REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE
DI BRESCIA
Registro Sentenze: /05
Registro
Generale: 564/2004
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
GIANLUCA MORRI Ref.
STEFANO TENCA Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelludienza camerale del 22 aprile 2005
Visto il ricorso 564/2004 proposto da:
KRASNIQI
ARMEND
rappresentato e difeso da:
VINCENZI
FEDERICO
con domicilio eletto in BRESCIA
CORSO
MARTIRI DELLA LIBERTA n. 54
presso
la sua sede
contro
PREFETTO
DI BRESCIA
MINISTERO
DELLINTERNO
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA
DELLO STATO
con
domicilio ope legis in BRESCIA
VIA
S. CATERINA, 6
presso
la sua sede;
per l'annullamento del decreto del Prefetto
di Brescia in data 29/9/2003 cod. dom. 1354626, di diniego sullistanza di
legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato;
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di:
MINISTERO
DELLINTERNO
PREFETTO
DI BRESCIA
Udito il relatore Ref. STEFANO TENCA e
uditi, altres, i difensori delle parti;
Visto lart. 26 commi 4 e 5 della L.
6/12/1971 n. 1034;
Ritenuto
in fatto e in diritto
- che
lamministrazione con il provvedimento gravato ha respinto listanza
di legalizzazione del rapporto di lavoro presentata dal ricorrente,
cittadino jugoslavo, in quanto ricorrerebbe l'impedimento previsto
dall'art. 1 comma 8 lett. b) del D.L. 9/9/2002 n. 195 conv. in L.
9/10/2002 n. 222, consistente in una segnalazione Schengen
effettuata dalla Germania;
- che questa
Sezione ha chiesto al Prefetto di Brescia di attivare la procedura di
consultazione prevista dallart. 25 del medesimo accordo, avvalendosi
della Divisione SIRENE della Direzione centrale della Polizia criminale
per lacquisizione di ogni compiuto elemento pertinente la segnalazione
estera;
- che la
Divisione SIRENE ha trasmesso le informazioni pervenute dal collaterale
organo tedesco, evidenziando che il cittadino straniero
stato segnalato come clandestino non in regola con le normative vigenti in
Germania, in quanto privo del permesso di soggiorno a seguito della
reiezione della domanda di asilo;
- che questa
Sezione con ordinanza n. 64 emessa nella Camera di Consiglio del
18/1/2005 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato, evidenziando la sussistenza del fumus boni
juris;
Rilevato:
- che, in
base allart. 96 della convenzione di Schengen, la
segnalazione ai fini della non ammissione pu essere fondata
sullesistenza di pericoli per lordine e la sicurezza pubblica o per la
sicurezza nazionale, oppure su misure di allontanamento, respingimento o
espulsione conseguenti alla violazione di norme relative allingresso e al
soggiorno degli stranieri;
- che la
segnalazione effettuata da uno Stato non rappresenta un vincolo
insuperabile, ma obbliga il paese che intende rilasciare un titolo di
soggiorno ad attivare la procedura di consultazione prevista dallart. 25
della convenzione per tenere conto degli interessi dello Stato segnalante;
Considerato:
- che, sulla
base di queste considerazioni, si ritiene che l'art. 1 comma 8 lett. b)
del D.L. 9 settembre 2002 n. 195 letto in armonia con gli obblighi
internazionali non individui nella segnalazione Schengen
un impedimento assoluto ed automatico alla legalizzazione, ma imponga di
valutare la situazione del lavoratore in riferimento alla sua pericolosit
sociale in contraddittorio con lo Stato da cui proviene la segnalazione;
- che
pertanto, una volta attivata la consultazione e consentito allo Stato che
ha effettuato la segnalazione di esporre i propri interessi relativamente
al cittadino straniero, la richiesta del titolo di soggiorno
pu essere esaminata da ciascun paese sulla base della propria
legislazione, verificando la ricorrenza di motivi seri al rilascio;
Ritenuto:
- che nel
caso in esame la segnalazione si ricollega ad un soggiorno illegale in
Germania a seguito della reiezione della domanda di asilo;
- che non si
riscontrano quindi particolari interessi di ordine pubblico o riguardanti
la sicurezza nazionale che debbano essere tutelati;
- che
lacclarata assenza di elementi di pericolosit sociale pu consentire, in
difetto di ulteriori circostanze preclusive anche sopravvenute, la
conclusione favorevole del procedimento di legalizzazione;
- che
pertanto il ricorso fondato e va accolto;
- che
sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese di giudizio.
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia - Sezione
staccata di Brescia definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe e, per leffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dallautorit amministrativa.
Brescia, 22 aprile 2005