ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2006
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3506).
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 novembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di
Orbetello;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il risanamento ambientale della
laguna di Orbetello»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 16 gennaio 2003, n.
3261,  recante  «Ulteriori  disposizioni  concernenti  gli interventi
necessari  per  il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»,
nonche'  l'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3381 del 18 novembre
2004;
  Vista  la  nota del 20 gennaio 2006 del Commissario delegato per il
risanamento della laguna di Orbetello;
  Viste  le  note  del  25 gennaio e 28 febbraio 2006 dell'Ufficio di
Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Vista  la nota della Commissione europea n. 8417 del 4 maggio 2005,
caso 2005/4306;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 ottobre 2005, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza
in  relazione  agli eccezionali eventi meteorici che hanno colpito il
territorio  della  regione  Liguria  nei  giorni  11 agosto,  9,10 ed
11 settembre 2005;
  Visto  l'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, recante: «Disposizioni urgenti di
protezione  civile»,  nonche'  il successivo art. 2 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3347 del 2004;
  Vista  la  nota  in data 2 febbraio 2006 del direttore del Servizio
integrato  infrastrutture e trasporti - Lombardia - Liguria - settore
infrastrutture;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 settembre  2005  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
criticita'  in  conseguenza  delle  grave  situazione in cui versa la
popolazione del sud del Sudan;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468
del  13 ottobre  2005,  recante:  «Disposizioni urgenti di protezione
civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la
popolazione del sud del Sudan»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3460
del  16 agosto  2005:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile
diretti  a  fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto
nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza»;
  Vista  la  nota  del  6 febbraio  2006 del settore della protezione
civile della regione Calabria;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322
del   23 ottobre   2003,   recante   «Primi  interventi  urgenti  per
fronteggiare   i   danni   conseguenti   agli   eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della
regione Campania»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415
del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile
diretti  a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della
regione Campania».
  Vista  la  nota  del  27 gennaio  2006  del Presidente della giunta
regionale della Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del
30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004,
art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del
13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre
2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del
29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n.
3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429
del  29 aprile  2005,  art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n.
3449  del  15 luglio  2005,  art.  2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre
2005,  art.  5,  comma  6,  n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del
19 dicembre  2005,  n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15 e n.
3493  in  data  11 febbraio  2006,  recanti  disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
  Considerata  la necessita' di adeguare la codificazione dei rifiuti
trattati  negli impianti di selezione e trattamento localizzati nella
regione  Campania  alle effettive qualita' risultanti dai processi di
produzione,  anche  al  fine  di  assicurare il corretto conferimento
degli  scarti a valle della produzione presso le discariche esistenti
nella regione o al di fuori della stessa;
  Ritenuto   che   le   nuove  codificazioni  consentono  l'immediata
evacuazione  dei quantitativi di rifiuti stoccati presso gli impianti
predetti, per impedirne l'imminente saturazione;
  Considerata  la  necessita'  di  diminuire  gli  oneri gravanti sul
bilancio  della  struttura  del  Commissario delegato per l'emergenza
rifiuti  nella  regione Campania, relativi al trattamento degli oneri
stipendiali del personale comandato da Amministrazioni dello Stato ed
altri  enti  pubblici,  in  relazione  alla  parziale contrazione del
complesso  delle  risorse  finanziarie  occorrenti  per  la  gestione
dell'emergenza stessa;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con  il  quale,  gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici
che  hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 dicembre  2005, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e
Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253  del  29 novembre  2002,  n.  3279  del  10 aprile 2003, n. 3300
dell'11 luglio  2003,  n.  3375  del  20 settembre  2004, n. 3469 del
13 ottobre  2005,  n.  3486  del  29 dicembre  2005  e  n.  3491  del
25 gennaio 2006;
  Vista  la nota protocollo n. 15125 del 10 febbraio n. 2006 del vice
presidente della provincia di Campobasso;
  Ravvisata  la  necessita' di provvedere con la massima urgenza alla
realizzazione  di  interventi  di manutenzione ordinaria da eseguirsi
nella  sede  temporanea  del  liceo  scientifico  di  Santa  Croce di
Magliano, in provincia di Campobasso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 novembre  2004  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno
colpito  il  territorio della fascia costiera della regione Marche il
giorno 24 settembre 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 marzo  2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito
il  territorio  della regione Marche nel periodo dal 20 al 30 gennaio
2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  2005,  n.  3464  recante:  «Ripartizione  delle risorse
finanziarie  di  cui  all'art.  1, comma 203, della legge 30 dicembre
2004, n. 311»;
  Vista  la  nota  del  21 febbraio 2006 del dirigente del sistema di
protezione civile della regione Marche;
  Vista  la nota n. 175 del 13 gennaio 2006 del sindaco del comune di
Savoia  di  Lucania,  in  provincia  di  Potenza,  con la quale viene
rappresentata  la  grave  situazione di dissesto in atto nel medesimo
comune;
  Visti  gli esiti del sopralluogo effettuato in data 7 febbraio 2006
nel   predetto   comune   di  Savoia  di  Lucania,  dai  tecnici  del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  finalizzato a valutare le condizioni di rischio per la
pubblica e privata incolumita';
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 ottobre  2005  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio  delle  province  di  Bari  e  Brindisi  nei  giorni  22 e
23 ottobre 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 novembre  2005,  n.  3475,  recante:  «Primi interventi urgenti di
protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle
province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005»;
  Vista  la  nota  del  7 febbraio 2006, del presidente della regione
Puglia;
  Considerato  che,  nell'ambito  del  contesto di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  14 ottobre  2005, per
consentire la realizzazione degli interventi necessari al superamento
della  situazione  di pericolosita' generalizzata dovuta alla pesante
interferenza  della  viabilita'  e del tessuto urbano con il reticolo
idrografico  nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla
si  rende necessario ed urgente intervenire assicurando le necessarie
