Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne previsto dal codice frontiere Schengen

 

di Giuseppe Licastro

 

Il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006 [1] prevede in particolari situazioni (minaccia grave per lordine pubblico o la sicurezza interna) la possibilit, da parte di alcuni Stati membri, di ripristinare (per un periodo di 30 giorni o pi) il controllo di frontiera alle frontiere interne (art. 23) secondo la disciplina contemplata allart. 24.

Specificamente, il par. 1 dellart. 24 prevede che qualora uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne () ne d quanto prima comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione indicando: i motivi del ripristino proposto, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per lordine pubblico o la sicurezza interna (art. 24, par. 1, lett. a); lestensione del ripristino proposto, precisando le frontiere alle quali il controllo di frontiera sar ripristinato (art. 24, par. 1, lett. b); la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati (art. 24, par. 1, lett. c); la data e la durata del ripristino proposto (art. 24, par. 1, lett. d); eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri (art. 24, par. 1, lett. e). Il par. 2 del citato articolo attribuisce alla Commissione la possibilit di esprimere un parere al riguardo (fatto salvo larticolo 64, paragrafo 1, del trattato).

Il successivo paragrafo dellart. 24 precisa che sia le informazioni di cui al par. 1 del citato articolo, sia il parere della Commissione di cui al par. 2 del suddetto articolo sono oggetto di consultazioni tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri e la Commissione allo scopo di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalit delle misure rispetto agli avvenimenti allorigine del ripristino del controllo di frontiera ed ai rischi per lordine pubblico o la sicurezza interna.

Lart. 25 stabilisce la Procedura nei casi che richiedono unazione urgente; lart. 26 la possibilit di prolungare il periodo di controllo (alle frontiere interne).

Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne deve trasmettere una relazione alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo (art. 29).

La disciplina contemplata dal codice frontiere Schengen riguardo il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne costituisce senza dubbio unevoluzione di quella prevista dal documento SCH/I (95) 40, 6 rev. [2] approvato dalla decisione SCH/Com-ex (95) 20, 2 rev. [3] (adesso abrogata dallart. 39, par. 2, lett. b del suddetto codice) del Comitato esecutivo (Schengen) del 20 dicembre 1995.

 

 



[1] Cfr. Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), in GUUE n. L 105 del 13 aprile 2006, pp. 1-32.

[2] Cfr. GUCE n. L 239 del 22 settembre 2000, p. 134.

[3] Cfr. ibidem, p. 133.