REPUBBLICA  ITALIANA 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

BRESCIA  

            Registro Generale: 1406/2003  

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO  Presidente  

MAURO PEDRON  Giudice, relatore

STEFANO TENCA  Giudice  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nellĠudienza camerale dellĠ11 marzo 2005 

Visto il ricorso 1406/2003  proposto da:

KOLGECI BASHKIM

rappresentato e difeso da:

VINCENZI FEDERICO

con domicilio eletto in BRESCIA

CORSO MARTIRI DELLA LIBERTË 54

presso il suo studio 

contro

PREFETTO DI BRESCIA 

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio ope legis in BRESCIA

VIA S. CATERINA 6

presso la sede dellĠAvvocatura

 
 

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del decreto del Prefetto della Provincia di Brescia n. 000010381116 del 25 settembre 2003, mediante il quale  stata rigettata lĠistanza di legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato con il cittadino straniero Hasan Kolgeci presentata dal signor Bashkim Kolgeci;  

Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON  e uditi altres“ i difensori delle parti;

Visto lĠart. 26 commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Ritenuto in fatto e in diritto

Il Prefetto di Brescia con decreto del 25 settembre 2003 ha respinto la richiesta di legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato con il cittadino straniero Hasan Kolgeci in quanto ricorrerebbe l'impedimento previsto dall'art. 1 comma 8 lett. b) del DL 9 settembre 2002 n. 195, consistente in una segnalazione Schengen effettuata dalla Germania.

Il ricorrente, in qualitˆ di datore di lavoro, ha impugnato il diniego con atto notificato il 28 novembre 2003 e depositato il 1 dicembre 2003. Nel ricorso sono evidenziati diversi profili di carenza di motivazione. In particolare si sostiene che la presenza di una segnalazione Schengen non obbliga gli Stati contraenti a negare il titolo di soggiorno al soggetto segnalato ma soltanto a esperire una consultazione con lo Stato segnalante. Interpretato diversamente l'art. 1 comma 8 lett. b) del DL 195/2002 sarebbe irragionevolmente schematico nellĠequiparazione di casi diversi tra loro, e dovrebbe quindi essere sollevata la relativa questione di legittimitˆ costituzionale.

LĠAmministrazione si  costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanze n. 1202 del 16 dicembre 2003 e n. 1160 del 6 luglio 2004 questo TAR ha chiesto al Prefetto di Brescia di attivare la procedura di consultazione prevista dallĠart. 25 della convenzione applicativa dellĠaccordo di Schengen, avvalendosi della Divisione SIRENE della Direzione centrale della Polizia criminale.

In esecuzione di queste ordinanze la Divisione SIRENE ha contattato il collaterale organo tedesco e ha quindi comunicato con nota prot. n. 123/B5/SI/Art.96/TAR/coop08 del 7 agosto 2004 le informazioni cos“ acquisite. Sulla base di questo accertamento risulta che il cittadino straniero  entrato nel territorio tedesco per la prima volta il 2 aprile 1991 e ha fatto richiesta di asilo, che per˜  stata respinta in via definitiva il 27 gennaio 1997. Il 1 aprile 1998 il cittadino straniero  stato espulso e in pari data  stato segnalato ai fini dellĠaccompagnamento coattivo. Nel rapporto dellĠorgano collaterale tedesco si precisa che lĠidentitˆ del cittadino straniero  stata confermata tramite controllo delle impronte digitali e che nel frattempo la segnalazione Schengen  stata cancellata, mentre rimane efficace una segnalazione nazionale limitata alla Germania.

