(Sergio Briguglio 30/11/2006)

 

PRINCIPALI CORREZIONI DA APPORTARE, IN MATERIA DI RESPINGIMENTO, ESPULSIONE E TRATTENIMENTO, ALLA PROPOSTA AMATO

 

 

Nota: i punti piuĠ rilevanti sono riportati in grassetto.

 

 

Respingimento

 

1. Estendere le disposizioni che impongono la convalida giudiziaria dell'accompagnamento coattivo alla frontiera al caso in cui tale accompagnamento riguardi uno straniero del quale si e' dovuto differire, per qualunque ragione, il provvedimento di respingimento alla frontiera. Anche questa fattispecie di allontanamento ricade infatti nel campo di applicazione dell'art. 13 della Costituzione, dal momento che, al pari dell'accompagnamento coattivo dell'espellendo, si configura come restrizione della liberta' personale.

 

 

Espulsione

 

1. Prevedere che il Prefetto possa astenersi dall'adottare un provvedimento di espulsione nei casi in cui tale provvedimento appaia incongruo alla luce delle condizioni di inserimento effettivo dello straniero, della presenza di familiari in Italia, delle condizioni di salute dello straniero, della durata del soggiorno pregresso o di seri motivi di carattere umanitario. Prevedere corrispondentemente che, nei casi in cui il Prefetto decida di non adottare il provvedimento, allo straniero sia rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi opportuni.

 

2. Correggere una formulazione imprecisa dell'art. 13, co. 8 D. Lgs. 286/1998, chiarendo che la certificazione dell'autenticita', ad opera della rappresentanza diplomatica o consolare, della sottoscrizione del ricorso e' richiesta solo in caso di presentazione del ricorso per il tramite della rappresentanza stessa, nulla impedendo che il ricorso venga invece presentato quando lo straniero si trova ancora in Italia.

 

3. Ripristinare, nei contenuti, la riforma introdotta, in materia di copertura delle spese legali in sede di ricorso contro il provvedimento di espulsione, dagli artt. 142 L e 299 L del T.U. approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115. Quei contenuti sono stati infatti maldestramente oscurati dalle modifiche apportate all'art. 13 del D. Lgs. 286/1998 dalla L. 189/2002.

 

4. Attribuire un effetto sospensivo al ricorso contro il provvedimento di "espulsione con intimazione", a condizione che il ricorso sia proposto prima della scadenza del termine prescritto con tale intimazione. In mancanza di tale previsione, lo straniero espulso con la semplice intimazione non potrebbe, paradossalmente, fruire della possibilita' di far riesaminare il proprio caso dall'autorita' giudiziaria prima di essere allontanato - possibilita' assicurata invece, in sede di convalida dell'accompagnamento coattivo, allo straniero socialmente pericoloso.

 

5. Prevedere la possibilita', per lo straniero da espellere con accompagnamento immediato alla frontiera, di chiedere, contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento, la sospensione dell'allontanamento. Competente per la decisione su tale istanza dovrebbe essere lo stesso tribunale chiamato a decidere sul ricorso. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensione lo straniero sarebbe trattenuto in CPTA.

 

6. Prevedere che in caso di sospensione dell'allontanamento, sia rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, e che, all'occorrenza, il Questore possa chiedere al tribunale l'applicazione a carico dello stesso straniero di misure di sorveglianza di pubblica sicurezza.

 

7. Stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'espulsione a titolo di misura di sicurezza o di sanzione sostitutiva alla detenzione, il giudice debba tener conto degli stessi elementi in base ai quali il prefetto puo' decidere di non adottare il provvedimento di espulsione. Prevedere anche che, in caso di presenza in Italia di un figlio minore dello straniero o di un minore del quale lo straniero sia affidatario o tutore, tale espulsione sia condizionata all'acquisizione del nulla osta del Tribunale per i minorenni, che lo rilascia o lo nega tenendo conto del superiore interesse del minore (anche alla luce del suo inserimento in Italia).

 

8. Limitare la possibilita' di espulsione quale misura alternativa alla detenzione al caso in cui a richiederla sia lo straniero detenuto.