risorse finanziare;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 ottobre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2006,  lo  stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire
le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale  afflusso  di cittadini
stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  Viste  le  precedenti  ordinanze  di  protezione civile emanate per
fronteggiare il predetto contesto emergenziale;
  Vista  la  nota  del  10 marzo  2006,  del Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
  Viste  le  note  rispettivamente del 19, 20 maggio e 8 ottobre 2005
del  sindaco di Cupramontana, del 23 maggio 2005 del presidente della
regione  Marche,  del  10 dicembre  2005  e  del  18 gennaio 2006 del
presidente  della  provincia  di  Ancona,  inerente al grave dissesto
geologico  che  ha  causato  gravi  danni  al collegamento viario tra
Cupramontana  e  Staffolo  strada  provinciale n. 11 dei Castelli, in
provincia di Ancona;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 marzo  2005,  con il quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza
in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito
il  territorio  della regione Marche nel periodo dal 20 al 30 gennaio
2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 gennaio 2006, con il quale e stato dichiarato lo stato d'emergenza
in  relazione  agli  eventi meteorologi che hanno colpito i territori
delle  province  di  Ancona  e  di  Pesaro  Urbino nei giorni 26 e 27
novembre 2005;
  Vista  la  nota  del  15 aprile  2005  del Presidente della regione
Marche,   con  la  quale  viene  rappresentata  la  grave  situazione
determinatasi  nel comune di Force, in provincia di Ascoli Piceno, in
conseguenza  di  un movimento franoso che interessa il versante ovest
della localita' Montetorre;
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  rispettivamente  in  data 18 aprile 2005 nel comune di
Force e in data 26 ottobre 2005 nel comune di Cupramontana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno  2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Lipari;
  Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del  29 settembre  2002,  con il quale e' stata disposta la
proroga  del  sopra  citato  stato  di emergenza, sino al 31 dicembre
2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio  2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio  delle  Isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce
costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stata disposta la proroga e la
dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  fino  al 31 dicembre 2003,
rispettivamente   nel   territorio  del  comune  di  Lipari  e  nelle
prospicienti aree marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio  2003,  recante la dichiarazione dello stato di emergenza,
fino  al  31 dicembre  2003,  nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2003,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al
31 dicembre 2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre  2005,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al
31 dicembre 2006;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
2003,   n.   3266,   recante  «Primi  interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225
recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso
turistico nelle isole del comune di Lipari»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
2003,   n.   3266,   recante  «Primi  interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22  dicembre  2005  con  il  quale lo stato d'emergenza in materia di
bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela
delle  acque  superficiali  nel  territorio della regione Campania e'
stato prorogato fino al 31 maggio 2006;
  Vista la nota in data 1° dicembre 2005 della Direzione generale per
la qualita' della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,  con  la  quale  il  medesimo Ufficio ha chiesto a questo
Dipartimento   della   protezione   civile   di   inserire   apposita
disposizione  finalizzata  ad  assegnare  al  Commissario delegato in
materia  di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati
e  di  tutela  delle  acque superficiali nel territorio della regione
Campania apposite risorse finanziarie;
  Vista  la  nota  del  12 gennaio  2006 con la quale il Dipartimento
della  protezione  civile  ha  chiesto  al  sopra  citato  Ufficio di
trasmettere,  ai fini dell'inserimento in una ordinanza di protezione
civile,   un  dettagliato  e  documentato  rapporto  informativo  che
descriva  per  ciascun intervento occorrente il quadro finanziario ed
il carattere di assoluta eccezionalita';
  Vista  la  nota  in data 8 marzo 2006 del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  con  la  quale e' stato trasmesso il
rapporto  informativo dettagliato degli interventi da porre in essere
dal Commissario delegato per fronteggiare tempestivamente l'emergenza
in  materia  di  bonifica  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti
inquinati  e  di tutela delle acque superficiali nel territorio della
regione Campania;
  Considerato  che nei mesi di marzo e aprile 2005 si sono verificati
una  serie  di  eventi franosi che hanno compromesso l'antico muro di
cinta  a  sostegno dell'area circostante il convento di clausura sito
in  via  Roma,  nel  comune di Santa Vittoria, in provincia di Ascoli
Piceno,  ed hanno determinato un situazione di pericolo nei confronti
delle abitazioni attigue e della popolazione ivi residente;
  Considerato  che  la  situazione di criticita' connessa ai predetti
eventi  franosi  e stata ulteriormente aggravata da successivi eventi
alluvionali  che  ne  hanno  compromesso  l'assetto idrogeologico del
terreno interessato;
  Ritenuto   di   dovere  adottare,  con  la  massima  urgenza,  ogni
necessaria  iniziativa  volta a mettere in sicurezza l'antico muro di
cinta  a sostegno del convento di clausura sito nel citato comune, la
cui struttura e' gia' stata compromessa in maniera significativa;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre  2005,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del  fiume Sarno e' stato ulteriormente - prorogato fino
al 31 dicembre 2006;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12 marzo  2003,  n.  3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del
2 ottobre  2003,  n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004,
n.  3378  dell'8 ottobre  2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388
del  23 dicembre  2004,  n.  3390  del  29 dicembre 2004, n. 3449 del
15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005 e n. 3494 dell'11 febbraio
2006;
  Vista  la  nota  in  data  14 febbraio  2006  del  Generale Jucci -
Commissario   delegato   di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3270 del 2003;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  In  relazione  al  complesso quadro di esigenze prospettato dal
Commissario  delegato  per  il risanamento ambientale della laguna di
Orbetello  con  la nota del 20 gennaio 2006, protocollo n. 117, e per
la  realizzazione urgente dei conseguenti necessari interventi di cui
alla  stessa  nota,  e'  assegnato  al  Commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del
16 gennaio  2003,  e successive modificazioni, l'ulteriore importo di
10.000.000,00  di  euro; al relativo onere si provvede a carico delle
risorse  finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, nell'ambito dell'U.P.B.
1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2005.
  2.  L'art. 5, comma 1, primo capoverso dell'ordinanza di protezione
civile  23 aprile  2002,  n. 3198 e' sostituito dal seguente: «Per le
finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove
necessario,    deroga,    nel    rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento   e   della   direttiva   92/43/CEE,  alle  seguenti
disposizioni di legge:».

