5 T.U.)

o      titolare di permesso per affidamento, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.)

o      minore comunque affidato ai sensi della L. 184/83, al compimento dei 18 anni (art. 32, co. 1 T.U.); Sent. Corte Cost. 198/03: incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il IV grado; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02

o      titolare di permesso per integrazione del minore, al compimento dei 18 anni[121], a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)[122] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

o      titolare di permesso per motivi umanitari per protezione sociale (art. 18, co. 5 T.U.) o sicurezza pubblica (L. 155/05)

 

o      al ricongiungimento familiare (se il permesso ha durata > 1 anno)

o      allĠiscrizione facoltativa al SSN (con pagamento di contributo forfetario, che non copre i familiari; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di £. 750.000 da circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

o      allĠassistenza sociale a paritaĠ con gli italiani, esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione in materia di assistenza sociale (se il permesso ha durata > 1 anno)

 

 

15.  Professioni (*)

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero

o      iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠordine dei medici)

 

o      dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

o      con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

o      dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

o      dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

 

 

 

 

o      richiesta esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o      misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale[124]), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; per lĠespletamento di tali misure, se lo straniero eĠ allĠestero, eĠ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento)

o      obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o      valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o      titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

o      ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco per le professioni per cui tale tenuta eĠ prevista:

-       Attuario, Avvocato, Procuratore, Commercialista, Biologo, Chimico, Agronomo e forestale, Geologo, Ingegnere, Agente di cambio, Psicologo, Consulente del lavoro, Ragioniere e perito commerciale  (Ministero grazia e giustizia)

-       Consulente di proprieta' industriale  (Ministero industria)

-       Tecnico sanitario e di radiologia medica  (Ministero sanita')

-       Docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche  (Ministero pubblica istruzione)

-       Esperto in materia di pianificazione territoriale (Ministero lavori pubblici)

o      per le professioni che richiedono una formazione universitaria o in istituto di istruzione superiore di almeno 3 anni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

¤       il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie

¤       il Ministero dell'universita' per il personale ricercatore universitario

¤       il Ministero della pubblica istruzione per i docenti di istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche

-       il Ministero dell'universita' in tutti gli altri casi

o      per le altre professioni:

-       il Ministero per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo

¤       il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado

¤       il Ministero del lavoro per professioni per le quali sono richiesti attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 845/78 o della legge 56/87 o della normativa in materia di contratti di formazione

-       il Ministero dei trasporti per le professioni marittime

-       il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in tutti gli altri casi

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario  comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o      presso il Minsalute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale (iscrizione e cancellazione in base a Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni)

o      per lĠiscrizione agli albi e agli elenchi speciali, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento della professione (esonero in caso di titolo abilitante conseguito in Italia; possibilitaĠ di sostenere una seconda prova in caso di esito negativo della prima; da circ. Min. SanitaĠ 12/4/2000); accertamento  effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Minsalute, con oneri a carico dell'interessato

o      le regioni Calabria (eĠ vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/02, 27/12/02 e 18/9/03)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      il Minsalute provvede, con le stesse modalitaĠ, al riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivitaĠ nellĠambito del SSN

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote[126], comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizione delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea[127]

 

 

16.  Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari (*)

 

 

o      lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)

 

o      coniuge non legalmente separato

o      figli minori non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese dĠorigine o di provenienza, ovvero genitori che abbiano piuĠ di 65 anni nel caso in cui gli altri figli non siano in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere loro (circ. MAE citata da circ. Mininterno 9/9/05 inverte l'attribuzione del requisito di carico, applicandolo solo al caso degli ultra-65-enni)

o      figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invaliditaĠ totale[128]

 

o      disponibilitaĠ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nel Comune di Modena e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria

o      disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori allĠimporto

-       dellĠassegno sociale per lĠingresso di un familiare

-       del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari

-       del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari

 

o      Sent. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari

o      Sent. C-459-1999: il familiare che possa provare l'esistenza del legame coniugale o familiare non puo' essere respinto alla frontiera per il semplice fatto di non essere in possesso di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso

o      Sent. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

 

o      al carattere non necessario del requisito di convivenza (Sent. C-267-1983; nello stesso senso, Sent. Corte d'Appello Catania 30/3/2004; in senso contrario Sent. Cass. n. 8034/2003) e al permanere del diritto di soggiorno fino a scioglimento formale dell'unione (Sent. C-267-1983; in senso contrario Ord. Cons. Stato. n. 767/2005)

o      e al non potersi respingere alla frontiera il familiare che, privo di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso, possa provare l'esistenza del legame familiare (Sent. C-459-1999)

o      al non potersi imporre ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (Sent. C-157-03)

 

o      carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito

o      attestazione del Comune di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nel Comune di Modena e nella Regione Toscana) o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

o      documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ[130]

o      documentazione attestante, per ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico, il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco (unĠordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse va valutata con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui il familiare risiede, e che attestazioni da parte delle autoritaĠ locali sulla dipendenza economica del familiare dal figlio sono rilevanti)

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invaliditaĠ totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne) o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore (per ricongiungimento con genitore a carico)

 

 

 

 

 

 

o      al minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.)

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi ad esempio, in caso di richiedente asilo , e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,  Regolamento; mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca); Trib. Firenze: anche al convivente stabile del cittadino italiano (a maggior ragione nel caso in cui tale convivenza sia riconosciuta come legame familiare da un provvedimento straniero avente efficacia nel nostro ordinamento)

o      al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario)

 

o      in relazione a straniero titolare di carta di soggiorno,

¤       a coniuge e figli minori (o minori affidati; da art. 31, co. 2 T.U.) di etaĠ > 14 anni (art. 31, co. 1 e 2 T.U.), conviventi

¤       ad altro familiare ricongiunto (art. 30, co. 4 T.U.)

¤       ai figli maggiorenni totalmente invalidi a carico (art. 16, co. 4 Regolamento, in contrasto con art. 9 T.U.)

o      in relazione a cittadino italiano,

¤       al coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983

¤       agli altri familiari con diritto di soggiorno: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (da combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.)

¤       ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore italiano)

o      in relazione a cittadino comunitario

¤       al coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983

¤       familiari con diritto di soggiorno:

-       in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi: ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza, convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

-       in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per altri motivi: familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico); nota: lĠart. 5, co. 4, lettera b, T. U. Comunitari sembra ampliare (ma in modo incomprensibile) lĠelenco

¤       ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario)

 

 

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[134] o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (circ. Mininterno 23/12/99, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

 

 

 

17.  Minori stranieri[135] (*)

 

o      per ricongiungimento con genitore o affidatario straniero, italiano o comunitario

o      al seguito di genitore o affidatario straniero, italiano o comunitario

o      per richiesta di asilo

o      per adozione (in caso di affidamento pre-adottivo)

o      per studio, presso istituti e scuole secondarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambio (solo se di etaĠ > 14 anni, e col consenso di genitori o tutori)

o      per studio, per corsi scolastici adeguati alle esigenze formative (solo se di etaĠ > 15 anni, in presenza di iscrizione o pre-iscrizione, e previa dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi)

o      per esercizio di attivitaĠ sportiva professionistica, (con richiesta della dichiarazione di assenso del CONI accompagnata da autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente)

o      nellĠambito di programmi solidaristici, previa approvazione, da parte del Comitato minori stranieri, di apposita richiesta

 

 

o      in stato di abbandono, se eĠ privo di assistenza morale e materiale (nota: non coincide con minore non accompagnato)

o      non accompagnato, se eĠ privo di assistenza e rappresentanza (devono sussistere entrambe le condizioni?) da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo la legge italiana (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, DPCM 535/99); nota: in caso di affidamento (in senso atecnico) ad adulti, il minore si considera non accompagnato ove manchino tutela e affidamento formale (dubbi in caso di parenti entro il IV grado, per lĠaffidamento ai quali la legge non richiede un provvedimento formale); Linee guida del Comitato: il minore eĠ accompagnato solo se affidato a genitori regolarmente soggiornanti (nota: in presenza di genitori irregolari il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza!) o, con atto di affidamento legale ai sensi della L. 184/83, a familiare entro il III grado regolarmente soggiornante

 

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPR 535/99) tramite prefettura o ente locale (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo; Linee guida del Comitato: in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato); la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

-       obbligatoria lĠapertura della tutela per il minore non accompagnato? controversia: siĠ (Circolare Mininterno 9/4/01), solo in caso di necessitaĠ (Regolamento Comitato)

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)

-       affidatario:

¤       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

¤       altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

¤       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

¤       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria

-       il minore straniero in stato di abbandono deve essere affidato (art. 37 bis, L. 184/83); poca chiarezza (anche sulla scelta tra affidamento consensuale e affidamento giudiziale) e molta disomogeneitaĠ; attribuzione al Comitato della responsabilitaĠ dellĠaffidamento (Regolamento L. 476/98, DPR 492/99; in contrasto con L. 184/83; disposizione applicata comunque da alcuni Tribunali per i minorenni)

-       lĠaffidamento del minore non accompagnato dovrebbe poter essere disposto anche prima della decisione del Comitato sul rimpatrio (in contrasto con Circolare Mininterno 9/4/01), eventualmente a valle delle indagini, disposte dal Comitato, che accertano se la famiglia costituisca ambiente familiare idoneo (purcheĠ queste siano completate in tempi brevi); lĠaffidamento, in ogni caso, non dovrebbe di per seĠ precludere il rimpatrio; lĠaffidatario dovrebbe, in base alla L. 184/83, essere ascoltato ai fini della decisione sul rimpatrio

-       difficoltaĠ di interpretazione in relazione alla formalizzazione dellĠaffidamento (di fatto) a parenti entro il IV grado: alcuni Tribunali e Giudici tutelari si dichiarano incompetenti a procedere (ad es.: per mancanza di pregiudizio per la condizione del minore), con danno per la posizione (sostanziale e giuridica) del minore

 

o      opera per tutelare, in conformitaĠ con la Convenzione ONU del 1989, i minori stranieri non accompagnati e i minori accolti nel territorio italiano

o      in particolare,

-       vigila sulle modalitaĠ di soggiorno dei minori

-       definisce criteri per lĠammissione di minori accolti, delibera sulle corrispondenti richieste, sullĠaffidamento temporaneo di tali minori e sul loro rimpatrio

-       censisce i minori accolti e i minori non accompagnati

-       accerta lo status di minore non accompagnato

-       promuove, anche mediante convenzioni, le ricerche dei familiari dei minori non accompagnati

o      puoĠ trattare dati sensibili in relazione ai minori

o      eĠ composto da 9 rappresentanti: Presidenza del Consiglio, Minwelfare, MAE, Mininterno, Mingiustizia, ANCI, Unione province italiane, Organizzazioni attive nel settore della famiglia (2); per ogni membro eĠ nominato un supplente

o      opera presso il Minwelfare[136]

o      eĠ presieduto dal rappresentante del Minwelfare[137]

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio

 

o      iscritto nel permesso del genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornante con cui convive, se eĠ di etaĠ < 14 anni; nota: non disciplinato esplicitamente il caso di genitore o affidatario italiano o comunitario

