TRIBUNALE DI VERONA

Rito lavoro

Ricorso a norma dellart. 442 cpc

di

 

 

contro

Inps - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

 

nonch contro

Ministero dellEconomie e delle Finanze

 

nonch contro

Regione Veneto

 

 

Oggetto della domanda

    Corresponsione somme a titolo di ratei arretrati di indennit di accompagnamento ex art. 1, l. n. 18/80

Fatto

1.   __________, nato a _________, il ___________, ed ivi residente in ___________, figlio dei coniugi ______________________, di nazionalit marocchina, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, affetto dalla nascita da malformazioni congenite multiple cranio encefaliche (verbale di visita Ministero del Tesoro 22-09-00 e Ulss 20 di Verona del 22-1002 di conferma del precedente), purtroppo non regredibili, che lo rendono del tutto incapace di svolgere gli atti quotidiani della vita propri di un bambino della sua et, rendendolo dipendente dallaltrui assistenza.

2.   Il padre, __________, soggiorna regolarmente in Italia sin dal 1987 per motivi di lavoro e, da allora, sempre stato in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore allanno, di volta in volta rinnovato; ci gli ha consentito di ottenere il ricongiungimento familiare (artt. 28, Tu Immigrazione) con la moglie, la signora _________, che, quindi, lo ha raggiunto nel 1993, provvista di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (la cui durata, perci, sempre stata corrispondente a quella del permesso di soggiorno del marito e, cio, non inferiore allanno: art. 30 co. 3, Tu Immigrazione)

3.   I tre figli minorenni, compreso ___________--, tutti nati in Italia, sono sempre stati regolarmente iscritti sui permessi di soggiorno dei genitori (art.31 Tu Immigrazione).

4.   Nellaprile 2001, avendone tutti i requisiti di legge, i coniugi ______________ hanno richiesto la carta di soggiorno (titolo di soggiorno di durata indeterminata), effettivamente rilasciata dalla Questura di Verona in data 14-11-2001, e sulla quale sono stati iscritti i tre figli.

5.   In accoglimento della domanda proposta, in data 1 febbraio 2000, dalla madre, sig.ra __________, in nome e per conto di _________, lInps, con provvedimento del 13 maggio 2002, sulla base dellavvenuto accertamento, da parte della competente commissione medica del Ministero del Tesoro (verbale visita 22-09-00), dello stato di invalido civile totale, bisognoso di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, ha riconosciuto come dovuta al piccolo __________ lindennit di accompagnamento ex art 1, legge n. 18/1980, con decorrenza dal marzo 2000 (mese successivo a quello della domanda).

6.   Nel liquidare i ratei arretrati (dal marzo 2000, appunto) delle prestazioni economiche maturate, lIstituto ha, per, omesso il periodo dal gennaio al novembre 2001, per il quale non stata erogata somma alcuna.

7.   Sia per il periodo successivo che attualmente, il piccolo __________ gode delle previdenze di cui alla l. n. 18/80

8.   Vana stata la richiesta di corresponsione degli arretrati anche per il suddetto periodo, avanzata dalla sig.ra __________ per mezzo dellassistenza, in via amministrativa, del Patronato Inca-Cgil.

9.   Nel periodo in questione il bambino non mai stato ricoverato gratuitamente in alcun istituto di assistenza n, ovviamente (purtroppo), la sua patologia invalidante regredita.

Diritto

Non sono in discussione, nella fattispecie in esame, i presupposti di fatto che danno diritto allindennit di accompagnamento ex art. 1, l. n. 18/80.

___________, infatti, stato giudicato invalido totale bisognevole di continua assistenza con giudizio sanitario fatto proprio dallInps nel suo provvedimento di concessione/liquidazione dellindennit di accompagnamento che, quindi, stata regolarmente erogata sia per il periodo che va dal marzo al dicembre 2000 sia per quello, successivo, che va dal dicembre 2001 al giugno 2002 e mantenuta anche attualmente.

oggetto di causa, invece, la spettanza di tale provvidenza economica anche per il periodo che va dal gennaio al novembre 2001, periodo in cui, pur sussistendo tutti i requisiti, in punto di fatto, richiesti dalla legge n. 18/80, il bambino non ha ricevuto alcuna somma dallIstituto convenuto.  

