N. 32 Reg.Ric.

Anno: 2005

Anno 2006

SENTENZA 5

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(ADUNANZA PLENARIA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 32/2005 dellAdunanza Plenaria (iscritto al NRG 824/2005), proposto dal MINISTERO DELLINTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato, negli uffici della quale per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

XHEVDET MUSTAFAJ, non costituito in giudizio

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, n. 3797/2004 del 28 ottobre 2004.

Visto il ricorso in appello;

vista lordinanza di questo Consiglio (Sezione Sesta) n. 6518/2005, in data 15 novembre 2005, con cui la causa stata rimessa allesame dellAdunanza Plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;

relatore alla pubblica udienza del 27 marzo 2006 il consigliere Pier Luigi Lodi; nessuno comparso per le parti;

visti gli atti tutti della causa;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con provvedimento n. 7179/Z del 17 novembre 2003 il Prefetto della provincia di Padova respingeva la domanda di regolarizzazione e di rilascio del conseguente permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario Xhevdet Mustafaj, presentata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222.

Dalla documentazione in atti emerge che il diniego era dovuto alla insussistenza del rapporto di lavoro nell'intero trimestre antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, essendo il predetto entrato in Italia in data 5 luglio 2002, successiva al 10 giugno 2002.

Con l'impugnata sentenza n. 3797/2004 il T.A.R. per il Veneto aveva accolto il ricorso aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che richiede, ai fini della regolarizzazione, il requisito della prestazione dell'attivit di lavoro nel trimestre antecedente all'entrata in vigore della normativa in questione, ma non necessariamente per tutti e tre i mesi, come potrebbe evincersi dalla stessa dizione letterale della norma e da una sua interpretazione logico-sistematica.

Il Ministero dellinterno ha proposto appello contestando le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sostenendo che, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la regolarizzazione dei cittadini comunitari, ai sensi della normativa di cui sopra, sarebbe possibile solo in presenza di una effettiva occupazione durante lintero periodo preso a riferimento dal legislatore (10 giugno 10 settembre 2002).

Lappellato non si costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 6518/05 del 22 novembre 2005, la Sezione Sesta di questo Consiglio di Stato, tenuto conto degli opposti orientamenti giurisprudenziali registratisi al riguardo, ha ritenuto opportuno devolvere all'esame dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alle modalit di interpretazione ed applicazione della norma sopra richiamata.

La causa passata in decisione alludienza pubblica del 27 marzo 2006.

DIRITTO

1. - Viene sottoposta allAdunanza Plenaria la questione relativa alla interpretazione ed alle corrette modalit di applicazione della norma di cui allart. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222) che indica il procedimento per la regolarizzazione della posizione di lavoratori immigrati stabilendo, in particolare, quanto segue: Chiunque, nellesercizio di unattivit di impresa...ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, pu denunciare, entro la data dell11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

Tale disposizione stata introdotta con decreto-legge in via durgenza estendendo la procedura di regolarizzazione (inizialmente prevista per il solo lavoro domestico dallart. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189) a tutti i tipi di attivit di lavoro dipendente. La data di entrata in vigore di entrambe le normative risulta essere la stessa (10 settembre 2002), cos come i requisiti richiesti, rendendosi in tal modo omogenee le scadenze temporali e gli adempimenti per le previste regolarizzazioni.

2. - La Sezione VI di questo Consiglio ha proceduto allesame dellappello proposto dal Ministero dellinterno avverso la sentenza del T.A.R. Veneto che aveva giudicato illegittimo il decreto prefettizio di rigetto dellistanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario interessato, in relazione al mancato svolgimento dellattivit lavorativa nellintero arco temporale del trimestre indicato dalla norma di legge.

Pur propendendo per una soluzione in senso contrario, la detta Sezione ha tuttavia ritenuto opportuno deferire la soluzione della controversia allAdunanza Plenaria, avendo riscontrato orientamenti in senso diverso che emergono dalla giurisprudenza ed, in particolare, da alcune decisioni in forma semplificata della Sezione IV (nn. 5085 e 5088 del 14 luglio 2004; n. 1712 del 13 aprile 2005).

