Modena, l 22.12.2006

 

 

 

 

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena

 

p.za Cittadella 8/9 - tel.059/222410224955 - fax 059/224946

sito: www.dplmodena.it e-mail: dpl-modena@lavoro.gov.it

 

 

 

A

tutto il personale

Sede

Nucleo Carabinieri

Sede

 

 

 

 

Prot. N. 18547

Allegati n._______

Risposta al f. N. ______ del_______________

 

 

e p.c.

 

Al Direttore

della Direzione Regionale del Lavoro

di Bologna

 

 

 

 

 

 

Oggetto:

legge finanziaria per lanno 2007 - primi chiarimenti operativi

 

 

E stata approvata, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati il giorno 21 dicembre 2006 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la legge Finanziaria per lanno 2007 che entrer in vigore il 1 gennaio 2007. Si tratta di un provvedimento che consta di un solo articolo ma di ben 1365 commi, di cui molti dei quali ci interessano per la nostra attivit istituzionale.

Ho cercato, nei limiti del possibile, di estrapolarli in maniera tale che, nei prossimi giorni, soprattutto per quelli che riguardano lattivit di controllo e di sorveglianza si possano fare tra di noi una serie di incontri a contenuto prettamente operativo. Mi riferisco, in particolar modo, alle disposizioni che riguardano lemersione dal nero e le stabilizzazioni dei rapporti di collaborazione anche a progetto, ai nuovi importi delle sanzioni amministrative, alle modifiche alla normativa sugli appalti, alla nuova contribuzione per autonomi, lavoratori coordinati, apprendisti e tipologie contrattuali che applicano la contribuzione dellapprendistato, alle disposizioni ulteriori per i soggetti che fruiscono di permessi per figli portatori di handicap, alle indennit di malattia per lavoratori apprendisti e lavoratori a progetto.

Ovviamente, queste prime indicazioni hanno valore relativo, nel senso che andranno integrate con i chiarimenti e le valutazioni che, soprattutto su particolari istituti come il cuneo fiscale, la previdenza complementare, gli appalti, lemersione dal lavoro nero e la stabilizzazione dei contratti a progetto non dovrebbero tardare ad arrivare da parte delle Amministrazioni Centrali interessate.

Ritengo opportuno sottolineare che lesposizione che segue stata effettuata con la numerazione dei commi del maxi emendamento presentato dal Governo in Senato: in sede di approvazione con listituto della fiducia due commi non sono stati resi ammissibili dalla Presidenza: ci dovrebbe comportare che nel testo ufficiale che sar pubblicato in Gazzetta Ufficiale la numerazione di alcuni di essi sar leggermente sfalsata.

 

 

 

 

Assegni per il nucleo familiare

 

Il comma 11 prevede una rimodulazione dei livelli di reddito e degli importi annuali degli assegni riferiti al nucleo familiare. A partire dal 2007 entrano nel concetto di nucleo familiare ove siano presenti pi di tre figli o equiparati di et inferiore ai 26 anni, anche i figli di et superiore ai 18 anni e fino a 21 se studenti o apprendisti.

 

Esibizioni in spettacoli popolari e di divertimento

 

Con il comma 188 si stabilisce che nelle esibizioni relative a spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani under 18, studenti, pensionati e soggetti che svolgono attivit lavorativa per la quale gi cՏ il versamento contributivo ad una previdenza obbligatoria, gli adempimenti richiesti ex art. 3, 6, 9 e 10 della legge n. 2388/1952 non sono richiesti se la retribuzione annua lorda non supera i 5.000 euro.

 

Contributo di solidariet

 

Con il comma 221 si stabilisce che per 3 anni a partire dal 1 gennaio 2007 sul TFR, sullindennit di fine servizio, sulla indennit di buonuscita e sui trattamenti integrativi che superimo complessivamente 1,5 milioni di euro, dovuto sulla parte eccedente un contributo di solidariet nella misura del 15%. Il 90% di tali risorse andranno rassegnate ad un Fondo volto a favorire listruzione e la tutela delle donne immigrate.

 

Cuneo fiscale

 

Con i commi 266 e seguenti affrontato labbattimento, ai fini fiscali, del costo dei lavoratori dipendenti. La riduzione opera sullIRAP, dalla cui base imponibile che si riferisce al valore della produzione netta si possono dedurre una serie di costi tra cui i contributi versati dal datore di lavoro riferiti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e le spese per la formazione degli apprendisti, per un importo di 5.000 euro a lavoratore. Tale importo sale a 10.000 euro in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Dai benefici sono escluse banche, assicurazioni, imprese operanti in regime di concessione per energia, acqua, trasporti, poste, telecomunicazioni, raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc. . Nelle Regioni sopra menzionate vale la regola del de minimis prevista nel regolamento CE n. 69/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (al momento 100.000 euro nel triennio che, probabilmente, saliranno, a breve, a 200.000 euro). Le deduzioni spettano, subordinatamente allautorizzazione delle autorit europee (comma 267), a decorrere da febbraio 2007 nella misura del 50% e per il loro intero ammontare a decorrere dal mese di luglio 2007, con relativo conguaglio ad anno. Nella determinazione dellacconto IRAP relativo al periodo dimposta in corso a febbraio 2007 (comma 269), pu assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni contenute nei commi 266, 267 e 268.

