REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA  

SEZIONE I  

Registro Sentenze:792/05

            Registro Generale: 1422/2003  
 

nelle persone dei Signori:

      BARTOLOMEO PERRICONE Presidente 

      GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore

      ALBERTO PASI Cons.  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nell'Udienza Pubblica del 05 Maggio 2005  

Visto il ricorso 1422/2003 proposto da:

SECRIERU SERGIU  

rappresentato e difeso da:

MINOTTI AVV. FRANCESCA

CHIANESE AVV. PIETRO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA MARCONI 20

presso

MINOTTI AVV. FRANCESCA   

contro 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede

 
 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di rigetto dellistanza di regolarizzazione emanato dallUfficio Territoriale di Governo Prefettura di Bologna in data 07.10.2003, prot. N.7518/2003/S.p.i.. 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA  

Uditi ialludienza pubblica del 5.5.2005 lavv. F.Gualandi per il ricorrente e lavv. dello Stato Leonello Mariani; 

Considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

 

  1. Il ricorrente sign. Secrieru cittadino moldavo impugna latto meglio indicato dianzi presentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, mentre lamministrazione resistente richiede direttamente il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 4.12.2003 n.904, questa Sezione ha accolto listanza cautelare presentata dal ricorrente.

  1. Nel merito, il ricorso ad avviso del Collegio fondato con riferimento alla censura di difetto di motivazione.

E ci, nella considerazione:

    1. che latto impugnato motiva testualmente il diniego dellistanza di regolarizzazione ai sensi della L. n.222/2002 con la circostanza che nel corso dellistruttoria volta al rilascio del permesso di soggiorno emerso che il predetto cittadino straniero risulta essere inammissibile nei territori aderenti allaccordo Schengen a seguito di inserimento nella Banca dati Interforze di Polizia effettuato dalle autorit tedesche;
    2. che latto impugnato non precisa peraltro quali siano gli estremi della segnalazione di non ammissione ed i suoi contenuti essenziali e tale situazione concreta  una ipotesi di carenza di motivazione (per genericit), tale da non escludere tra laltro, leventuale possibilit di errori nella formazione dellatto medesimo (v. nel punto, da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, dec. 14.10.2004 n.2275).

Laccoglimento della censura predetta ha carattere assorbente in relazione agli ulteriori profili di gravame delineati in ricorso.

Lamministrazione competente dovr pertanto provvedere allimpregiudicato riesame (in senso favorevole o meno) delloriginaria dichiarazione di emersione, sulla base di una compiuta istruttoria che si conformi al principio di diritto dianzi meglio indicato.

Il Collegio ritiene infine che  vi siano sufficienti ragioni per condannare lamministrazione resistente al pagamento integrale di spese ed onorari di giudizio a favore del ricorrente, da liquidarsi in via necessariamente equitativa (stante il mancato deposito in giudizio della relativa nota da parte del procuratore del ricorrente) come in dispositivo. 

P.Q.M. 

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per lEmilia-Romagna, Bologna, Sezione I:

  1. accoglie il ricorso ed annulla conseguentemente latto impugnato;
  2. condanna lamministrazione resistente al pagamento di spese ed onorari di giudizio a favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro mille/00 pi C.P.A. ed I.V.A..
  3. salvi e riservati gli ulteriori ed impregiudicati provvedimenti della Amministrazione procedente.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa. 

    Cos deciso in Bologna il 05 Maggio 2005.  

          Presidente (B.Perricone) 

          Cons.rel.est. (G.Mozzarelli) 

    Depositata in Segreteria in data 03.06.05 

    Bologna, l 03.06.05 

          Il Segretario . Berenga 

    Cm/