Alessandro Millo, Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena (*)

(*)         Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dellautore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per lamministrazione pubblica di appartenenza

DIRIGENTI E LAVORATORI STRANIERI
ALTAMENTE SPECIALIZZATI

1.         Larticolo 27 del Testo Unico

Larticolo 27 del Testo Unico sullimmigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) prevede alcuni casi particolari di ingressoal di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nellambito delle quote dingresso annualmente stabilite dal Governo, con modalit e termini stabiliti dallarticolo 40 del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999).

Il Regolamento, a sua volta, prevede procedure e condizioni dingresso fuori quota diversificate e particolari, pur con alcuni tratti comuni, per ciascuna delle particolari categorie di lavoratori stranieri elencate dal citato articolo 27:

a)         dirigenti o personale altamente specializzato;

b)         lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c)         professori e ricercatori universitari;

d)        traduttori e interpreti;

e)         domestici al seguito di cittadini italiani;

f)          formazione professionale;

g)         lavorazioni particolari e limitate nel tempo;

h)        lavoratori marittimi;

i)          contratti di appalto stipulati con ditte estere;

l)          lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti;

m)       artisti e tecnici di spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n)        ballerini, artisti e musicisti presso locali di intrattenimento;

o)         artisti impiegati da enti musicali, teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive o da enti pubblici nellambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p)        atleti professionisti

q)         giornalisti stranieri accreditati in Italia;

r)          mobilit giovanile nellambito degli accordi internazionali;

r-bis) infermieri professionali;

s)                    personale delle rappresentanze diplomatiche e degli enti internazionali;

t)          lavoratori di Stati frontalieri non appartenenti alla U.E.

Con la circolare n. 3 del 30.05.2005, il Ministero dellInterno ha precisato che, per quanto non diversamente disposto dal Testo Unico o dal Regolamento, la procedura di rilascio del nulla-osta allingresso fuori quota ricalca quella ordinaria e pubblicando sul proprio sito internet (www.mininterno.it) la modulistica ufficiale appositamente predisposta per tenere conto delle specificit di ciascun caso particolare di ingresso (modelli D, E, F, G, H, I, L, M, N, O).

2.         Il distacco di dirigenti e personale altamente specializzato

Il primo caso particolare dingresso contemplato dallarticolo 27, lett. a), riguarda il distacco di dirigenti e personale altamente specializzato, con almeno sei mesi di esperienza nel settore, di societ aventi in Italia la sede o una filiale o perlomeno un ufficio di rappresentanza, purch in questultimo caso, la societ estera abbia la propria sede principale in un altro Paese membro dellOrganizzazione mondiale del commercio ([1]).

Lavoratori altamente specializzati, a questi fini, si intendono quelli in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attivit come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del distacco temporaneo.

Il distacco, comՏ noto, si configura quando il datore di lavoro, in questo caso straniero, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o pi lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivit lavorativa, in questo caso da svolgere nel territorio italiano ([2]).

I requisiti essenziali che distinguono il distacco (lecito) dalla sommini­strazione di lavoro (illecita) sono quindi la temporaneit e leffettiva esistenza di un interesse proprio dellimpresa straniera distaccante (ad esempio nellambito delle logiche di gruppo o di particolari rapporti commerciali), che non si riduca al mero scopo di lucro sulle ore di lavoro prestate dai dipendenti distaccati (per quanto sia ammissibile un rimborso spese) e che perduri per tutto il periodo di distacco ([3]).

Di conseguenza la durata del distacco, prevede la norma, deve essere commisurata alle effettive esigenze dellazienda (distaccante), che devono essere definite e predeterminate nel tempo, e comunque non pu superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni (peraltro ben superiore ai due anni previsti di regola negli altri casi particolari dingresso fuori-quota).

Al termine del distacco, poi, possibile procedere allassunzione del lavoratore straniero, a tempo determinato o indeterminato, alle dirette dipendenze dellazienda italiana distaccataria.

Durante il distacco, ai lavoratori stranieri deve essere assicurato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla legge e dai contratti collettivi per i lavoratori italiani con analoghe mansioni ([4]).