 

Riduzione del personale di supporto nella Pubblica Amministrazione

 

Il comma 404 prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale utilizzato in funzione di supporto, rispetto al c.d. core business (gestione delle risorse umane, sistemi informatici, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilit) in misura non superiore al 15%delle risorse umane complessive. Ci deve avvenire attraverso processi di riorganizzazione, riconversione e formazione del personale che interessano almeno l8% del personale fino a raggiungere i limiti dimensionali suddetti. La norma prevede, poi, una consultazione sindacale finalizzata alla effettiva riuscita delloperazione. Con la stessa disposizione si prevedono ulteriori snellimenti sia a livello centrale che periferico.

Con una serie di commi successivi vengono previste una serie di ipotesi di stabilizzazione per la realizzazione di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti gi assunti od utilizzati con tipologie non a tempo indeterminato (contratti a termine, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.). A tal proposito, viene istituito (comma 417) il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici. Le amministrazioni che stabilizzeranno i rapporti non potranno ricorrere nei 5 anni successivi a nuovi rapporti di lavoro precario (comma 419).

 

Comitati INPS

 

Il comma 470 stabilisce che attraverso lo strumento regolamentare, entro il 30 giugno 2007, su proposta concertata del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dellEconomia, si giunga al riordino, alla semplificazione ed alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

 

Assunzioni e riqualificazioni nel Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 

Il comma 545, finalizzando la disposizione alle politiche di contrasto del lavoro nero e della prevenzione degli incidenti sul lavoro, prevede lassunzione in organico di 300 nuovi ispettori idonei al recente concorso da destinare in alcune Regioni e limmissione nei ruoli di destinazione finale e il conseguente adeguamento economico in favore del personale vincitore ovvero idoneo dei percorsi di riqualificazione. Per lattuazione di tale disposizione il comma 546 autorizza una spesa annua, a decorrere dal 2007, di 10,5 milioni di euro per i nuovi ispettori e di 3 milioni di euro per il personale riqualificato.

 

Potenziamento del personale dellArma dei Carabinieri addetto alla tutela del lavoro

 

Il comma 572 incrementa di 60 unit il personale di vario grado dellArma dei Carabinieri finalizzato allesercizio dellattivit di vigilanza.

 

Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti della p.a.

 

Il comma 581 prevede la costituzione dellAgenzia per la formazione dei dirigenti e dei dipendenti della pubblica amministrazione Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione dotata di personalit giuridica di diritto pubblico ed autonomia finanziaria, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Viene abolita a far data dal 31 marzo 2007 la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. LIstituto Diplomatico, la Scuola Superiore del Ministero dellInterno e la Scuola Superiore dellEconomia e delle Finanze fanno parte della nuova Agenzia.

 

Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

 

Con una serie di commi a partire dal 754 il Legislatore interviene sul trattamento di fine rapporto e sulla previdenza complementare. Innanzitutto, la riforma anticipata al 1 gennaio 2007, rispetto alloriginario temine 1 gennaio 2008 (art. 23 D.L.vo n. 252/2005) ed entro il 31 dicembre le forme pensionistiche complementari devono adeguare i loro statuti e regolamenti.

Innanzitutto, con il comma 755, il Legislatore fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli effetti giuridici prodottisi con il D.L. n. 279/2006 la cui operativit cesser il 13 gennaio 2007 ma che sar lasciato decadere.

Le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. A decorrere dal 1 luglio 2007 ricevono il versamento delle quote del TFR e dei contributi ulteriori eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo 1 gennaio 30 giugno. Le forme pensionistiche complementari istituite prima della legge n. 421/1992 possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1 gennaio 2007, previo adeguamento entro il 30 maggio 2007.

Con decreto concertato tra Lavoro ed Economia (comma 757) vengono disciplinate le modalit di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dellINPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai D.M. del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre 1997. Nelle more sono sospese le procedure esecutive e le imprese non sono considerate morose ai fini del DURC.

A partire dal 1 gennaio 2007 istituito presso lINPS il Fondo per lerogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui allart. 2120 c.c.. Esso risponde (comma 758) al principio della ripartizione ed gestito per conto dello Stato.

Con effetto dai periodi di paga successivi al 1 gennaio 2007 le imprese conferiscono a detto Fondo un contributo pari alla quota ex art. 2120 c.c., depurata del contributo al Fondo di garanzia previsto dallart. 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982 e non destinata alle forme di previdenza complementare. Non sono tenuti al versamento al Fondo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. Su questo punto la norma non dice altro: ovviamente, con chiarimenti amministrativi a livello generale dovranno, a mio avviso, essere sciolti alcuni dubbi operativi riferibili sia alla computabilit (es. lavoratori a tempo parziale se in proporzione o no per effetto del D. L.vo n. 61/2000, apprendisti, in inserimento o dipendenti provenienti da esperienze socialmente utili se esclusi o no dal computo per effetto del D. L.vo n. 276/2003 e del D. L.vo n. 81/2000), che al momento in cui va verificato il numero dei dipendenti.

La liquidazione del TFR e delle eventuali anticipazioni previste dalla legge o dal CCNL sono a carico del datore di lavoro con modalit che saranno definite, limitatamente alla quota conferita al Fondo, con Decreto del Ministro del Lavoro entro il 31 gennaio 2007, restando a carico del datore le altre quote residue. Tale contributo soggetto alle disposizioni in materia di accertamento e riscossione obbligatoria e non pu godere di alcuna agevolazione di natura contributiva.