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00; ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: non disciplinato esplicitamente il caso di genitore o affidatario italiano o comunitario

o      ottiene un permesso per affidamento su richiesta dei servizi sociali (Circolare Mininterno 9/4/01), se eĠ affidato a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Miniterno 23/12/99 e 13/11/00); il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito (vedi in seguito); anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaĠ (Circ. Mininterno 13/11/00);  nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il IV grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno)

o      ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)[140]

 

o      motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o      affidamento: lavoro o studio (Circ. Mininterno 9/4/01)

o      integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      minore etaĠ: studio (Circ. Mininterno 13/11/00; nota: non utilizzabile per lavoro)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05): lavoro subordinato o studio (art. 18, co. 5)

o      richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 Regolamento)

 

o      motivi familiari: in permesso

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa

¤       per accesso al lavoro anche senza requisiti[141] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare eĠ un minore affidato (ma, verosimilmente, anche se eĠ minore convivente con i genitori)

o      affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro, anche senza requisiti[142] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni

o      integrazione del minore: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[143], con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)[144] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

¤       frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di lavoro (o di un contratto di soggiorno per lavoro?), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato

o      minore etaĠ: in permesso per affidamento, in caso di affidamento del minore ai sensi della L. 184/83 (Circ. Mininterno 9/4/01; verosimilmente, anche per motivi familiari in caso di affidamento a cittadino straniero; affidamento a cittadino italiano o comunitario non espressamente disciplinato); nota: esclusa la convertibilitaĠ al compimento dei 18 anni (Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalitaĠ: vedi Note, qui sotto)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05):

¤       in permesso per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[145], in presenza di rapporto di lavoro in corso (o contratto di soggiorno per lavoro?), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento) o per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.), o in permesso per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

o      con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino)

o      con lĠart. 32, co. 1 bis - 1 quater, T.U., che non specifica il titolo del permesso, ma solo i requisiti sostanziali per la conversione

o      con la Sent. Corte Cost. 198/2003, che ha chiarito che la possibilitaĠ deve valere anche per

¤       i minori sottoposti a tutela

¤       i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

¤       i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

¤       i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

 

o      in quanto figlio di straniero titolare di carta di soggiorno o in quanto minore a lui affidato (art. 9, co. 1, art. 30, co. 4 e art. 32, T.U.; verosimilmente, in presenza dei requisiti di reddito e alloggio)

o      in quanto figlio di cittadino italiano o comunitario (art. 9, co. 2, e art. 30, co. 4, T.U., ovvero art. 5, co. 4 T. U. Comunitari); nota: e in quanto minore affidato?

o      in quanto titolare dei normali requisiti (il possesso di un permesso illimitatamente rinnovabile  eĠ possibile in caso di minore rifugiato o di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato o autonomo, ex art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circolare Mininterno 23/12/99, in modo peroĠ incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)

 

 

o      figli minori non coniugati ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

 

 

 

o      etaĠ > 15 anni, con contratto di apprendistato per l'espletampento del diritto-dovere di istruzione  e formazione (D. Lgs. 276/2003)[146]

o      assolvimento dellĠobbligo scolastico: promozione dopo il primo anno di scuola superiore, ovvero etaĠ > 15 anni e frequenza scolastica > 9 anni (L. 9/99; L. 30/2000; art. 1, co. 3, D.M. 323/99)

o      assolvimento dellĠobbligo formativo fino ai 18 anni, nel sistema scolastico, nel sistema della formazione professionale o nellĠapprendistato; contratto diverso dallĠapprendistato ammesso solo se consente al minore la frequenza scolastica o la formazione professionale (art. 68, L. 144/99; art. 1, co. 4, D.P.R. 257/00)

o      possesso di un titolo di soggiorno che abiliti al lavoro: carta di soggiorno, motivi familiari, affidamento, integrazione del minore (e minore etaĠ? no, secondo la Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalitaĠ), lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, asilo; ovvero, condizione di minore comunque affidato ai sensi della L. 184/83 (Sent. Corte Cost. 198/03, incluso minore sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il IV grado)

 

o      lo straniero nato e legalmente residente in Italia ininterrottamente fino ai 18 anni acquista la cittadinanza italiana (per beneficio di legge) se la sceglie prima di compiere 19 anni

o      lo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato e legalmente residente in Italia da almeno tre anni puoĠ chiedere la concessione (discrezionale) della cittadinanza italiana (per naturalizzazione)

o      il rifugiato e lĠapolide (anche minorenni?) possono chiedere la naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale in Italia

o      i figli minori conviventi di uno straniero che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana la acquistano anchĠessi (nota: la convivenza deve essere stabile ed effettiva al momento dellĠacquisto o del riacquisto della cittadinanza, e deve essere adeguatamente documentata; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/92)

o      il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana; la perde se lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

 

 

 

18.  Protezione sociale e sicurezza pubblica (*)

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

o      disponibilitaĠ di operatori competenti

o      disponibilitaĠ di strutture logistiche adeguate

o      esistenza di rapporti con lĠente locale o con altre istituzioni rilevanti

o      definizione di un programma di integrazione adeguato (tutela fisica e psicologica, formazione professionale finalizzata a sbocchi lavorativi, e, se necessario, alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana)

o      adozione di procedure per la tutela dei dati personali

o      assenza di misure di prevenzione ovvero denunce o condanne per reati di cui al T.U. o per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. a carico dei responsabili

o      rispondenza dei programmi ai requisiti fissati con decreto del Ministro delle pari opportunitaĠ

o      sussistenza dei requisiti di professionalitaĠ e organizzativi necessari per la realizzazione del programma

o      comunicano al Sindaco lĠinizio del programma

o      rappresentano, se necessario, lo straniero in tutti gli adempimenti amministrativi

o      presentano un rapporto semestrale allĠente locale

o      tutelano la sicurezza dello straniero e, anche a programma concluso, la riservatezza dei dati personali

o      comunicano a Sindaco e Questore eventuali interruzioni della partecipazione al programma da parte dello straniero

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento

o      condotta incompatibile con il programma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato)

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circolare Ministero della SanitaĠ)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (o nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00?)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[148], con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di rapporto di lavoro in corso (o contratto di soggiorno per lavoro?), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

 

 

o      su iniziativa del questore

o      su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza

o      su richiesta del procuratore della Repubblica

o      in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o dagli altri organi che ne avevano chiesto il rilascio o comunque accertate dal questore

o      quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

o      accesso ai servizi assistenziali

o      accesso allo studio

o      iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione

o      svolgimento di attivita' lavorativa subordinata

o      conversione del permesso, alla scadenza, in permesso per lavoro subordinato (verosimilmente, entro quote anno successivo) o studio

 

 

                                                                    III.     Allontanamento, sanzioni e detenuti (*)

 

19.  Respingimento alla frontiera (*)

 

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o      quando eĠ privo dei requisiti previsti per lĠingresso (documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso, ovvero carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o visto di reingresso)

o      esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      eĠ stato condannato (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, il favoreggiamento migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione

o      eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

o      eĠ giaĠ stato riconosciuto rifugiato in altro Stato

o      proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lĠItalia, senza chiedere asilo

o      soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      eĠ stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o eĠ pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartiene ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali  o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico diintercettazioine in acque teritoriali)

 

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice

o      in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di respingimento fondato sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo, ovvero in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana)

 

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

o      nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)

o      in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: con l'Albania del 25/3/1997, con protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in questione,

-       la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)

¤       per navi nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera

¤       per navi prive di nazionalita'

¤       per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/03)

-       la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo

¤       per navi italiane

¤       per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o contigue)

¤       per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)

¤       per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/03; deve considerarsi esclusa?)

 

 

20.  Espulsione (*)

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato

o      a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)

o      come misura di prevenzione

o      per soggiorno illegale

 

o      disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore

o      l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellĠinterno), o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche, non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005)

o      il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      fino al 31/12/2007, se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005)

o      fino al 31/12/2007, non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale (vedi sotto)

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso, o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.)

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni[150]

o      per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo[151]

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusi i casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusi i casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in questo caso

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allĠart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose

-       allĠart. 1 L. 575/65, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[152]

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero

-       che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

-       che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dallĠingresso o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza (l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero; da Sent. Cass. 7668/2004; nota: impossibile per lo straniero ottenere l'apposizione del timbro in caso di ingresso da frontiera interna; il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso - da Sent. Cass. 11323/2005)

-       che abbia subito la revoca (inclusa quella conseguente alla condanna per violazione delle norme sul diritto d'autore o vendita di marchi contraffatti) o lĠannullamento del permesso di soggiorno

-       che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.

-       che non abbia rispettato lĠinvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso (art. 12, co. 2 Regolamento; nota: il riferimento e' all'espulsione ai sensi dell'art. 13 T.U., senza ulteriori specificazioni; verosimilmente, il caso e' assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno, di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.)

-       che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo[153] (nota: manca una disposizione esplicita[154], ma lĠart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allĠesecuzione del provvedimento; a fortiori dovraĠ essere espulso in caso di mancato rispetto del termine)

-       che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusa indigenza; circ. Mininterno 15/1/05: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo)

-       che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

-       che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE)

o      eseguita con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro i 60 gg. successivi alla scadenza, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[155]

 

o      decreto di espulsione comunicato allo straniero, con indicazione delle modalitaĠ di impugnazione, con traduzione (da Regolamento: sintesi) in lingua da lui conosciuta (da Regolamento: a lui comprensibile) o, se non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo (Sent. Cass.: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima; Trib. Ancona: il ricorso a lingua diversa va motivato); vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario)

o      in caso di straniero sottoposto a procedimento penale o a provvedimenti di arresto in flagranza o di fermo (nota: non e' considerato il caso in cui sussistano comunque esigenze processuali)

-       il questore richiede il nulla-osta allĠespulsione allĠautoritaĠ giudiziaria;

-       il nulla-osta non puoĠ essere concesso in caso di procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o allĠart. 12 del T.U.

-       una volta estinta o revocata lĠeventuale misura di custodia cautelare[156] in carcere, il nulla-osta eĠ negato solo (L. 155/2005)[157] in presenza di inderogabili esigenze processuali anche in relazione allĠinteresse della persona offesa (esecuzione dellĠespulsione sospesa fino a comunicazione della cessazione delle esigenze processuali); nota: la necessita' di celebrare il processo per direttissima rientra tra le inderogabili esigenze processuali?

-       lĠautoritaĠ giudiziaria decide allĠatto della convalida dellĠarresto o del fermo, o col provvedimento con cui si dichiara revocata o estinta la custodia cautelare, o, negli altri casi, entro 15 gg. dalla richiesta del questore (in questi casi, possibile il trattenimento in CPT in attesa della decisione; silenzio-assenso dopo i 15 gg.)

-       non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione (confisca ex art. 240 c.p.)

-       applicazione (oltre che delle sanzioni ordinarie per reingresso anticipato senza autorizzazione) dellĠart. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della scadenza del divieto di reingresso o del termine per la prescrizione del reato piuĠ grave (se successivo); ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

o      convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (da L. 271/2004)[158]:

-       comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.

