(Sergio Briguglio, 24/8/2006)

 

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO IN MATERIA DI CITTADINANZA

 

 

Oltre che il figlio di genitore italiano e chi sia nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o che non gli trasmettano la propria cittadinanza, e' cittadino italiano per nascita

- chi nasce in Italia da genitore straniero legalmente residente in modo continuativo da almeno cinque anni e in possesso di reddito sufficiente (non inferiore all'assegno sociale; nota: non chiara la commisurazione con il numero di familiari a carico) per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (nel seguito, permesso per slp);

- chi nasce in Italia da genitore straniero legalmente residente, nato in Italia e in possesso di reddito sufficiente per il rilascio del permesso per slp.

Negli ultimi due casi, la persona, compiuta la maggiore eta', puo', entro un anno, rinunciare alla cittadinanza italiana se e' in possesso di altra cittadinanza.

 

 

In luogo di nascita in Italia e residenza legale ininterrotta fino al compimento del diciottesimo anno, i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza per beneficio di legge alla data di compimento del diciottesimo anno (comunque condizionata alla dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno da quella data) sono la residenza legale da almeno cinque anni alla data di compimento dei diciotto anni e l'aver frequentato in Italia un ciclo di istruzione o un corso di formazione professionale o l'avervi svolto regolare attivita' lavorativa per almeno un anno.

 

Acquisisce la cittadinanza per beneficio di legge, su istanza del genitore esercente la potesta', anche il minore residente legalmente in Italia ininterrottamente da almeno cinque anni e che abbia frequentato in Italia un ciclo di istruzione o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attivita' lavorativa per almeno un anno, a condizione che almeno uno dei genitori sia legalmente residente ininterrottamente da almeno cinque anni e disponga di un reddito sufficiente per il rilascio del permesso per slp. La persona, compiuta la maggiore eta', puo', entro un anno, rinunciare alla cittadinanza italiana se e' in possesso di altra cittadinanza.

 

La durata del periodo di residenza legale in Italia successiva al matrimonio per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano e' aumentata da sei mesi a due anni.

 

La concessione della cittadinanza (naturalizzazione) e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno (anziche' con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno).

 

Il requisito reddituale per la concessione della cittadinanza e' fissato pari all'importo previsto per il rilascio del permesso per slp (non inferiore all'assegno sociale anziche' alla soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; nota: non chiara la commisurazione con il numero di familiari a carico, ne' il riferimento al decreto del Ministro dell'interno per la determinazione dell'importo).

 

La durata del periodo di residenza legale richiesta per la concessione della cittadinanza al generico straniero e' ridotta da dieci a cinque anni.

 

L'acquisizione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano e la concessione della cittadinanza al generico straniero sono comunque condizionati alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale in Italia. La documentazione atta a comprovare tale integrazione e' definita col regolamento di esecuzione.

 

I contenuti del giuramento richiesto, quale condizione necessaria, entro sei mesi dalla notifica del decreto di conferimento della cittadinanza sono definiti col regolamento di esecuzione.