Si osserva, per mero scrupolo defensionale (gravando il relativo onere probatorio unicamente sullInps, in caso di contestazione sul punto) che, durante tale periodo di tempo, il bambino non mai stato ricoverato in istituti di assistenza (sola ipotesi in cui, ai sensi dellart. 1, u.c., l. n. 18/80, pur in presenza dellinalterata situazione invalidante, lerogazione della provvidenza avrebbe potuto essere legittimamente sospesa).

La ragione di sospensione dellerogazione nel periodo di cui si tratta, per quel che dato presumere (risultando assente, nel provvedimento Inps, qualsiasi motivazione), potrebbe, allora, essere rinvenuta in una (a parere dello scrivente) errata o, in ogni caso, incostituzionale, interpretazione dellart. 80, Legge n. 388/00 (Finanziaria 2001), in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Secondo tale interpretazione, la norma in questione escluderebbe dallerogazione di qualsiasi provvidenza economica di natura assistenziale, compresa lindennit daccompagnamento, tutti gli stranieri e, conseguentemente, i lori figli minori iscritti sul titolo di soggiorno, che siano titolari di permesso di soggiorno (sebbene con durata non inferiore ad un anno) anzich di carta di soggiorno.

LInps, infatti, ha disconosciuto il diritto di _______- allindennit di accompagnamento per il periodo 1 gennaio 30 novembre 2001: dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2001 fino al primo giorno del mese successivo a quello in cui fu rilasciata la carta di soggiorno ai genitori.

Appare opportuno testualmente riportare lart. 1, legge n. 18/80: Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilit di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, concessa un'indennit di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato () La medesima indennit concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Come meglio si argomenter oltre, evidente, gi dalla lettera della legge, che la provvidenza in questione concessa al minore affetto da grave handicap in ragione unicamente della sua miniorata condizione di salute; non si tratta, quindi, di unerogazione a sostegno del reddito della famiglia dellinvalido, ma di una provvidenza concessa direttamente allo stesso in ragione della sua necessit di continua assistenza altrui e della quale egli, e non altri, il titolare.

Una provvidenza, quindi, stabilita dalla legge a tutela del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.).

Esigenze di chiarezza, poi, rendono necessario un breve richiamo alle norme che si sono succedute a disciplina delle provvidenze economiche di natura assistenziale, in favore di cittadini stranieri, non appartenenti allUnione Europea, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.

Rilevante nel caso di specie, peraltro, anche la convenzione internazionale, sottoscritta dallItalia, relativa ai diritti dei fanciulli, cui si far cenno pi oltre.

Quanto al primo gruppo di norme, vengono in considerazione gli artt. 3, l. n. 104/92; 1, 2 e 41 del d.lvo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sullImmigrazione), gli artt. 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed infine lart. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).

La legge n. 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali (art. 3, co. 4, Legge n. 104/92).

Il criterio generale di applicabilit della legge a tutela del portatore di handicap, quindi, quello (addirittura) della mera stabile dimora sul territorio italiano, del tutto a prescindere dalla sua nazionalit e dal titolo di soggiorno posseduto.

Il TU Immigrazione (adottato al dichiarato scopo di attuare limpegno assunto dallo Stato italiano con una precisa norma costituzionale, secondo cui la condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformit delle norme e dei trattati internazionali - art. 10, comma2 Cost) rappresenta la disciplina organica del complesso di diritti e doveri esistenti in capo al cittadino non comunitario presente in territorio italiano.

Cos il primo articolo del TU: Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. () Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. (). (art. 1, TU Immigrazione).

Il legislatore italiano ha, cos, inteso predisporre un preciso statuto giuridico dello straniero dotato di una propria coerenza ed organicit (in dottrina, Diritto degli Stranieri, B. Nascimbene - a cura di -, Cedam, pagg. 16-17; cfr. anche Corte Cost. 7 febbraio 2000, n. 31), rispetto al quale, quindi, in unottica di interpretazione sistematica delle norme, le successive leggi in materia di diritti e doveri dello straniero sono chiamate ad armonizzarsi, facendo salve solamente le diverse disposizioni pi favorevoli allo straniero.

Il successivo art. 2 TU Immigrazione detta, poi, il fondamentale principio, secondo cui: Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.  Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente.

Si distinguono, quindi, due categorie di cittadini stranieri: quelli comunque presenti sul territorio dello stato, a prescindere dal possesso di un titolo di soggiorno, ai quali debbono essere, in ogni caso, riconosciuti (e, ovviamente, garantiti) i diritti fondamentali della persona umana, ed i cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno per i quali, invece, stabilita la regola generale della piena equiparazione, quanto alla titolarit di diritti in materia civile (esclusi, quindi, solo i diritti politici) ai cittadini italiani.

