(Sergio Briguglio
2/12/2006)
PRINCIPALI
CORREZIONI DA APPORTARE, IN MATERIA DI DIRITTI DELLO STRANIERO, ALLA PROPOSTA
AMATO
Nota: i punti piuĠ rilevanti sono riportati
in grassetto.
Parita' di diritti tra lavoratore straniero e lavoratore nazionale
1. Chiarire, conformemente con
la giurisprudenza prevalente, che lo straniero legalmente soggiornante per
motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa puo' accedere al
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, salvo che per le attivita'
che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela
dell'interesse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/93, ora art. 38 D. Lgs.
165/01).
Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
1. Prevedere che la richiesta
di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo relativa ai familiari dello straniero
soggiornante di lungo periodo possa essere effettuata anche successivamente a
quella relativa allo straniero medesimo. Occorre infatti curare l'anomalia
creatasi per la soppressione, improvvidamente operata dal decreto legislativo
sul ricongiungimento familiare, di una parte dell'art. 30, co. 4 D. Lgs.
286/1998. A causa di tale soppressione il permesso CE potrebbe essere chiesto
solo per i familiari gia' presenti in Italia al momento della presentazione
dell'istanza da parte dello straniero soggiornante di lungo periodo, non da
quelli che fanno successivamente ingresso per ricongiungimento familiare.
2. Equiparare i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela ai figli, ai fini dell'applicazione della normativa sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, estendendo un principio gia' operante, nella normativa, riguardo al ricongiungimento familiare.
3. Chiarire, coerentemente con il disposto dell'art. 9, co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo relativo agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, che il motivo di soggiorno rileva, ai fini della richiesta del permesso CE, solo nel senso di precluderla a coloro che al momento della richiesta soggiornino per certi motivi; non nel senso di escludere dal computo del periodo di soggiorno pregresso i periodi spesi per uno di quei motivi (salvo il caso, appunto, esplicitamente disciplinato dal comma 5).
Protezione sociale
1. Ampliare il contesto per il rilascio del permesso per motivi umanitari nell'ambito di misure di protezione sociale con l'inclusione del tentativo di sottrarsi al condizionamento di una o piu' persone (non solo di un'associazione).
2. Prevedere la possibilita'
di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale allo straniero
che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, anche nei casi in cui
sia stata applicata una misura sostitutiva o alternativa alla detenzione e
senza riguardo all'eta' in cui e' stato commesso il reato, e a quello che abbia
ottenuto il beneficio della messa alla prova. Il permesso dovrebbe essere
rilasciato a condizione che lo straniero abbia dato prova concreta di
partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale o che sussista un serio motivo di carattere
umanitario.
Stranieri detenuti o sottoposti a misure alternative
1. Prevedere il rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido fino alla conclusione della
pena, allo straniero che stia espiando una pena detentiva o che sia sottoposto
a una misura alternativa e che sia privo di permesso di soggiorno, o che,
all'atto della scadenza del permesso di soggiorno di cui e' titolare, non sia
in possesso dei requisiti previsti per il rinnovo. Si evita, in questo modo,
che lo straniero, obbligato a
soggiornare nel territorio dello Stato, non sia considerato, al contempo, autorizzato a farlo. Questa ambiguita' ha dato origine ad un
orientamento giurisprudenziale restrittivo - oggi minoritario - in materia di
accesso del detenuto straniero alle misure extra-murarie. Il permesso di
soggiorno cosi' rilasciato dovrebbe essere convertibile solo in un permesso per
i motivi per cui era stato rilasciato prima dell'ingresso in carcere, ovvero
per motivi familiari o per asilo, ovvero per motivi umanitari nei casi di
applicazione delle misure di protezione sociale (vedi sopra).
Diritto all'unita' familiare
1. Includere il titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata non inferiore a un anno tra i soggetti aventi diritto al ricongiungimento familiare. La possibile provvisorieta' del soggiorno per motivi umanitari non deve costituire un motivo per negare il diritto all'unita' familiare, anche in considerazione del fatto che, comunque, la durata del soggiorno dei familiari sarebbe comunque legata a quella del titolare del diritto di ricongiungimento.
2. Definire in modo diretto il
diritto di soggiorno dei familiari stranieri di cittadino italiano, includendo
tra i titolari di tale diritto (oltre al coniuge non legalmente separato, ai
figli di ogni eta' del cittadino o del coniuge e agli ascendenti diretti del
cittadino o del coniuge) i membri della famiglia che siano a carico del
cittadino o del coniuge ovvero conviventi con il cittadino o con il coniuge, o
che fossero in tali condizioni nel paese di provenienza, quelli per i quali
sussistano gravi motivi di salute che impongono al cittadino o al coniuge di
assisterli, e ogni altro familiare per il quale possa essere chiesto, in base
alla normativa vigente, il ricongiungimento da parte del cittadino straniero o
del cittadino di uno Stato membro dell'unione europea.
