PAESI SICURI

 

AC 1042

 

ORDINE DEL GIORNO

 

La Camera dei deputati

 

Vista la direttiva 2005/85/CE, ed in particolare gli artt. 5, 31 e 36;

Tenuto conto della necessitˆ di attribuire un ruolo significativo al Parlamento nella fase discendente di attuazione delle direttive comunitarie;

Considerato che lĠAC-1042 delega il governo al recepimento mediante decreto legislativo della direttiva medesima;

rilevato che al n. 21 dei considerando della direttiva suddetta  scritto quanto segue: ÒLa designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non pu˜ stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione pu˜ tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo  importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non pu˜ pi applicarsi al suo casoÓ;

 

Impegna il Governo,

 

nellĠadozione del decreto legislativo, a garantire che la domanda di asilo di un soggetto proveniente da un Paese sicuro non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo, qualora lĠinteressato abbia motivato la richiesta in considerazione della sua situazione particolare.

Zaccaria e altri componenti della I Commissione

 


ASILO

 

AC 1042

 

ORDINE DEL GIORNO

 

La Camera dei deputati

 

Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1Ħ dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Tenuto conto della necessitˆ di attribuire un ruolo significativo al Parlamento nella fase discendente della attuazione delle direttiva comunitarie;

Considerato che lĠAC 1042 delega il Governo al recepimento della direttiva medesima;

Rilevato che nella scelta delle opzioni che la direttiva prevede si debba tener conto di quelle pi aderenti al disposto dellĠart. 10 della Costituzione;

Rilevato che appare opportuno tutelare in maniera particolare la posizione del richiedente asilo, affidando la decisione sulla possibilitˆ di rimanere sul territorio nazionale ad unĠautoritˆ giurisdizionale e non al Prefetto, che oggi decide sullĠallontanamento;

Rilevato che il principio dellĠeffettivitˆ del ricorso  garantito in pieno soltanto qualora sia previsto il divieto di allontanamento del ricorrente fino alla pronuncia di un organo giurisdizionale;

Considerato che appare altres“ necessario ai fini della certezza del diritto e delle garanzie dei singoli fissare termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni, otre ad adeguati strumenti per dare effettivitˆ ai principi di cui all'articolo 11 della direttiva;

Vista la delicatezza della materia e la necessitˆ di dare attuazione, oltre che alla direttiva, anche ad un diritto fondamentale previsto dalla nostra Costituzione;

 

impegna il Governo

 

ad adottare il decreto legislativo di recepimento della direttiva con assoluta prioritˆ e comunque nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Zaccaria e altri componenti della I Commissione


RICERCATORI

 

AC 1042

 

ORDINE DEL GIORNO

 

La Camera dei deputati

 

Vista la direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005 del Consiglio, relativa a una procedura specificamente concepita per lĠammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, ed in particolare lĠart. 14, par. 3;

Viste le raccomandazioni 2005/761/CE e 2005/762/CE;

Tenuto conto della necessitˆ di attribuire un ruolo significativo al Parlamento nella fase discendente della attuazione delle direttiva comunitarie;

Considerato che lĠAC 1042 delega il Governo al recepimento della direttiva medesima;

Considerato che la percentuale di ricercatori stranieri in Italia  di circa il 2% del totale e che questo dato ci pone agli ultimissimi posti tra i paesi europei, che la capacitˆ di ricerca e di attrazione  un elemento determinante allĠinterno della Strategia di Lisbona e che  in questo contesto essenziale migliorare le capacitˆ di ricerca dellĠItalia nello spazio comune di ricerca europeo e la mobilitˆ e gli scambi internazionali tra ricercatori;

Rilevato che pare coerente con i nostri principi costituzionali dare attuazione al disposto contenuto nellĠart. 14, par. 3, della direttiva che consente agli Stati membri di accettare, conformemente alla propria legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si trovi giˆ sul loro territorio;

tale integrazione appare per pi profili opportuna, al fine di garantire la piena effettivitˆ del contenuto normativo della direttiva;

 comunque possibile che tale contenuto normativo sia inserito direttamente in sede di decreto delegato, anche in assenza di una modifica dei principi e criteri direttivi della legge di delega;

 

impegna il Governo

 

a tener conto dei criteri indicati nellĠadozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva medesima.

Gozi, Zaccaria e altri componenti della I Commissione