-       esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

-       lo straniero e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio (nota: difficilmente fruibile; non e' chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L , DPR 115/2002, che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

-       lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete

-       udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

-       nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto in un CPT, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

-       il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

-       una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

-       decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004)[159] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento[160]; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004)

o      il ricorso deve essere presentato entro 60 gg.[161] dalla data del provvedimento[162] (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana[163]; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allĠautoritaĠ che ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)

o      il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[164] (termine a carattere ordinatorio)[165]

o      diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellĠerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallĠart. 229 L del DPR 115/02)[166]

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni[167] (salvo diversa disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione[168], tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana; la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/05)

á      Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero

á      Reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[169] in caso di reingresso in violazione del divieto conseguente alla normale espulsione disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo[170]

á      Reclusione, con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo [171], in caso di reingresso in violazione del divieto conseguente a

o      espulsione disposta dal giudice: da 1 a 4 anni

o      espulsione adottata per una precedente violazione del divieto di reingresso: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[172]

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[174] in CPT e nuova espulsione

o      per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[175], con arresto obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[176] in CPT e nuova espulsione

á      Reclusione, con arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[177] in CPT, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT per straniero espulso

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: da 1 a 4 anni

o      per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[178]

 

 

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, e dal giudice di pace di Torino al caso di un omosessuale senegalese) o  sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito; non al padre in quanto tale?)

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)

o      familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi (Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano minorenne e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')

o      titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)

o      apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)

 

o      eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

 

 

 

21.  Trattenimento nei CPT (*)

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

 

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[184] in CPT e nuova espulsione

o      per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[185], con arresto obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[186] in CPT e nuova espulsione

á      Reclusione, con arresto obbligatorio, rito direttissimo e trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[187] in CPT, in caso di presenza illegale sul territorio dello Stato successiva a espulsione adottata per mancato rispetto del termine di 5 gg. per lasciare lĠItalia in caso di impossibilitaĠ di effettuare o prolungare il trattenimento nel CPT per straniero espulso

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: da 1 a 4 anni

o      per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[188]

 

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellĠattivitaĠ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000 emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza

 

o      la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento

o      la comunicazione alla autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CPT) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la tutela della salute psico-fisica

o      la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CPT

o      la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      la possibilitaĠ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato

o      la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore

o      la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva

o      il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puoĠ determinare una lesione dellĠidentitaĠ

o      la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaĠ sessuale

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

 

22.  Sanzioni a carico di terzi (*)

 

 

 

o      la punibilita' sussiste anche in assenza di dolo (da lavori preparatori L. 189/2002: e' stato respinto un emendamento che mirava a limitare l'illecito al caso di comportamento intenzionale)

o      in caso di lavoro subordinato non stagionale, e' esplicitamente sanzionato solo l'occupare "lavoratori" (al plurale); la cosa e' stata considerata come esclusione della punibilita' nel caso di un singolo lavoratore occupato dal Trib. Treviso

o      il contratto di lavoro, in mancanza delle condizioni di soggiorno idonee, e' nullo: non si applicano le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi connessi con il regolare svolgimento del rapporto (L. 608/1996); permane l'obbligo per il datore di lavoro in materia di retribuzione e contribuzione per il periodo in cui l'attivita' e' stata di fatto prestata (art. 2126 c.c.)

o      il committente di una prestazione di lavoro genuinamente autonoma da parte di straniero privo di idoneo permesso di soggionro non e' punibile

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

o      il responsabile eĠ punito con la reclusione da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[192], e con la multa fino a 15.000 euro[193] per ogni persona

o      se il fatto eĠ commesso per trarne profitto, anche indiretto[194][195], il responsabile eĠ punito con la reclusione da 4 a 15 (da L. 271/2004)[196] anni, e con la multa di 15.000 euro[197] per ogni persona

o      se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o piuĠ persone, se le persone sono state esposte a rischi per la vita o per lĠincolumitaĠ, o sono state sottoposte a trattamento inumano o degradante, ovvero (da L. 271/2004)[198] eĠ commesso da 3 o piuĠ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente, le pene di cui ai due paragrafi precedenti (da L. 271/2004)[199] sono aumentate

o      se il fatto eĠ commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lĠingresso di minori da destinare allo sfruttamento, la pena e' aumentata in misura che va da un terzo alla meta' (da L. 271/2004)[200] e si applica la multa di 25.000 euro[201] per ogni persona

o      le circostanze aggravanti prevalgono su quelle attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e (da L. 34/2003) 114 c.p.; la diminuzione di pena si applica sulla quantitaĠ risultante dallĠapplicazione delle aggravanti

o      diminuzione della pena fino alla metaĠ per chi collabora con lĠautoritaĠ di polizia o con lĠautoritaĠ giudiziaria

o      arresto obbligatorio in flagranza e confisca del mezzo di trasporto utilizzato

 

 

 

23.  Stranieri condannati o detenuti (*)

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.), o per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso:

-       art. 380: delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, nel massimo a 20 anni; delitti contro la personalitˆ dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumitˆ pubblica, delitto di riduzione in schiavit, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalitˆ di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere

-       art. 381 (non colposi): corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, corruzione di minorenni, lesione personale, danneggiamento aggravato, truffa, appropriazione indebita, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni[202]

o      per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo[203]

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusi i casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusi i casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione (verosimilmente, dopo la decisione)

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in questo caso

 

 

 

o      Messaggio del Mininterno alla questura di Vercelli del 4 Settembre 2001: lĠistanza di rinnovo del permesso non puoĠ essere accolta percheĠ la verifica della sussistenza dei requisiti eĠ superata dal provvedimento dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo straniero eĠ detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaĠ di verifica dei requisiti dovrebbe facilitare il rinnovo, non precluderlo; lĠintepretazione eĠ da rivedere alla luce delle restrizioni comportate dalla Sent. Cassazione n. 30130/03, salvo che non prevalga, in senso contrario, la Sent. Cassazione n. 22161/05)

o      Nota: la mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza fa rientrare lo straniero detenuto in una delle categorie di cui allĠart. 13, co. 2 T.U. (straniero espellibile dal prefetto), e rende quindi automaticamente applicabile, quando la pena residua non superi i due anni, il provvedimento di espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, co. 5 T.U.): per evitarlo, eĠ necessario comunque chiedere il rinnovo del permesso nei termini, a prescindere dallĠesito della richiesta

 

o      accesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 12/4/99 e Circ. Mininterno 2/12/00)

o      la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro (Circ. Minlavoro n. 27/93, confermata da Circ. Mininterno 2/12/00) allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria (tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno, da Circ. Minlavoro n. 27/93)

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12[204] T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

o      esclusa, di fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa

o      Sent. Cassazione n. 30130/03: lĠaccesso allĠaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente si applica anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (deve essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3); possibile, in generale, il rilascio di un permesso per motivi umanitari (art. 5, co. 6 T.U.)

o      Sent. Cassazione n. 22161/05: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaĠ col cittadino italiano

 

 

 

o      l'esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, il favoreggiamento migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione e' motivo di diniego del visto di ingresso

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo); di norma, lo straniero che dovrebbe essere espulso (e tale e' lo straniero cui dovrebbe essere revocato il permesso, se ne fosse titolare) non e' ammesso nel territorio dello Stato (art. 4, co. 6, T.U.)

o      di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta

-       rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

-       rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

-       revoca del permesso di soggiorno

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo)

o      la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003

o      diniego della carta di soggiorno, in caso di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui allĠart. 380 e allĠart. 381, non colposi c.p.p.

o      revoca della carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p.; rilascio, se non si deve procedere a espulsione, di altro permesso per il quale siano soddisfatti i requisiti

 

 

                                                         IV.     Assistenza, previdenza sociale e integrazione (*)

 

24.  Assistenza sanitaria (*)

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo politico; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico ai sensi della Costituzione? , di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

-       asilo umanitario; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato ex art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale o sicurezza pubblica (L. 155/05), art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile, art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio, art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea, art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso); manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanitaĠ: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (o nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00?)

o      i titolari di carta di soggiorno (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 4 T.U.)

o      permesso ex art. 27, co. 1, lettere a) (dirigenti o personale altamente specializzato), i) (dipendenti da appaltatore con sede allĠestero) e q) (giornalisti o dipendenti da mezzi di informazione stranieri), salvo che siano tenuti a versare lĠIRPEF in Italia

o      permesso per affari

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili)

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari (lĠequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili)

 

 

o      autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

o      permesso di soggiorno in corso di validitaĠ o ricevuta della richiesta di rinnovo

o      autocertificazione del codice fiscale o copia del tesserino relativo

o      dichiarazione con la quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL le variazioni del proprio status

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di famiglia

o      eventuale autocertificazione o certificazione (non citata nelle Linee-guida) dello stato di familiare a carico

o      eventuale autocertificazione o certificazione di iscrizione nelle liste di collocamento (o nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00?); di richiesta della cittadinanza italiana; di iscrizione a corso di studio

o      eventuale dichiarazione da parte della famiglia ospitante attestante la posizione di straniero collocato alla pari

o      ricevuta del versamento sul c/c della Regione ovvero, per chi eĠ tenuto alla dichiarazione dei redditi, autocertificazione o certificazione dellĠavvenuto pagamento dellĠaddizionale IRPEF (nel solo caso di iscrizione volontaria)

 

 

o      in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ 3/11/89

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari

o      in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

 

 

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni

 

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanitaĠ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente nella Regione Lazio)

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti (da Decreto MinsanitaĠ 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/98)

o      soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)

 

o      sulla base di richiesta di visto apposito da parte dello straniero; condizioni:

-       dichiarazione da parte della struttura sanitaria prescelta, che indichi tipo di cura, data di inizio e durata dellĠintervento e della degenza prevista

-       attestazione del versamento, a favore della struttura, di una cauzione del 30% del costo previsto[206]

-       dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi (anche mediante prestazione di garanzia; da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00) per la copertura delle spese sanitarie complessive, di quelle per vitto e alloggio per il paziente (durante la fase di convalescenza) e per lĠeventuale accompagnatore (durante lĠintero soggiorno), e di quelle per il loro rimpatrio

-       certificazione, rilasciata allĠestero e tradotta in italiano, attestante, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, la patologia del richiedente

o      nellĠambito di interventi umanitari decisi dal Ministro della sanitaĠ di concerto col Ministro degli affari esteri (art. 12, co. 2, lettera c, D. Lgs. 502/92, come modificato da D. Lgs. 517/93):

-       il Ministero della sanitaĠ individua, sulla base della documentazione acquisita, la struttura idonea a erogare le prestazioni

-       il Ministero della sanitaĠ rimborsa le prestazioni sanitarie (degenza inclusa), ma non le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura

o      nellĠambito di programmi di intervento umanitario decisi dalle Regioni (L. 449/97):

-       le Regioni autorizzano le ASL a erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino nellĠambito di programmi assistenziali approvati dalle Regioni stesse, a favore di stranieri provenienti da Paesi privi delle competenze necessarie e di accordi di reciprocitaĠ sullĠassistenza sanitaria (ovvero nei quali lĠaccordo non sia applicabile per ragioni contingenti)

 

 

25.  Previdenza sociale (*)

 

 

o      nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaĠ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

o      57 anni, con 5 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale

o      con 40 anni di contributi e importo della pensione > 1.2 assegno sociale, a prescindere dall'eta'

o      a 65 anni, con 5 anni di contributi, a prescindere dall'importo

 

 

o      fonti: artt. 31 e 37 Costituzione; art. 2110 c.c.; D.Lgs. 151/01

o      congedo di maternitaĠ (art. 16 D.Lgs. 151/01):

