REPUBBLICA   ITALIANA                                         N.981/2003 Reg. Ric.

     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               N.                 Reg. Sez.

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LEMILIA-ROMAGNA    N.   571    Reg. Sent.      

     SEZIONE I                                               Anno 2005

composto dai signori:

Dott. Bartolomeo Perricone   Presidente

Dott. Giancarlo Mozzarelli    Consigliere 
Dott. Carlo Testori     Consigliere rel.est. 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 981 del 2003 proposto da Mazlami Muzafer, rappresentato e difeso dallAvv. Claudio Cicognani ed elettivamente domiciliato in Bologna, Strada Maggiore n. 20, presso lo studio dellAvv. Susanna Zaccaria,

contro

- il Ministero dell'Interno;

- l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Forl-Cesena, costituitosi in giudizio in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici domiciliato in via G. Reni n. 4,

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto emesso in data 1/7/2003 dalla Prefettura di Forl-Cesena di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro sig. Dal Monte Gianguglielmo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Forl-Cesena;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Cons. Carlo Testori;

Uditi alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 lAvv. A.M. Spada (in sostituzione dellAvv. C. Cicognani) e lAvv. dello Stato M.V. Lumetti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F   A   T   T   O     e     D   I   R   I   T   T   O

1) Con il ricorso in epigrafe il sig. Mazlami Muzafer, cittadino macedone, ha impugnato il decreto prot. n. 8578/03/A-I/Imm. datato 1 luglio 2003 con cui il Prefetto di Forl-Cesena ha respinto l'istanza finalizzata alla regolarizzazione del predetto straniero in qualit di lavoratore subordinato, presentata dal sig. Gianguglielmo Dal Monte ai sensi del D.L. n. 195/2002.

Si costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del gravame.

Nella camera di consiglio del 25 settembre 2003 questo Tribunale, con ordinanza n. 633, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza del 10 marzo 2005 la causa passata in decisione.

2) Con il decreto di cui si controverte il Prefetto di Forl-Cesena ha respinto la domanda di regolarizzazione del ricorrente ritenendo ostativa la circostanza che il predetto risultava segnalato ai fini della non ammissibilit nel territorio dello Stato; ci ha fatto in relazione a quanto comunicato con nota Cat. 18.B/2003/2^sez. del 26/6/2003 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Forl-Cesena, circa l'inserimento dalla Germania, in data 6/8/1997, del nominativo del menzionato straniero come inammissibile nel territorio Schengen, con scadenza al 6/7/2003.

Nel ricorso si contesta:

3) Le censure sono infondate.

Quanto al primo profilo denunciato, va ribadita la considerazione gi sinteticamente svolta dal Tribunale nel respingere l'istanza cautelare: alla data di adozione del provvedimento impugnato la segnalazione riguardante il ricorrente non era ancora scaduta e di essa l'Amministrazione non poteva non tenere conto nel definire il procedimento; n sussisteva una qualche ragione che imponesse o comunque giustificasse un ritardo nell'assumere la decisione di competenza.

Quanto agli ulteriori profili va innanzitutto evidenziato che nel caso in esame la P.A. ha fatto corretta applicazione dellart. 1 comma 8 del D.L. n. 195/2002, a tenore del quale non possono essere regolarizzati "i rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato".

La giurisprudenza ha pressoch unanimemente riconosciuto la natura vincolante della prescrizione citata: si vedano, tra le tante, TAR Toscana, Sez. I, 15 dicembre 2004 n. 6429; TAR Marche 4 dicembre 2004 n. 1767; TAR Friuli Venezia Giulia 20 novembre 2004 n. 678; TAR Umbria 2 novembre 2004 n. 675; TAR Milano, Sez. I, 7 ottobre 2004 n. 5464; TAR Piemonte, Sez.II, 6 settembre 2004 n. 1652; TAR Liguria, Sez.II, 17 giugno 2004 n. 971. Tale natura esclude che residuino in capo all'Amministrazione margini di valutazione discrezionale in ordine alla accoglibilit o meno dell'istanza di regolarizzazione; in altre parole, di fronte a una segnalazione di non ammissibilit nel territorio Schengen, la prefettura competente non pu far altro che respingere la domanda di legalizzazione del rapporto di lavoro irregolare, atteso che la valutazione ostativa di tale circostanza gi stata operata dal legislatore; in relazione a tanto:

Resta da sottolineare che in sede di discussione della causa alla pubblica udienza il difensore del ricorrente ha insistito sul difetto di motivazione dell'atto impugnato in relazione alla mancanza di puntuale specificazione dei contenuti della segnalazione ritenuta ostativa; in proposito si osserva quanto segue:

- nel ricorso tale circostanza viene evidenziata a sostegno della censura secondo cui l'Autorit di P.S. avrebbe dovuto acquisire piena conoscenza degli estremi e delle ragioni poste a fondamento della segnalazione stessa, allo scopo di promuoverne la procedura di revoca, ovvero per valutarne discrezionalmente l'incidenza ai fini della regolarizzazione;

- in relazione alle conclusioni precedentemente raggiunte va ribadito che la natura pacificamente vincolata (alle prescrizioni di cui al citato art. 1 comma 8 del D.L. n. 195/2002) delle determinazioni rimesse in materia alle prefetture esclude la fondatezza delle argomentazioni svolte in udienza dalla difesa del sig. Mazlami Muzafer;

- se poi, invece, nell'occasione si inteso contestare che le carenti indicazioni circa i contenuti della segnalazione hanno pregiudicato la possibilit del ricorrente stesso di difendersi adeguatamente, va sottolineato che una censura di tal genere non risulta formulata nel gravame e dunque non pu essere successivamente introdotta, n esaminata.

4) Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.

Sussistono validi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.   Q.   M.

Il Tribunale Amministrativo per lEmilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit amministrativa.

Cos deciso in Bologna il 10 marzo 2005.

Presidente F.to Bartolomeo Perricone

Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data 25/03/2005

Bologna, li 25/03/2005

                        Il Segretario

                        F.to Luciana Berenga