Lazienda straniera distaccante ne rimane naturalmente la prima responsabile, con tutti gli adempimenti che ne conseguono, tra laltro, in tema di busta paga, I.R.P.E.F., I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., salve le eccezioni espressamente previste dagli accordi internazionali stipulati dallItalia, a condizione di reciprocit, per escludere il meccanismo della doppia imposizione fiscale e contributiva nei confronti dei lavoratori distaccati provenienti da determinati Paesi.

Anche allazienda italiana distaccataria, per, la modulistica ministeriale richiede di farsi garante delladempimento di tali obblighi, garanzia che viene formalizzata nel contratto di soggiorno, stipulato al momento del rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri distaccati.

3.         La procedura dingresso fuori quota

Come di regola, anche in questo caso particolare la richiesta di nulla-osta al lavoro fuori quota deve essere inoltrata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, allo Sportello unico per limmigrazione istituito presso la Prefettura del luogo dove si svolger lattivit lavorativa ovvero anche a quelli del luogo dove ha la residenza il richiedente o dove ha la sede legale la sua impresa, i quali ultimi provvederanno dufficio a trasmetterla al primo, che rimane comunque lunico competente a rilasciare il provvedimento ([5]).

Stando alle ultime disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro ([6]) le istanze dovrebbero essere inoltrate da uffici postali dotati di affrancatrice che riporti sul plico la data ed anche lorario di spedizione, per quanto non si riscontri, in questi casi particolari, la stessa esigenza di certezza circa la data e lora di invio, che ricorre invece per stabilire lordine cronologico secondo cui soddisfare le istanze ordinarie nellambito delle limitate quote dingresso stabilite dal Governo.. Naturalmente il Ministero dellInterno, dal quale oggi dipendono i nuovi Sportelli unici per limmigrazione, potrebbe dare indicazioni diverse.

La modulistica ministeriale contiene in s tutti gli elementi ordinariamente richiesti per la regolarit e la completezza dellistanza, ma in questi casi particolari dovr essere corredata dellulteriore documentazione utile ad attestare le particolari conoscenze ed esperienze maturate dal lavoratore allestero. Le istruzione allegate alla modulistica, in proposito, richiedono semplicemente una dichiarazione del legale rappresentante dellazienda distaccante che attesti che il lavoratore occupato da almeno sei mesi nellambito dello stesso settore (Nota 10).

In ogni caso, si rammentare che non possibile ricorrere alla cosiddetta autocertificazione per comprovare la sussistenza di stati, fatti e qualit personali non verificabili da parte delle competenti autorit italiane e che le certificazioni delle autorit estere devono essere tradotte e legalizzate a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana in quel Paese ([7]).

La richiesta di nulla-osta al lavoro fuori quota, come di regola, comprende la proposta di contratto di soggiorno, che in questo caso particolare impegna il datore di lavoro a garantire:

a)      un trattamento economico e normativo da parte del datore di lavoro straniero non inferiore a quello previsto dalla legge e dai contratti collettivi per i lavoratori italiani con analoghe mansioni ([8]);

b)      la garanzia della disponibilit di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti per ledilizia residenziale pubblica ([9]) ovvero sia fornito dei requisiti di abitabilit ed idoneit igienico-sanitaria ([10]) del quale sia stata richiesta la certificazione didoneit da parte del Comune o dellAzienda sanitaria locale ([11]) (Nota 15);

b)     limpegno, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il ritorno del lavoratore nel suo Paese ([12]);

c)     limpegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro ([13]).

Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi sul lavoratore delle spese sostenute per assicurargli lalloggio, tale decurtazione dovr essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne dovr determinare la misura, altrimenti non si far luogo ad alcuna decurtazione. In ogni caso, al fine di assicurare allo straniero i mezzi di sostentamento, non potranno essere accettate istanze che prevedano una decurtazione a titolo di rimborso delle spese per lalloggio superiore ad un terzo della retribuzione offerta al lavoratore ([14]).

Una volta ricevuta listanza, sar cura dello Sportello unico per limmigrazione provvedere a richiedere tutti gli accertamenti necessari da parte degli altri uffici coinvolti: acquisire il parere della Questura; trasmettere listanza alla Direzione Provinciale del Lavoro per le verifiche di competenza sul rispetto dei contratti collettivi e sulla congruit della capacit economica ed occupazionale del datore di lavoro; chiedere lattribuzione provvisoria del codice fiscale per il lavoratore straniero ed infine, a richiesta dellinteressato, trasmettere la domanda ed il nulla-osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto dingresso ([15]).