-       2 mesi precedenti data presunta del parto

-       periodo tra data presunta e parto

-       3 mesi dopo il parto

-       giorni tra parto in anticipo e data presunta (aggiunti ai 3 mesi successivi)

o      facoltaĠ di far slittare in avanti di 1 mese lĠastensione, in mancanza di rischi per madre e nascituro

o      possibilitaĠ di estensione del periodo in caso di lavori pericolosi o faticosi

o      applicazione del congedo anche in caso di adozione (tre mesi successivi allĠingresso in famiglia dellĠadottato di etaĠ < 6 anni)

o      possibilitaĠ di astensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio nei primi 8 anni di vita del bambino (fino a 10 mesi complessivi)

o      possibilitaĠ di fruizione dellĠastensione facoltativa e dellĠastensione in caso di malattia del figlio estesa al padre (art. 34 D.Lgs. 151/01)

o      diritto allĠastensione obbligatoria esteso al padre, in caso di morte o grave malattia della madre o di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre (art. 28 D.Lgs. 151/01)

o      indennitaĠ durante lĠastensione obbligatoria: 80% dellĠultimo stipendio; durante lĠastensione facoltativa: 30% dellĠultimo stipendio

o      periodo di astensione obbligatoria computato ai fini di anzianitaĠ e maturazione ferie

o      trattamento esteso a lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone mezzadre, artigiane e commercianti) e libere professioniste iscritte in elenchi, registri o albi

o      assegno di maternitaĠ: indennitaĠ pari allĠ80% delle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dalla legge, riconosciuta a collaboratrici coordinate e continuative o libere professioniste non iscritte in albi o casse); riconosciuto (per figli nati o adottati dopo il 1 Luglio 2001, L. 488/99, Legge Finanziaria per il 2000) anche alla donna (purcheĠ titolare di carta di soggiorno e residente legalmente in Italia, se straniera) per cui siano stati versati almeno 3 mesi di contributi e che sia priva di sufficiente tutela previdenziale della maternitaĠ

o      assegno di maternitaĠ non spetta al padre (neĠ al padre adottivo, neĠ allĠaffidatario) lavoratore autonomo

 

o      indennitaĠ di disoccupazione (anche per periodi in cui lo straniero sia assente dal territorio italiano; da ordinanza Tribunale di Ravenna 25/9/02)

o      cassa integrazione guadagni

o      trattamento di mobilitaĠ

o      tutela contro lĠinsolvenza del datore di lavoro

 

o      lĠassicurazione per lĠinvaliditaĠ ha per scopo lĠassegnazione di una pensione in caso di sopravvenuta invaliditaĠ al lavoro, la concessione di un assegno ai superstiti in caso di morte e la prevenzione e la cura dellĠinvaliditaĠ (art. 45, D. Lgs. 1827/35)

o      provvidenze previste (L. 222/84):

-       pensione dĠinabilitaĠ (assoluta e permanente inabilitaĠ al lavoro; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

-       assegno ordinario dĠinvaliditaĠ (riduzione di almeno due terzi della capacitaĠ lavorativa; almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi 5)

 

o      norme di riferimento: art. 2, Decreto-legge 69/88 (convertito con modificazioni con L. 153/88), DPR 797/55 (T.U. norme su assegni familiari)

o      diritto del capofamiglia lavoratore subordinato agli assegni per

-       figli (legittimi o legittimati, naturali o legalmente riconosciuti)

-       figli dellĠaltro coniuge (nati da precedente matrimonio)

-       coniuge

-       genitori a carico

-       fratelli, sorelle, nipoti (se il padre ha invaliditaĠ permanente al lavoro e la madre non fruisce di assegni di invaliditaĠ), a carico

o      gli assegni per i figli sono corrisposti fino ai 18 anni (21 se iscritti a scuola media o professionale o occupati come apprendisti; 26 se iscritti allĠuniversitaĠ o altro corso superiore riconosciuto cui si acceda con diploma di scuola media di secondo grado; senza limiti se inabili al lavoro per difetto fisico o mentale)

o      lo straniero fruisce degli assegni per i familiari residenti (requisito dimostrabile con documentazione certa, anche in assenza di certificazione anagrafica; da Sent. Cass. 16795/2004 e circ. INPS n. 61/2004)

o      per i familiari allĠestero lo straniero fruisce degli assegni solo se rifugiato (da art. 24, co. 1, lettera b, Convenzione di Ginevra) o cittadino di uno Stato che riservi un trattamento di reciprocitaĠ al cittadino italiano o col quale sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia

o      nessun riconoscimento per il matrimonio poligamico

 

o      fonti: DPR 1124/65 e D.Lgs. 38/00

o      il datore di lavoro eĠ obbligato ad assicurare presso lĠINAIL tutti coloro che prestano attivitaĠ retribuita alle sue dipendenze

o      obbligo assicurativo anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/00)

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 1, co. 20 L. 335/95 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allĠente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (eĠ vero?)[208]

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina[209]), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

 

o      devono essere versati solo i contributi per le assicurazioni

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

-       contro le malattie

-       di maternitaĠ

o      non spettano

-       lĠassegno per il nucleo familiare

-       il trattamento di disoccupazione involontaria

o      il datore di lavoro versa allĠINPS un contributo equivalente destinato al Fondo nazionale per le politiche migratorie

 

 

 

 

26.  Assistenza sociale (*)

 

 

o      pensione sociale

o      prestazioni per invalidi civili, ciechi civili, sordomuti

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

o      Assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ):

-       disciplinato da art. 3, co. 6 e 7, L 335/95)

-       concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogato dallĠINPS: 13 mensilitaĠ

-       non reversibile

-       non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento allĠestero dello straniero (chiarimento INPS 25/11/2002)

o      Prestazioni per minorati civili:

-       previste per

¤       invalidi civili (persone di etaĠ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro):

Ż    pensione di inabilitaĠ (perdita totale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    assegno mensile (perdita parziale della capacitaĠ di lavoro)

Ż    indennitaĠ di accompagnamento (invaliditaĠ totale e incapacitaĠ di deambulazione o di altre funzioni fondamentali)

Ż    indennitaĠ mensile di frequenza (per invalidi di etaĠ < 18 anni, incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria etaĠ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)

¤       ciechi civili :

Ż    pensione per ciechi assoluti

Ż    pensione per ciechi parziali

Ż    indennitaĠ di accompagnamento per ciechi assoluti

Ż    indennitaĠ speciale per ciechi parziali

¤       sordomuti:

Ż    pensione

Ż    indennitaĠ di comunicazione

-       concesse a persone sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

-       erogate dallĠINPS o (per la parte in eccesso rispetto a quella stabilita con legge dello Stato) dalle Regioni (art. 130, D. Lgs. 112/98; DPCM 26/5/00)

-       le provvidenze erogate a stranieri privi di carta di soggiorno prima dellĠentrata in vigore della L. 388/00 non devono ovviamente essere restituite; quelle erogate, per errore, successivamente, sono soggette alle decisioni dellĠamministrazione sulla restituzione, assunte secondo equitaĠ (parere 76/01, sez. I, Consiglio di Stato); la restrizione non e' retroattiva, e chi, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000, ha diritto al trattamento (Sent. Trib. Udine; in senso contrario, Trib. Milano, che pero' solleva la questione di legittimita' costituzionale)

-       il reddito che deriverebbe (dalla Relazione introduttiva al Regolamento) dal trattamento pensionistico per invaliditaĠ (anche per ciechi e sordomuti?) eĠ computabile, in presenza dei requisiti per la concessione del trattamento stesso, ai fini del rilascio della carta di soggiorno

 

o      reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni); condizioni:

-       3 anni di residenza legale

-       reddito inferiore a una determinata soglia

-       iscrizione al collocamento (o nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00?), salvo iscrizione  a corsi di recupero o di formazione o cura di handicappati o di figli di etaĠ < 3 anni

o      assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le imprese private:

-       benefici (a partire dalla possibilitaĠ di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli invalidi di cui alla L. 68/99[212]) estesi agli stranieri, in nome dellĠuguaglianza di diritti in materia civile tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.), dalla sentenza 454/98 della Corte Costituzionale

-       richiesto il possesso di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento stabile di attivitaĠ lavorativa subordinata

 

 

27.  Enti di patronato (*)

 

o      danno assistenza gratuita a coloro che debbano presentare istanze o domande per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali

o      esercitano attivitaĠ di informazione, assistenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori subordinati e autonomi o pensionati, italiani, stranieri o apolidi presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti e aventi causa per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione

o      danno informazione e consulenza per lĠadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilitaĠ civile, anche per eventi infortunistici (art. 7, L. 152/01)

 

 

28.  Accoglienza e accesso allĠalloggio (*)

 

 

 

o      titolare di carta di soggiorno

o      legalmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata > 2 anni, impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma

 

 

29.  Discriminazione (*)

 

o      art. 43 T.U.: discriminazione fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza

o      D. Lgs. 215/2003: discriminazione fondata su razza o origine etnica

o      art. 44 T.U.: tutela giurisdizionale

 

 

o      un pubblico ufficiale, nellĠesercizio della sua funzione, omette o compie atti a danno di uno straniero

o      un commerciante o il gestore di un locale rifiuta di erogare a uno straniero il servizio che eroga agli altri avventori o impone condizioni piuĠ svantaggiose

o      il proprietario di una casa in affitto rifiuta di stipulare il contratto con uno straniero alle stesse condizioni alle quali lo stipulerebbe con qualsiasi altra persona

o      un impiegato di un ente pubblico ostacola lĠaccesso dello straniero allĠoccupazione, allĠistruzione, alla formazione, ai servizi sociali e socio-assistenziali, ai servizi di pubblica necessitaĠ, o gli impedisce lo svolgimento di una legittima attivitaĠ economica

o      un datore di lavoro compie un atto o adotta un comportamento che danneggi, direttamente o indirettamente, il lavoratore rispetto agli altri lavoratori

 

o      accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione

o      occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento

o      accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali

o      affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni

o      protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale

o      assistenza sanitaria

o      prestazioni sociali

o      istruzione

o      accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio

 

 

 

 

 

                                                                                                           V.     Asilo (*)

 

30.  Status di rifugiato (*)

 

 

o      giaĠ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lĠItalia) senza chiedere asilo

o      che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallĠart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui allĠart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

 

 

 

o      alle fasi della procedura

o      ai diritti e doveri del richiedente asilo

o      alle modalitaĠ per ottenere le prestazioni sanitarie e assistenziali

o      al recapito dellĠACNUR e delle principali organizzazioni di tutela di rifugiati e richiedenti asilo

o      alle modalitaĠ di iscrizione del minore alla scuola dellĠobbligo

o      allĠaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti asilo indigenti erogati dallĠente locale

o      allĠacceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (possono includere tirocini formativi?) di durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno

 

á      Il richiedente asilo puoĠ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento, e comunque < 20 gg.)

o      per verificarne o determinarne nazionalitaĠ o identitaĠ

o      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (?)

o      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato (si riferisce all'accertamento dell'ammissibilita' della domanda?)

