SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

 

 

 

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE

RELATIVA ALLLO STATUS DEI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE SIANO SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

VISTA la direttiva 2003/109/CE del Consiglio dellUnione Europea concernente lo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

 

VISTA larticolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit europee. Legge comunitaria 2004;

 

VISTO il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dellattivit di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

ACQUISITI i parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.

 

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee, del Ministro dellinterno, di concerto con ... ...

 

 

 

 


 

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)                  larticolo 9 sostituito dal seguente:

 

Art. 9

(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

 

  1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di cui allarticolo 29, comma 1.

 

  1. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

 

  1. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

a)     soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

b)    soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

c)     soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

d)    sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e)     godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

4.   Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere rilasciato agli stranieri pericolosi per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La pericolosit valutata anche in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallarticolo 381 del medesimo codice, ovvero in relazione alla eventuale applicazione di misure di prevenzione personali. Ai fini delladozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dellinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

 

5.   Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e).

 

6.   Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

 

7.   Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato:

a)     se stato acquisito fraudolentemente;

b)    in caso di espulsione, di cui al comma 9;

c)     quando mancano o vengano a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4;

d)    in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellUnione europea, previa comunicazione da parte di questultimo;

e)     in caso di assenza continuativa dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e), pu riacquistarlo, con le stesse modalit di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, ridotto a tre anni.

 

8.       Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta lespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

 

9.       Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lespulsione pu essere disposta, solamente;

a)     per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

b)    nei casi di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c)  nei casi di cui allarticolo 13, comma 2, solo quando lo straniero costituisce una concreta minaccia anche in relazione alla sua eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

10.       Nel valutare la pericolosit dello straniero, ai fini delladozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 9, si tiene conto dellet dellinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellespulsione per linteressato e i suoi familiari, dellesistenza di legami familiari, culturali o sociali nel territorio nazionale e dellassenza di vincoli con il suo Paese di origine.

 

11.       Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu:

a)        fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dallarticolo 6, comma 6;

b)        svolgere nel territorio dello Stato ogni attivit lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Lo straniero non pu, comunque, svolgere quelle attivit che comportino anche occasionalmente lesercizio di pubblici poteri[1]. Per lo svolgimento di attivit di lavoro subordinato non richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allarticolo 5-bis. (previsione da rimettere alla competenti valutazioni della Funzione pubblica e del Lavoro).

c)        usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso laccesso alla procedura per lottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata leffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale.

d)        partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

 

12. E autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellUnione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

 

 

 

b) dopo larticolo 9 inserito il seguente:

 

Art. 9-bis

(Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti

di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro)

 

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellUnione europea e in corso di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

a)     esercitare unattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis,e 22. Le certificazioni di cui allarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per limmigrazione;

b)    frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

c)     soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dellimporto minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria[2] e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

 

 

2.     Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

 

3.     Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allarticolo 29, comma 3.

 

4.     Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica larticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

 

5.     Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito delleffettiva residenza allestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui allarticolo 22.

 

6.     Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato, revocato, agli stranieri pericolosi per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La pericolosit valutata anche in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero in relazione alla eventuale applicazione di misure di prevenzione personali. Nelladottare il provvedimento si tiene conto dellet dellinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellespulsione per linteressato e i suoi familiari, dellesistenza di legami familiari, culturali o sociali nel territorio nazionale e dellassenza di vincoli con il suo Paese di origine. Nei confronti dei predetti stranieri adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettera b) e lallontanamento effettuato verso lo Stato membro dellUnione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per ladozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13,comma 1, e dellarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 15, lespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lallontanamento effettuato fuori dal territorio dellUnione europea.

 

7.     Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui allarticolo 9, rilasciato un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. Dellavvenuto rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.

 

 

 

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1.     Allarticolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono soppresse le parole ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui allarticolo 9.

2.     Agli stranieri gi titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del presente decreto.

3.     Nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni ed in quelle del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 e successive modifiche ed integrazioni, il richiamo alla carta di soggiorno si intende riferito al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui allarticolo 1.

4.     Il Ministero dellinterno provvede allindividuazione del punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dellUnione europea in applicazione del presente decreto.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dallattuazione del presente decreto legislativo non devono derivare oneri maggiori o aggiuntivi per la finanza pubblica, n minori entrate.

 

 

 



[1] Disposizione da rimettere alle competenti valutazioni della Funzione Pubblica e del Lavoro.

[2] Legge n.537/1993 novellata dalla Legge n.724 del 1994. Limporto minimo stabilito dalla citata legge 8.263,31 per una persona; 11.362,05 in presenza anche del coniuge. Detto ultimo importo aumentato di 516,46 per ogni ulteriore familiare. Ai sensi della disposizione gli importi devono essere raddoppiati.,