Milano, 18 aprile 2006

 

Prot. 13.1.3397/A   Sett. 1

                                                                                          AI SIGG. SINDACI

                                                                                          DEI COMUNI DELLA

                                                                                          PROVINCIA DI MILANO

 

OGGETTO:   Legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gi residente in territori appartenuti allImpero austro-ungarico ed ai loro discendenti Indirizzi applicativi.

 

Con circolare prefettizia p. n. ed oggetto del 27/03/01 sono state impartite le prime direttive circa le modalit applicative della legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gi residenti nei territori appartenuti allImpero austro-ungarico e a i loro discendenti.

In particolare, gli Ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza degli interessati o le Autorit diplomatico-consolari italiane per i residenti allestero sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni rese dai soggetti interessati e dai loro discendenti ai sensi dellart. 1 della legge, chiarendo che, bench iscritte nei registri di cittadinanza, le stesse sarebbero state efficaci con effetto ex tunc solo al termine della procedura di riconoscimento, ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali competenti.

Non appare superfluo ribadire che destinatari della normativa in argomento sono le persone ed i loro discendenti che risultano emigrate allestero, ad esclusione della attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920 ed originarie dei territori gi appartenuti allimpero austro-ungarico costituitosi comՏ noto nel 1867 attualmente facenti parte dello Stato italiano che si identificano con i territori delle attuali province di Trento e Bolzano e, nella Venezia Giulia, con lattuale provincia di Gorizia e con quelli gi italiani ceduti alla Jugoslavia in forza dei Trattati di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 (v. elenco allegato).

La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente sia i territori di emigrazione, sia larco temporale entro cui lemigrazione ebbe a verificarsi ovvero tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dellimpero austro-ungarico (Ausgleich), ed il 16 luglio 1920, data di efficacia internazionale del Trattato di S. Germano.

 

 

 

 

Relativamente al termine discendenti, deve altres ritenersi che, in assenza di limitazioni poste dalla legge al grado di parentela, siano da ricomprendervi tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea retta dallavo emigrato allestero, nellarco temporale di interesse, originario dei territori indicati.

Inoltre, per lindividuazione degli ulteriori requisiti legittimanti lapplicazione del regime di particolare favore introdotto dalla nuova legge, si ritiene possa farsi riferimento sia alle disposizione pattizie, che hanno riguardano i territori presi in considerazione dal testo legislativo, che alla disciplina vigente allepoca dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini dellacquisto per nascita del nostro status civitatis.

Per quanto concerne le disposizioni pattizie, richiamate nel teso legislativo, si rileva che il Trattato di S. Germano, allart. 72, prevedeva per i residenti allestero, gi pertinenti dei territori ceduti allItalia alla fine della prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volont. Tale schema procedurale risulta poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947 (art. 19) e di Osimo del 1975 (art. 3) con lespressa indicazione oltre alla detenzione della residenza in quei territori ad una certa data, dellulteriore requisito dellappartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

Inoltre, relativamente ai fatti giuridicamente rilevanti in materia di trasmissione della cittadinanza alla nascita, si osserva che fino al 1 gennaio 1948 le normative che si sono succedute, nel riconoscere lo ius sanguinis, non ne consentivano per la derivazione in via materna.

Lopportunit di attenersi ad un simile quadro di riferimento appare determinata dalla fondata ipotesi che, diversamente, potrebbe delinearsi la illegittimit costituzionale della normativa di che trattasi sotto il profilo del vizio di ragionevolezza delle relative disposizioni e della eventuale disparit di trattamento nei confronti degli altri discendenti di nostri connazionali emigrati allestero, incorsi successivamente nella perdita del nostro status civitatis.

Peraltro, tenuto conto dellintricata situazione sotto laspetto etnico-linguistico delle aree in questione, il preventivo esame della documentazione da prodursi a corredo delle dichiarazioni di riconoscimento della cittadinanza sar effettuato da unapposita Commissione Interministeriale, in analogia alla procedura adottata per i mancati optanti ai sensi dei citati Trattati di Parigi e di Osimo.

 

 

 

La predetta Commissione, istituita con Decreto del Ministro dellInterno del 2 marzo 2001 e composta da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia, dellUniversit La Sapienza di Roma e del Ministero dellInterno, si e riunita in data recente ed ha individuato, in linea di massima, la documentazione sulla base della quale sar effettuato laccertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonch di quelli ulteriori, come sopra evidenziato, derivanti dal quadro di riferimento ai citati Trattati, con particolare riguardo allaccertamento dellappartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

Ne consegue che il riconoscimento della cittadinanza sar effettuato dal Ministero dellInterno sulla base del preventivo avviso rilasciato dalla predetta Commissione.

