REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

 

 

 

Composta dai sigg. Magistrati

-       Dott. Giuseppe Vitale                                   -                      Presidente

-       Dott. Alberto Filardo                        -                      Consigliere

-       Dott. Antonella Rizzo                       -                      Consigliere

 

 

Pronunziando nel procedimento di Camera di consiglio n. 5/2004 R.C.C. introdotto da HARRARE ABTELATIF, nato a Casablanca (Marocco) il 05.02.1966 e residente in Corigliano Calabro-CS (Italia), con ricorso depositato in Cancelleria il 05.05.2004;

sulle conclusioni del difensore dellHerrare e del P.G., che hanno richiesto laccoglimento del ricorso, come assunte allodierna udienza;

ha emesso la seguente

 

ORDINANZA

 

Con ricorso alla Corte di Appello di Catanzaro, depositato in Cancelleria il 05.05.2004, Herrare Abtelatif, nato a Casablanca (Marocco) il 05.02.1966 e cittadino italiano con residenza in Corigliano Calabro avendo qui sposato la cittadina italiana Godino Teresa con la quale ha procreato tre figli chiedeva il riconoscimento in Italia del provvedimento di volontaria giurisdizione assunto in data 01.04.2003, intestato atto notarile di custodia, dal Tribunale di prima istanza del regno del Marocco, con il quale gli era stata affidata in custodia la minore Harrare Mounia, nata a Casablanca il 25.03.1988 e figlia della propria sorella defunta Harrare Fatima e di padre ignoto, con facolt di espatriarla dovunque (esso ricorrente) andasse, sia in Marocco che allEstero. Esponeva che, avendo intenzione di adottare la nipote, rimasta priva di una propria famiglia in Marocco, aveva gi inoltrato regolare domanda di adozione al competente Giudice italiano e precisamente al Tribunale dei Minori di Catanzaro, ma che il Consolato italiano, allatto dellautorizzazione allespatrio della minorenne, aveva negato alla stessa il visto sul passaporto per la ragione che il provvedimento di affido del Giudice marocchino non poteva ritenersi munito di giuridica efficacia in Italia.

 

La domanda fondata e va accolta.

Deve preliminarmente rilevarsi in proposito che ricorre la competenza per materia e territorio della Corte di Catanzaro, stabilendo lart. 67 L. 31.05.1995, n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che essa appartenga alla Corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento straniero oggetto della richiesta di riconoscimento, nella fattispecie individuabile in Corogliano Calabro, citt di residenza del ricorrente, ricompresa nel territorio di questo Distretto.

Quanto al merito occorre rimarcare che ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge di riforma sopra richiamata, il Giudice italiano pu attribuire efficacia nellordinamento interno ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, tra i quali allevidenza quello in questione, resi dal competente Giudice straniero in materia di capacit delle persone e di rapporti di famiglia, quando non contrari allordine pubblico (italiano), ed appena il caso di ricordare che laffidamento di minori, e pi generalmente ogni questione che attenga alla stabile sistemazione di un minorenne in un ambito familiare che non sia il proprio, costituisca allevidenza materia sottratta alla disponibilit di qualunque interessato giacch manifestamente qualificata da inderogabili profili, per lappunto, di ordine pubblico civilistico nei limiti e nella misura in cui siano recepiti nella normativa interna.

In definitiva, a giudizio del Collegio, nessun riconoscimento di provvedimento straniero in materia di stabile affidamento di minorenni possibile qualora si ponga fuori dal quadro di riferimento della normativa italiana.

Orbene, lart. 9, comma 4 della L. 04.05.1983, n. 184, come mod. dalla L. 28.03.2001, n. 149, prevede che chiunque possa legittimamente accogliere stabilmente nella propria abitazione un minore che versi in situazioni di abbandono, ponendo, quale unica condizione, che qualora non si tratti di un parente (del minore) entro il quarto grado e laccoglienza si protragga per un periodo superiore ai sei mesi, debba, trascorso il periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Nella fattispecie, posto che la madre della giovane Harrare, figlia di padre ignoto, deceduta, di tal che la minore priva di un suo nucleo familiare e non risulta abbia i mezzi economici per vivere, ed inoltre che il ricorrente suo parente in via collaterale entro il terzo grado, non appare in contrasto con lordine pubblico italiano lo stabile inserimento, senza alcuna condizione, della stessa nella famiglia dello zio, precisamente in conformit a quanto disposto dal Giudice marocchino (cfr. lestratto dellatto di nascita di Harrare Mounia, quello di morte della madre Harrare Fatima, latto di custodia del Tribunale di Casablanca, lo stato di famiglia di Harrare Abdelatif).

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 66 e 67 L. 31.05.1995, n. 218 e 737 e ss. C.p.c., sulle conclusioni del procuratore dellistante e del P.G., pronunciando sul ricorso spiegato da Harrare Abdelatif, nato a Casablanca (Marocco) il 05.02.1966, con atto depositato in Cancelleria il 05.05.2004, dichiara lefficacia in Italia del provvedimento assunto dal Tribunale di prima istanza notarile di Casablanca in data 01.04.2003, col quale la minore Harrare Mounia, nata il 25.03.1988 a Casablanca (Marocco), stata affidata stabilmente in custodia allo zio materno (esso) Harrare Abtelatif, residente in Corigliano Calabro (Italia), con facolt di espatriarla dovunque vada, sia in Marocco che allestero.

Cos deciso nella Camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro I Sezione Civile, il 6 luglio 2004.

 

Il Presidente est.

Giuseppe Vitale

 

 

Dep. In Cancelleria

In data 07.09.2004