IMMIGRATI: CASSAZIONE, SI' A PERMESSO SOGGIORNO ANCHE SE NON LAVORANO QUANDO LO CHIEDONO = LA SENTENZA, VA CONCESSO SE AL MOMENTO DI RILASCIARLO GUADAGNANO

 

 

 

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La Corte di Cassazione amplia la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno in favore degli immigrati. Lo fa con una sentenza , la 2417, con la quale sostiene che il permesso di soggiorno puù essere accordato ad uno straniero anche se questi, al momento della richiesta, non aveva un lavoro. Per decretarne il rilascio, dice la Suprema Corte, basta che al momento del rilascio abbia iniziato un'attività remunerativa. Gli 'ermellini' spiegano, infatti, che "la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorità amministrativa ¶ chiamata a pronunciarsi".

 

 

 

L'algerino Omar K. era stato espulso dal Prefetto di Pescara che, nel novembre 2002, osservava come all'immigrato fosse scaduto il permesso di soggiorno. La situazione si modificava a favore dell'algerino dopo l'intervento del Tribunale di Pescara che, nell'aprile del 2003, osservava come Omar K. avesse diritto al permesso di soggiorno visto che "da quattro mesi lavorava come operaio presso una ditta" e che era del tutto irrilevante il fatto che "non avesse dimostrato il possesso di redditi per l'anno 2001".

Contro il via libera si ¶ opposto il Prefetto di Pescara, sostenendo che l'extracomunitario, entrato irregolarmente in Italia, aveva iniziato a lavorare solo da pochi mesi mentre non aveva dimostrato "per tutto il 2001 e per buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro". (segue)

 

 

 

(Dav/Pe/Adnkronos)

07-FEB-06 14:43

 

 

 

NNNN

 

 

 

IMMIGRATI: CASSAZIONE, SI' A PERMESSO SOGGIORNO ANCHE SE NON LAVORANO QUANDO LO CHIEDONO (2) =

 

 

 

(Adnkronos) - Secondo l'amministrazione ricorrente, dunque, sarebbe stato giusto "impedire l'ingresso o la permanenza in Italia a soggetti privi di adeguati mezzi di sussitenza, che potrebbero essere dediti a traffici delittuosi o ad attività illecite". La Prima sezione civile ha respinto il ricorso e, pur osservando come "la disponibilità di mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo", ha fatto notare che il legislatore ha previsto che "si debba tener conto dei 'nuovi elementi' che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno".

 

 

 

Di conseguenza, specifica il relatore Luciano Panzani "era illegittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno nel momento in cui" l'immigrato "aveva potuto dimostrare di svolgere una regolare attività lavorativa nell'anno in cui era stata presentata la domanda di rinnovo del permesso".

 

 

 

(Dav/Pe/Adnkronos)

07-FEB-06 14:48

 

 

 

NNNN