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Quote aggiuntive di lavoratori extracomunitari

Presentazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2006, circa la "Programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2006".

Il decreto, in particolare:

- rileva, che  alla data del 31 maggio 2006 è stato presentato da parte  dei  datori  di lavoro un numero di domande di concessione di nulla  osta  al  lavoro  subordinato  non  stagionale  per  cittadini extracomunitari,  notevolmente superiore alla corrispondente quota di ingressi prevista dal decreto 15 febbraio 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- considera altresì che il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro interno, di   lavoratori   subordinati   extracomunitari  non  stagionali,  soprattutto per le esigenze di specifici settori produttivi, nonché del lavoro domestico e della cura ed assistenza alla persona.

Pertanto, in aggiunta alla quota complessiva di ingresso in Italia  per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extracomunitari residenti all'estero, determinata per l'anno 2006 (decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006), è ammessa per l'anno 2006 un'ulteriore quota massima di 350.000 ingressi, sulla base delle domande di nulla osta al  lavoro che risultino regolarmente presentate dai datori di lavoro entro la data del 21 luglio 2006. La quota aggiuntiva di ingressi sarà ripartita  tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

In via  preferenziale, ed in aggiunta rispetto a quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 15 febbraio  2006, sono comunque ammessi in Italia - per motivi di lavoro subordinato non stagionale -, i lavoratori di  origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in apposito  elenco,  costituito  presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché i lavoratori provenienti dai Paesi che abbiano sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria con la Repubblica italiana.

 

Fonte: Ministero della Solidarietà sociale