3. Prevedere che il ricongiungimento con il figlio maggiorenne possa essere chiesto, dallo straniero, non solo in caso di permanente inabilita' al lavoro di tale figlio, ma anche qualora obiettivamente e per un tempo prolungato questi non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione dello stato di salute. Si rispetterebbe piu' fedelmente, in tal modo, il dettato della direttiva europea sul ricongiungimento, che include anche situazioni di inabilita' al lavoro non necessariamente definitive.
4. Estendere la possibilita' di ingresso ai parenti entro il terzo grado inabili a provvedere alle proprie necessita' per ragioni di salute, ripristinando una disposizione scioccamente abrogata dalla L. 189/2002.
5. Consentire la
convertibilita' del permesso di soggiorno per assistenza minore (rilasciato ai
sensi dell'art. 31, co. 3 D. Lgs. 286/1998) qualora il soggiorno per tale
motivo si estenda per una durata superiore all'anno.
6. Prevedere la possibilita' di ricorso a prove testimoniali per l'accertamento del vincolo familiare per minori adottati, affidati o sottoposti a tutela, nei casi in cui non sia oggettivamente possibile ottenere certificazione affidabile o manchi, nel paese di provenienza, un'autorita' riconosciuta.
7. Includere tra le cause che mettono a repentaglio il soggiorno del minore, per le quali e' quindi previsto il rilascio di un permesso per motivi diversi dai motivi familiari, la revoca dell'adozione o dell'affidamento. Prevedere poi il rilascio di un permesso per motivi umanitari (successivamente convertibile) quando lo straniero che non possa conservare il permesso per motivi familiari non sia in possesso dei requisiti per il rilascio di altro permesso. Prevedere infine, per il figlio, la possibilita' di rinnovo del permesso per motivi familiari anche oltre il compimento della maggiore eta', quando perduri la condizione di familiare a carico (non necessariamente del genitore, per evitare che questi possa esercitare un condizionamento eccessivo sul figlio).
Minori
1. Includere esplicitamente i
minori sottoposti a tutela tra i destinatari della disposizione di cui all'art.
32, co. 1 D. Lgs. 286/1998 sul rilascio del permesso di soggiorno al compimento
della maggiore eta', coerentemente con la Sent. Corte Cost. 198/2003.
Modificare corrispondentemente la disciplina relativa escludendo per un verso
l'automatismo (salvo che per quanti siano titolari di un permesso per motivi
familiari), per l'altro verso i criteri "freddi" (relativi, per
esempio, al soggiorno pregresso in Italia). Piu' specificamente, si dovrebbe
prevedere che il questore debba verificare, oltre alla sussistenza dei
requisiti previsti per il permesso di soggiorno richiesto, anche l'avvenuta
partecipazione del minore a un progetto educativo e di integrazione.
Quest'ultimo requisito dovrebbe considerarsi soddisfatto in presenza del parere
favorevole dellĠautorita' che ha disposto lĠaffidamento o la tutela o del
Comitato per i minori stranieri. Si dovrebbe anche prevedere che, ove tale
requisito non risulti soddisfatto, ma il minore si trovi al compimento della
maggiore eta' in unĠoggettiva e grave situazione personale che non consenta il
suo allontanamento dallĠItalia, lĠautorit giudiziaria minorile possa richiedere al questore il rilascio di
un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Abrogare la disposizione che prevede la detrazione dalle quote fissate con il decreto-flussi dei permessi rilasciati al compimento della maggiore eta'. Tale disposizioni, infatti, interferisce inaccettabilmente con la possibilita', per il minore, di prolungare il proprio soggiorno legalmente, a meno che non sia interpretata in senso debole (detrazione dalle quote programmateper l'anno successvivo), in base all'art. 3, co. 4 DPR 100/2004.
