(Sergio Briguglio, 23/8/2006)

 

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE

 

 

La "carta di soggiorno" e' formalmente sostitutita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (nel seguito, permesso per slp). In tutte le disposizioni del T.U. e del Regolamento che fanno riferimento alla carta di soggiorno il richiamo si intende riferito al pemesso per slp (nota: verosimilmente la cosa si estende a tutte le disposizioni vigenti; es.: DPR 54/2002).

 

Il permesso per slp puo' essere richiesto, oltre che per se' stessi, anche per ciascuno dei familiari per i quali si potrebbe chiedere il ricongiungimento (non solo per coniuge e figli).

 

Requisiti per il rilascio del permesso per slp:

- soggiornare legalmente, con permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale, asilo, richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata e a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (nota: non rileva piu' l'illimitata rinnovabilita' del permesso di soggiorno, ne' quindi il tipo di rapporto di lavoro che ne ha eventualmente motivato il rilascio);

- aver maturato almeno cinque anni di possesso di permesso di soggiorno; non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata e quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali;

- reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (nota: apparentemente non commisurato al numero dei familiari);

- disponibilita' di alloggio idoneo, in caso di richiesta per i familiari, anche certificato dalla ASL (gia' previsto dal Regolamento);

- assenza di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, da valutare anche con riferimento all'adozione di misure di prevenzione e all'esistenza di condanne, anche non definitive, per reati di cui agli artt. 380 e 381 (limitatamente ai reati non colposi) c.p.p., e alla luce della durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

 

Assenze di durata inferiore a sei mesi consecutivi e a dieci mesi complessivi non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo. Lo stesso si applica (nota: formulazione ambigua del testo) ad assenze piu' lunghe quando siano motivate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari.

 

Il titolare di permesso per slp puo' essere espulso, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o in caso di applicazione di misure di prevenzione, per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, L. 155/2005). Si tiene conto, comunque, dell'eta' dello straniero, della durata del suo soggiorno in Italia, delle conseguenze dell'espulsione per l'nteressato e per i suoi familiari, dei legami sociali, familiari e culturali in Italia e dell'eventuale assenza di vincoli con il paese d'origine.

 

Il permesso per slp e' revocato, oltre che in caso di acquisizione fraudolenta, quando il titolare venga a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da valutare come ai fini del rilascio del permesso per slp) o sia espulso. Il permesso per slp e' revocato anche in caso di assenza continuativa dall'Italia di durata superiore a sei anni o di conferimento del permesso per slp da parte di altro Stato membro dell'Unione europea (previa comunicazione da parte di questo); in questi casi, il permesso per slp puo' essere riacquistato quando lo straniero maturi nuovamente i requisiti, con riduzione a tre anni della durata del soggiorno pregresso.

 

Allo straniero cui sia stato revocato il permesso per slp e che non debba essere espulso e' rilasciato altro permesso (come attualmente previsto; verosimilmente, pero', non nei casi di assenza prolungata o di conferimento del permesso per slp da parte di altro Stato membro dell'Unione).

 

Riguardo alle facolta' del titolare del permesso per slp,

- e' richiamata la possibile limitazione della liberta' di circolazione nel territorio nazionale motivata da esigenze di difesa nazionale;

- e' esplicitato il divieto di svolgimento delle attivita' che comportino, anche occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri;

- e' stabilito che per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula di contratto di soggiorno;

- e' esplicitato il novero dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione al cui godimento il titolare ha diritto (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale; erogazioni in materia sanitaria, scolastica, sociale; accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso alla procedura per l'assegnazione di allogi di edilizia residenziale pubblica); il godimento e' condizionto alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia.

 

Il titolare di permesso per slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro dell'Unione europea e' riammesso in Italia se non costituisce pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

 

Il titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione puo' chiedere di soggiornare in Italia per periodi di durata superiore a tre mesi per svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote) o autonomo (verosimilmente, entro quote), o per motivi di studio o formazione professionale, in base alle norme vigenti, ovvero, a condizione di dimostrazione della disponibilita' di un'assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno e di mezzi di sostentamento non occasionali (nota: intende "commisurati alla durata del soggiorno"?) di importo non inferiore al doppio della soglia per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per altri motivi leciti. Allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi corrispondenti.

 

Ai familiari del titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, e' rilasciato un permesso per motivi familiari a condizione che

- tali familiari siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza (nota: coincide necessariamente con lo Stato membro che ha rilasciato il permesso per slp?) e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso per slp;

- siano verificati i requisiti di reddito e alloggioprevisti per il ricongiungimento.

 

Si applicano le disposizioni relative al permesso per motivi familiari, di cui all'art. 30, co. 2, 3 e 6, T.U., in materia di accesso a lavoro, collocamento, studio, formazione e assistenza, durata del permessso e tutela giurisdizionale (nota: verosimilmente, non si applicano le disposizioni relative al diritto a mantenere o riacquistare l'unita' familiare).

 

In caso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi del titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione o dei suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza, non si applicano le disposizioni relative all'espulsione in caso di mancata dichiarazione di soggiorno entro sessanta giorni dall'ingresso in Italia.

 

Il titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione e i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza fanno ingresso in Italia in esenzione di visto.

 

Ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato si prescinde dal requisito di residenza all'estero dello straniero.

 

Al titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione e ai suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza, il permesso di soggiorno e' negato o, se gia' rilasciato, e' revocato quando ricorrano le condizioni di pericolosita' che giustificano il diniego di permesso per slp. L'interessato e' espulso, formalmente ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b, T.U. (revoca del permesso), verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno; se pero' l'espulsione e' adottata per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (nota: in tutti i casi alla base dell'espulsione vi sono motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) o per motivi di prevenzione del terrorismo, l'allontanamento e' effettuato, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, al di fuori del territorio dell'Unione europea.

 

Al titolare di permesso per slp rilasciato da altro Stato membro dell'Unione e ai suoi familiari ammessi a soggiornare in Italia e' rilasciato il permesso per slp una volta maturati i requisiti previsti. Lo Stato membro che aveva rilasciato il precedente permesso per slp e' informato dell'avvenuto rilascio.

 

Allo straniero che si ricongiunga con il titolare di permesso per slp rilasciato in Italia e' rilasciato un permesso per motivi familiari, non un permesso per slp (nota: disposizione incomprensibile, dal momento che il titolare di permesso per slp puo' chiedere il permesso per slp per tutti i familiari con i quali e' effettuabile il ricongiungimento).

 

Norma transitoria: agli stranieri titolari di carta di soggiorno si applicano le norme previste per i titolari di permesso per slp.