Il comma 767 stabilisce che dal reddito dimpresa deducibile un importo pari al 4% del TFR destinato alle forme di previdenza complementare e al Fondo costituito presso lINPS. Per le imprese sottodimensionate alle 50 unit limporto elevato al 6%. Il datore di lavoro esonerato dal versamento al Fondo di garanzia previst6o dalla legge n. 297/1982 nella stessa percentuale di TFR versato alle forme complementari o al Fondo istituito presso lINPS. Una ulteriore riduzione dei costi per le imprese assicurata da una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso del TFR maturando conferito, nei limiti previsti dalla legge n. 248/2005 (art. 5).

Il comma 768 stabilisce una spesa di 17 milioni di euro per avviare una campagna informativa sulla previdenza complementare.

Il comma 769 prevede compensazioni per le imprese che conferiscono il TFR, con compensazioni, attraverso lesonero dal versamento di alcuni contributi sociali.

 

Rimodulazione delle aliquote contributive

 

A partire dal 1 gennaio 2007 sono rimodulate alcune aliquote contributive:

a)        artigiani e commercianti iscritti alla gestione autonoma INPS (comma 771) passano al 19,5%. Dal 1 gennaio 2008 al 20%;

b)        laliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti alla gestione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive elevata dello 0,3%, per la quota a carico del lavoratore. In ogni caso le aliquote complessive (quote dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore) non possono superare il 33% (comma 772);

c)        laliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata dellINPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) che non risultino iscritti ad altra gestione obbligatoria elevata al 23%. Per gli altri stabilita pari al 16% (comma 773). Lincremento contributivo (comma 774) non pu determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore superiore ad un terzo dellaumento dellaliquota. Viene, pertanto, preso quale parametro di riferimento, il compenso riconosciuto alla data dell1.1.2007, o il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dellultimo contratto stipulato con il committente. In ogni caso (ed in ci si rileva una profonda innovazione rispetto al D. L.vo n. 276/2003) i compensi corrisposti devono essere proporzionati alla quantit ed alla qualit del lavoro eseguito e hanno quale riferimento i compensi corrisposti per analoghe professionalit, anche sulla base dei CCNL di riferimento.

 

 

Contribuzione per gli apprendisti ed indennit di malattia

 

A partire dal 1 gennaio 2007 (comma 775) la contribuzione a carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti elevata al 10% delle retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Fanno eccezione soltanto le imprese artigiane con un numero di addetti fino a 9, per le quali la contribuzione dell1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno, restando fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi al secondo.

Su questo punto occorre, a mio avviso, fare due considerazioni.

La prima che nel computo i lavoratori a tempo parziale vanno computati in proporzione allorario svolto (art. 6 D. L.vo n. 61/2000) e che gli apprendisti in forza ed i lavoratori con contratto di inserimento non dovrebbero rientrare nella base di computo per effetto delle disposizioni contenute nel D. L.vo n. 276/2003.

La seconda che la disposizione trova applicazione a tutte quelle tipologie contrattuali nelle quali la contribuzione analoga a quella degli apprendisti (es. assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilit relativamente ai primi 18 mesi, assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilit per un massimo di 12 mesi, assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 4 mesi, per un massimo di 12 mesi, ecc.). Ai giovani assunti con tale tipologia contrattuale sono estese le disposizioni in materia di indennit giornaliera di malattia previste per i lavoratori subordinati, previo decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, concertato con quello dellEconomia entro i 60 giorni successivi allentrata in vigore della legge.

 

Riduzione dei premi INAIL

 

I commi 782 e 783 riconoscono, previa decretazione, una riduzione dei premi INAIL. Con priorit per le imprese in regola con gli obblighi del D. L.vo n. 626/1994 che:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per leliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, anche con accordi di natura sindacale o allinterno di Enti bilaterali, trasmessi alla Direzione provinciale del Lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio antecedente la richiesta.

 

Cooperative sociali adeguamenti contributivi

 

Il comma 789 aumenta la contribuzione per i lavoratori soci delle cooperative sociali di cui allart. 1, lettera a), della legge n. 381/1991, con una scala progressiva che raggiunger il tetto nel 2009.

 

Malattia e congedi parentali per i lavoratori a progetto e categorie assimilate

 

Dal 1 gennaio 2007 (comma 790) viene corrisposta in favore dei lavoratori a progetto una indennit di malattia a carico dellINPS pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto e, comunque, non inferiore a 20 giorni nellanno solare, fatti salvi gli eventi morbosi fino a 3 giorni. Per tale prestazione trovano applicazione i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dellindennit di degenza ospedaliera a favore degli iscritti alla gestione separata ed pari al 50% di detta indennit. In caso di degenza ospedaliera il limite massimo indennizzabile 180 giorni nellanno solare. Trova applicazione nei confronti di tali lavoratori listituto delle fasce di reperibilit e di controllo dello stato di malattia analogo ai dipendenti.