Al fine, quindi, di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti, i destinatari della disciplina introdotta dalla legge n. 379/2000 dovranno produrre presso lUfficiale dello stato civile del Comune interessato o presso la competente Autorit consolare italiana, in caso di residenza allestero, i seguenti documenti:

1)    atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;

2)    certificato di residenza attuale;

3)    documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione dalla legge ovvero la discendenza da soggetto originario di tali zone: in questultimo caso andr esibita idonea documentazione a dimostrazione della nascita e della residenza in quei territori del dante causa;

4)    documentazione idonea a dimostrare lemigrazione nellarco temporale compreso tra lanno 1867 ed il 1920 (passaporto o lasciapassare, documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento allestero della residenza nel periodo indicato);

5)    certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;

6)      attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunit di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza, contenente elementi idonei ad evidenziare litalianit dellinteressato quali i seguenti:

a) livello di notoriet dellappartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dellinteressato e dei suoi ascendenti;

b) dichiarazione di appartenenza nazionale;

c) data di iscrizione allorganismo che rilascia lattestazione;

7)    ogni altra utile documentazione comprovante lappartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare ecc.).

 

 

Per quanto concerne la ventilata ipotesi che possano essere rese autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire da parte degli interessati a corredo delle dichiarazioni, si ritiene ad evidenziare che, nei casi in cui si tratti di cittadini stranieri non comunitari residenti allestero, gli stessi non possono rendere dichiarazioni sostitutive della documentazione indicata.

LUfficiale dello stato civile ovvero lAutorit diplomatica o consolare, raccolta la dichiarazione mediante liscrizione negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetter copia, unitamente alla documentazione prodotta dallinteressato, al Ministero dellInterno, competente ad emanare la comunicazione in ordine alla sussistenza in capo allinteressato o al di lui discendente dei requisiti e delle condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Ove il dichiarante non abbia prodotto, in tutto o in parte, la prescritta documentazione, lAutorit competente ai sensi dellart. 26 del D.P.R. n. 369 del 3 novembre 2000 lo inviter a presentarla nel pi breve tempo possibile, fissando un congruo periodo di tempo, ferma restando la validit, a tutti gli effetti, della data di presentazione della dichiarazione.

Decorso il termine assegnato, in caso di inadempimento, la documentazione prodotta, anche se incompleta, verr comunque inviata.

LAutorit che ha ricevuto la dichiarazione, i cui effetti sono da ritenersi sospesi fino allemanazione della comunicazione dellesito dellaccertamento, nel trasmetterla al Ministero dellInterno vorr esprimere il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza in capo allinteressato, o al di lui discendente, dei requisiti e delle condizioni richieste per la configurazione del diritto ad ottenere il beneficio invocato.

Per le dichiarazioni rese in Italia, lUfficiale dello Stato Civile, ricevuta la comunicazione ministeriale riguardante lesito dellaccertamento, ne far annotazione in calce allatto di nascita del dichiarante, dopo averlo trascritto.

Per le dichiarazioni raccolte allestero, lAutorit diplomatica o consolare trasmetter copia della dichiarazione e della comunicazione dellesito dellaccertamento ministeriale allUfficiale dello stato civile del Comune italiano da individuarsi ai sensi del medesimo art. 26, 1 comma, 2 periodo del D.P.R. n. 396 , che provveder alla loro annotazione sullatto di nascita dellinteressato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici, ai sensi del citato art. 26, 2 comma.

 

 

Della definizione di tali incombenze dovr essere data notizia al Ministero dellInterno, al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero della Giustizia, alla scrivente Prefettura ed alle locali Autorit di P.S..

Si precisa che il riconoscimento della cittadinanza avr effetto dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione e stata resa, cos come previsto dallart. 15 della legge sulla cittadinanza n. 91 del 5 febbraio 1992.

Ci premesso, si invitano le SS. LL. a voler provvedere alla massima diffusione della presente circolare presso i competenti Uffici di stato civile ai fini dellesatta osservanza degli orientamenti sopra evidenziati.

Si ringrazia per la disponibilit.

 

 

 

p. IL PREFETTO

IL VICE PREFETTO

(Tronca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lgr

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