PARLAMENTO EUROPEO

Commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO

2005/0204(CNS)

28.3.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dellasilo e dellimmigrazione

(COM(2005)0480 C6‑0335/2005 2005/0204(CNS))

Commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Patrick Gaubert


 

PR_CNS_art51am

 

 

Significato dei simboli utilizzati

         *       Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

     **I       Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

    **II       Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

    ***       Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

   ***I       Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II       Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III       Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

 

(La procedura indicata fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

 

 

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

 

 

 

 


INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO......... 5

MOTIVAZIONE..................................................................................................................... 17



PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dellasilo e dellimmigrazione

(COM(2005)0480 C6‑0335/2005 2005/0204(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0480)[1],

    visto l'articolo 66 del trattato CE,

    visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale stato consultato dal Consiglio (C6‑0335/2005),

    visti l'articolo 51 e l'articolo 41, paragrafo 4, del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0000/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformit dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente. la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

 

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) Tale procedura funziona a due livelli: da un lato, attraverso la rete Internet, le amministrazioni degli Stati membri si informano reciprocamente sulle misure nazionali di asilo e immigrazione; dall'altro, gli organi politici danno vita a un dibattito regolare su tali settori a livello europeo;

Motivazione

E' importante istituire non soltanto lo scambio d'informazioni a livello amministrativo, ma anche un dibattito a livello politico.

Emendamento 2

Considerando 4

(4) Sarebbe opportuno basare questa procedura dinformazione su principi di solidariet, trasparenza e fiducia reciproca.

(4) Sarebbe opportuno basare questa procedura dinformazione su principi di solidariet, trasparenza e fiducia reciproca e far s che essa porti ad un approccio concertato e coordinato delle politiche degli Stati membri in materia di asilo e immigrazione;

Emendamento 3

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) L'introduzione di tale procedura mira alla semplificazione, razionalizzazione e raggruppamento dei sistemi, delle strutture e delle reti esistenti a livello comunitario nel campo dell'asilo e dell'immigrazione;

Motivazione

Gi esiste un numero considerevole di reti. Questo nuovo strumento legislativo non cerca di aggiungere una nuova rete, ma di coordinare meglio e razionalizzare quelle gi operanti.

Emendamento 4

Considerando 5

(5) Per motivi di efficienza e accessibilit, opportuno che una rete Internet costituisca lelemento essenziale della procedura dinformazione sulle misure nazionali di asilo e immigrazione.

(5) Per motivi di efficienza e accessibilit, opportuno che una rete Internet, gestita dalla Commissione, che ne garantir la sicurezza e la riservatezza, costituisca lelemento essenziale della procedura dinformazione sulle misure nazionali di asilo e immigrazione.

Emendamento 5

Considerando 7

(7) Poich gli obiettivi della presente decisione, ossia creare un sistema sicuro di scambio e consultazione fra gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo degli effetti dellazione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunit pu adottare misure conformemente al principio di sussidiariet di cui allarticolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalit di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di l di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

(7) Poich gli obiettivi della presente decisione, ossia creare un sistema sicuro di scambio e consultazione e un migliore coordinamento fra gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo degli effetti dellazione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunit pu adottare misure conformemente al principio di sussidiariet di cui allarticolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalit di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di l di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

Emendamento 6

Articolo 1

La presente decisione istituisce una procedura di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dellasilo e dellimmigrazione, che si avvale di una rete Internet e comporta scambi di vedute su quelle misure.

La presente decisione istituisce una procedura di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dellasilo e dellimmigrazione, che si avvale di una rete Internet. Tale procedura permette di preparare degli scambi di vedute regolari sulle misure che potrebbero avere un impatto significativo su vari Stati membri o a livello della Comunit in generale; gli scambi di vedute si svolgeranno non soltanto a livello amministrativo, ma anche a livello politico, in seno al Consiglio.

Motivazione

E' importante istituire non soltanto lo scambio d'informazioni a livello amministrativo, ma anche un dibattito a livello politico.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 1

1. Gli Stati membri che intendano adottare le seguenti misure nei settori dellasilo e dellimmigrazione le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunit in generale:

1. Gli Stati membri che intendano adottare o abbiano adottato le seguenti misure nei settori dellasilo e dellimmigrazione le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, in quanto potrebbero avere un impatto significativo sugli altri Stati membri o sulla Comunit in generale:

Motivazione

Precisazioni importanti. Un provvedimento nazionale deve essere comunicato a tutta l'Unione se rischia di avere notevoli conseguenze sulle politiche di immigrazione degli Stati membri.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

Le informazioni trasmesse vertono in particolare su: ultime normative approvate, testi legislativi in corso d'esame, decisioni prese dalle autorit amministrative competenti, casi giurisprudenziali.