Ai lavoratori che abbiano diritto allindennit di maternit, per i parti a decorrere dal 1 gennaio 2007, corrisposto un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, la cui misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dellindennit di maternit. Uguale trattamento cՏ per le adozioni e gli affidamenti. La facolt di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (art. 4, comma 2, legge n. 53/2000) estesa anche ai periodi antecedenti il 31 dicembre 1996 (comma 791).

 

Aliquote contributive per rapporti con istituzioni senza fine di lucro

 

Il comma 795 stabilisce che le aliquote contributive concernenti i lavoratori domestici si applicano anche nei rapporti di lavoro tra istituzioni senza fine di lucro e lavoratori non iscritti ad altra gestione, operanti nel settore dellassistenza domiciliare, dellinfanzia o delle persone non autosufficienti, anche in caso di svolgimento dellattivit presso il domicilio dellassistito.

 

Appalti

 

Con i commi 911 e seguenti sono state apportate novit in materia di appalti: queste sono le principali:

a)        nella predisposizione e nella valutazione delle gare di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture, gli Enti aggiudicatori devono valutare la congruit rispetto al costo del lavoro determinato sia dalle tabelle ministeriali che dai contratti collettivi;

b)        nellambito dei requisiti per la qualificazione vanno considerati gli adempimenti agli obblighi di sicurezza allinterno dellazienda;

c)        viene riscritto il primo periodo del comma 1 dellart. 7 del D. L.vo n. 626/1994: Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi allinterno della propria azienda, o di una singola unit produttiva della stessa, nonch nellambito dellintero ciclo produttivo dellazienda medesima. Con tale norma una serie di adempimenti che il committente doveva compiere sono allargati a tali ipotesi (verifica dellidoneit tecnici professionale, informazioni dettagliate, cooperazione nelle misure di prevenzione e rischi, coordinamento degli interventi, ecc);

d)        viene aggiunto il comma 4 allart. 7 del D. L.vo n. 626/1994: limprenditore committente risponde in solido con lappaltatore e con ciascuno dei subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dagli stessi, non risulti indennizzato dallINAIL;

e)        viene riscritto il comma 2 dellart. 29 del D. L.vo n. 276/2003: in caso di appalti di opere e servizi la solidariet diviene di due anni dalla data di cessazione dellappalto (prima era un anno) ed opera in favore dei dipendenti dellappaltatore o degli eventuali subappaltatori per le retribuzioni e per la contribuzione. Va, peraltro, ricordato come per effetto dellart. 35 della legge n. 248/2006 la solidariet ex art. 29, comma 2, si estenda anche allIRPEF sulle retribuzioni;

f)         lofferente pu essere anche un soggetto costituito in associazione temporanea (finanziatore e realizzatore) responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta. In caso di fallimento o inadempimento un soggetto pu sostituire laltro con lassenso del committente;

g)        ladempimento degli impegni della stazione appaltante condizionato al positivo controllo della realizzazione e della gestione funzionale dellopera;

h)        per assicurare la massima estensione dei principi comunitari, la stazione appaltante considera rispettati i requisiti tecnici prescritti ove la disponibilit dei mezzi tecnici necessari e idonei allespletamento del servizio assicurata con contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

 

Staffetta anziani giovani

 

I commi 1163 e 1164 disciplinano i cosiddetti accordi di solidariet tra anziani (over 55) e giovani con la trasformazione, su base volontaria, di rapporti da tempo pieno a tempo parziale per i primi e la correlativa assunzione di giovani inoccupati o disoccupati (under 25 o 29 se in possesso di laurea) a part time per un orario pari a quello ridotto. La norma non entra subito a regime: occorrer attendere un decreto concertato Lavoro Economia (entro il 1 marzo 2007), sentita la Conferenza Stato Regioni e le OOSS, nel quale saranno stabilite le modalit, i contenuti ed i requisiti di accesso al finanziamento, nonch la ripartizione delle risorse.

Gi in passato ci sono state esperienze simili, ma i risultati sul piano occupazionale non sono stati particolarmente esaltanti.

 

Fondo per le assunzioni agevolate dei disabili

 

Il comma 1165 aumenta il Fondo di dotazione istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale finalizzato ad agevolare lassunzione dei disabili (poi ripartito tra le varie Regioni): nel 2007 sar di 37 milioni di euro, mentre a decorrere dal 2008 sar di 42 milioni di euro.

Ricordo che tale Fondo ripartito annualmente, tra le varie Regioni, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Contrasto del lavoro nero e dati telematici

 

Il comma 1172 estende alle Camere di commercio lobbligo di fornire i dati per contrastare levasione contributiva e la lotta al lavoro nero: i dati sono messi a disposizione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso convenzioni e collegamenti telematici (comma 1173). Questultimo pu avvalersi, anche ai fini della banca dati ex art. 10, comma 1, del D. L.vo n. 124/2004, delle risorse umane e strumentali dellINPS e dellINAIL (comma 1174). Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale titolare del trattamento dei dati (comma 1175).

 

Mancato versamento dei contributi agricoli

 

Il comma 1176 punisce lomesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori nel modo seguente:

a)        con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Il datore di lavoro non punibile se provvede al versamento entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dellavvenuto accertamento della violazione;

b)        la denuncia di reato presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui sopra ovvero decorso inutilmente il termine. Allegata alla denuncia lattestazione delle somme eventualmente versate;

c)        durante il termine dei 3 mesi il corso della prescrizione resta sospeso;

d)        abrogato il comma 3 dellart. 2 della legge n. 638/1983.