      
                               Art. 2.
  1.  Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, ed al fine
di dare continuita' alle attivita' poste in essere per il superamento
del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque
del  Torrente Bisagno, l'ing. Walter Lupi, gia' soggetto attuatore ai
sensi  dell'art.  4  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3344 del
2004,  continua nelle attivita' di cui alla predetta qualita', agendo
con  i  poteri  di  cui alle ordinanze di protezione civile citate in
premessa,  nonche'  ad  utilizzare la contabilita' speciale aperta ai
sensi  dell'art.  2  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3347 del
2004.

      
                               Art. 3.
  1.  Per  l'espletamento delle attivita' previste dall'art. 4, comma
2,   del   decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni,  della  legge n. 152 del 2005, in relazione a missioni
verso Paesi extracontinentali di durata non superiore ad otto giorni,
il capo del Dipartimento della protezione civile puo' autorizzare, in
presenza  di  condizioni  di  urgenza  e  necessita',  la deroga alle
disposizioni  di  cui  all'art.  1, comma 216, della legge n. 266 del
2005.
  2. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3304  del  30 luglio  2004,  dopo le parole «prima
fascia,»  sono  aggiunte le parole: «o Prefetto»; alla fine del comma
sono aggiunte le seguenti parole: «ai soli fini economici».

