Emendamento Asilo

 

 

C. 1042

 

 

ART. 8-ter

(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005)

 

AllĠart. 8-ter sostituire il comma 1 con il seguente:

 

Art. 8-ter.

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per lĠattuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1Ħ dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, tener conto, nella scelta delle opzioni che la direttiva prevede, di quelle pi aderenti al disposto dellĠart. 10 della Costituzione.

La Commissione

 

 

 

 

Testo dellĠarticolo attuale

Art. 8-ter.

(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005).

      1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva

2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo  tenuto a seguire, oltre ai princ“pi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princ“pi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i princ“pi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare effettivitˆ ai princ“pi di cui all'articolo 11 della direttiva;

          b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.

 

 

 

 

 


Emendamento ricercatori

 

C. 1042

 

 

ART. 8-bis

(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005)

 

AllĠart. 8-bis sostituire il comma 1 con il seguente:

 

Art. 8-bis.

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per lĠattuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 relativa a una procedura specificamente concepita per lĠammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, tener conto di quanto disposto dallĠart. 14, par. 3, della direttiva medesima.

La Commissione

 

 

 

Testo dellĠarticolo attuale

Art. 8-bis.

(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005).

      1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo  tenuto a seguire, oltre ai princ“pi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del Paese terzo si trova giˆ sul territorio dello Stato italiano.