3. Stabilire che il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato e' adottato esclusivamente nellĠinteresse del minore, conformemente con il dettato della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, tenendo in considerazione i risultati delle indagini familiari nel Paese dĠorigine o in un Paese terzo, lĠopinione del minore, la sua eta' e il suo grado di maturita', lĠopinione del tutore e la situazione del minore in Italia. Prevedere, a questo scopo, che lĠautorita' giudiziaria minorile senta il minore e il tutore in merito al rimpatrio e riferisca immediatamente al Comitato per i minori stranieri. Prevedere anche che, nel caso in cui disponga il rimpatrio senza il consenso del minore, il Comitato debba trasmettere gli atti allĠautorita' giudiziaria minorile e al tutore, e richiedere a detta autorita' la convalida del provvedimento di rimpatrio; lĠautorita' giudiziaria, sentito il minore e il tutore, convaliderebbe il provvedimento nei casi in cui ritenga che il rimpatrio sia nellĠinteresse del minore. Prevedere infine che, nel caso di minore affidato, nel procedimento sia sentito, oltre al tutore, anche lĠaffidatario, e che contro il provvedimento di rimpatrio possa essere presentato ricorso al tribunale ordinario, con effetto sospensivo.
Assistenza sanitaria
1. Ampliare, coerentemente con
i contenuti della circolare 24/3/2000 del Minisero della sanita', il novero
degli iscritti obbligatoriamente al SSN, con l'inclusione degli stranieri che
soggiornino per motivi umanitari (anche per protezione sociale), per minore
eta', di quelli che abbiano comunque presentato domanda di asilo (per tutto il
tempo che intercorre tra la presentazione dell'istanza e la definizione della
procedura, finche' e' consentito il loro soggiorno nel territorio dello Stato),
degli stranieri autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato in base
alle disposizioni di cui agli artt. 19 o 20 D. Lgs. 286/1998, degli stranieri
cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo ai sensi all'articolo 10 della
Costituzione o per i quali sia pendente una richiesta di riconoscimento di tale
diritto, degli stranieri detenuti, anche in regime di semiliberta', o
sottoposti a misure alternative alla pena nel territorio dello Stato, dei
minori stranieri non rentranti nelle categorie gia' considerate, con esclusione
di quelli che hanno fatto ingresso regolare nel territorio dello Stato per cure
mediche o per un soggiorno di durata non superiore a tre mesi e di quelli a
carico degli stranieri iscritti facoltativamente.
2. Estendere la previsione di una copertura assistenziale attiva anche nelle more dell'iscrizione al SSN, finora prevista per i soli figli minori di stranieri obbligatoriamente iscritti, a tutti i casi di minori obbligatoriamente iscritti.
3. Prevedere la possibilita' di rilascio di un permesso di soggiorno non convertibile allo straniero irregolarmente soggiornante che ne faccia richiesta necessitando di prestazioni sanitarie e al familiare che lo assiste. Il rilascio del permesso avrebbe l'effetto di consentire una gestione piu' serena di situazioni relative a patologie gravi e/o lunghi ricoveri. Resterebbero ferme le disposizioni relative alla gratuita' delle prestazioni per lo straniero indigente e, nei casi in cui uno degli interessati non faccia richiesta di permesso di soggiorno, quelle relative al divieto di segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
Professioni
1. Sottrarre al rispetto di
limiti numerici il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti
all'estero e l'iscrizione in ordini, collegi o elenchi speciali per le
professioni dello straniero che sia in possesso dei titoli professionali
abilitanti.
Studio universitario
1. Prevedere la possibilita' di derogare alle condizioni ordinarie per il rinnovo del permesso di soggiorno dello studente universitario straniero (superamento di almeno una verifica di profitto per il primo anno di corso e di almeno due verifiche per gli anni successivi), se cosi' delibera l'autorita' accademica preposta all'organizzazione del corso di studio.
2. Consentire l'accesso ai corsi universitari e
alle scuole di specializzazione delle universitaĠ, a
parit di condizioni con gli studenti italiani, anche agli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Accoglienza
e alloggio
1. Ripristinare
la disposizione, improvvidamente soppressa dalla L. 189/2002, in base alla
quale il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre lĠalloggiamento nei
centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni
sullĠingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme
sullĠallontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali
condizioni.
2. Ripristinare il contenuto della disposizione vigente prima dell'entrata
in vigore della L. 189/2002, prevedendo la possibilita' di accesso agli alloggi
di edilizia popolare a parita' con il cittadino italiano anche per gli
stranieri iscritti nellĠelenco anagrafico dei lavoratori in cerca di
occupazione e per quelli che esercitino una regolare
attivita' lavorativa, a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.
Assistenza
sociale
1. Ripristinare
i contenuti della disposizione vigente prima dell'entrata in vigore della L.
388/2000, prevedendo che l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e dei
minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle
provvidenze di assistenza sociale sia estesa al caso in cui tali provvidenze costituiscano diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali. Prevedere poi la stessa
equiparazione per i minori stranieri per i quali sussiste l'obbligo di
iscrizione al Servizio sanitario nazionale.