      
                               Art. 4.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse finanziarie
derivanti   da   donazioni   ed  atti  di  liberalita'  da  destinare
all'attuazione  delle  iniziative di cui all'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005. Le predette
risorse sono integralmente deducibili dal reddito imponibile netto ai
fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e giuridiche,
coerentemente  con  le disposizioni vigenti sugli oneri deducibili in
materia   fiscale.   Il   Dipartimento  della  protezione  civile  e'
autorizzato   a   rilasciare   ai   soggetti   interessati   apposita
certificazione attestante l'avvenuto versamento.
  2.  Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave
situazione  in  cui  versa  la  popolazione  del  sud  del  Sudan, il
Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a trasferire, a
titolo  gratuito,  alle  autorita'  locali i beni realizzati ai sensi
dell'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
13 ottobre 2005 n. 3468.
  3.  Con  provvedimento  del  capo del Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede alla
determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  agli esperti di cui
all'art.  2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3468 del
2005, sulla base di una valutazione delle diverse professionalita' e,
comunque,  assumendo quali limiti massimi i compensi da corrispondere
ai sensi dell'art. 13, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n.
3417 del 2005.

      
                               Art. 5.
  1.  La  regione  Calabria, nell'ambito delle proprie competenze puo
provvedere  a  soddisfare  le eventuali esigenze di assistenza, anche
economica  in  favore  delle  famiglie  i  cui  immobili  sono  stati
destinatari  da  ordinanze  di  sgombero  in  conseguenza  del  grave
dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Lungro in
provincia  di  Cosenza e di cui all'ordinanza di protezione civile n.
3460  del 16 agosto 2005. Il contributo economico e' commisurato alle
reali   condizioni  di  indigenza  dei  nuclei  familiari,  accertate
dall'amministrazione  comunale  con modalita' definite dalla regione,
ed  in  misura  comunque  non  superiore ad euro 400 mensili e per un
periodo  massimo  di diciotto mesi, con oneri a carico della medesima
regione Calabria.

      
                               Art. 6.
  1.  Al  fine di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in
corso  di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime
ordinario  del  contesto  critico  inerente agli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della
regione  Campania,  sono  prorogati  fino al 31 gennaio 2007 i poteri
conferiti  al  presidente della regione Campania di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415 del 18 marzo 2005.