o      se eĠ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso illegali o se si trova (formulazione ambigua) in condizioni di soggiorno irregolare; nota: mess. Mininterno 11/5/05 e D. Lgs. 140/05 sembrano escludere che debba essere trattenuto lo straniero in condizioni di soggiorno illegale quando si presenti spontaneamente a chiedere asilo

o      se ha presentato domanda dopo che a suo carico eĠ stato emesso un provvedimento di espulsione o respingimento

 

 

o      entro 3 gg. dalla presentazione della domanda, un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo; l'attestato non costituisce certificato di identita' (D. Lgs. 140/05)

o      entro 20 gg. (da D. Lgs. 140/05) un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo della durata di 3 mesi, rinnovabile (dalla questura di effettiva residenza, da circ. Mininterno 25/2/05) fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale (ricorsi esclusi; in senso contrario, Trib. Palermo: il richiedente asilo cui sia stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato ha diritto al permesso di soggiorno temporaneo, o al rinnovo del permesso di soggiorno gia' goduto, fino alla definizione del procedimento di merito; nota: oltre che per il diritto al ricorso effettivo, la proroga o il rinnovo del permesso per richiesta di asilo fino a decisione definitiva sarebbe utile anche per la prosecuzione dellĠiscrizione al SSN; garantita forse, comunque, dalla Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00)

 

 

 

 

 

 

 

o      mancata presentazione presso la struttura individuata

o      abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza

o      presentazione in Italia di precedente domanda di asilo

o      accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti

o      violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti

 

o      presentazione di documenti e certificazioni false

o      rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore

 

 

o      un livello di preparazione adeguato in capo al direttore del centro (scelto tra soggetti con titoli di studio e/o esperienza adatti) e al personale

o      servizi di ricezione e registrazione dei richiedenti e di vigilanza continua del centro

o      presenza di personale sufficiente per il funzionamento del centro

o      lĠeffettuazione di servizi di interpretariato (per almeno 4 ore al giorno) e di informazione legale

o      modalitaĠ di comunicazione alla prefettura, al Mininterno e alla Commissione territoriale delle presenze e degli eventuali allontanamenti non autorizzati

o      lĠobbligo di riservatezza riguardo ai dati relativi agli ospiti, anche dopo le loro dimissioni dal centro

o      la realizzazione delle attivitaĠ e dei servizi necessari per la tutela della dignitaĠ e del diritto alla riservatezza degli ospiti

o      una qualitaĠ della vita tale da garantire dignitaĠ e salute degli ospiti (tenendo conto, in modo speciale, delle esigenze dei nuclei familiari e dei soggetti particolarmente vulnerabili)

o      visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte di

¤       rappresentanti dellĠACNUR

¤       rappresentanti di organizzazioni di tutela di richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale, autorizzate dal prefetto, e invitate a tener conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti

¤       legali dei richiedenti trattenuti

¤       familiari e cittadini italiani (nota: non anche stranieri regolarmente soggiornanti) per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte della prefettura

o      la separazione, nelle ore notturne, tra uomini e donne, salvo il caso di nuclei familiari (garantiti spazi propri?)

o      la possibilitaĠ di uscita quotidiana, per i soli trattenuti facoltativamente (ma non per quelli dei quali sia necessario accertare identitaĠ o nazionalitaĠ), previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilitaĠ con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 8-20 (nota: alla limitazione della libertaĠ personale non corrisponde una convalida del giudice!)

o      la possibilitaĠ di ottenere dalla prefettura, in tutti i casi di trattenimento, su richiesta adeguatamente motivata, lĠautorizzazione per un allontanamento dal centro per tempi diversi da quelli normalmente autorizzati, purcheĠ compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente nella lingua consentita

o      informazione del richiedente trattenuto in relazione alle disposizioni concernenti la vita nel centro, le possibilitaĠ di allontanamento, le conseguenze di un allontanamento non autorizzato e la procedura semplificata, mediante un opuscolo (redatto nella lingua consentita) consegnato allĠatto dellĠingresso nel centro, ovvero mediante il servizio degli interpreti presenti nel centro

 

o      Gorizia (per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige)

o      Milano (per Lombardia, Valle dĠAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna)

o      Roma (per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria)

o      Foggia (per la Puglia)

o      Crotone (per Calabria e Basilicata)

o      Trapani (per le province di Agrigento,  Trapani, Palermo, Messina, Enna)

o      Siracusa (per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania)

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-cittaĠ

o      un rappresentante dellĠACNUR

o      un funzionario del MAE (allĠoccorrenza, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)

 

o      un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

o      un funzionario della carriera diplomatica[222]

o      un funzionario di carriera prefettizia del Dipartimento immigrazione[223]

o      un dirigente del Dipartimento di P.S.

o      indirizzo (anche mediante la definizione di linee-guida per la valutazione delle domande e per lĠapplicazione dellĠart. 5, co. 6, T.U.)

o      coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali

o      raccolta di dati statistici

o      monitoraggio dei flussi di richiedenti (anche al fine di proporre lĠistituzione di nuove commissioni territoriali o di commissioni territoriali straordinarie)

o      collaborazione con le altre istituzioni competenti

o      consulenza per lĠeventuale adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

o      in caso di trattenimento (non obbligatorio) in corso in centro di identificazione, ammessa la richiesta di riesame (da art. 16 DPR 303/2004, non da L. 189/02; formulazione comunque ambigua); nota: certamente non prevista la possibilitaĠ di chiedere il riesame in caso di procedura ordinaria con straniero non trattenuto (discriminazione ingiustificata in assenza di un effetto sospensivo del ricorso nellĠambito della procedura ordinaria)

 

o      la convocazione per lĠaudizione eĠ comunicata dalla questura territorialmente competente; lĠaudizione puoĠ essere rinviata per condizioni di salute del richiedente asilo debitamente certificate o su richiesta dellĠinteressato basata su gravi e fondati motivi; la Commissione puoĠ comunque assumere la decisione sulla base della documentazione disponibile in caso di

-        mancata presentazione allĠaudizione (in assenza di legittima richiesta di rinvio)

-       impossibilitaĠ di notifica della convocazione, a seguito di rinnovate ricerche dellĠinteressato nei luoghi di domicilio eletto e di ultima dimora, e successivamente allĠaccertamento dellĠavvenuta scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo

o      lĠaudizione ha luogo in seduta non pubblica; dellĠaudizione eĠ redatto verbale, di cui eĠ consegnata copia allo straniero, unitamente a copia della documentazione da questi prodotta

o      il richiedente asilo puoĠ esprimersi nella propia lingua o in altra lingua a lui nota; se necessario eĠ nominato un interprete

o      il richiedente asilo ha facoltaĠ di farsi assistere da un avvocato

o      il richiedente asilo puo inviare alla Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento

o      lĠaudizione dei minori eĠ effettuata in presenza del genitore o del tutore (senza diritto di intervento?) e puoĠ essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva

o      la Commissione adotta le misure necessarie per la riservatezza dei dati relativi allĠidentitaĠ dei richiedenti asilo e alla loro eventuale condizione di soggetti particolarmente vulnerabili

o      la Commissione territoriale eĠ validamente costituita solo in presenza di tutti i membri; decide a maggioranza

o      in caso di paritaĠ, prevale il voto del Presidente

o      la Commissione territoriale adotta, con atto scritto e motivato, comunicato allĠinteressato con le informazioni sulle modalitaĠ di impugnazione e sulla possibilitaĠ di chiedere il riesame e/o la sospensione dellĠallontanamento, una delle decisioni seguenti:

-       riconosce lo status di rifugiato

-       rigetta la domanda

-       rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellĠart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertaĠ fondamentali; nota: e' adeguatamente tutelata la posizione di chi proviene da situazioni di violenza generalizzata o di catastrofe naturale?) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/03: il permesso puoĠ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso eĠ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961)

 

o      un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)

o      un permesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non superiore a quella iniziale)[225]

 

o      con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato lĠinvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini)

o      con accompagnamento immediato negli altri casi

 

 

 

o      il rifugiato eĠ equiparato al cittadino italiano (artt. 23 e 24, Convenzione di Ginevra del 1951, art. 2, Decreto del Mininterno 237/90); possibilitaĠ di fruizione di interventi specificamente previsti nell'ambito di progetti di integrazione dei rifugiati (Circ. Ministero dell'Interno 26/3/98):

-       assistenziali e di sostentamento

-       per riconosciuta fragilitaĠ sociale

-       per casi gravi e urgenti

-       di sostegno allo studio

-       di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa

-       di prima assistenza

o      nota: lett. Minlavoro specifica (a proposito dell'assegno di maternita', di cui all'art. 66, L. 448/98) che le misure previste per il titolare di carta di soggiorno si estendono anche al rifugiato; non dovrebbero applicarsi le limitazioni dettate dalla L. 388/00; le misure riservate dalla legge a italiani e comunitari, invece, sono precluse al rifugiato; nella stessa linea, la circ. INPS n. 62/2004, chiarisce che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/88 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/98 (limitato a italiani e comunitari)

o      il titolare di permesso per asilo politico (titolare di asilo politico ai sensi della Costituzione? , di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione; da Circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

o      il titolare di permesso per asilo umanitario (permesso ex art. 20 T.U., per protezione temporanea; da Circ. Ministro della sanitaĠ 24/3/00; nota: manca un riferimento esplicito al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

 

 

 

31.  Protezione temporanea (*)

 

 

 

 

o      la data di inizio del regime di protezione

o      le categorie di sfollati a cui si applica

o      la disponibilitaĠ di accoglienza

o      le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o      la disciplina relativa al ricongiungimento familiare degli sfollati

o      le misure assistenziali (incluse le misure per le categorie con esigenze particolari)

o      le procedure per lĠeventuale trasferimento di sfollati in altro Stato membro dellĠUnione europea

o      le procedure da applicare in caso di presentazione di domande dĠasilo da parte di sfollati (incluso lĠeventuale differimento della decisione sulla domanda al termine del periodo di protezione e le modalitaĠ di soggiorno dei richiedenti nel lasso di tempo che intercorre tra cessazione della protezione e decisione sulla domanda di asilo)

o      le modalitaĠ per attuare il rimpatrio volontario o assistito e, nel rispetto della dignitaĠ umana, quello coattivo

o      le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso

o      di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ

o      di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o      di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dellĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione europea (nota: la Direttiva 55/01 pone, alla base della decisione discrezionale sullĠautorizzazione al ricongiungimento con altri parenti stretti a carico, la loro necessitaĠ di protezione e la valutazione del danno che subirebbero in caso di diniego, non discriminando tra coloro che hanno giaĠ avuto protezione in altro Stato membro e coloro che si trovino ancora fuori dal territorio dellĠUnione europea)

o      ricongiungimento con figlio maggiorenne inabile condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dellĠesodo (nota: trascurate le condizioni relative allĠesistenza di necessitaĠ di protezione e alla valutazione del danno in caso di diniego, posta dalla Direttiva 55/01 per il ricongiungimento con altri parenti stretti a carico)

o      escluso il ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale

 

 

o      lĠingresso attraverso un valico non autorizzato

o      lĠingresso da valico autorizzato da Paese Ònon SchengenÓ in mancanza dei requisiti ordinari

o      lĠingresso in violazione delle disposizioni dellĠAccordo di applicazione della Convenzione di Schengen (es.: lĠingresso troppo ravvicinato rispetto a un precedente soggiorno tale da esaurire la durata limite consentita, di tre mesi nellĠarco di un semestre)

o      il soggiorno illegale (es.: il soggiorno da Paese Schengen prolungato oltre i tre mesi, il caso di omessa dichiarazione di presenza, etc.)

