PAESI SICURI
AC 1042
ORDINE DEL GIORNO
La Camera dei deputati
Vista la direttiva
2005/85/CE, ed in particolare gli artt. 5, 31 e 36;
Tenuto conto della
necessit di attribuire un ruolo significativo al Parlamento nella fase
discendente di attuazione delle direttive comunitarie;
Considerato che lĠAC-1042
delega il governo al recepimento mediante decreto legislativo della direttiva
medesima;
rilevato che al n. 21 dei
considerando della direttiva suddetta scritto quanto segue: ÒLa
designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della
presente direttiva non pu stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i
cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base
della designazione pu tener conto soltanto della situazione civile, giuridica
e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di
persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o
degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli.
Per questo motivo importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono
fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione
particolare, la designazione del paese come sicuro non pu pi applicarsi al
suo casoÓ;
Impegna il Governo,
nellĠadozione del decreto
legislativo, a garantire che la domanda di asilo di un soggetto proveniente da
un Paese sicuro non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo,
qualora lĠinteressato abbia motivato la richiesta in considerazione della sua
situazione particolare.
Zaccaria e altri
componenti della I Commissione
ASILO
AC 1042
ORDINE DEL GIORNO
La Camera dei deputati
Vista la direttiva
2005/85/CE del Consiglio, del 1Ħ dicembre 2005, recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato;
Tenuto conto della
necessit di attribuire un ruolo significativo al Parlamento nella fase
discendente della attuazione delle direttiva comunitarie;
Considerato che lĠAC 1042
delega il Governo al recepimento della direttiva medesima;
Rilevato che nella scelta
delle opzioni che la direttiva prevede si debba tener conto di quelle pi
aderenti al disposto dellĠart. 10 della Costituzione;
Rilevato che appare opportuno
tutelare in maniera particolare la posizione del richiedente asilo, affidando
la decisione sulla possibilit di rimanere sul territorio nazionale ad
unĠautorit giurisdizionale e non al Prefetto, che oggi decide
sullĠallontanamento;
Rilevato che il principio
dellĠeffettivit del ricorso garantito in pieno soltanto qualora sia previsto
il divieto di allontanamento del ricorrente fino alla pronuncia di un organo
giurisdizionale;
Considerato che appare
altres necessario ai fini della certezza del diritto e delle garanzie dei
singoli fissare termini certi per la presentazione del ricorso e per le
relative decisioni, otre ad adeguati strumenti per dare effettivit ai principi
di cui all'articolo 11 della direttiva;
Vista la delicatezza della
materia e la necessit di dare attuazione, oltre che alla direttiva, anche ad
un diritto fondamentale previsto dalla nostra Costituzione;
impegna il Governo
ad adottare il decreto
legislativo di recepimento della direttiva con assoluta priorit e comunque nel
termine di sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.
Zaccaria e altri componenti
della I Commissione
RICERCATORI
AC 1042
ORDINE DEL
GIORNO
La Camera dei deputati
Vista la direttiva 2005/71/CE
del 12 ottobre 2005 del Consiglio, relativa a una procedura specificamente
concepita per lĠammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
scientifica, ed in particolare lĠart. 14, par. 3;
Viste le raccomandazioni
2005/761/CE e 2005/762/CE;
Tenuto conto della
necessit di attribuire un ruolo significativo al Parlamento nella fase
discendente della attuazione delle direttiva comunitarie;
Considerato che lĠAC 1042
delega il Governo al recepimento della direttiva medesima;
Considerato che la
percentuale di ricercatori stranieri in Italia di circa il 2% del totale e
che questo dato ci pone agli ultimissimi posti tra i paesi europei, che la
capacit di ricerca e di attrazione un elemento determinante allĠinterno
della Strategia di Lisbona e che in questo contesto essenziale migliorare le
capacit di ricerca dellĠItalia nello spazio comune di ricerca europeo e la
mobilit e gli scambi internazionali tra ricercatori;
Rilevato che pare
coerente con i nostri principi costituzionali dare attuazione al disposto
contenuto nellĠart. 14, par. 3, della direttiva che consente agli Stati membri
di accettare, conformemente alla propria legislazione nazionale, una domanda
presentata quando il cittadino del paese terzo si trovi gi sul loro
territorio;
tale integrazione appare per
pi profili opportuna, al fine di garantire la piena effettivit del contenuto
normativo della direttiva;
comunque possibile che tale
contenuto normativo sia inserito direttamente in sede di decreto delegato,
anche in assenza di una modifica dei principi e criteri direttivi della legge
di delega;
impegna il Governo
a tener conto dei criteri
indicati nellĠadozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva
medesima.
Gozi, Zaccaria e altri
componenti della I Commissione