 

Indici di congruit

 

Il comma 1177 destinato a promuovere la regolarit contributiva anche ai fini delle concessioni previste dalla normativa vigente. A tal proposito, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro il 30 giugno 2007, attraverso uno o pi decreti, procede, in via del tutto sperimentale, ad individuare indici di congruit e relative procedure applicative, per settore e territorio, dopo un iter procedimentale che vede coinvolti, a vario titolo, il Ministro dellEconomia, gli altri Ministri eventualmente interessati e le OOSS pi rappresentative a livello nazionale. I provvedimenti ministeriali individuano (comma 1178) i settori a maggior rischio di violazione della normativa sugli incentivi ed i benefici anche rispetto alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Per essi sono definiti indici di congruit del rapporto tra la qualit dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantit delle ore necessarie nonch lo scostamento dellindice da considerare tollerabile, alla luce delle caratteristiche produttive e tecniche , dei volumi di affari e dei redditi presunti.

 

Documento Unico di Regolarit Contributiva

 

A partire dal 1 luglio 2007, il riconoscimento dei benefici contributivi e normativi subordinato al possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto del CCNL, di quelli territoriali od aziendali, se sottoscritti (comma 1179). Con Decreto, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, provveder entro il 31 marzo 2007 a definire le modalit di rilascio ed i contenuti del DURC e le tipologie di irregolarit contributive considerate non ostative al rilascio. In attesa sono fatte salve le modalit gi in uso per il settore edile e quello agricolo (comma 1180).

 

I nuovi importi delle sanzioni amministrative

 

Particolare importanza per lattivit dei nostri servizi di vigilanza rappresentata dai commi 1181 e 1182. Con il primo sono quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999. Fatto salvo un opportuno chiarimento amministrativo, la disposizione non sembra applicarsi a quelle sanzioni amministrative che hanno, gi per legge, importi rivalutati periodicamente secondo lindice ISTAT (es. centralinisti ciechi, settore dellauto trasporto, disabili, ecc.).

Con il secondo viene punita con la sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 euro lomessa istituzione od esibizione del libro matricola e di quello paga per la quale non applicabile listituto della diffida ex art. 13 del D. L.vo n. 124/2004.

 

Comunicazioni ai servizi per limpiego

 

Il comma 1184 ha operato cambiamenti allart. 9 bis della legge n. 608/1996, stabilendo che a partire dal 1 gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale), di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio lavoratore, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, vanno comunicate al centro per limpiego competente almeno il giorno antecedente linstaurazione dei rapporti, attraverso documentazione avente data certa. Nella elencazione compreso anche il settore agricolo ove lart. 1, comma 9, della legge n. 81/2006 (che, peraltro, non risulta esplicitamente abrogato) prevede la comunicazione in via telematica inviata direttamente allINPS. Lobbligo di comunicazione riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia la tipologia assuntiva (concorso, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche, ecc.). Le comunicazioni debbono contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di cessazione prevista (se a tempo determinato), la tipologia contrattuale, la qualificazione professionale ed il trattamento economico e normativo. Analoga comunicazioni antecedente il giorno dinizio riguarda i tirocini ed altre forme di esperienza lavorativa che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato. Si tratta, come si vede, di unestensione del principio contenuto per il solo settore edile nellart. 36 bis della legge n. 248/2006.

Una norma a parte riguarda le Agenzie di Lavoro autorizzate: le stesse possono fare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori temporanei entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione. In caso di urgenza la comunicazione pu essere effettuata entro i cinque giorni successivi allassunzione ma il datore di lavoro , comunque, tenuto a comunicare al centro per limpiego soltanto la data di inizio della prestazione e le generalit del lavoratore e del datore, almeno il giorno precedente con documentazione con data certa.

La comunicazione allINAIL ex art. 14, comma 2, del D.L.vo n. 38/2000 attraverso gli strumenti telematici resta in vigore cos come fino alla piena operativit delle modalit di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dallart. 4 bi, comma 7, del D.L.vo n. 181/2000. Lo stesso discorso va fatto per i lavoratori marittimi nei confronti dellIPSEMA (comma 1186).

La ratio delle norme appena citata la seguente: si vuole evitare che prestazioni in nero trovino una sorta di avallo nel fatto che la comunicazione ai centri per limpiego possa essere effettuata entro i cinque giorni successivi allassunzione. Lobbligo esteso, in unottica di coerenza sistematica, anche a forme di lavoro non subordinato o di tipo associativo e a forme che ex lege non integrano gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato (es. tirocini). Lobbligo riguarda anche gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni ( la responsabilit grava, a mio avviso, sul dirigente o sul responsabile del procedimento dellunit che materialmente effettua lassunzione) in un quadro di chiarezza relativa al mercato del lavoro. Lobbligo posticipato al 20 del mese successivo per le Agenzie di lavoro temporaneo, trova la propria ragione nel fatto che la prova dellavvenuta instaurazione del rapporto tra il lavoratore e lAgenzia nel contratto che deve essere sottoscritto prima dellinvio in missione.

In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione pu essere effettuata entro i cinque giorni successivi, fermo restando lobbligo di comunicare almeno il giorno prima, al centro per limpiego, la data di inizio della prestazione , le generalit del lavoratore e del datore di lavoro.