 

 

32.  Protezione complementare (*)

 

 

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare il diritto dĠasilo costituzionale

o      la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato; non vi sono termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania)

o      nota: riguardo al tribunale competente, Trib. Catania ritiene che, dovendo essere trattato il giudizio col rito ordinario, e non con quello camerale, la competenza e' quella per territorio, derogabile dalle parti: non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice in mancanza di eccezione da parte dell'amministrazione convenuta; anche Trib. Milano esclude che in caso di richiesta di asilo costituzionale la competenza sia automaticamente quella del Tribunale di Roma (competente invece per i ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato)

o      necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare l'espulsione, non essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo (Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)

 

 

 

                                                                                                  VI.     Cittadinanza (*)

 

33.  Cittadinanza (*)

 

o      chi eĠ nato da un genitore italiano

o      chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)

o      chi eĠ trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puoĠ essere provato il possesso di altra cittadinanza

 

o      beneficio di legge:

-       discendenza da ex cittadini italiani

-       jus soli

o      matrimonio con cittadino italiano

o      naturalizzazione

 

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

o      essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

o      assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

o      assenza di condanne (o successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

 

o      allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5 anni

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni

o      al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

 

 

 

o      se decide di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito la residenza allĠestero; la riacquista

-       se ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia

-       se dichiara di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico (anche allĠestero) per lo Stato italiano

o      se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale cui lĠItalia non partecipi, o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce allĠeventuale intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare lĠimpiego o la carica o il servizio militare; la riacquista se dimostra di aver abbandonato lĠimpiego o la carica o il servizio militare e se ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia

o      se, in caso di guerra tra lĠItalia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in questo caso non eĠ possibile riacquistare la cittadinanza

o      se lĠha acquistata in quanto minore adottato da italiano e lĠadozione eĠ revocata per sua responsabilitaĠ, sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza

 

 

 

                                                                                                          VII.     Apolidia (*)

 

34.  Apolidia (*)

 

o      un crimine contro la pace

o      un crimine di guerra

o      un crimine contro lĠumanitaĠ

o      un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di residenza, prima di esservi ammessi

o      azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

o      atto di nascita

o      documentazione relativa alla residenza (verosimilmente, stabile dimora) in Italia

o      ogni documento idoneo a dimostrare lo status di apolide (Sent. Tribunale Roma: non necessaria la dimostrazione di mancanza di cittadinanza per ciascuno Stato; Corte dĠAppello di Roma: sufficienti indizi)

 

o      esercizio di professioni salariate

o      esercizio di professioni non salariate e creazioni di societaĠ commerciali e industriali

o      esercizio di professioni liberali (previo riconoscimento dei titoli abilitanti)

 

 

 

                                                                                            VIII.     Cittadini comunitari (*)

 

35.  Norme a regime (*)

 

o      i lavoratori autonomi

o      i lavoratori subordinati (inclusi quelli che abbiano effettuato lavoro subordinato; dove?)

o      i prestatori di servizi e i destinatari di prestazioni di servizi (nota: non sembrano previste condizioni per il soggiorno dei destinatari di prestazione di servizi, in contrasto con art. 1, Direttiva 90/364/CEE, che richiede assicurazione sanitaria per il cittadino e i familiari e risorse sufficienti)

o      coniuge, figli minori

o      ascendenti e discendenti a carico del cittadino o del coniuge o dei figli minori o dei relativi coniugi

o      altri familiari conviventi o a carico, nel paese di provenienza, del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (nota: verosimilmente deve essere incluso il caso di generico familiare convivente o a carico del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE)

 

o      gli studenti iscritti a corsi di formazione professionale o universitari, a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaĠ di mezzi tali da non richiedere misure di assistenza sociale

o      gli altri cittadini, a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaĠ di un reddito (da pensione, da trattamento assicurativo, etc.) non inferiore allĠassegno sociale

 

o      Sent. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari

o      Sent. C-459-1999: il familiare che possa provare l'esistenza del legame coniugale o familiare non puo' essere respinto alla frontiera per il semplice fatto di non essere in possesso di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso

o      Sent. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

 

o      autorizzazioni richieste per lo svolgimento dellĠattivitaĠ che si intende svolgere

o      attestato di lavoro (per chi abbia giaĠ lavorato come subordinato?) o dichiarazione del datore di lavoro (per lavoratori subordinati)

o      dimostrazione dellĠappartenenza alla rispettiva categoria (per lavoratori autonomi e per prestatori o destinatari di servizi)

o      prova dellĠiscrizione al SSN o della titolaritaĠ della polizza sanitaria, della disponibilitaĠ di mezzi e dellĠiscrizione al corso di formazione o universitario (per studenti)

o      prova dellĠiscrizione al SSN o della titolaritaĠ della polizza sanitaria, della disponibilitaĠ di reddito (per gli altri)

o      documentazione attestante i rapporti di parentela (per i familiari con diritto di soggiorno)

o      documento di identificazione (o passaporto, in caso di familiari non comunitari) in corso di validitaĠ (salvo quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-459-1999)

o      durata a tempo indeterminato in caso di primo rilascio con durata di 5 anni (salvo lavoro frontaliero: altri 5 anni)

o      durata di un anno (anche piuĠ volte) in caso di studente fuori corso

o      stessa durata del primo rilascio e alle stesse condizioni (nota: prevale l'uguaglianza di condizioni o quella di durata?), negli altri casi

 

o      devono essere motivati (salvo che vi sia pericolo per la sicurezza dello Stato)

o      possono essere adottati solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o, in relazione a precise patologie, di sanitaĠ pubblica

o      non possono essere motivati dalla semplice esistenza di condanne penali, neĠ sulla base di pericoli per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato che non siano correlati al comportamento personale, neĠ dallĠinsorgenza di patologie successiva al rilascio della carta di soggiorno

o      entro 15 gg. in caso di diniego di rilascio della carta

o      entro un mese, in caso di diniego di rinnovo o di adozione di un provvedimento di allontanamento

 

 

36.  Neocomunitari (*)

 

 

 

 

 

o      DPCM 20/4/04: 20.000 autorizzazioni, non ripartite per Regione

o      DPCM 8/10/04: 16.000 stagionali, non ripartiti per Regione

 

 

 

 

 

 



[1] Si fa riferimento, per il regolamento in materia di immigrazione, al DPR 18 Ottobre 2004, n. 334; per quello in materia di asilo, al DPR 16 Settembre 2004, n. 303.

[2] Le disposizioni relative allĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02.

[3] Questo capitolo eĠ tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il materiale originale eĠ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.

[4] La versione del regolamento di attuazione della L. 189/2002 in materia di immigrazione approvata dal Consiglio dei Ministri nel Giugno 2003 prevedeva che tale uso fosse ammesso solo in presenza di specifici accordi bilaterali.

[5] Disposizione precedente: in mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformitaĠ decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).

[6] Disposizione precedente: quote relative anche alla sponsorizzazione.

[7] Al tempo, contra legem.

[8] In precedenza: quote coincidenti con quelle stabilite per lĠanno precedente.

[9] In precedenza, anche inserimento nel mercato del lavoro.

[10] In precedenza: salvo che per inserimento nel mercato del lavoro in presenza di garanzia di terzi.

[11] In precedenza: comunicato con atto scritto e motivato, unitamente alle modalita' di impugnazione.

[12] In precedenza, era previsto che la garanzia prestata da terzi ai fini dellĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro esimesse dalla dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi.

[13] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[14] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[15] In precedenza: durata della procedura riconoscimento.

[16] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[17] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[18] Disposizione precedente: 1 anno.

[19] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[20] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[21] Disposizione precedente: possibile il rilevamento segnaletico.

[22] In precedenza: per le Direzioni provinciali del lavoro, all'atto dell'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento.

[23] Disposizioni precedenti: anche inserimento nel mercato del lavoro in lavoro subordinato o (alla scadenza) lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)

[24] Disposizione precedente: 5 anni.

[25] Al tempo: 5 anni.

[26] Al tempo: 5 anni.

[27] In precedenza: modello 101.

[28] In precedenza: autenticata.

[29] Al tempo: 5 anni.

[30] Disposizioni precedenti: requisiti (non richiesti da art. 30, co. 4): reddito commisurato al nucleo familiare (da Regolamento, art. 16, co. 6)

[31] In precedenza era prevista la vidimazione della carta, su richiesta del titolare, ogni 10 anni.

[32] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[33] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[34] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso lĠapplicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dellĠaggiornamento del Regolamento.

[35] Disposizione precedente: indicazione delle modalitaĠ di alloggio.

[36] Disposizione precedente: eventuale certificato di iscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98, o autocertificazione corrispondente.

[37] Disposizione precedente: idonea documentazione attestante la capacitaĠ reddituale del datore di lavoro.

[38] In precedenza: determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui; requisito non stringente, secondo il TAR Veneto.

[39] Disposizioni precedenti: possibile (circ. Minlavoro 55/00) la pluralitaĠ di rapporti di lavoro part-time.

[40] Disposizione precedente: idonea documentazione relativa alle modalitaĠ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia.

[41] Disposizione precedente: copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del visto!).

[42] Nota: la circolare del Minlavoro 62/02 ha sospeso lĠapplicazione di gran parte delle disposizioni riportate dalla circolare 59/02 in attesa dellĠaggiornamento del Regolamento.

[43] Disposizioni precedenti: rilascio o diniego dellĠautorizzazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, entro 20 gg.; richiesta in Questura, da parte del datore di lavoro, di nulla-osta provvisorio allĠingresso, previa presentazione dellĠautorizzazione al lavoro e di copia della domanda e della documentazione giaĠ presentata; nulla-osta concesso o negato entro 20 gg.; autorizzazione al lavoro, copia del contratto sottoscritto e nulla-osta provvisorio spediti dal datore di lavoro al lavoratore per la richiesta di visto.

[44] Disposizione precedente: entro 20 gg.

[45] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[46] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[47] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[48] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[49] Disposizione precedente: anche per consentire lĠassistenza economica in favore del lavoratore.

[50] Disposizione precedente: un anno.

[51] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[52] Disposizione precedente: un anno.

[53] In precedenza: di cui allĠarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

[54] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[55] In precedenza: un anno.

[56] Disposizione precedente: in caso di nuovo contratto (che non richiede autorizzazione al lavoro) la scadenza del permesso eĠ fissata a 2 anni, per rapporto a tempo indeterminato, ovvero, per rapporti a tempo determinato, corrispondente alla durata del rapporto, ma comunque non anteriore a quella derivante dallĠiscrizione al collocamento.

[57] Modifiche introdotte dal D. Lgs. 251/2004 e da L. 80/2005. Disposizioni precedenti: le prestazioni (anche se svolte a favore di piuĠ beneficiari; ambiguitaĠ nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piuĠ di 30 giornate neĠ comportare compensi complessivi superiori, in totale, a 3000 euro.

[58] Disposizioni modificate dal D. Lgs. 251/2004. Disposizioni precedenti: valore dei buoni pari 7.5 euro; quota versata all'INPS: 5.8 euro; quota versata all'INAIL: 0.5 euro; quota trattenuta: 0.2 euro.