Diversamente da quanto avviene nella procedura ordinaria di ingresso, per, non si fa luogo alla ricerca di lavoratori disponibili fra i disoccupati iscritti negli elenchi tenuti dai Centri per limpiego, che risulterebbe incompatibile con la particolarit dei casi di ingresso fuori quota, che riguardano lavoratori specificamente individuati dalla legge e non altri([16]).

Unulteriore differenza, rispetto alla procedura ordinaria dingresso, riguarda il termine entro il quale deve essere utilizzato il nulla-osta allingresso fuori quota, che ridotto da sei mesi a centoventi giorni, entro i quali lo straniero deve richiedere il visto di ingresso alla competente Ambasciata o Consolato italiano nel suo Paese ([17]).

Seguendo la procedura ordinaria, infine, negli otto giorni successivi al suo ingresso nel territorio italiano, il lavoratore straniero deve prendere appuntamento e presentarsi allo Sportello unico per limmigra­zione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale richiesta del permesso di soggiorno ([18].

Il permesso di soggiorno fuori quota, a differenza di quello ordinario per lavoro subordinato, non pu essere utilizzato per linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro ([19]) e pertanto non consente neppure allo straniero di restare in Italia per cercare una nuova occupazione fino alla scadenza del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi ([20]).

Per evitare facili elusioni, quindi, esso non pu neppure essere convertito in permesso di soggiorno per altri motivi ([21]).

Infine, il rinnovo del nulla-osta e del permesso di soggiorno fuori-quota, consentito soltanto per la prosecuzione del periodo di distacco originariamente autorizzato, entro il limite complessivo di cinque anni, a condizione che il richiedente esibisca la certificazione comprovante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi ([22]).

In mancanza di diverse indicazione, si ritiene che a tal fine possa essere sufficiente la certificazione unica delle detrazioni (C.U.D.) rilasciata dal datore di lavoro straniero, salvi i possibili controlli dufficio sulleffettivo versamento dei contributi dovuti e sulle mensilit maturate successivamente alla consegna del C.U.D.

4.         Lingresso fuori quota per lavoro autonomo

la norma consente ai dirigenti ed ai lavoratori altamente specializzati, cos come gli altri lavoratori individuati dalle prime quattro lettere dellarticolo 27, di fare ingresso fuori quota nel territori italiano anche per svolgere la loro attivit specialistica in Italia come professionisti autonomi ([23]).

In tal caso, richiamando quanto previsto dalla procedura dingresso per lavoro autonomo, si ritiene che la richiesta di nulla-osta al lavoro debba essere presentata dallinteressato, personalmente o tramite un procuratore, alla Questura territorialmente competente e corredata in primo luogo di tutta la documentazione normalmente richiesta per tale tipologia di ingresso, in termini di abilitazione professionale, se occorrente, alloggio e disponibilit delle risorse economiche necessarie e comunque di una somma non inferiore allassegno sociale ([24]).

Allistanza, inoltre, dovr essere allegata lulteriore documentazione richiesta nello specifico caso particolare di ingresso fuori quota, per comprovare le particolari conoscenze e lesperienza almeno semestrale nel settore.

Infine, dovr essere allegato anche il contratto dopera professionale che lo straniero chiamato a svolgere in Italia, preventivamente certificato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di accertare che non si configuri un rapporto di lavoro subordinato ([25]).

La procedura di ingresso per lavoro autonomo, infatti, non coinvolge lo Sportello unico per limmigra­zione, a differenza di quella per lavoro subordinato, cosicch alla Direzione Provinciale del Lavoro stato affidato un ruolo, per cos dire, di consulenza esterna.

Letteralmente, la disposizione potrebbe far riferimento alla certificazione dei contratti di lavoro introdotta dalla cosiddetta Riforma Biagi ([26]), la quale tuttavia richiede una procedura complessa e lunga fino a trenta giorni, la convocazione di una Commissione di certificazione composta di ben nove membri ed, a rigore, la comparizione personale delle parti, che in questo caso risulterebbe alquanto problematica per il lavoratore straniero, privo del permesso di soggiorno, anche se il Presidente della Commissione, per comprovati motivi, pu consentire alle parti di farsi rappresentare da un delegato ([27]).

