Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”;

Vista la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 del Consiglio dell’Unione Europea, relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle sedute del…;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari Esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo

 

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003, del Consiglio dell’Unione europea.

 

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

 

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

 

a)     all’articolo 4, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

 

b)    all’articolo 5, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “Nell’adottare il provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiugimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della solidità dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”;

 

 

c)     all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiugimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della solidità dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine;

2) al comma 13 è aggiunto il seguente periodo: “L’ autorizzazione non è richiesta nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29.”;

 

d)    il comma 1 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.”;

 

 

 

 

e)     l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 29

(Ricongiungimento familiare)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico permanentemente inabili al lavoro;

d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza;

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29-ter, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a)    di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b)    di un reddito annuo derivente da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non superiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

6. Al familiare autorizzato all’ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiuginmento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all’articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l’esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del nulla osta è condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a)     quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b)    agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui all’articolo 20;

c)     nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6.”.

 

f) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

 

“Art. 29-bis

(Ricongiungimento familiare dei rifugiati)

 

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all’articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3.

2. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì ad altri mezzi atti a provare l’esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

 

 

g) all’articolo 30, comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo:”La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.”.

 

 

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare oneri maggiori o aggiuntivi per la finanza pubblica, né minori entrate.

 

Art. 4

(Regolamento ed entrata in vigore)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.