[59] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[60] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[61] Disposizione precedente: 1 anno.

[62] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[63] In precedenza, il Parere Mininterno 7/5/2001, pur ammettendo l'avvio dell'attivita' lavorativa in corrispondenza al rapporto autorizzato ai fini dell'ingresso, risultava oscuro in merito alla possibilita' di instaurare un nuovo rapporto nelle more del rinnovo regolarmente richiesto.

[64] In precedenza: co. 13.

[65] In precedenza: co. 12.

[66] Disposizione precedente: inclusi i titolari di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[67] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[68] In precedenza: nelle liste di collocamento.

[69] Disposizioni precedenti: anche il titolare di permesso per inserimento nel mercato del lavoro.

[70] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[71] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[72] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[73] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[74] In precedenza: co. 7.

[75] In precedenza: autorizzazione.

[76] In precedenza: Direzione provinciale del lavoro.

[77] Disposizione precedente: 15 gg.

[78] In precedenza: autorizzazione.

[79] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[80] In precedenza i rilievi fotodattiloscopici non erano previsti ai fini del rilascio del permesso.

[81] In precedenza: 12 mesi.

[82] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[83] Disposizione precedente: per attivitaĠ per le quali non sia prevista nessuna forma di autorizzazione (es. attivitaĠ di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), neĠ quindi alcuna autoritaĠ competente, e per attivitaĠ di socio-lavoratore o amministratore di cooperativa esistente, dichiarazione e attestazione sostituite da contratto sottoscritto dallĠeventuale committente; eventuale certificato di iscrizione dellĠimpresa committente (o della cooperativa) al registro delle imprese; dichiarazione di responsabilitaĠ del committente (o del rappresentante legale della cooperativa), che attesti che non verraĠ intrapreso, sulla base del contratto, alcun rapporto di lavoro subordinato; dichiarazione del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) relativa al compenso che verraĠ corrisposto (non inferiore alla soglia per lĠesenzione dal ticket); copia dellĠultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) che dimostri lĠeffettiva capacitaĠ di corrispondere il compenso (da Vademecum Mininterno 2000).

[84] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[85] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[86] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[87] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[88] Disposizioni precedenti: anche il titolare di permesso per inserimento nel mercato del lavoro, da Circolare Mininterno 19/5/01.

[89] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[90] Disposizioni precedenti: possono ottenere il permesso per lavoro autonomo i titolari di altri permessi (anche di breve durata; non utilizzabili per lavoro: da Regolamento; Òanche seÓ non utilizzabili per lavoro: da Vademecum Mininterno 2000; di fatto, esclusi permessi temporanei: cura, richiesta asilo) a condizione del rispetto dei requisiti per lĠingresso e entro quote (la circ. Minlavoro 23/02, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaĠ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del  decreto-flussi).

[91] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio la decisione del Comitato per i minori stranieri di non luogo a procedere al rimpatrio era presupposto per il rilascio del permesso (per tutela).

[92] Le disposizioni relative allĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro, con sponsorizzazione o autosponsorizzazione, sono state soppresse dalla L. 189/02. In precedenza, valevano le disposizioni seguenti.

o      cittadini italiani o comunitari

o      stranieri con permesso di soggiorno di durata residua > 1 anno

o      regioni, enti locali (anche in associazione o consorzio, e incluse comunitaĠ montane)

o      associazioni professionali o sindacali

o      enti o associazioni di volontariato iscritti nellĠapposita sezione dellĠalbo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

o      2 per anno (per privati)

o      il numero stabilito con lĠiscrizione allĠalbo (per associazioni e enti di volontariato

o      il numero stabilito con delibera (per regioni o enti locali)

o      il numero corrispondente alle capacitaĠ patrimoniali e compatibile con lĠordinamento (per associazioni professionali e sindacali)

o      disporre di un reddito commisurato (come per il ricongiungimento familiare) alle dimensioni del proprio nucleo familiare

o      non avere condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia di dichiarazione dei redditi o Mod. 101 che attesti la disponibilitaĠ di reddito

o      dimostrazione della disponibilitaĠ di alloggio idoneo per lo straniero (attestazione del Comune di conformita' alloggio ai parametri previsti da leggi regionali o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL)

o      fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a garanzia di

-        iscrizione dello straniero al SSN (con pagamento forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti; da Vademecum Mininterno 2000)

-        sostentamento dello straniero in misura non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale

-        copertura spese rimpatrio

o      lĠente o associazione

-        opera da almeno 3 anni nel campo dellĠimmigrazione

-        non ha fini di lucro e ha struttura democratica (ovvero eĠ una ONLUS)

-        ha disponibilitaĠ patrimoniali adeguate

-        ha disponibilitaĠ di strutture alloggiative per ospitare gli stranieri per i quali presteraĠ garanzia

o      il rappresentante legale non ha condanne o denunce pendenti per reati di cui al T.U. o reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. e non eĠ stato sottoposto a misure di prevenzione

o      copia autentica della deliberazione concernente la prestazione di garanzia

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di risorse (commisurate al numero di stranieri per cui si garantisce come per il ricongiungimento familiare, con incremento del 75% dellĠimporto assegno sociale per ogni straniero successivo al quinto)

o      deve essere corredata da copia autentica della delibera concernente la prestazione di garanzia

o      deve riguardare stranieri iscritti nelle liste di prenotazione di cui allĠart. 23, co. 4, secondo la graduatoria (basata sullĠanzianitaĠ di iscrizione)

o      indicazione di un alloggio in Italia

o      disponibilitaĠ di mezzi per il sostentamento pari almeno a metaĠ dellĠimporto annuale dellĠassegno sociale

o      disponibilitaĠ dei mezzi necessari per le spese di rimpatrio (o esibizione del biglietto di ritorno)

o      disponibilitaĠ di mezzi per lĠiscrizione al SSN con contributo forfetario pari al minimo previsto dalle leggi vigenti (da Vademecum Mininterno 2000), o stipula di unĠassicurazione privata valida su tutto il territorio nazionale

o      di 2 anni, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato

o      della durata del rapporto, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, ma comunque con scadenza non anteriore a quella dellĠoriginario permesso per inserimento nel mercato del lavoro

[93] In precedenza, anche gli ingressi di sportivi professionisti erano esonerati dal rispetto delle quote massime stabilite con decreto.

[94] In precedenza: autorizzazione.

[95] In precedenza: assunti almeno 12 mesi prima del trasferimento.

[96] In precedenza: anche stranieri componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica.

[97] In precedenza: con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia (da Regolamento; inconciliabile con art. 27, co. 1, lettera i, T.U. e con la definizione di appalto)

[98] In precedenza: solo nellĠambito di accordi bilaterali.

[99] In precedenza: limite di 2 anni alla durata della realizzazione dell'opera o della prestazione di servizi, e corrispondente limite alla durata di nulla-osta, visto di ingresso e permesso.

[100] In precedenza: dallĠUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli.

[101] In precedenza: < 6 mesi.

[102] In precedenza: riconoscimento comunque sottratto al rispetto delle quote, nella prassi.

[103] In precedenza: ambiguitaĠ in relazione agli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione: non era chiaro se si trattasse di ingressi appositi per formazione che includa addestramento lavorativo (da Circolare Ministero del lavoro 72/00) o autorizzazione al lavoro per stranieri giaĠ titolari di permesso di soggiorno per formazione (come si sarebbe potuto dedurre da art. 27, co. 1, lettera f, T.U., e art. 40, co. 18, Regolamento).

[104] Disposizione precedente: possibile lĠassunzione di stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, nellĠambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio.

[105] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[106] Disposizione precedente: autorizzazioni al lavoro e permessi di soggiorno rilasciati in corrispondenza a questi motivi di ingresso (salvo il caso di formazione professionale) non sono rinnovabili neĠ utilizzabili, in corso di validitaĠ, per un diverso rapporto di lavoro; quelli rilasciati per i lavoratori dello spettacolo (inclusi i circensi) possono essere prorogati, ma solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro.

[107] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[108] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[109] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[110] Disposizione precedente: previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per lĠingresso per lavoro autonomo.

[111] Rinumerazione. In precedenza: comma 5.

[112] Disposizione precedente: LĠingresso, per tutte le categorie contemplate dallĠart. 27 T.U., eĠ extra-quote anche quando riguardi svolgimento di attivitaĠ autonoma (circ. Minlavoro 51/02). Per dirigenti e lavoratori altamente specializzati, autorizzazione al lavoro richiesta anche per attivitaĠ autonoma (da Regolamento).

[113] In precedenza, per le scuole di specializzazione mediche iscrizione possibile solo in soprannumero per titolari di borsa del governo straniero (da Nota Murst 26/10/2000, L. 4/99, art. 1, co. 7; disposizione confermata dal Consiglio di Stato, bencheĠ in contrasto con lĠequiparazione col cittadino italiano per lo straniero giaĠ regolarmente soggiornante in Italia).

[114] Disposizione precedente: o di titolo equipollente, se conseguito allĠestero.

[115] In precedenza il Regolamento prevedeva la possibilitaĠ per regioni e universitaĠ di riservare posti agli studenti stranieri nelle graduatorie per lĠaccesso alle misure a sostegno del diritto allo studio.

[116] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista anche la possibilitaĠ di ingresso per studio di stranieri che vogliano svolgere attivitaĠ di studio in campo sanitario. Nella Relazione illustrativa del Regolamento si afferma che la disciplina dei visti corrispondenti eĠ demandata al decreto di cui allĠart. 5, co. 3 del Regolamento, per la necessitaĠ di coinvolgere le Regioni nei relativi controlli.

[117] Modifiche introdotte dal D. Lgs. 251/2004 e da L. 80/2005. Disposizioni precedenti: le prestazioni (anche se svolte a favore di piuĠ beneficiari; ambiguitaĠ nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piuĠ di 30 giornate neĠ comportare compensi complessivi superiori, in totale, a 3000 euro.

[118] Disposizione precedente: possibile lĠassunzione di stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, nellĠambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio.

[119] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[120] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[121] Disposizione precedente: il permesso per minore etaĠ non eĠ utilizzabile per lavoro neĠ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino).

[122] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il permesso (per tutela) fosse addirittura rilasciato in seguito a decisione di non luogo a procedere al rimpatrio (art. 28 bis).

[123] Le disposizioni precedenti includevano il diritto allĠaccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a paritaĠ con gli italiani, a condizione di esercizio di regolare attivitaĠ di lavoro subordinato o autonomo. Era inoltre prevista l'erogazione di fondi per la ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi di lunga durata (incluso studio) per un congruo numero di anni.

[124] In precedenza, lĠart. 49, co. 3 Regolamento non considerava il tirocinio e prospettava la cumulazione di prova attitudinale e formazione aggiuntiva.

[125] In precedenza era previsto anche che istituzioni sanitarie e presidi pubblici o privati comunicassero il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

[126] In precedenza era ribadito che il Ministero della SanitaĠ verificasse il rispetto delle quote programmate.

[127] Disposizione precedente: La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, e' limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanita'.

[128] Disposizione precedente: familiari entro il III grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana (nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa per inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico

[129] Disposizione precedente: presso la questura.

[130] In precedenza: verifica della documentazione affidata transitoriamente (in attesa dellĠemanazione del Regolamento), con circ. Mininterno, al consolato anzicheĠ allo Sportello unico.