      
                               Art. 7.
  1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo le parole «(codice CER
190501»  sono  aggiunte  le  parole  «o  codice CER 190503 laddove il
processo   di   stabilizzazione   effettuato  nell'impianto  consenta
l'applicazione  di  tale  codice)»;  al medesimo comma le parole «del
predetto  decreto  legislativo  n.  22/97,  per  i codici CER 191212,
190501 e 191202» sono sostituite dalle seguenti «e per operazioni R3,
R5  ed  R13 di cui all'Allegato C del predetto decreto legislativo n.
22/1997,  relativamente  ai  codici  CER  191212,  190501,  190503  e
191202».
  2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo le parole «Allegato B»
sono  aggiunte  le seguenti «e per operazioni R13 di cui all'Allegato
C».
  3. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo il codice CER «190501»
e' aggiunto il seguente codice CER «,190503».
  4.  All'art.  7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3479
del  14 dicembre  2005  dopo  il  comma  4 e' aggiunto il seguente: «
4-bis.  Ad  eccezione  delle  competenze  accessorie,  comprensive di
eventuali  specifiche  indennita'  di funzione, gli oneri relativi al
trattamento  economico  spettante  al personale in servizio presso la
struttura  del  Commissario  delegato  proveniente da amministrazioni
dello  Stato  ed  enti  pubblici  sono  posti,  anche  in deroga alla
normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza».
  5.  In  conseguenza  della  risoluzione  dei  contratti relativi al
servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani nella regione
Campania,   disposta   dall'art.   1,   comma  1,  del  decreto-legge
30 novembre  2005,  n.  245,  cosi'  come  convertito nella legge del
27 gennaio  2006,  n. 21, e tenuto conto, altresi', della conseguente
decadenza delle convenzioni preliminari stipulate dalla Fibe Spa e da
Fibe  Campania  Spa per la cessione dell'energia elettrica al gestore
del sistema elettrico (GRTN) e dei successivi atti integrativi, ed al
fine  di  assicurare  il  mantenimento  delle agevolazioni tariffarie
sulla  cessione  dell'energia elettrica di cui al Cip 6/1992 a favore
dei  nuovi  aggiudicatari  del  servizio di smaltimento rifiuti nella
regione   Campania,   anche   salvaguardando  la  redditivita'  degli
investimenti  necessari  alla  realizzazione  di  termovalorizzatori,
all'esito della gara per l'aggiudicazione del servizio di smaltimento
rifiuti  nella  regione  Campania  di  cui al comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge  30 novembre  2005, n. 245, cosi' come convertito nella
legge  del  27 gennaio  2006, n. 21, il gestore del sistema elettrico
(GRTN)   e'   tenuto   a   stipulare,  entro  sessanta  giorni  dalla
sottoscrizione  dei  contratti  di affidamento del predetto servizio,
convenzioni  per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di
cui al provvedimento CIP 6/92, con gli aggiudicatari del servizio.
  6.   Gli   incentivi  tariffari  in  questione  si  applicano  alla
produzione  di  energia  elettrica  mediante  termovalorizzazione dei
rifiuti prodotti negli impianti autorizzati ad attivita' di selezione
prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuto urbano residuale
da raccolta differenziata localizzati nella regione Campania.
  7.  La S.p.a. Terna e' tenuta a progettare ed eseguire, con oneri a
carico   dei  predetti  affidatari  la  linea  di  allacciamento  tra
l'impianto    di    produzione    di   energia   elettrica   mediante
termovalorizzazione  dei rifiuti, e la rete nazionale, nel termine di
ventiquattro   mesi   decorrenti   dalla   concessione  di  tutte  le
autorizzazioni necessarie.
  8.  Il  comma  6 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
2560 del 2 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
soppresso.
  9.   Ai   fini  della  realizzazione  degli  interventi  e  per  il
perseguimento   degli   obiettivi   individuati   nel   decreto-legge
30 novembre   2005,   n.  245,  cosi'  come  convertito  nella  legge
27 gennaio  2006,  n. 21, il Commissario delegato per l'emergenza nel
settore  dei  rifiuti  nella regione Campania si avvale delle risorse
finanziarie e delle somme non utilizzate dai comuni, dai consorzi dei
comuni  e  dalle  comunita'  montane della regione Campania, ai sensi
degli  articoli 1,  1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n
361,  convertito  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, in deroga alle procedure ed alle finalita' ivi previste.
  10.  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a trasferire nella
contabilita' speciale del Commissario delegato le risorse finanziarie
di cui al comma 9.