Motivazione

L'elenco di cui sopra preferibile per motivi di semplificazione e di chiarezza. Inoltre si consente una certa flessibilit nei termini di trasmissione, onde evitare che gli Stati membri omettano di trasmettere volontariamente le informazioni necessarie.

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) i progetti di legge, al pi tardi al momento della presentazione per adozione;

Soppressa

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) i progetti di accordi internazionali, al pi tardi al momento della firma.

Soppressa

Motivazione

 

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis Le misure concernenti l'immigrazione legale che potrebbero avere un impatto significativo sugli altri Stati membri sono comunicate al pi tardi al momento della presentazione per adozione.

Motivazione

 

Le misure di una certa importanza concernenti l'immigrazione legale, come le regolarizzazioni di massa, devono essere comunicate entro e non oltre la loro presentazione per adozione, in quanto posso avere effetti immediati sulle politiche degli altri Stati membri.

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri:

Soppressa

Motivazione

 

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 13

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera a), nel momento in cui adottato o subito dopo;

Soppressa

Motivazione

 

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), nel momento in cui lo Stato membro acconsente a essere vincolato da quella misura o subito dopo.

Soppressa

Motivazione

 

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 3, frase introduttiva

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti decisioni in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunit in generale:

Soppressa

Motivazione

 

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

a) le decisioni giudiziarie definitive che applicano o interpretano misure di diritto interno afferenti allasilo o allimmigrazione, nel momento della pronuncia o subito dopo;

Soppressa

Motivazione

 

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 17

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)

b) le decisioni amministrative in materia di asilo e immigrazioni, al momento delladozione o subito dopo.

Soppressa

Motivazione

 

Vedasi la motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 18

Articolo 2, paragrafo 4

4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e le decisioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete di cui allarticolo 4 (la rete).

4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete di cui allarticolo 4 (la rete).

Motivazione

I paragrafi 1 e 2 sono stati modificati e il paragrafo 3 stato soppresso, anche per esigenze di semplificazione.

Emendamento 19

Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) Gli Stati membri producono due volte l'anno una relazione redatta nella(e) rispettiva(e) lingua(e) ufficiale(i) secondo un modello adottato dalla Commissione, che illustra e analizza gli ultimi provvedimenti approvati a livello nazionale. La relazione accessibile sulla rete Internet menzionata all'articolo 4.

Motivazione

Trattasi di una relazione chiara e sintetica che illustra le ultime disposizioni prese a livello nazionale e il loro probabile impatto a livello europeo. La relazione servir da base per i dibattiti fra le autorit politiche.

Emendamento 20

Articolo 2, paragrafo 5

5. Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione su a una data misura o decisione che un altro Stato membro abbia comunicato tramite la rete. In questo caso, lo Stato membro interessato fornisce il complemento d'informazione su quella misura o decisione entro due settimane dalla richiesta introdotta tramite la rete. I complementi di informazione sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete.

5. Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione sulla relazione o su una data misura o decisione che un altro Stato membro abbia comunicato tramite la rete. In questo caso, lo Stato membro interessato fornisce il complemento d'informazione entro quattro settimane dalla richiesta introdotta tramite la rete. I complementi di informazione sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete.

Motivazione

Il termine di due settimane non realistico. Sar impossibile che gli Stati membri possano rispettarlo.

Emendamento 21

Articolo 2, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Ogni Stato membro e/o la Commissione possono richiedere informazioni sulle misure non preventivamente comunicate da un altro Stato membro, se a loro parere le misure in questione potrebbero avere un'incidenza sui propri flussi migratori o sull'Unione europea in generale.

Motivazione

Avere questa facolt importante, in quanto si permette agli Stati membri di controllare reciprocamente che lo scambio di informazioni avviene in modo obiettivo, volontario ed efficace.

Emendamento 22

Articolo 2, paragrafo 6

6. Gli Stati membri provvedono affinch sia disponibile in una lingua ufficiale diversa dalla propria/dalle proprie una sintesi del testo di tutte le misure o decisioni trasmesse alla rete. Tale sintesi riporta quanto meno gli obiettivi e l'ambito di applicazione della misura o decisione interessate, le principali disposizioni e una valutazione dellimpatto potenziale sugli altri Stati membri o sulla Comunit in generale.

