Presentazione
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 1° dicembre
scorso, ha approvato due decreti legislativi di
attuazione delle direttive comunitarie su i ricongiungimenti
familiari (file in formato .pdf) e il soggiorno
lungo per gli immigrati extracomunitari (file in formato
.pdf).
Il decreto sui ricongiungimenti familiari si
compone di quattro articoli. Modifica o integra le disposizioni
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero) che disciplinano
i ricongiungimenti familiari. Si aggiunge, inoltre, nel
medesimo provvedimento legislativo, un articolo aggiuntivo
concernente il ricongiungimento familiare dei rifugiati.
La nuova disciplina incide su alcune condizioni che
limitavano o appesantivano ingiustificatamente l'esercizio
del diritto del ricongiungimento. Non è previsto,
invece, l'ampliamento delle categorie di familiari
per i quali è possibile
chiedere il ricongiungimento.
Tra le novità più importanti:
- non è più prevista per i figli minori
la condizione di familiari "a carico",
potendosi tale requisito considerare implicito.
- la condizione della minore età prevista
per il ricongiungimento è esplicitamente riferita
al momento della presentazione della domanda, in modo
da non addossare agli interessati le conseguenze di
eventuali ritardi.
- per i figli maggiorenni non è più richiesta
l'invalidità totale bensì l'impossibilità di
provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili
esigenze di vita in ragione del loro stato di salute.
- relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata
eliminata la necessità dell'accertamento
dell'esistenza o meno di altri figli nel Paese
di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza
di un adeguato sostegno familiare.
Con il secondo decreto i cittadini stranieri otterranno
lo Status di soggiornante di lungo periodo con una permanenza
regolare in Italia di almeno 5 anni, da dimostrare con
permesso di soggiorno in corso di validità, contro
i 6 anni previsti finora. Il cittadino dovrà anche
dimostrare di percepire un reddito minimo non inferiore
all'importo di un assegno sociale annuo.
Il permesso di lungo periodo è a tempo indeterminato e rilasciato entro
90 giorni dalla richiesta. Può essere revocato per acquisto fraudolento,
espulsione, pericolosità per l'ordine pubblico,
assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi
consecutivi, o dopo 6 anni di assenza dal territorio
nazionale.
Il "lungo soggiornante" potrà entrare in Italia senza visto,
pur proveniendo da Paesi per i quali è richiesto, e circolare liberamente.
Vengono subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale
le prestazioni di assistenza e previdenza sociale, quelle relative a erogazioni
in ambito sanitario, scolastico e sociale, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa
subordinata o autonoma non espressamente vietata al cittadino.
Fonte: Ministero dell'Interno