R.R. 540/2006

La Corte dAppello di Venezia

Sezione II civile

Composta dai seguanti Magistrati:

Dott.         VITTORIO ROSSI                          Presidente

Dott.         LEONARDO TANTULLI                           Consigliere

Dott.         MAURO BELLANO                         Consigliere rel

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 22.5.2006

DA

XXX, YYY, col proc. dom. in Venezia dott. R.Palma e col patrocinio dellavv. V. Tallarico del foro di Padova

 

Oggetto: dichiarazione di esecutivit nellordinamento giuridico italiano ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge 31.5.1995, n. 218, della sentenza n. ... emessa il ... dal Tribunale di Prima Istanza di Casablanca (Marocco) e dellOrdinanza DAffidamento (Kafala) emessa in data ... dal Giudice Tutelare presso la Sezione Famiglia del Tribunale di Casablanca medesimo

 

Rilevato che i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente il riconoscimento nellordinamento giuridico italiano dei suddetti provvedimenti stranieri, con cui il Tribunale di Casablanca con sentenza del ..... ha prima dichiarato lo stato di abbandono del minore ZZZ, nato il .... da genitori sconosciuti, e quindi, con ordinanza in data ..., ne ha disposto laffidamento ai coniugi YYY (cittadino italiano) e XXX (cittadina marocchina);

 

rilevato che, a seguito dellentrata in vigore nel nostro ordinamento della legge 15.1.1994 n. 64 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di Lussemburgo del 20.5.1980 sul riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dellaffidamento, e della Convenzione del LAja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori spetta al Tribunale per i minorenni pronunciarsi sul riconoscimento e lesecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorit straniere per la protezione dei minori (art. 4) e delle decisioni delle autorit estere relative allaffidamento dei minori (art. 6);

 

ritenuto che la competenza del giudice specializzato sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione e di protezione dei minori, in luogo della Corte dAppello, trova riscontro nel disposto di cui allart. 41 L. 31.5.1995 n. 218, che nel richiamare lapplicazione in proposito degli artt. 64, 65 e 66 fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori, e nellart. 42 della legge stessa, secondo cui la protezione dei minori in ogni caso regolata dalla Convenzione dellAja 5.10.1961, le cui norme di attuazione sono contenute anche nella citata legge 15.1.1994, n. 64;

 

ritenuto che pertanto va dichiarata lincompetenza di questa Corte a provvedere sullistanza di riconoscimento presentata dai ricorrenti;

 

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 4 e 6 della legge 15.1.1994, n. 64,

dichiara

la propria incompetenza a provvedere sullistanza, presentata da XXX e YYY, di riconoscimento nel nostro ordinamento dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Prima Istanza di Casablanca in ordine allo stato di abbandono ed allaffidamento del minore ZZZ, e rimette i ricorrenti a tal fine avanti al Tribunale per i minorenni territorialmente competente.

Venezia, 27.6.2006

                                                              Il Presidente

                                                          Dott. Vittorio Rossi