6. Gli Stati membri provvedono affinch sia disponibile in una lingua ufficiale diversa dalla propria/dalle proprie una sintesi della relazione trasmessa alla rete due volte l'anno. Tale sintesi riporta quanto meno gli obiettivi e l'ambito di applicazione delle misure o decisioni prese nel campo dell'asilo e dell'immigrazione, le loro principali disposizioni e una valutazione del loro impatto potenziale sugli altri Stati membri o sulla Comunit in generale

Motivazione

Una sintesi della relazione riepilogativa trasmessa dagli Stati membri ogni sei mesi pi utile e comprensibile di una sintesi di tutte le complesse modifiche apportate ai testi legislativi a livello dei 25 Stati membri. E' pertanto essenziale che tale sintesi sia tradotta in una lingua diversa da quella del paese interessato, tenendo presente che la Commissione predisporr un documento di sintesi per il Consiglio e che il Parlamento europeo traduce in tutte le lingue (emendamento 22).

Emendamento 23

Articolo 4, paragrafo 2

2. La Commissione responsabile della messa in opera e gestione della rete, della sua struttura, dei contenuti e dellaccesso ad essa. Misure adeguate ne garantiscono la riservatezza.

2. La Commissione responsabile della messa in opera e gestione della rete, della sua struttura, dei contenuti e dellaccesso ad essa. Misure adeguate garantiscono la riservatezza di tutte le informazioni che vi figurano o di una parte di esse.

 

Emendamento 24

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) In occasione dell'introduzione della procedura di informazione reciproca, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato attuale delle rispettive legislazioni nazionali, al fine di costituire una "banca dati" di base.

Motivazione

Lo stato attuale della legislazione di ciascuno Stato membro nel campo dell'asilo e dell'immigrazione deve essere disponibile al momento dell'avvio della procedura di informazione reciproca. Si potr in tal modo analizzare meglio le modifiche comunicate successivamente.

 

Emendamento 25

Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) E' prevista una funzione specifica di rete che permetta agli Stati membri di rivolgere quesiti specifici a uno o pi Stati membri e/o alla Commissione nei settori oggetto della presente decisione.

Emendamento 26

Articolo 4, paragrafo 4 ter (nuovo)

 

(4 ter) E' prevista una funzione specifica di rete che permetta la traduzione automatica in linea delle informazioni in tutte le lingue ufficiali o almeno in quelle pi diffuse, ai fini di una migliore comprensione dei documenti.

Motivazione

Le informazioni disponibili devono essere tradotte nel massimo numero di lingue ufficiali per essere lette e comprese da tutti gli Stati. La Commissione dovr pertanto predisporre sulla nuova rete una funzione di traduzione automatica.

Emendamento 27

Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) E' creato in seno al Parlamento europeo e messo a disposizione dei deputati un punto di accesso securizzato alla rete.

Motivazione

Il Parlamento europeo, in quanto colegislatore in materia di asilo e, in parte, per le politiche di immigrazione, deve poter garantire ai suoi Membri l'accesso alla rete di tipo Internet.

Emendamento 28

Articolo 5, paragrafo 1

1. La Commissione pu, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, organizzare uno scambio di vedute con gli esperti degli Stati membri su una specifica misura nazionale presentata a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione. Lo Stato membro la cui misura oggetto di discussione presente allo scambio di vedute.

1. La Commissione predispone due volte l'anno una relazione generale che riepiloga le informazioni contenute nelle relazioni trasmesse dagli Stati membri. Per l'elaborazione di tale relazione la Commissione pu procedere a consultazioni supplementari con gli Stati membri. La relazione trasmessa al Parlamento europeo e agli organi competenti del Consiglio in modo da fornire alle autorit politiche una documentazione di supporto per i loro scambi di vedute.

Motivazione

Gli scambi di vedute esistono gi a livello amministrativo presso le numerose strutture e gruppo di lavoro gi operanti. E' dunque importante inoltrare le informazioni esistenti alle sedi politiche. Prima di essere messa all'ordine del giorno del Consiglio e di essere trasmessa al Parlamento europeo, la relazione generale di sintesi della Commissione sar tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Emendamento 29

Articolo 5, paragrafo 2

2. Obiettivo dello scambio identificare problemi di interesse comune.

Soppresso

Motivazione

Il paragrafo 2 non aggiunge nulla di importante e indispensabile.

Emendamento 30

Articolo 6, comma 1

La Commissione valuta il funzionamento del sistema tre anni dopo lentrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito.

La Commissione valuta il funzionamento del sistema due anni dopo lentrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito.