Sulle questioni sollevate nel ricorso si possono formulare le seguenti osservazioni:

  1. preliminarmente occorre considerare che in base allĠart. 96 della convenzione di Schengen (applicativa del relativo accordo) la segnalazione ai fini della non ammissione pu˜ essere fondata sullĠesistenza di pericoli per lĠordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale, oppure su misure di allontanamento, respingimento o espulsione conseguenti alla violazione di norme relative allĠingresso e al soggiorno degli stranieri. La segnalazione effettuata da uno Stato non  un vincolo insuperabile per gli altri Stati ma obbliga lo Stato che intenda rilasciare un titolo di soggiorno ad attivare la procedura di consultazione prevista dallĠart. 25 della convenzione per tenere conto degli interessi dello Stato segnalante. Mediante questa procedura  possibile accertare il motivo della segnalazione e verificare se il segnalato sia un soggetto considerato pericoloso dallo Stato segnalante e se questĠultimo sia disponibile a ritirare la segnalazione. Qualora il titolo di soggiorno sia poi effettivamente rilasciato, lo Stato che ha effettuato la segnalazione pu˜ iscrivere il cittadino straniero in un proprio elenco di persone segnalate;
  2. l'art. 1 comma 8 lett. b) del DL 195/2002, letto in armonia con lĠart. 25 della convenzione di Schengen, non individua nella segnalazione un impedimento assoluto e automatico alla legalizzazione, ma impone di valutare la situazione del lavoratore straniero, per quanto riguarda la sua pericolositˆ sociale, in contraddittorio con lo Stato che ha effettuato la segnalazione. La disciplina  analoga a quella sul permesso di soggiorno, nella quale  descritto con maggiore chiarezza il collegamento tra esigenze di sicurezza e rispetto degli obblighi internazionali. é significativa al riguardo la formulazione dellĠart. 4 comma 6 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286, che vieta lĠingresso nel territorio dello Stato ai cittadini stranieri segnalati ai fini della non ammissione Òper gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionaliÓ. A sua volta lĠart. 5 comma 6 del Dlgs. 286/1998 consente il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di accordi internazionali quando il cittadino straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti Òsalvo che ricorrano seri motiviÓ (la stessa formula utilizzata dallĠart. 25 della convenzione di Schengen). DĠaltra parte lĠart. 25 della convenzione di Schengen con lĠespressione Òtitolo di soggiornoÓ indica qualsiasi atto di diritto interno che consenta (direttamente o in combinazione con altri atti) la permanenza nel territorio nazionale. Sono ricompresi quindi sia i provvedimenti di legalizzazione sia i veri e propri permessi di soggiorno (distinzione rilevante solo nel diritto interno);
  3. in definitiva di fronte a una segnalazione il comportamento corretto sotto il profilo del diritto internazionale consiste nellĠattivazione della procedura di consultazione. Questo obbligo degli Stati pu˜ essere invocato dai cittadini stranieri in quanto possa permettere lĠacquisizione di notizie favorevoli al rilascio di un titolo di soggiorno. In effetti solo sulla base degli elementi acquisiti in tale procedura  possibile valutare in negativo se la presenza del cittadino straniero costituisca un pericolo per lo Stato che ha effettuato la segnalazione, e in positivo se il cittadino straniero dia sufficienti garanzie per il rilascio di un permesso di soggiorno (eventualmente previa legalizzazione del rapporto di lavoro);
  4. nel caso in esame la procedura di consultazione gestita dalla Divisione SIRENE su impulso di questo TAR ha permesso di accertare che la segnalazione Schengen deriva soltanto dal mancato riconoscimento del diritto di asilo. Non vi sono quindi particolari interessi di ordine pubblico o riguardanti la sicurezza nazionale che debbano essere tutelati. Attualmente la segnalazione risulta ritirata. Ogni elemento favorevole al rilascio del permesso di soggiorno deve essere valutato ai sensi dellĠart. 5 comma 5 del Dlgs. 286/1998 anche quando sia sopravvenuto o acquisito successivamente alla richiesta formulata dallĠinteressato. Nel complesso, non avendo lĠAmministrazione fornito nel decreto impugnato e in corso di causa altri elementi preclusivi, si pu˜ ritenere che il lavoratore straniero soddisfi i requisiti posti dalle norme sulla legalizzazione.

Il ricorso deve pertanto essere accolto. Sussistono motivi per lĠintegrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il TAR per la Lombardia Sezione staccata di Brescia accoglie il ricorso e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

La presente sentenza sarˆ eseguita dallĠAmministrazione ed  depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederˆ a darne comunicazione alle parti. 

BRESCIA, 11 marzo 2005