Dec. n. 260

Depositata il

11 maggio 2005

  REPUBBLICA ITALIANA

  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

  Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

  SENTENZA

  sul ricorso n. 64/2004,  proposto da Fausto ZAMPOGNINI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Fava e Fabio Massimo Sebastiani ed elettivamente domiciliato in Perugia presso lo studio dellĠavv. Sabrina Scaroni, alla Via Cacciatori delle Alpi n. 22;

  CONTRO

  lĠUfficio Territoriale del Governo di Perugia e il Ministero dellĠinterno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, anche domiciliataria ope legis alla Via degli Offici, n. 14;

  per lĠannullamento

  del decreto dellĠUfficio Territoriale del Governo di Perugia prot. 9885/03 Uff.Imm. in data 2 settembre 2003, nonchŽ di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

  Visto lĠatto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

  Visti gli atti tutti della causa;

  Alla pubblica udienza del 23 marzo 2005, data per letta la relazione del Cons. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;

  Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

  FATTO   E   DIRITTO

   1. Il ricorrente impugna il decreto prot. 9885/03 in data 2 settembre 2003, con cui lĠUfficio Territoriale del Governo di Perugia ha negato, in applicazione dellĠart. 1, comma 8, lettera b), della legge 222/2002, la regolarizzazione di un suo dipendente, cittadino rumeno.

   Il diniego  basato sullĠesistenza di una segnalazione dellĠautoritˆ austriaca a carico dello straniero, quale persona inammissibile nel c.d. Spazio Schengen.

   2. Il ricorrente sostiene:

   - che il mero riferimento alla segnalazione non soddisfa lĠobbligo di motivazione del provvedimento;

   - che, comunque, ai sensi dellĠarticolo 1, comma 8, lettera b), citato, da una segnalazione non pu˜ discendere lĠautomatica preclusione della regolarizzazione, dovendo al contrario lĠamministrazione pronunciarsi considerando i motivi che hanno determinato la segnalazione e la loro effettiva valenza preclusiva.

   3. Resiste lĠAvvocatura dello Stato, controdeducendo puntualmente.

   4. Esula evidentemente dal giudizio ogni valutazione in ordine ai limiti dei poteri cautelari esercitabili dallĠAGO a seguito di impugnazione del decreto di espulsione conseguente al provvedimento impugnato dinanzi a questo Tribunale (problematica sulla quale si  soffermata lĠAvvocatura dello Stato).

   5. Quanto allĠinterpretazione dellĠarticolo 1, comma 8, lettera b), della legge 222/2002, il Tribunale ha giˆ chiarito (cfr., tra le altre, sentt. 19 dicembre 2003, n. 1006 e 2 novembre 2004, n. 675) che:

   - la disposizione non fa che esplicitare la rilevanza preclusiva che una simile circostanza assume ai fini della regolarizzazione della posizione del lavoratore straniero. La diversa valenza preclusiva (nel senso dellĠautomaticitˆ) attribuita al provvedimento di espulsione di uno Stato estero, rispetto a quello disposto dallĠautoritˆ italiana, appare tuttĠaltro che ingiustificata, essendo la diretta conseguenza del fatto che soltanto dei provvedimenti italiani la legge pu˜ prevedere la revocabilitˆ, disponendo a tal fine una specifica valutazione discrezionale.

   - eventuali vizi di legittimitˆ della segnalazione effettuata dallo Stato estero non possono essere giudicati in Italia, ma dovrebbero essere fatti valere davanti alla giurisdizione di quello stato (cfr. in tal senso, su una fattispecie analoga, TAR Umbria, 18 marzo 1999, n. 208), come precisato anche dallĠarticolo 111 della Convenzione di Schengen.

   - ad evidenziare come non siano ipotizzabili nŽ un contrasto con le garanzie costituzionali e con il principio di ragionevolezza - con riferimento alla possibilitˆ che uno stato estero dia rilevanza preclusiva ad elementi che in Italia non lĠavrebbero - nŽ una ingiustificata disparitˆ di trattamento, vale lĠulteriore considerazione che, trattandosi pur sempre di limitazioni nella concessione di un beneficio rivolto a chi, essendo presente illegalmente sul territorio italiano, sarebbe altrimenti destinato allĠespulsione, non pu˜ darsi spazio ad interpretazioni della normativa che contrasterebbero con il rispetto degli obblighi internazionali.

   6. Peraltro, se non pu˜ essere condivisa lĠinterpretazione della normativa prospettata dal ricorrente, resta il fatto che qualunque provvedimento deve essere motivato e tale obbligo (onere) di motivazione pu˜ considerarsi adempiuto soltanto qualora vengano forniti anche gli atti che ne integrano il contenuto qualificante, al fine di permettere al controinteressato la tutela delle proprie situazioni soggettive.

   Ora, la segnalazione Schengen cui si riferisce il provvedimento impugnato, nonostante lĠordinanza istruttoria n. 35 in data 22 dicembre 2002, non  stata acquisita al giudizio, nŽ potrˆ esserlo poichŽ (cfr. quanto precisato nella nota della Questura di Perugia prot. Cat.A.12.05/Imm./legal 02/Cont./cs in data 11 febbraio 2005) la segnalazione, risalente al 5 novembre 1999, sarebbe decaduta per decorrenza del quinquennio di efficacia in data 4 novembre 2004, mentre la presenza della segnalazione nel Sistema Informativo Schengen  condizione obbligatoria per inoltrare allo Stato estero qualsiasi domanda ai sensi dellĠarticolo 96 della Convenzione.

   Di fronte alla indisponibilitˆ della segnalazione Schengen, imputabile allĠAmministrazione che avrebbe dovuto comunicarla allĠinteressato e, comunque, depositarla in giudizio (cfr. articoli 3, comma 3, della legge 241/1990 e 21, comma 3, della legge 1034/1971), non pu˜ farsi a meno di ritenere fondate le censure di difetto di motivazione dedotte dal ricorrente.

   7. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato.

   LĠAmministrazione, salvi eventuali elementi ostativi sopravvenuti,  conseguentemente tenuta a valutare la posizione del lavoratore straniero ai fini della regolarizzazione.

   8. Pu˜ tuttavia disporsi la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

  P.Q.M.

  Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato.

  Spese compensate.

  La presente sentenza sarˆ eseguita dallĠAmministrazione ed  depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

  Cos“ deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 23 marzo 2005, con l'intervento dei magistrati:

  Avv. Pier Giorgio Lignani  Presidente

  Avv. Annibale Ferrari   Consigliere

  Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.

  LĠESTENSORE   IL PRESIDENTE 

F.to Pierfrancesco Ungari                            F.to Pier Giorgio Lignani 

IL SEGRETARIO

F.to Rossella Cardoni