[131] In precedenza la presentazione dei documenti attestanti lĠesistenza dei vincoli di parentela era prevista avvenire al momento della richiesta di visto.

[132] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[133] Disposizione precedente: per il rilascio di visto di ingresso al seguito di cittadino straniero, necessaria lĠesibizione, allĠatto della richiesta, della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autoritaĠ straniera, dalla rappresentanza italiana), e del nulla-osta rilasciato dalla questura sulla base dellĠaccertamento dei requisiti di reddito e alloggio.

[134] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[135] Questo capitolo eĠ tratto, in gran parte, dalle note di Elena Rozzi, di Save the Children. Il materiale originale eĠ consultabile alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm.

[136] In precedenza: Dipartimento affari sociali.

[137] In precedenza: Dipartimento affari sociali.

[138] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era previsto che il Comitato si riunisse almeno una volta al mese.

[139] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era previsto che il Comitato disponesse lĠinserimento in un progetto di integrazione sociale e civile di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U. (gestito, cioeĠ, da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio), e che lĠente gestore del progetto dovesse presentare al Comitato una relazione sullĠeventuale raggiungimento degli obiettivi del progetto.

[140] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[141] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[142] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[143] Disposizione precedente: il permesso per minore etaĠ non eĠ utilizzabile per lavoro neĠ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino).

[144] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il permesso (per tutela) fosse addirittura rilasciato in seguito a decisione di non luogo a procedere al rimpatrio (art. 28 bis).

[145] In precedenza la formulazione dellĠart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaĠ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaĠ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)

[146] In precedenza: > 16 anni per contratto di apprendistato o di formazione e lavoro (art. 5, D. Lgs. 345/99; art. 16, L. 196/97; art. 16, L. 451/94).

[147] In precedenza: raccomandazione.

[148] In precedenza la formulazione dellĠart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaĠ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaĠ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)

[149] In precedenza: da 1 a 5 milioni di lire.

[150] In precedenza: 5 anni.

[151] In precedenza: accompagnamento immediato alla frontiera desumibile solo logicamente.

[152] Disposizione precedente: eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se cĠeĠ il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia; con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg., in caso contrario

[153] In precedenza, anche per ingresso clandestino (di straniero peroĠ in possesso dei documenti), per mancata richiesta del permesso, per revoca o annullamento del permesso, o a titolo di misura di prevenzione (senza rischio evidente che lo straniero si sottragga al provvedimento).

[154] In precedenza, lĠespulsione con accompagnamento alla frontiera era esplicitamente prevista per chi non rispettasse il termine fissato con lĠintimazione (art. 13, co. 4, lettera a, T.U.).

[155] Disposizione precedente: eseguita con

á                         accompagnamento immediato alla frontiera, in caso di

á                         intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi

[156] Disposizione precedente: nulla-osta negato in caso di applicazione di misure detentive per lo straniero arrestato in flagranza.

[157] In precedenza: il nulla-osta non puoĠ essere concesso in caso di procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o allĠart. 12 del T.U..

[158] In precedenza, la L. 106/2002 disponeva la comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, entro 48 ore dallĠadozione, con convalida entro le 48 ore successive alla comunicazione, e provvedimento di accompagnamento comunque immediatamente esecutivo. L'immediata esecutivita' e la mancata previsione di garanzie adeguate per la difesa dello straniero in sede di convalida hanno motivato la dichiarazione di illegittimita' costituzionale da parte della Corte Costituzionale (Sent. 222/2004).

[159] In precedenza: giudice ordinario.

[160] Disposizione precedente: in caso di trattenimento in CPT, eĠ competente per il ricorso il giudice competente per la convalida del trattenimento.

[161] Disposizione precedente: entro 30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dallĠambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione.

[162] Disposizione precedente: dalla comunicazione.

[163] In precedenza: in caso di accompagnamento immediato alla frontiera.

[164] Disposizione precedente: 10 gg.

[165] Disposizione precedente: il giudice decide sentito lĠinteressato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.

[166] Formulazione della disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allĠassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dĠufficio) e, se necessario, dellĠinterprete.

[167] Disposizione precedente: 5 anni.

[168] Disposizione precedente: salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede di ricorso.

[169] Disposizione precedente: arresto da 2 a 6 mesi. Successivamente (L. 189/2002): arresto da 6 masi a un anno.

[170] Disposizione precedente: arresto in flagranza sempre consentito.

[171] Disposizione precedente: arresto in flagranza e fermo sempre consentiti.

[172] In precedenza: da 1 a 4 anni.

[173] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia.

[174] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[175] In precedenza: arresto da 6 masi a un anno. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che prevedeva l'arresto obbligatorio per un reato per il quale non era possibile applicare misure di custodia cautelare in carcere (Sent. 223/2004).

[176] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[177] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[178] In precedenza: da 1 a 4 anni.

[179] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia.

[180] Disposizione precedente: 20 gg.

[181] In precedenza, la misura (art. 40, co. 1 T.U.) aveva carattere meramente assistenziale, senza che lĠalloggiamento disposto dal sindaco potesse essere confuso con una misura di trattenimento in CPT.

[182] Disposizione precedente: 10 gg.

[183] Disposizione precedente: se eĠ imminente lĠeliminazione dellĠimpedimento allĠespulsione o al respingimento.

[184] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[185] In precedenza: arresto da 6 masi a un anno. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che prevedeva l'arresto obbligatorio per un reato per il quale non era possibile applicare misure di custodia cautelare in carcere (Sent. 223/2004).

[186] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[187] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[188] In precedenza: da 1 a 4 anni.

[189] Disposizione precedente: da 2 a 6 milioni.

[190] In precedenza: co. 7.

[191] In precedenza: da 1 a 5 milioni di lire.

[192] In precedenza: fino a 3 anni.

[193] Disposizione precedente: fino a 30 milioni di lire.

[194] Disposizione precedente: per fini di lucro.

[195] La disposizione precedente includeva il caso di fatto riguardante lĠingresso di 5 o piuĠ persone, ovvero commesso da 3 o piuĠ persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali o documenti contraffatti o alterati o ottenuti illegalmente.

[196] In precedenza: 12.

[197] Disposizione precedente: 30 milioni di lire.

[198] In precedenza, le circostanze in oggetto erano equiparate a quelle relative al fatto commesso per trarne profitto anche indiretto (vedi paragraafo precedente).

[199] In precedenza, erano aumentate le pene del solo paragrafo precedente.

[200] In precedenza, era prevista la reclusione da 5 a 15 anni.

[201] Disposizione precedente: 50 milioni di lire.

[202] In precedenza: 5 anni.

[203] In precedenza: accompagnamento immediato alla frontiera desumibile solo logicamente.

[204] In precedenza: co. 10.

[205] Disposizione precedente: lĠiscrizione al SSN cessa con la scadenza del permesso, salvo che lo straniero esibisca la ricevuta della richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato.

[206] In precedenza era stabilito che che la somma dovesse essere versata in lire, euro o dollari.

[207] In precedenza: comma 11.

[208] Disposizioni precedenti: in mancanza di accordi, il lavoratore puoĠ chiedere la liquidazione dei contributi versati in suo favore per forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5%; il pagamento eĠ effettuato a rimpatrio avvenuto sulla banca estera indicata dal lavoratore; in caso di decesso del lavoratore anteriore alla presentazione della domanda, i superstiti non hanno diritto alla liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei requisiti, unĠindennitaĠ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro 19/4/99).

[209] In precedenza, era inclusa la Slovenia, ora parte dell'Unione europea.

[210] GiaĠ il riferimento allĠart. 22, co. 11 del testo precedentemente in vigore era comunque scorretto, dal momento che quel comma trattava esplicitamente solo il caso in cui il trasferimento non sia possibile.

[211] Disposizione precedente: in assenza di accordi o convenzioni che regolino la materia del trasferimento dei contributi, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei contributi con maggiorazione del 5%.

[212] In precedenza: di cui alla L. 482/68.

[213] In precedenza, la misura (art. 40, co. 1 T.U.) aveva carattere meramente assistenziale, senza che lĠalloggiamento disposto dal sindaco potesse essere confuso con una misura di trattenimento in CPT.

[214] Soppressa la seguente ulteriore disposizione: le Regioni possono concedere contributi a enti locali o enti morali pubblici o privati per il risanamento di stabili di proprietaĠ di questi da adibire, per almeno 15 anni, ad abitazioni (ospitalitaĠ temporanea o affitto) per stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, studio, motivi familiari, asilo, asilo umanitario (motivi umanitari?).

[215] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[216] In precedenza, Decreti del Ministro dellĠinterno 237/90, 284/98.

[217] In precedenza, la possibilitaĠ di presentare domanda in questura era prevista da Circolare Mininterno.

[218] Disposizione precedente: Il richiedente asilo elegge domicilio nel territorio dello Stato.

[219] Disposizioni precedenti: erogazione, su richiesta presentata allĠufficio di polizia del Comune di domicilio, di un contributo di prima assistenza per 45 gg. al richiedente asilo privo di risorse e di ospitalitaĠ: £. 25.000 al giorno (Decreto del Ministro dellĠinterno 237/90; aggiornata a £. 34.000 con Decreto del Ministro dellĠinterno 284/98); contributo riscosso presso la tesoreria provinciale, previa esibizione di documento di identitaĠ (in mancanza, lo straniero chiede la carta di identitaĠ al Comune di domicilio; difficoltaĠ con il requisito di dimora abituale?); ricorso contro il diniego del contributo, al Ministro dellĠinterno.

[220] In precedenza: Il richiedente asilo non puo' intraprendere rapporti di lavoro subordinato (art. 22, co. 12, T.U.) ne' svolgere attivita' autonoma non occasionale, benche' per quest'ultima, non siano previste sanzioni. In senso contrario: Trib. Bologna.

[221] Denominazione precedente: centrale.

[222] Disposizione precedente: funzionario del MAE di grado > consigliere di legazione.

[223] Disposizione precedente: funzionario del Mininterno, di grado > primo dirigente, della direzione dei Servizi civili.

[224] Disposizione precedente: si forma un Consiglio di presidenza, che fissa le direttive, presieduto dal Presidente della prima Sezione

[225] Disposizione precedente: permesso rinnovato con durata non superiore al doppio di quella iniziale.

[226] Disposizioni precedentemente vigenti:

[227] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[228] Disposizione precedente: 5 anni.

[229] Disposizione precedente: chi ottiene la cittadinanza per naturalizzazione eĠ tenuto ad inviare alla rappresentanza diplomatica del paese di cittadinanza originaria (salvo che si tratti di Stato membro dell'Unione europea; da Decreto Mininetrno 25/5/2002) una lettera di svincolo da quella cittadinanza, e ad esibire allĠamministrazione italiana copia della lettera e ricevuta di ritorno (Decreto Mininterno 22/11/94, ex art. 1 co. 4 DPR n.362/94 che autorizza il Ministero dell'Interno "Éad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti"); nei fatti, atto o privo di conseguenze (in base alla legislazione dellĠaltro paese) o dalle conseguenze facilmente eludibili (copia non conforme alla raccomandata inviata).

[230] Il DPR 54/2002 riproduce, integrandole, le disposizioni di cui al DPR 1656/1965 (abrogato dallo stesso DPR 54/2002).