      
                               Art. 8.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri e' autorizzato ad assegnare alla provincia di
Campobasso  la  somma  di euro 160.000,00, per la realizzazione degli
interventi  urgenti  di  manutenzione  ordinaria da realizzarsi nella
sede  temporanea  del  liceo scientifico del comune di Santa Croce di
Magliano, in provincia di Campobasso.
  2.  Gli  interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3486 del 29 dicembre 2005, e successive
modifiche  ed integrazioni, possono essere realizzati, se autorizzati
dal  Dipartimento  della  protezione  civile,  anche  dai sindaci dei
comuni interessati.
  3. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui ai
presente  articolo  si  provvede  a carico del Fondo della protezione
civile,  del  quale  e'  stata  accertata l'esistenza dell'occorrente
disponibilita'.

      
                               Art. 9.
  1.  Le  risorse  derivanti  dall'utilizzo  del  contributo annuo di
Euro 300.000,00   per   quindici   anni,   di   cui   all'allegato  1
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3364 del
29 settembre   2005,   destinato  agli  interventi  connessi  con  la
dichiarazione  di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  del  18 novembre  2004, possono essere
utilizzate dalla regione Marche, nel limite di Euro 2.794.340,60, per
gli interventi connessi con la dichiarazione di stato di emergenza di
cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2005,  indicata  nel medesimo allegato, nel rispetto delle condizioni
previste dalla citata ordinanza.

      
                              Art. 10.
  1.  Al  fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori
danni  a persone e a cose, il Dipartimento regionale della protezione
civile della regione Basilicata, in relazione al dissesto in atto che
interessa  il  centro  abitato  del  comune  di Savoia di Lucania, in
provincia di Potenza, e di cui in premessa, provvede, d'intesa con il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   all'espletamento   degli  studi  e  delle  indagini
geognostiche  necessarie  alla  individuazione  delle cause che hanno
determinato  il  dissesto,  nonche'  alla  realizzazione  delle opere
urgenti  ed  indifferibili  che  in  conseguenza di tali attivita' si
renderanno necessarie.
  2.  Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui
al  comma  1,  si provvede nel limite di euro 300.000,00 a valere sul
Fondo   della   protezione   civile  del  quale  e'  stata  accertata
l'esistenza della occorrente disponibilita'.

      
                              Art. 11.
  1.   Al   fine  di  fronteggiare  adeguatamente  le  situazioni  di
criticita'  determinatesi in conseguenza degli eventi alluvionali che
il  7 novembre  2005  hanno  colpito il territorio della provincia di
Brindisi,  e di cui alla nota regionale del 7 febbraio 2006 citata in
premessa,  il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione
civile  n.  3475  del  2005  provvede  per l'attuazione dei necessari
interventi  urgenti  con  i  poteri di cui alla medesima ordinanza di
protezione civile.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma 1 nel limite massimo di euro
1.000.000,00,  si provvede a carico del Fondo della protezione civile
del   quale   e'   stata   accertata   l'esistenza  della  occorrente
disponibilita'. Le predette risorse finanziarie sono trasferite nella
contabilita' del Commissario delegato di cui al comma 1.