 

9. Abrogare la disposizione che prevede la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione per lo straniero condannato per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, o dagli articoli 473 e 474 del codice penale.

 

 

Divieti di espulsione e respingimento

 

1. Includere tra le categorie per cui vige il divieto di espulsione allo straniero che abbia diritto di soggiorno in quanto familiare di cittadino italiano o dell'Unione europea.

 

2. Estendere il divieto di espulsione della donna incinta o che abbia partorito da poco al marito della donna (conformemente con la Sent. Corte Cost. n. 376/2000) e, piu' in generale, al padre del nascituro o del neonato.

 

3. Prevedere per le categorie inespellibili, anche il divieto di respingimento. In caso di gravidanza o parto recente, il divieto di respingimento dovrebbe pero' essere limitato alle sole situazioni in cui l'esecuzione del provvedimento possa mettere a repentaglio la salute della donna o del figlio.

 

 

Trattenimento in CPTA

 

1. Sancire per legge i principi generali contenuti nella Direttiva 14 aprile 2000 del Ministro dell'interno in relazione ai diritti dello straniero trattenuto in CPTA (diritto dello straniero trattenuto di effettuare colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento, diritto di avvalersi dellĠassistenza di un difensore di fiducia, diritto di recuperare effetti personali e risparmi, diritto avvertire del trattenimento familiari e conoscenti, diritto di preservare lĠunitaĠ familiare, diritto di ricevere visite).

 

2. Disporre che il regolamento di attuazione disciplini le condizioni alle quali le associazioni attive nel campo della tutela dei diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono chiedere di collaborare all'attuazione di dette misure, e prevede le modalita' con cui la richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal prefetto.

 

 

Misure a tutela dei minori

 

1. Prevedere che, nel caso in cui un minore straniero non accompagnato sia fermato allĠingresso o subito dopo, le autorita' di pubblica sicurezza ne diano immediata notizia al Comitato minori stranieri e si applichino le norme vigenti in materia di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio.

 

2. Prevedere che nei casi in cui non sia provato da idonea documentazione che lĠadulto che accompagna il minore straniero sia il genitore o lĠaffidatario, l'eventuale provvedimento di espulsione o di respingimento sia sospeso e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni adotti i provvedimenti necessari a verificare il rapporto tra il minore e lĠadulto.

 

3. Prevedere che, nei casi in cui la minore eta' dello straniero sia incerta, le autorita' tenute ad adottare provvedimenti in cui rilevi la minore eta' riferiscano al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio e che ogni provvedimento che possa ledere i diritti del minore (espulsione, respingimento, trattenimento in un CPTA o in un CDI, etc.) sia sospeso fino allĠaccertamento della maggiore eta'. Prevedere anche che il Procuratore della Repubblica disponga, ove necessario, una perizia per la valutazione dellĠeta' e che, qualora anche dopo la perizia permangano dubbi sulla minore eta', questa sia presunta ad ogni effetto. Il regolamento di attuazione dovrebbe poi disciplinare le modalita' per la valutazione dellĠeta' e le garanzie processuali, con particolare riferimento ai termini per lĠeffettuazione dellĠaccertamento, alla prestazione del consenso da parte del minore o del tutore e alla garanzia del diritto alla difesa. Le perizie, mediche e psicologiche, dovrebbero essere effettuate da professionisti titolari di specifiche competenze in materia, con metodi di provata scientificita' che rispettino la salute e la dignitˆ del minore.

 

4. Prevedere che il minore straniero possa essere trattenuto in CPTA (con trattamento comunque adeguato alle sue esigenze) solo a tutela del suo diritto allĠunitaĠ familiare, a condizione che vi sia la richiesta del genitore o dell'affidatario o la decisione del Tribunale per i minorenni. Negli altri casi il minore dovrebbe essere affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni. In nessun caso, comunque, dovrebbe essere disposto il trattenimento del minore straniero non accompagnato.

 

5. Disporre che il regolamento di attuazione disciplini le misure necessarie a tutelare, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo 20/11/1989, i diritti del minore che segue il genitore o lĠaffidatario espulso, respinto ovvero trattenuto in un CPTA o in un CDI.