Nellordinanza di rimessione la Sezione VI ha espresso lavviso che, in base al tenore letterale della norma ed alle finalit specifiche della stessa, il periodo di tre mesi indicato dalla legge, per consentire la regolarizzazione, debba essere considerato come mero riferimento al lasso temporale nellambito del quale il lavoro, di qualsiasi durata, sia stato effettivamente svolto, ancorch avviato dopo linizio del trimestre.

3. - Ritiene lAdunanza Plenaria che la tesi anzidetta non possa essere condivisa.

3.1 Deve preliminarmente considerarsi che la surriportata norma dellart. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 195 del 2002 (cos come quella analoga dellart. 33 della legge n. 189 del 2002) recano disposizioni di carattere eccezionale, in quanto volte a consentire una deroga alla normativa ordinaria concernente il regime contingentato degli ingressi dei lavoratori extracomunitari, ai fini della legalizzazione delle posizioni di lavoro irregolare, agevolando anche il rilascio del permesso di soggiorno (di validit pari ad un anno, come indicato dal successivo comma 4 dello stesso art. 1).

Ne consegue che la norma in questione, in virt dei criteri ermeneutici dettati dallart. 14 delle preleggi, non pu trovare applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.

3.2. - Ci posto, il Collegio rileva che, pur se la norma si colloca in un quadro di iniziative legislative (oltre al decreto-legge in discorso il gi ricordato art. 33 della legge n. 109 del 2002) propriamente finalizzate alla emersione di tutti i lavoratori extracomunitari in qualsiasi modo gi occupati con un rapporto destinato a stabilizzarsi dopo il completamento della procedura di regolarizzazione, resta comunque fermo che tale regolarizzazione, con i benefici conseguenti, deve restare rigorosamente confinata nei limiti espressamente fissati dalla legge. In altri termini, i benefici in questione non possono che essere riservati soltanto ai lavoratori extracomunitari in possesso dei requisiti normativamente previsti, tenuto altres conto dellesigenza di evitare una disparit di trattamento tra i diversi soggetti interessati.

3.3. Tanto premesso, per quanto riguarda la interpretazione letterale della norma, deve convenirsi che il testo non appare del tutto univoco, indicando soltanto un arco di tempo nel corso del quale deve essersi verificata la occupazione del lavoratore extracomunitario, con una dizione che di per s non impedirebbe la possibilit di attribuire rilevanza determinante anche alla instaurazione del rapporto in un qualsiasi momento del trimestre considerato, escludendosi, quindi, la necessit di una prestazione lavorativa di carattere continuativo per lintero periodo di tre mesi.

Ma, a parte che se il legislatore avesse voluto dettare una regola in tal senso avrebbe presumibilmente usato il verbo assumere e non occupare (in quanto questultimo termine sembra postulare la continuit dellimpegno lavorativo), una simile accezione della disposizione in parola risulterebbe in realt incompatibile con il sistema delineato dalle diverse disposizioni della normativa in questione, oltrech dalle finalit proprie della normativa stessa.

3.4. A tal riguardo va in particolare ricordato largomento posto a base della giurisprudenza che ritiene debba attribuirsi rilevanza soltanto ad una attivit lavorativa svolta per lintero trimestre, facendo leva sulla previsione del successivo comma 3, lettera b) del ripetuto art. 1 del decreto-legge n. 195 del 2002, relativa allobbligo di allegare, alla dichiarazione del datore di lavoro, un attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

Sottolinea opportunamente, infatti, lanzidetta giurisprudenza, che sarebbe illogico ammettere la possibilit della regolarizzazione di prestazioni lavorative di durata minore di un trimestre, una volta che il contributo in parola, da versare ai fini previdenziali, risulti commisurato allimporto dovuto per prestazioni di lavoro subordinato aventi la durata di tre mesi.

N appare persuasiva lobiezione che, secondo la previsione del decreto-legge in parola (cos come della citata legge n. 189 del 2002), il contributo in parola viene espressamente qualificato come forfettario, ed in base allo stesso decreto-legge viene addirittura predeterminato nella misura fissa di 700 euro, il che potrebbe condurre a negare la possibilit di stabilire una effettiva connessione del versamento con lo specifico rapporto di lavoro del singolo dipendente.

In proposito sembra, invero, agevole replicare che, nella disposizione dettata dalla legge n. 189 del 2002, viene espressamente dichiarata la stretta correlazione del contributo allattivit lavorativa della durata di tre mesi, facendosi menzione di un versamento pari allimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato; e pur se nel successivo decreto-legge tale specifica indicazione risulta omessa, lanalogia delle due normative e delle relative finalit porta ad escludere una applicazione delle stesse con criteri eterogenei e divergenti.

Quanto, poi, alla misura forfettaria del contributo, pu coerentemente ritenersi che si tratti soltanto di un mezzo pratico di semplificazione della complessa procedura di regolarizzazione prevista dalla legge.

3.5. A ci pu ancora aggiungersi che una interpretazione rigorosa della legge viene altres postulata dallesigenza di evitare il rischio di assecondare tentativi di utilizzazione fraudolenta della procedura di regolarizzazione, mediante la incontrollata stipula di contratti con lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e la precostituzione di situazioni meramente apparenti e fittizie, in epoca immediatamente antecedente alla emanazione del decreto-legge (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2002), cosa resa possibile e verosimile, nel caso di cui si tratta, per il fatto che la precedente normativa, di cui alla legge n. 189 del 2002 (gi protesa alla emersione del lavoro irregolare, anche se riguardante il solo lavoro domestico), era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale fin dal 26 agosto 2002.

3.6. In conclusione deve ribadirsi che la normativa in esame, avendo la specifica finalit di consentire, in via eccezionale, la legalizzazione di situazioni di lavoro irregolare verificatesi nei tre mesi antecedenti alla data del 10 settembre 2002, ossia la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente gi instaurato, pu trovare corretta applicazione soltanto nei casi in cui lattivit lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata minima di un trimestre, fissata dalla norma di legge, risulti idonea ad offrire un sufficiente affidamento per la esistenza di un serio impegno lavorativo e la effettiva prosecuzione e la possibile successiva stabilizzazione del rapporto, apparendo chiaramente estranea alle finalit delle norme in parola quella di assecondare iniziative concernenti situazioni le quali, per la scarsa durata e per la conseguente precariet che le caratterizza, possono rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio o sorto unicamente per la sola finalit della regolarizzazione.

3.7. - Per le ragioni sopra esposte lappello deve ritenersi fondato, apparendo meritevole di annullamento la pronuncia del Giudice di primo grado.

4. - Sussistono giusti motivi per disporre lintegrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello meglio specificato in epigrafe:

-        accoglie lappello e, per leffetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado;

-        dispone lintegrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorit amministrativa.

Cos deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2006, con la partecipazione di:

Alberto de Roberto           - Presidente del Consiglio di Stato

Mario Egidio Schinaia       - Presidente di Sezione

Paolo Salvatore                - Presidente di Sezione

Raffaele Iannotta             - Presidente di Sezione

Sabino Luce                     - Consigliere

Raffaele Carboni              - Consigliere

Costantino Salvatore       - Consigliere

Filippo Patroni Griffi        - Consigliere

Giuseppe Farina              - Consigliere

Corrado Allegretta            - Consigliere

Luigi Maruotti                  - Consigliere

Carmine Volpe                 - Consigliere

Pier Luigi Lodi                  - Consigliere - Estensore.

Presidente

 

Consigliere                                                             Segretario

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

31/03/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Dirigente

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

 

Add...................................copia conforme alla presente stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                       Il Direttore della Segreteria

 

 

 

MASSIMA:

Le norme di cui allart. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), nonch di cui allart. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, avendo la specifica finalit di consentire, in via eccezionale, la legalizzazione di situazioni di lavoro irregolare verificatesi nei tre mesi antecedenti alla data del 10 settembre 2002, ossia la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente gi instaurato, pu trovare corretta applicazione soltanto nei casi in cui lattivit lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata minima di un trimestre, fissata dalla norma di legge, risulti idonea ad offrire un sufficiente affidamento per la esistenza di un serio impegno lavorativo e la effettiva prosecuzione e la possibile successiva stabilizzazione del rapporto, apparendo chiaramente estranea alle finalit delle norme in parola quella di assecondare iniziative concernenti situazioni le quali, per la scarsa durata e per la conseguente precariet che le caratterizza, possono rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio o sorto unicamente per la sola finalit della regolarizzazione.