      
                              Art. 12.
  1.  Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  14 ottobre  2005, per
consentire la realizzazione degli interventi necessari al superamento
della situazione di pericolo dovuta all'interferenza della viabilita'
e  del  tessuto  urbano  con  il  reticolo idrografico nei bacini del
torrente Fereggiano e del torrente Sturla, ed in particolare, al fine
di  superare  le  principali  criticita'  idrauliche gia' evidenziate
dalla   pianificazione  di  bacino  vigente,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  consiglio dei Ministri e'
autorizzato ad erogare alla regione Liguria un contributo complessivo
di  Euro 17.500.000,00.  Alla  realizzazione  di  detti interventi la
regione  Liguria  provvede,  in  raccordo  con  il  comune di Genova,
avvalendosi  dell'opera,  quale  soggetto attuatore, dell'ing. Walter
Lupi,  direttore  del Servizio integrato infrastrutture e trasporti -
Settore infrastrutture.
  2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, opera con i poteri e le
deroghe  conferite  ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3344 del 2004, ed e' autorizzato a richiedere l'apertura di
un'apposita  contabilita'  speciale  secondo  le  modalita'  previste
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994 n. 367.
  3.  Gli  oneri  di  cui al presente articolo sono posti a carico al
Fondo   per   la   protezione  civile,  che  presenta  la  necessaria
disponibilita'.
  4.  La  regione  Liguria  trasmette trimestralmente al Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sullo stato di avanzamento
delle attivita'.

      
                              Art. 13.
  1.  Al  fine  di  consentire il rapido espletamento delle attivita'
connesse  all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di
rifugiato,   ancora  pendenti  avanti  alla  speciale  Sezione  della
Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo, il presidente della
predetta  Commissione  dispone,  in  deroga all'art. 21, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303,
l'assegnazione delle medesime richieste alle Commissioni territoriali
per  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato di cui all'art.
1-quater  del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, e successive
modifiche   ed   integrazioni.   Le   Commissioni   territoriali   di
riconoscimento  dello  status  di rifugiato assegnatarie dei predetti
incombenti   operano   a   supporto   della  speciale  sezione  della
Commissione  nazionale  per  il  diritto  di  asilo  ed  adottano  le
decisioni  secondo  le  norme  del  regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
  2.   In  deroga  all'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16 settembre 2004, n. 303, su disposizione del Presidente
della  Commissione  nazionale per il diritto di asilo, le Commissioni
territoriali  di  cui  di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge
30 dicembre  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio  1990,  n.  39,  e  successive modifiche ed integrazioni,
possono  essere  inviate  per  operare,  con gli stessi poteri, nella
circoscrizione  territoriale  di altra Commissione, per l'esame delle
domande di riconoscimento dello status di rifugiato.
  3.  In  ragione dell'attivita' di formazione, consulenza e supporto
svolta  dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati a
favore  del  Ministero  dell'interno e delle Commissioni territoriali
per  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato di cui all'art.
1-quater  del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 39, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  il  medesimo  Ministero dell'interno e'
autorizzato   ad   assegnare,  a  valere  sulle  risorse  disponibili
sull'U.P.B.  4.1.1.0  -  capitolo  2255,  anno  finanziario  2006, un
contributo straordinario pari ad euro 300.000,00 alla delegazione per
l'Italia,  Malta,  San  Marino  e  la  Santa  Sede  del predetto Alto
commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.
  4. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al
presente   articolo,   il  Ministero  dell'interno  puo'  autorizzare
ulteriori  quaranta  unita' di personale direttamente coinvolto nelle
attivita'  connesse  al superamento del contesto critico in rassegna,
allo  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro straordinario oltre il
limite  previsto  dalla  normativa  vigente,  fino  ad  un massimo di
quaranta ore mensili pro-capite. Il predetto personale e' individuato
con successivo provvedimento del Ministro dell'interno.
  5.  Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui
al  comma  4  si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte
nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'U.P.B. 2.1.1.0 - capitolo 1182 - anno finanziario 2006.

