REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

            Registro Generale: 1230/2003

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente    

GIANLUCA MORRI Ref., relatore  

STEFANO MIELLI Ref.   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nellĠudienza camerale del 22 marzo 2004.

Visto il ricorso 1230/2003 proposto da:

GATTI PIERLUIGI

PAVEL CLAUD

rappresentati e difesi da:

GILARDONI MASSIMO

con domicilio eletto in BRESCIA

VIA SOLFERINO, 4

presso la sua sede

contro

PREFETTO DI BRESCIA

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio ope legis in BRESCIA

VIA S. CATERINA, 6

presso la sua sede

 

per

l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del decreto del Prefetto 25.9.2003, cod.dom. 000019652875, di rigetto istanza di legalizzazione del rapporto di lavoro;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTO DI BRESCIA

Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altres“, i difensori delle parti;

Visto lĠart. 26 commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Ritenuto in fatto e in diritto

Il Prefetto di Brescia, con decreto del 25.9.2003, ha respinto la richiesta di legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra il datore di lavoro Sig. Gatti Pierluigi e il cittadino rumeno Sig. Pavel Claud, in quanto ricorrerebbe l'impedimento previsto dall'art. 1 comma 8 lett. b) del DL 9.9.2002 n. 195, consistente in una segnalazione Schengen effettuata dalla Germania a carico del lavoratore.

I ricorrenti, parti del rapporto contrattuale, impugnano il diniego con atto notificato il 10.11.2003 e depositato il 12.11.2003. Nel ricorso sono evidenziati diversi profili di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria.

LĠAmministrazione si  costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanze n. 1141 del 5.12.2003, n. 157 del 30.1.2004 e n. 1214 del 9.7.2004, la Sezione ha disposto adempimenti istruttori, chiedendo anche copia della segnalazione Schengen. In esecuzione di questa ordinanza la Divisione SIRENE della Direzione centrale della Polizia criminale ha contattato la corrispondente autoritˆ tedesca, che ha trasmesso informazioni dettagliate circa il provvedimento di espulsione adottato nei confronti del lavoratore straniero. Da tale informativa emerge che lĠespulsione  stata disposta in seguito alla reiezione della domanda di asilo.

Con ordinanza n. 1462 del 7.9.2004, la Sezione accoglieva l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, rilevando:

- che non sembrava emergere una concreta pericolositˆ sociale del ricorrente alla luce dei motivi di espulsione;

- che, in relazione a quanto sopra, l'eventuale accoglimento dell'istanza di legalizzazione, una volta accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento italiano, non pare comprometta lĠesigenza di garantire la sicurezza e lĠordine pubblico nel territorio Schengen, nellĠottemperanza prestata da parte di ogni Autoritˆ nazionale da quanto in altro Paese prescritto.

Il Collegio ritiene, anche dopo il pi approfondito esame di merito, di dover confermare lĠorientamento giˆ espresso in sede cautelare sulla fondatezza del ricorso.

Sulle questioni rilevanti per la decisione si possono formulare le seguenti osservazioni:

  1. preliminarmente occorre considerare che in base allĠart. 96 della convenzione di Schengen (applicativa del relativo accordo) la segnalazione ai fini della non ammissione pu˜ essere fondata sullĠesistenza di pericoli per lĠordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale, oppure su misure di allontanamento, respingimento o espulsione conseguenti alla violazione di norme relative allĠingresso e al soggiorno degli stranieri. La segnalazione effettuata da uno Stato non  un vincolo insuperabile per gli altri Stati ma obbliga lo Stato che intenda rilasciare un titolo di soggiorno ad attivare la procedura di consultazione prevista dallĠart. 25 della convenzione per tenere conto degli interessi dello Stato segnalante. Mediante questa procedura  possibile accertare il motivo della segnalazione e verificare se il segnalato sia un soggetto considerato pericoloso dallo Stato segnalante e se questĠultimo sia disponibile a ritirare la segnalazione. Qualora il titolo di soggiorno sia poi effettivamente rilasciato, lo Stato che ha effettuato la segnalazione pu˜ iscrivere il cittadino straniero in un proprio elenco di persone segnalate;
  2. l'art. 1 comma 8 lett. b) del DL 9.9.2002 n. 195, letto in armonia con lĠart. 25 della convenzione di Schengen, non individua nella segnalazione un impedimento assoluto e automatico alla legalizzazione, ma impone di valutare la situazione del lavoratore straniero, per quanto riguarda la sua pericolositˆ sociale, in contraddittorio con lo Stato che ha effettuato la segnalazione. Lo stesso vale per le norme sul permesso di soggiorno (che costituisce il passo successivo della procedura di legalizzazione). In particolare lĠart. 4 comma 6 del Dlgs. 25.7.1998 n. 286 vieta lĠingresso nel territorio dello Stato ai cittadini stranieri segnalati ai fini della non ammissione Òper gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionaliÓ. A sua volta lĠart. 5 comma 6 del Dlgs. 286/1998 consente il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di accordi internazionali quando il cittadino straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti Òsalvo che ricorrano seri motiviÓ (la stessa formula utilizzata dallĠart. 25 della convenzione di Schengen). In definitiva di fronte a una segnalazione  necessario attivare la procedura di consultazione. Solo sulla base degli elementi acquisiti in tale procedura  possibile valutare in negativo se la presenza del cittadino straniero costituisca un pericolo per lo Stato che ha effettuato la segnalazione, e in positivo se il cittadino straniero abbia sufficienti titoli per ottenere un permesso di soggiorno;
  3. nel caso in esame la procedura di consultazione gestita dalla Divisione SIRENE su impulso di questo TAR ha permesso di accertare che la segnalazione Schengen deriva dal mancato riconoscimento del diritto di asilo. Non vi sono quindi particolari interessi di ordine pubblico o riguardanti la sicurezza nazionale che debbano essere tutelati. Resta salvo il potere dellĠamministrazione di accertare la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti dall'ordinamento italiano ai fini della legalizzazione.

Il ricorso deve pertanto essere accolto. Sussistono motivi per lĠintegrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il TAR per la Lombardia Sezione staccata di Brescia accoglie il ricorso e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.

La presente sentenza sarˆ eseguita dallĠAmministrazione ed  depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 22 Marzo 2005