Cos come scritta la disposizione sembra far salve le ipotesi di forza maggiore (si parla soltanto di esigenze produttive) per le quali la comunicazione non pu essere effettuata nella giornata antecedente: su questo punto appare indifferibile un chiarimento amministrativo, atteso che, ad esempio, cՏ un altro problema connesso nel settore scolastico alle assenze giornaliere ed alle sostituzioni per malattia del personale insegnante (cosa che, sovente, avviene nella mattinata) o anche alle assunzioni disposte per urgenza legata a fenomeni meteorologici (spalatura della neve, allagamenti, ecc.).

Anche la comunicazione di inizio del tirocinio va comunicata al centro per limpiego almeno nel giorno precedente: qui, a mio avviso, secondo regole di buon senso, in quelle ipotesi in cui lo stesso centro per limpiego a stipulare con limpresa, quale soggetto promotore, la convenzione, allorquando nella stessa stabilito il giorno dinizio dellesperienza lavorativa (e che tale rimane) il datore di lavoro potrebbe essere esonerato dalla comunicazione di un evento (inizio del tirocinio) che il servizio del collocamento gi conosce, essendo soggetto proponente. Ovviamente, lobbligo resta in tutte quelle ipotesi in cui la data di inizio diversa da quella stabilita nella convenzione o allorch questultima stata stipulata con un altro soggetto promotore.

Il comma 1185 abroga lart. 7, comma 2, del D.L.vo n. 297/2002 con il quale si stabiliva sia lobbligo della comunicazione contestuale di assunzione che quello relativo alla cessazione dei rapporti e, in un certo senso, se ne procrastinava lentrata in vigore alla data stabilita nel Decreto Ministeriale di approvazione del modello unificato: ci appare coerente con il nuovo indirizzo espresso con la comunicazione antecedente per tutti i settori.

Il comma 1187 aggiunge altre ipotesi a quelle per le quali obbligatoria la comunicazione, entro 5 giorni, dellavvenuta variazione nel rapporto (si ricordi che il comma 5 dellart. 4 bis del D. L.vo n. 181/2000 parlava di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, di trasformazione del rapporto da apprendistato o formazione e lavoro a tempo indeterminato, da tempo determinato a tempo indeterminato, di proroga del termine inizialmente fissato). Essi sono il trasferimento del lavoratore, il distacco, la modifica della ragione sociale, il trasferimento dazienda o di un ramo di essa. Si tratta di ipotesi che incidono sulla realt lavorativa del dipendente e che bene siano conosciute dai servizi per limpiego.

Qui lobbligo, non essendo intervenuta sul punto alcuna modifica al comma 2 bis dellart. 5 del D. L.vo n. 181/2000 (il comma fu aggiunto dallart. 7, comma 1, lettera b, del D. L.vo n. 297/2002), dovrebbe scattare con lemanazione del modello unificato: sul punto, probabilmente, si render necessario un approfondimento amministrativo.

Il comma 1188, riformulando lart. 4bis del D. L.vo n. 181/2000, come introdotto dallart. 6, comma 1, del D. L.vo n. 297/2002, afferma che le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga di tutti i rapporti subordinati, autonomi, di tirocinio ed altre esperienze professionali inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale ubicata la sede di lavoro con i modelli unificati previsti dal comma 7 dellart. 4 bis del D. L.vo n. 181/2000, sono valide ai fini dellassolvimento degli obblighi di comunicazione verso le DRL, le DPL, lINPS, lINAIL, altri Istituti previdenziali interessati, e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo. Ci significa che la norma originaria contenuta nel T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 (art. 22, comma 7) e dal DPR n. 394/1999 che impone la comunicazione allo Sportello Unico delle variazioni sul rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari, si potr assolvere attraverso il modello unificato (quando questo entrer in vigore).

Viene abrogato (comma 1189) il comma 5 dellart. 19 del D. L.vo n. 276/2003 che prevedeva in materia di comunicazioni ai centri per limpiego il c.d. ravvedimento operoso cosa che avrebbe comportato, dopo lemanazione del modello unificato, quale sanzione la met del minimo edittale per le comunicazioni in materia di collocamento.

Viene, altres, abrogata (comma 1188) quella parte dellart. 7, comma 1, del D. L.vo n. 286/1998 che imponeva al datore che assumeva al proprie dipendenze un cittadino extra comunitario alle proprie dipendenze di comunicarlo in Questura entro 48 ore.

Il comma 1188 impone, altres, alle imprese di avvalersi, per tutte le comunicazioni, dei sistemi informatici previsti dai servizi regionali.

 

Collocamento in mobilit di alcune categorie

 

Il comma 1193 prevede alcune disposizioni particolari per la collocazione in mobilit di un massimo di 6.000 lavoratori entro il 31 dicembre 2007, interessati da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e crisi aziendale per aziende o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel periodo 1 gennaio 28 febbraio 2007.

I commi 1194 e 1195 prevedono destinazioni di trattamenti integrativi e rifinanziamento di fondi ad essi riferibili.