Motivazione

La nuova procedura deve essere sottoposta a valutazione dopo due anni di operativit. Tale periodo sufficiente per valutarne l'utilit e il valore aggiunto.

 


MOTIVAZIONE

I. Premessa

 

L'11 febbraio 2005 la presidenza lussemburghese e il Commissario Frattini hanno inviato una lettera ai ministri di Giustizia e Affari interni relativa alla necessit di istituire in seno all'Unione europea un sistema d'informazione reciproco e di allarme preliminare nel settore dell'asilo e dell'immigrazione. Nell'aprile 2005, in occasione del Consiglio Giustizia e Affari interni, gli Stati membri hanno accolto favorevolmente l'iniziativa, invitando la Commissione a presentare una proposta legislativa formale.

 

Tale progetto stato esaminato e messo sul tappeto nel momento in cui la Spagna si accingeva a lanciare la sua grande operazione di regolarizzazione di massa. In tale occasione taluni Stati membri hanno affermato - a torto o a ragione - di non essere stati informati di questo provvedimento e hanno manifestato la propria inquietudine per le ripercussioni di tale decisione sui propri flussi migratori.

 

Onde evitare in futuro questo tipo di tensioni nonch per meglio coordinare le politiche di asilo e immigrazione dei 25 Stati membri, la Commissione ha presentato l'11 ottobre 2005 la proposta di decisione del Consiglio oggetto d'esame.

 

II. Contenuti della proposta della Commissione

 

La procedura dinformazione fondata sui principi di solidariet, trasparenza e fiducia reciproca. Ogni Stato membro deve comunicare agli altri Stati e alla Commissione tutte le misure nazionali che intende adottare nei settori dellasilo e dellimmigrazione, se esse rischiano di avere un impatto su un dato Stato o sull'Unione europea in generale.

 

Una sintesi dei relativi testi deve essere trasmessa in una lingua ufficiale della Comunit diversa da quella dello Stato membro interessato. E' facolt di ogni Paese decidere la lingua in cui redigere la sintesi.

 

La trasmissione delle informazioni avviene tramite una rete securizzata di tipo Internet gestita dalla Commissione, che ne garantisce la riservatezza. Questa piattaforma tecnica transeuropea, che agevola l'avvio operativo delle reti telematiche di scambi di dati tra le amministrazioni europee, funziona attualmente per altre politiche europee.

 

Inoltre, tutti gli Stati membri e la Commissione hanno facolt di chiedere supplementi d'informazione sul provvedimento comunicato preventivamente tramite la rete. Al riguardo, la Commissione propone un termine di due settimane per la risposta.

 

Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione si potranno organizzare anche scambi di vedute.

 

III. Posizione generale del relatore

 

Su tale proposta della Commissione il Parlamento europeo viene solo consultato. Lo scambio di informazioni ha per oggetto l'asilo e l'immigrazione, sia legale che illegale. In queste due aree il Parlamento ha poteri colegislativi. Il relatore non comprende pertanto la scelta della base giuridica, ragion per cui ha richiesto il parere del servizio giuridico.

 

In merito al contenuto della proposta in esame, il relatore si sempre battuto per un migliore coordinamento delle politiche di asilo e immigrazione nell'Unione europea e pu pertanto ritenersi soddisfatto del progetto della Commissione di proporre l'introduzione di una procedura di informazione reciproca.

 

Dopo il trattato di Amsterdam, numerosi provvedimenti sono stato adottati a livello europeo in materia di asilo e immigrazione, ma gli Stati membri mantengono in materia importanti competenze e le diverse politiche da essi seguite influiscono notevolmente sui flussi migratori degli altri Paesi membri.

 

E' dunque indispensabile migliorare rapidamente il coordinamento delle politiche nazionali, rafforzare la cooperazione e la mutua fiducia fra gli Stati membri, i quali, nello spazio Schengen senza frontiere interne, non possono oggi pi prendere decisioni senza informarne i vicini.

 

Tali considerazioni fanno ritenere la proposta della Commissione un passo nella giusta direzione. Il relatore ritiene tuttavia che la procedura di informazione reciproca prospettata manchi della necessaria componente politica.

 

La Commissione propone di collegare le amministrazioni nazionali perch possano scambiarsi informazioni sui provvedimenti adottati in ciascuno Stato. La rete di tipo Internet faciliter tali scambi e semplificher le relative procedure.

E' utile al riguardo rammentare l'esistenza di numerosi gruppi di lavoro a livello europeo nel campo dell'asilo e dell'immigrazione: ad esempio, il CIREFI[2] per l'immigrazione clandestina, EURASIL, la Rete europea delle migrazioni, ecc.