A meno che, invece, non si sia inteso introdurre un nuovo e diverso provvedimento di certificazione rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, a questi soli fini, senza la necessit di convocare i nove membri della Commissione di certificazione, n le parti interessate, con procedure ed effetti del tutto diversi da quelli previsti dalla Riforma Biagi.

Sul punto pare necessario un autorevole chiarimento ministeriale.

5.         Considerazioni finali

Da ultimo, si osserva che la modulistica ministeriale attualmente consente lingresso fuori quota di dirigenti e lavoratori stranieri altamente specializzati esclusivamente in posizione di distacco. Tanto vero che essa si preoccupa di rammentare che, a norma di legge, il distacco deve essere temporaneo ([28]) e comporta per lavoratore il diritto a ricevere il medesimo trattamento economico e normativo previsto dalla legge a dai contratti collettivi di categoria per i lavoratori nazionali ([29]).

Pare quindi esclusa a priori la possibilit ai assumere il lavoratore straniero, per quanto altamente specializzato, direttamente alle dipendenze di unazienda italiana, che ad esempio voglia soffiarlo ad unaltra azienda straniera concorrente (che certo non consentirebbe il distacco).

Tale limitazione, per, indubbiamente rischia di privare le aziende italiane di una importante chance di successo nei confronti della concorrenza internazionale e forse potrebbe essere superata alla luce del dettato normativo.

Anzi, la norma di legge parla semplicemente di dirigenti e personale altamente specializzato di societ aventi in Italia, mentre il richiamo che si legge nel Regolamento al contratto collettivo dellazienda italiana distaccataria a maggior ragione potrebbe estendersi a quello dellazienda italiana del datore di lavoro.

Se si considera, inoltre, che al termine del distacco possibile procedere allassunzione del lavoratore straniero, anche a tempo indeterminato, non si vede per quale ragione precludere tale assunzione fin da subito alle dirette dipendenze dellazienda italiana, entro gli stessi limiti temporali previsti per il distacco, salva leventuale assunzione successiva anche a tempo indeterminato.

Del resto la diretta assunzione di responsabilit da parte di unazienda italiana potrebbe offrire maggiori garanzie di correttezza, rispetto allipotesi del distacco da parte di unazienda estera certo meno conosciuta e controllabile.

In ogni caso, fino a diverse indicazioni ministeriali, attualmente la possibilit di assunzione diretta fuori quota di dirigenti o lavoratori altamente specializzati rimane esclusa.

Modena, l 22/12/2005                                                 Alessandro Millo



[1] Art. 27, lett. a), del Testo Unico ed art. 40, 5 comma, del Regolamento.

[2] Art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003.

[3] Min. Lavoro, circolare n. 3/2004.

[4] D.lgs. n. 72/2000.

[5] Art. 30-bis, 7 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[6] Min.Lavoro, circolari n. 1/2005, n. 2/2005 e n. 6/2005.

[7] Art. 2 del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[8] Art. 30-bis, 3 comma, lett. c, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[9] Art. 5-bis, lett. a, del Testo Unico D.Lgs. n. 286/1998.

[10] Art.8-bis del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[11] Art. 6, 2 comma, lett. c, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[12] Art. 5-bis, lett. b, Testo Unico ed art. 8-bis del Regolamento .

[13] Art. 22, 11 comma, del Testo Unico D.Lgs. n. 286/1998.

[14] Art. 30-bis, 4 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[15] Art. 30-bis, 8 comma, ed art. 31 del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[16] Art. 40, 1 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[17] Art. 40, 3 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[18] Min. Interno, circolare 30/05/2005, n. 3.

[19] Art. 40, 23 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[20] Art. 22, 11 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[21] Art. 40, 23 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[22] Art. 40, 23 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[23] Art. 40, 22 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[24] Art. 26 del Testo Unico e 39 del Regolamento.

[25] Art. 40, 22 comma, del Regolamento D.P.R. n. 394/1999.

[26] Art. 76, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003.

[27] Art. 5, 3 comma, D.M. 21/07/2004.

[28] Lo prevede lart. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 a norma del quale il distacco deve anche corrispondere ad un interesse proprio del distaccante, come si pu verificare in particolare nellambito dello stesso gruppo di societ controllate o collegate (crf. circ. min. n. 3/2004).

[29] Art. 3 del D.Lgs. n. 72/2000.