 

Emersione del lavoro nero

 

Con i commi 1196 e seguenti stato definita una strada di emersione dal nero (si tratta dei lavoratori non risultanti da scritture od altra documentazione obbligatoria) nellarco temporale compreso tra il 1 gennaio ed il 30 settembre 2007. Ovviamente, il percorso di emersione non riguarda, ad esempio, i lavoratori autonomi, in qualche modo conosciuti perch iscritti alla gestione separata dellINPS per i quali la norma prevede un percorso di stabilizzazione, per certi versi abbastanza analogo.

Il percorso delineato il seguente:

1.         Il datore di lavoro deve procedere ad un accordo aziendale con le RSU e ove non presenti con le OOSS comparativamente pi rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Nellaccordo, in attesa di eventuali indirizzi espressi a livello ministeriale o confederale, si ritiene che debbano essere indicate le generalit dei lavoratori da regolarizzare e i periodi precedenti che non possono andare oltre il quinquennio. Laccordo comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori in nero per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori per i quali sia stata gi accertata la posizione da parte di organi ispettivi. Laccesso alla procedura possibile per tutti i datori di lavoro che non siano destinatari di provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi definitivi concernenti il pagamento dei contributi e premi assicurativi evasi e le connesse sanzioni amministrative. Ci significa che la procedura, se conclusa, produce i propri effetti su una serie di accertamenti in corso o definiti per i quali ancora aperto il contenzioso. Vale la pena sottolineare come il Legislatore privilegi gli accordi a livello aziendale e, soltanto, in via sussidiaria, quelli con le organizzazioni territoriali. Ci potrebbe, a mio avviso, aumentare il rischio di comportamenti non omogenei anche nello stesso ambito territoriale;

2.         Per il successivo passaggio avanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso la DPL (art. 410 cpc) o in sede sindacale (art. 411 cpc) occorre una istanza. Laccordo sottoscritto dal lavoratore ha effetto conciliativo ed inoppugnabile per i diritti di natura retributiva, per quelli ad essa connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nellistanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati (cosa che significa effetti conciliativi sulla parte contributiva), nonch ai diritti di natura risarcitoria per gli stessi periodi. Per la prima volta, in forza di un provvedimento normativo, possibile concludere accordi che hanno effetti anche sulla parte contributiva non prescritta avanti allorgano conciliativo collegiale costituito presso la Direzione provinciale del Lavoro o avanti ad un rappresentante sindacale. Finora, ci era possibile soltanto in caso di conciliazione monocratica ex art. 11 del D. L.vo n. 124/2004;

3.         Il termine di prescrizione per i periodi di mancata contribuzione precedenti il periodo di regolarizzazione di 5 anni;

4.         La somma dovuta per ogni lavoratore regolarizzato pari a 2/3 di quanto dovuto tempo per tempo per il periodo riconosciuto alle diverse gestioni assicurative: 1/5 va versato allatto della presentazione dellistanza allINPS, territorialmente competente (allistanza va allegata la ricevuta del versamento, oltre a copia dellaccordo collettivo e di quello individuale) ed il residuo in 60 rate mensili senza interessi. I lavoratori non debbono versare alcunch quale quota a loro carico. La misura del trattamento previdenziale relativa al periodo regolarizzato determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate;

5.         Il versamento della somma complessiva comporta lestinzione dei reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e lazzeramento delle sanzioni amministrative connesse;

6.         Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione sono sospese per un anno le ispezioni e le verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto di regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli organi ispettivi hanno facolt di verificare la eventuale fondatezza di nuovi elementi nella materia della regolarizzazione, ai fini di unintegrazione da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha tempo dodici mesi per regolarizzare, ove necessario, gli impianti alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Lefficacia estintiva della regolarizzazione affidata anche alla verifica, al termine dei dodici mesi, degli adempimenti in materia di sicurezza e salute da parte dellASL o dei servizi ispettivi delle DPL per le attivit produttive previste nel DPCM n. 412/1997;

7.         Le agevolazioni contributive di cui al precedente punto 4 sono sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato da parte dei lavoratori regolarizzati;

8.         Le agevolazioni correlate alla pregressa regolarizzazione sono condizionate dal mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione, fatte salve le ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa;

9.         Le istanze dei datori di lavoro, dopo listruttoria svolta dallINPS, sono accolte attraverso un provvedimento adottato dal direttore della DPL nellambito dellattivit di coordinamento con gli Enti previdenziali ex art. 5 del D. L.vo n. 124/2004, congiuntamente con i direttori provinciali dellINPS, dellINAIL e degli altri Enti previdenziali eventualmente interessati.

 

Stabilizzazione delle co.co.co. anche a progetto

 

Con i commi 1206 e seguenti stato definito un percorso di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che presentano forti dubbi di regolarit in relazione alla disciplina vigente. Larco temporale di riferimento per la procedura quello compreso tra il 1 gennaio ed il 30 aprile 2007.