 

Le informazioni sono dunque gi disponibili a livello amministrativo, ma con una eccessiva dispersione. La nuova procedura assicurer il coordinamento complessivo in materia di asilo e di immigrazione, e va pertanto considerata un'iniziativa valida.

 

Il relatore desidera peraltro andare un po' pi in l e proporre per tale procedura di scambio d'informazioni un livello ulteriore, altrettanto importante: quello politico. La concertazione politica a livello europeo essenziale in tali settori e deve essere migliorata. Le discussioni e i dibattiti tra i responsabili politici devono svolgersi con maggiore regolarit.

 

Il relatore propone pertanto un sistema completo di scambio di informazioni a due livelli: prima amministrativo, poi politico.

 

IV. Proposte concrete del relatore

 

- Scambio di informazioni a livello delle amministrazioni nazionali

 

Con il nuovo sistema, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le ultime misure adottate nei settori dellasilo e dellimmigrazione, se suscettibili di avere un impatto significativo sugli altri Stati membri o a livello della Comunit.

 

Le informazioni trasmesse mediante la rete hanno per oggetto le ultime normative approvate, i testi legislativi in corso d'esame e i casi giurisprudenziali (trasmessi senza i nomi delle persone o degli Stati interessati). Il relatore ritiene opportuno semplificare l'elenco proposto dalla Commissione, che troppo dettagliato e pi facile da eludere da parte degli Stati membri.

 

Tuttavia, le misure in fatto di immigrazione legale devono essere comunicate al massimo entro la loro presentazione per adozione. Tale disposizione necessaria in quanto tali misure hanno ripercussioni immediate sulle politiche di immigrazione degli Stati membri.

 

E' altrettanto importante che, all'atto della creazione del nuovo sistema, gli Stati membri riferiscano sullo stato attuale delle rispettive legislazioni nazionali. Si potr in tal modo costituire una sorta di "banca dati".

 

Dal canto suo la Commissione dovr predisporre sulla sua rete una funzione specifica che permetta la traduzione automatica in linea delle informazioni in tutte le lingue ufficiali o almeno in quelle pi diffuse, ai fini di una migliore comprensione dei documenti.

 

Lo scambio di informazioni deve essere obiettivo, volontario e basarsi sulla reciproca fiducia. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione di un provvedimento nazionale entro un termine ragionevole, un altro Stato membro o la Commissione hanno facolt di richiedere le informazioni in questione allo Stato membro interessato. Il relatore ha deciso di introdurre questa possibilit, affinch gli Stati membri possano esercitare un controllo reciproco nel caso in cui lo scambio di informazioni non operi correttamente.

 

- Scambio di informazioni a livello politico

 

Oltre allo scambio a livello amministrativo, il relatore propone che ciascuno Stato membro produca due volte l'anno una relazione che illustri ed analizzi le ultime disposizioni adottate a livello nazionale e il loro probabile impatto a livello europeo. Detta relazione, che sar accessibile in rete, completer i dati disponibili in linea e servir da base per le discussioni fra le autorit politiche. Gli altri Stati e la Commissione hanno facolt di chiedere informazioni supplementari su questo documento di orientamento politico. Il termine per trasmettere le informazioni integrative fissato a quattro settimane.

 

Il relatore considera importante fornire informazioni chiare, leggibili e intelligibili sulle decisioni prese a livello nazionale. Tali relazioni illustrative sono pi adatte per il dibattito politico rispetto ai testi legislativi originali, che sono di solito caratterizzati da una certa complessit.

 

La Commissione elabora quindi un documento generale che riepiloga le informazioni contenute nelle relazioni degli Stati membri. Il documento in questione tradotto in tutte le lingue ufficiali e messo all'ordine del giorno del Consiglio come punto da dibattere.

Le autorit politiche potranno cos discutere degli ultimi provvedimenti adottati o contemplati in ciascuno Stato a livello nazionale nel campo dell'asilo e dell'immigrazione. Gli scambi di vedute a questo livello sono essenziali per migliorare il coordinamento delle politiche di immigrazione in Europa.

 

In quanto importante soggetto politico, il Parlamento europeo deve poter partecipare a questa procedura. Il relatore considera pertanto opportuno predisporre un punto di accesso alla rete per gli eurodeputati, che potranno cos accedere alla "banca dati" e ottenere informazioni recenti sulle politiche adottate nei vari Stati.

 



[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

[2] CIREFI = Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione.