Alcune piccole modifiche al Testo Unico immigrazione (Sergio Ferraiolo 31.7.06)

 

1)    Art. 2, comma 4: inserire la traduzione in arabo

2)    Art. 4, comma 2: il diniego del visto deve sempre essere motivato;

3)    Art. 4, comma 3: il divieto di ingresso non puo essere automaticamente escluso a causa delle condanne riportate; in ossequio alla direttiva sul ricongiungimento familiare, il divieto di ingresso deve essere connesso sempre ad un giudizio sulla pericolosit attuale;

4)    Art. 5, comma 2: in ossequio agli accordi di Schengen non puo essere chiesto un permesso di soggiorno per periodi inferiori ai tre mesi;

5)    Art. 5, comma 3bis: aumentare la durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato a tre anni;

6)    Art. 5, comma 3-sexies: la durata del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare deve essere commisurata a quello dello straniero al quale si ci ricongiunge;

7)    Art. 5, comma 4: ridurre a 60 giorni il termine precedente alla scadenza entro il quale deve essere richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno;

8)    Art, 5, comma 4: prevedere che il la durata del permesso di soggiorno rinnovato possa essere maggiore di quella del precedente permesso di soggiorno;

9)    Art. 5, comma 4-bis: eliminare i rilievi dattiloscopici ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno;

10) Art. 5, comma 6: aggiungere in fine, le parole ovvero derivanti dalla particolare condotta osservata dallo straniero ancorch irregolare (permesso di soggiorno premiale);

11) Articolo 9: rendere effettivo il termine di venti giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno (non una modifica);

12) Art. 5-bis: rendere il contratto di soggiorno obbligatorio solo per il primo ingresso.

13) Art.5-bis, comma 1, lett. A) : sostituire la garanzia dellalloggio con lindicazione dellalloggio;

14) Art. 5-bis, comma 1, lett. B): sostituire la garanzia per il rimpatrio con il versamento di una somma al fondo rimpatri;

15) Art. 6, comma 8: sostituire lobbligo di comunicare le variazioni del domicilio abituale con lindicazione di un domicilio, valido fino a che non viene rilasciata la residenza;

16) Art. 9: (carta di soggiorno), gi modificato.

17) Art. 10: Non si fa luogo a respingimento, bens ad espulsione quando lo straniero clandestino o irregolare ricoverato in un CPT o in un CPA.

18) Art. 11, comma 2: lAIPA non esiste pi;

19) Art. 11, comma 5-bis: eliminarlo, perch none possibile che lo Stato italiano costruisca CPT soggetti a diritto alieno;

20) Art. 12. Dopo il comma 3-septies, inserire un comma per il quale allo straniero che fornisce un rilevante contributo alla scoperta dei delitti di cui allarticolo in questione 8immigrazione clandestina) viene rilasciato un permesso di soggiorno di un anno per ricerca lavoro;

21) Art. 13 (espulsione): inserire, in parallelo di quanto fatto con il recepimento della direttiva sul ricongiungimento familiare una possibile discrezionalit dellespulsione, commisurata ala condotta osservata, ai legami tuttora presenti con il Paese di origine, etc;

22) Art. 13, comma 2, lettera c): inserire in fine le parole salvo dimostrati casi di forza maggiore.

23) Articolo 13, comma 5; nei casi di espulsione con intimazione un termine maggiore di 15 giorni

24) Art. 13, comma 5- bis e comma 8; La Corte europea dei diritti dellUomo (causa Conka vs. Belgio) ha sentenziato che il ricorso deve essere in concreto efficace. LUE ha raggiunto una posizione di compromesso per la quale, se il ricorso non ha effetto sospensivo, lespellendo puo rivolgersi ad un giudice (ance diverso da quello competente per il ricorso) e chiedere che, per le sue particolari condizioni (pericolo, salute, etc) di essere ammesso a rimanere sul territorio fino al termine del ricorso. In tal caso lattesa potrebbe essere con privazione della libert);

25) Art. 13, comma 7: inserire anche la traduzione in arabo.

26) Art. 13, comma 14: riportare il normale divieto di reingresso a 5 anni, specificando che esso decorre dalleffettuazione dellespulsione, se fatta con accompagnamento alla frontiera, o dalla comunicazione al consolato italiano del Paese di origine in caso di espulsione con intimazione. Specificare che il divieto di reingresso decade automaticamente decorso il termine.

27) Inserire un articolo 13-bis in cui vengono dettate misure per il rimpatrio assistito di chi collabora, con conseguente misura premiale di riduzione o annullamento del divieto di reingresso (Non applicabile per gli ingressi clandestini, ma solo per gli overstayers);

28) Art. 14, comma 1: se il respinto va in un CPT, non pi un respingimento, bens una espulsione. Conforme la proposta di direttiva UE sui rimpatri. Per lUE il respinto non varca la linea di frontiera. Sarebbe oltremodo ardito sostenere che un clandestino, ospitato in un CPT, soggetto ad una convalida di un magistrato non mai entrato sul territorio nazionale;

29) Art. 14, comma 1: eliminare le parole piu vicino;

30) Articolo 14, comma 5: ridurre a 20 + 20 il tempo di permanenza nel CPT;

31) Art. 14, comma 5-ter: eliminare lassurdo reato per il quale se lo Stato non riuscito ad espellere un irregolare dopo 60gg, lo stesso commette reato se non se ne va entro 5 gg.

32) Art. 14 comma 5-quater: trasformare questo reato in reato contro la Pubblica amministrazione.

33) Art. 19, comma 1: inserire in fine le parole: ovvero possa subire pene non previste dallordinamento italiano;

34) Art. 22: prevedere anche la risposta ad un annuncio fatto da un datore di lavoro italiano;

35) Art. 22, comma 2, lett. c): prevedere in luogo della garanzia il versamento di una somma al fondo rimpatri;

36) Articolo 22, comma 5: rendere effettivi i 40 giorni per il rilascio del nulla osta;

37) Art. 22, comma 12: aggiungere in fine che se il reato stato denunciato dal lavoratore irregolare possibile la concessione di un permesso di soggiorno premiale.

38) Art. 22, comma 13: prevedere sempre la possibilit di ricongiungimento dei periodi assicurativi.

39) Art. 23: prevedere che se il datore di lavoro garantisce tutto quello che ora previsto dalla Bossi Fini con il contratto di soggiorno, egli pu essere qualificato come sponsor e il lavoratore non soggetto alle quote;

40) Art.27 (fuori quota). Prevedere il caso particolare di fuori quota per lofferta di un lavoro a tempo indeterminato o determinato (min. 1 anno) con retribuzione superiore a p.e. 3000 euro mensili.