Liter delineato il seguente e valgono, per molti aspetti, le considerazioni gi espresse per il procedimento di emersione:

1.         i datori di lavoro interessati possono procedere ad accordi aziendali con le RSU e, ove non presenti, con le OOSS comparativamente pi rappresentative a livello nazionale. Gli accordi sindacali promuovono la stabilizzazione dei rapporti in lavoro subordinato ed il corretto utilizzo della tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto. Laccesso alla stabilizzazione possibile anche per i datori di lavoro che siano destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei rapporti di lavoro. Laccordo sindacale comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistono le condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi;

2.         successivamente alla stipula dellaccordo collettivo viene promosso avanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso la DPL (art. 410 cpc) o in sede sindacale (art. 411 cpc) un incontro per il raggiungimento di una conciliazione con la stabilizzazione del rapporto in lavoro subordinato. Se esso a tempo indeterminato trovano applicazione i benefici (economici, normativi e contributivi) previsti dalla legislazione vigente. Latto di conciliazione inoppugnabile e produce effetti sia sulla parte economica, che su quella contributiva, che, infine, su quella risarcitoria per il periodo pregresso. Da quanto appena detto in materia di benefici si evince che le eventuali assunzioni a tempo indeterminato dovrebbero valere anche ai fini del cuneo fiscale e, ad esempio, in caso di assunzioni con rapporto di apprendistato che un contratto a tempo indeterminato, risolvibile ex art. 2118 c.c. al termine del periodo formativo;

3.         gli atti di conciliazione sono subordinati al pagamento di una somma da parte del datore di lavoro alla gestione separata dellINPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995), a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale. La somma pari alla met della quota di contribuzione a carico del committente per i periodi di vigenza della collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;

4.         il datore di lavoro deposita presso la sede INPS, territorialmente competente, latto di conciliazione, copia del contratto di lavoro subordinato stipulato con il dipendente stabilizzato e la ricevuta dellavvenuto versamento alla gestione separata dellINPS di una somma pari a 1/3. La parte residua pu essere versata in 36 rate mensili successive. Se il datore di lavoro non procede al versamento di quanto convenuto si applicano le sanzioni previste in materia di omissione contributiva;

5.         il versamento della somma complessiva comporta lestinzione dei reati previsti da leggi in materia di versamenti contributivi o premi e lazzeramento delle sanzioni amministrative connesse;

6.         per effetto degli atti di conciliazione precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestati dai lavoratori interessati alle trasformazioni;

7.         il contratto di lavoro subordinato susseguente alla stabilizzazione non pu avere una durata inferiore a 24 mesi. Esso, in assenza di particolari disposizioni ostative, pu essere anche a tempo parziale.

 

Proroga delliscrizione nelle liste di mobilit per i lavoratori licenziati dalle piccole imprese

 

Il comma 1216, intervenendo sulla norma originaria, annualmente prorogata, contenuta nellart. 1, comma 2, del D.L. n. 4/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 52/1998, ha prorogato al 31 dicembre 2007 liscrizione (senza percezione della relativa indennit) nelle liste di mobilit degli operai, degli impiegati e dei quadri licenziati da imprese anche artigiane e cooperative di produzione e lavoro, con un organico sottodimensionato alle 15 unit, per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dellattivit o del lavoro.

 

Flessibilit di orario

 

Il comma 1258 riscrive lart. 9 della legge n. 53/2000. Per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nellambito delle disponibilit del Fondo per la Famiglia previsto dalla legge n. 248/2006, una quota dello stesso, determinata, dal Ministro per le politiche della famiglia, destinata a imprese fino a 50 dipendenti, ASL e Aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive:

a)        piani particolari per donne od uomini madri o padri (anche in affidamento od adozione) che adottino forme di flessibilit oraria,ed organizzazione del lavoro (part time, telelavoro, lavoro a domicilio, banca delle ore, flessibilit a turni, con priorit per genitori di bambini di et inferiore a 12 anni, o 15 in caso di affidamento od adozione, o disabili;

b)        piani di reinserimento di lavoratori dopo il congedo;

c)        piani di sostituzione del titolare dellimpresa in astensione obbligatoria o congedo parentale, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

d)        piani volti a favorire il reinserimento di lavoratori con figli minori o disabili.

 

Riposi e permessi per figli con grave handicap

 

Il comma 1270 ha aggiunto allart. 42, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001 concernente la tutela della maternit e della paternit un ultimo periodo (la disposizione riguarda i riposi ed i permessi relativi ai figli con handicap) di tale tenore: i soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

 

Fondo per linclusione degli extra comunitari e dei loro familiari

 

Il comma 1271 istituisce, presso il Ministero della Solidariet, un Fondo per linclusione sociale degli immigrati con una dotazione di 50 miliardi di euro per ciascun anno 2007, 2008 e 2009. Il Fondo servir anche per lintegrazione scolastica attraverso figure professionali madrelingua quali i mediatori culturali.

 

Assunzioni presso la COVIP

 

Il comma 1310 va letto con riferimento alla riforma della previdenza, attraverso il conferimento del TFR ai Fondi. Per assolvere ai compiti di istituto la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con procedura selettiva pubblica con contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche se non continuativi, nel periodo successivo al 1 gennaio 2002.

 

Mi rendo conto che lesposizione appena riportata , per certi versi, sintetica ma, su alcuni argomenti, che suscitano questioni interpretative bene effettuare una prima riflessione tra di noi oltre che, beninteso, attendere chiarimenti uniformi da parte degli organi amministrativi sovra ordinati.

Mi dichiaro, in ogni caso, a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ritenuto necessario, anche prima delle nostre riunioni operative che penso di calendarizzare nel periodo immediatamente successivo alle prossime Festivit.

 

 

 

Il Direttore

(Dr. Eufranio MASSI )