UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Nella controversia iscritta al NRG 4118/06 promossa da GASHI BASHKIM contro PREFETTO DI PADOVA e QUESTURA DI PADOVA
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il ricorso si rivelato fondato e pertanto deve essere accolto.
LĠistruttoria ha confermato che lĠistanza presentata dal ricorrente per lĠottenimento del permesso di soggiorno dopo lĠintervenuta sentenza del TAR che annullava il diniego formulato dalla questura, rimasta inevasa. Tale circostanza ha comportato la conseguenza che lĠatto di espulsione stato emesso senza un valido atto prodromico di diniego di rilascio del permesso di soggiorno. Quanto alla circostanza che al fatto che al ricorrente non sarebbe stato possibile formulare la richiesta di soggiorno per lavoro dopo che gli era stata respinta la domanda volta ad ottenere lo stato di rifugiato politico, con la conseguenza che la questura in realt non era tenuta a formulare una risposta allĠistanza di permesso di soggiorno per lavoro, ci non risultato comprovato. Preliminarmente, il fatto che la questura avesse opportunamente formulato con diniego a tale seconda istanza, seppure successivamente annullato, conferma che non mancava la possibilit tecnica di procedere ad una risposta da parte della questura. Ma dirimente in merito soprattutto, la circostanza che solo successivamente alla preposizione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro (avvenuta in data 24.03.05) intervenuto un decreto legislativo (d.lgs. n. 140 del 30.05.05) che disponeva (all art. 11 c. 2) espressamente lĠimpossibilit di formulare tale nuova richiesta dopo il diniego sulla domanda per ottenere lo status di rifugiato politico. Tale sopraggiunta norma conferma che lo stesso divieto non poteva ritenersi vigente in precedenza.
In definitiva deve ritenersi che, avendo il ricorrente legittimamente formulato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, la questura avrebbe dovuto esprimersi seppure con un diniego, adeguatamente motivando la propria risposta.
Il fatto che la questura abbia lasciato inevasa, dopo lĠintervenuto annullamento del diniego, la domanda del ricorrente, ha lasciato un vuoto nellĠamministrativo sfociato nellĠatto di espulsione che configura a tutti gli effetti un vizio di forma che, in quanto reale, si ripercuote necessariamente sulla legittimit dellĠatto di espulsione odiernamente impugnato.
Ne consegue che lĠatto di espulsione impugnato deve necessariamente essere annullato.
Quanto alla concessione della sospensiva sul provvedimento impugnato da parte del giudice di pace nella more del giudizio di opposizione dellĠatto di espulsione, essa deve ritenersi legittima. Il testo unico sullĠimmigrazione, infatti, non esclude espressamente la sospensiva, circostanza che in se permette, in via analogica, lĠapplicazione dellĠart. 22 c. 6Ħ l. 689/81. Nel caso di specie, i gravi motivi sono stati individuati nel grave danno esistenziale e, non ultimo patrimoniale, che subirebbe il ricorrente nellĠottemperare ad un provvedimento che, subito dopo la sua partenza dal paese fosse dichiarato illegittimo.
Quanto alle spese di lite esse possono essere compensate, essendo lĠannullamento pronunciato nei confronti dellĠatto impugnato esclusivamente fondato su ragioni di carattere formale.
P.Q.M.
- Il giudice di pace
- Annulla il provvedimento impugnato
- Compensa le spese di lite
Padova, 24.07.06
Il giudice di pace
Avv. Nazzarena Zanini