      
                              Art. 14.
  1.  Per  i  necessari  ed urgenti interventi da porre in essere per
fronteggiare  il  grave dissesto geologico che ha causato gravi danni
al collegamento viario tra Cupramontana e Staffolo strada provinciale
n.  11 dei Castelli e di cui alla nota del presidente della provincia
di  Ancona citata in premessa, e' assegnata al comune di Cupramontana
la somma di euro 700.000,00.
  2.  Nell'ambito delle situazioni emergenziali di cui ai decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  4 marzo  2005  e  del
24 gennaio  2006,  citati  in  premessa,  per  i necessari ed urgenti
interventi  di messa in sicurezza del movimento franoso che interessa
il  versante  ovest  della localita' Montetorre in atto nel comune di
Force, in provincia di Ascoli Piceno, e' assegnata al comune medesimo
la  somma  di euro 1.750.000,00. La medesima amministrazione comunale
e'  autorizzata ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica
motivazione,   a   derogare,   nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento   giuridico,  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento  comunitario, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive   modificazioni,  articoli 4,  comma  17  e  6,  comma  5,
articoli 9,  10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23,
24,  25,  28,  29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti
strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera
c) della direttiva comunitaria n. 93/37.
  3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del  Fondo  della  protezione  civile,  del  quale e' stata accertata
l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.

      
                              Art. 15.
  1.  In  relazione  alla necessita' di assicurare l'esecuzione delle
necessarie   azioni   finalizzate   al   superamento   del   contesto
emergenziale  in atto nell'isola di Stromboli il Commissario delegato
di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3266/2003  provvede  alla  costituzione  di un Comitato
tecnico  di  consulenza  e di coordinamento, con funzioni di supporto
tecnico, composto da cinque esperti. Con il medesimo provvedimento il
Commissario  delegato determina, altresi', il compenso ed il rimborso
spese spettante al presidente ed ai componenti del Comitato con oneri
a  carico  del  Fondo  della  protezione  civile,  del quale e' stata
accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.

      
                              Art. 16.
  1.  Al  fine  di  consentire al presidente della regione Campania -
Commissario  delegato  la  realizzazione degli interventi di bonifica
nel  sito  di  interesse  nazionale  «Litorale Domizio Flegreo e Agro
Aversano»,  e  di  cui  alla  nota in data 8 marzo 2006 del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio citata in premessa, e'
attribuita  al  Commissario  medesimo  l'ulteriore somma pari ad euro
16.500.000,00 a valere sulle disponibilita' di cui alla delibera CIPE
n. 19 del 29 settembre 2004.
  2.  Le  risorse  di  cui  al  comma 1 sono trasferite dal Ministero
dell'economia   e   delle  finanze  direttamente  sulla  contabilita'
speciale  di tesoreria intestata al Presidente della regione Campania
- Commissario delegato.
  3.  Il  Presidente  della  regione  Campania - Commissario delegato
provvede  a  trasmettere  bimestralmente al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  ed  al  Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri una relazione
dettagliata sulle iniziative di cui al comma 1.

      
                              Art. 17.
  1.  Per  i  necessari  ed  urgenti  interventi  da  porre in essere
finalizzati  a  consentire  il  consolidamento  del movimento franoso
prospiciente  l'antico muro di cinta a sostegno dell'area circostante
il  convento di clausura sito in via Roma, nel comune di S. Vittoria,
in  provincia  di  Ascoli  Piceno,  nonche'  per la relativa messa in
sicurezza e la bonifica delle aree interessate dal predetto dissesto,
e' assegnata al medesimo Comune la somma di euro 400.000,00.
  2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del  Fondo  della  protezione  civile,  del  quale e' stata accertata
l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.

      
                              Art. 18.
  1. Per far fronte ai maggiori impegni derivanti dalle iniziative da
porre  in essere ai sensi dalle ordinanze di protezione civile citate
in  premessa,  il  Generale  Roberto  Jucci - Commissario delegato e'
autorizzato  ad  implementare la propria struttura di ulteriori venti
unita'   di  personale  tecnico  e  amministrativo,  anche  militare,
dipendente  della  amministrazione  statale,  delle regioni o di enti
pubblici.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 ed al fine di garantire il
funzionamento   della   struttura   commissariale   e'  assegnata  al
Commissario  delegato,  a  titolo  di anticipazione, la somma di euro
1.950.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, del quale e'
stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi

      

11.04.2006
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
09:47:17