REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4779/2005

Reg.Dec.

N. 7991 Reg.Ric.

ANNO 1996

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dellŐ Interno, Prefettura e Questura di Udine, rappresentato e difeso dallŐ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Lyn Yung Ping, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 771/96 del 15.07.1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 29 aprile 2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Udito per il Ministero istante lŐ Avvocato dello Stato Mangia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia annullava il provvedimento del Prefetto di Udine in data 05.06.1995, di espulsione dal territorio dello Stato, in applicazione dellŐart. 7, secondo comma, della legge 28.02.1990, n. 39, del cittadino della Cina Popolare Lyn Yung Ping, perchŽ condannato per i reati di cui agli art. 61, n. 2, 110, 477 e 482, cod. pen. - per aver contraffatto, in concorso con un proprio connazionale, un permesso di soggiorno e la relativa proroga, nonchŽ per avere contraffatto su tali documenti i sigilli della Questura di Bologna e di Udine; e ci˜ al fine di favorire lŐingresso del territorio nazionale di cittadini cinesi in violazione delle norme vigenti Đ nonchŽ il conseguente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Udine in data 05.06.1995 con intimazione ad abbandonare il territorio nazionale.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dellŐInterno ed ha contrastato le conclusioni del giudice di primo grado, che ha ritenuto la sussistenza della violazione delle norme sullŐingresso e soggiorno di cittadini stranieri nel territorio dello Stato solo se compiute nellŐinteresse del contravventore e non, come nel caso di specie, in favore di soggetti terzi.

Il sig. Lyn Yung Ping non si  costituito in giudizio.

AllŐudienza del 29 aprile 2005 il ricorso  stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

LŐappello  fondato.

Stabilisce lŐart. 7, comma secondo, della legge 28.02.1990, n. 39, che Ňsono altres“ espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e di soggiornoÓ.

Osserva la Sezione che si versa a fronte di una norma di ampio contenuto precettivo che, nella sua ŇratioÓ di arginare in fenomeno dellŐimmigrazione clandestina, copre tutte le ipotesi in cui il cittadino straniero incorra in violazione delle norme sullŐimmigrazione, sia se la condotta illecita sia stata posta in essere ai fini del proprio ingresso e/o successivo soggiorno nella Stato, sia onde favorire altri soggetti.

Pertanto, sia la lettera che la ŇratioÓ della norma, non offrono sostegno allŐassunto del giudice di prime cure che ne ha limitato lŐapplicazione ai soli casi di violazione nel proprio interesse delle disposizioni sullŐingresso in Italia.

Accedere a tale tesi introdurrebbe un trattamento di ŇfavorÓ nei confronti dello straniero che, giˆ presente nel territorio nazionale, si adoperi con pi azioni criminose onde favorire lŐillecito lŐingresso e permanenza in Italia di altri soggetti, con maggior grado di offensivitˆ dellŐinteresse di rilievo pubblico tutelato dallŐart. 7, comma secondo, della legge n. 39/1990 e pericolositˆ del reo, ove si consideri - come efficacemente posto in rilievo dalla difesa erariale - Ňche chi viola le norme per il proprio ingresso favorisce lŐingresso clandestino di una sola persona (se stesso), mentre chi le viola per lŐingresso altrui pu˜ farlo anche per lŐingresso di unŐindefinita molteplicitˆ di personeÓ.

Pertanto anche il canone di interpretazione della norma secondo criteri di ragionevolezza rafforza il denunziato errore ermeneutico in cui  incorso il T.A.R. nel disporre lŐannullamento degli atti gravati.

LŐappello va, quindi, accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in Ű 1000,00 (mille/00) in favore del Ministero appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie lŐappello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna il sig. Lyn Yung Ping al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Ű 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2005 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini                 Presidente

Sabino Luce                            Consigliere

Carmine Volpe                       Consigliere

Lanfranco Balucani                 Consigliere

Bruno Rosario Polito             Consigliere rel. ed estensore

 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere                                                                          Segretario

BRUNO ROSARIO POLITO                               GLAUCO SIMONINI

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il......16/09/2005...

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

 

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                       Il Direttore della Segreteria