Principio recepito dai pi moderni sistemi legislativi europei che, opportunamente, si dirigono verso il riconoscimento di una pluralit di diritti di cittadinanza, basati non gi sulla nazionalit formale del singolo, ma sulla partecipazione attiva dello straniero, nella legalit, alla vita sociale del Paese ospitante.

Principio, inoltre, che risponde pienamente allobiettivo di incentivare limmigrazione regolare (riconoscendo allo straniero regolarmente soggiornante uno status giuridico privilegiato) e scoraggiare quella irregolare.

Principi legislativi che, peraltro, saldamente si innestano sul principio di parit di trattamento imposto dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali cui ha aderito lo Stato italiano che hanno pari dignit (art. 10 Cost.).

Lart. 41 Tu Immigrazione, poi, con disposizione che specifica, in relazione ad una determinata categoria di diritti civili (quelli alle provvidenze, anche economiche, di natura assistenziale), il principio generale affermato nella prima parte del Tu in commento, cos statuisce: gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti (art. 41 TU Immigrazione).

La norma or ora citata conferma, quindi, rafforzandolo, il principio di parit di trattamento tra immigrati regolari di lunga durata (escludendo solamente coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno e, quindi, in pratica, gli stranieri presenti in Italia o per lavoro stagionale o per turismo) e cittadini italiani.

Sono parificati ai cittadini italiani, secondo la lettera della legge, del tutto inequivoca sul punto, sia gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno sia i titolari di carta di soggiorno.

Per maggior chiarezza, si osserva che la carta di soggiorno pu essere richiesta dallo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi e, quindi, costituisce un titolo di soggiorno facoltativo (che lo straniero pu chiedere come non), a differenza del permesso di soggiorno, in assenza del quale lo straniero non abilitato al soggiorno in Italia.

La differenza essenziale tra i due titoli di soggiorno consiste nella durata: a tempo determinato (ma rinnovabile senza limiti) il permesso di soggiorno, a tempo indeterminato la carta di soggiorno.

Funzione della carta di soggiorno, in sostanza, quella di evitare allo straniero di ricominciare da capo ad ogni scadenza del permesso di soggiorno, dovendo dimostrare alla Questura competente di avere i requisiti per il rinnovo del permesso.

Il rilascio a tempo indeterminato della carta di soggiorno, in altre parole, inverte lonere della prova della permanenza dei requisiti per la permanenza in Italia: non sar pi lo straniero a doverne provare, di volta in volta, il possesso, ma sar lo stato (la Questura competente) a rilevare, in ipotesi tassativamente determinate, il sopravvenire di condizioni ostative al soggiorno (per esempio la commissione di reati di particolare gravit).

Ci non significa, peraltro, che anche il titolare di carta di soggiorno non possa abbandonare lItalia da un giorno allaltro, per rimpatriare o per recarsi in un altro Stato.

In altre parole, lessere titolari di carta di soggiorno non rappresenta una garanzia di stabilit sul territorio italiano pi del permesso di soggiorno di lunga durata posto che, tanto il titolare di carta di soggiorno quanto il titolare di permesso di soggiorno possono, ovviamente, decidere di lasciare lItalia.

Sotto altro profilo, poi, sebbene il permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia rilasciato a termine, ci non significa che il suo titolare abbia un progetto migratorio di breve durata essendo tale titolo di soggiorno, comunque, rinnovabile senza limiti.

Nel caso di specie, ad esempio, il sig. ___________-- ha avuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro sin dal 1987, lha regolarmente rinnovato ad ogni scadenza, essendo in possesso di tutti requisiti di legge per il rinnovo e, non appena ne ha avuta la possibilit, ha chiamato a vivere con s la moglie, dalla quale ha avuto tre figli, tutti nati in Italia, cos chiaramente manifestando la volont di stabilire definitivamente qui la sua vita e quella della famiglia.

Se, quindi, appare del tutto ragionevole escludere dal godimento delle provvidenze di natura assistenziale i turisti (o, comunque, gli stranieri con permesso di durata inferiore ad un anno: solitamente per la frequenza di un corso di studi di brevissima durata o per motivi religiosi, etc.), parimenti ragionevole appare la piena equiparazione, ai medesimi fini, tra cittadini italiani, stranieri titolari del permesso di soggiorno e titolari di carta di soggiorno, ma comunque da tempo soggiornanti nel nostro paese e, quindi (quel che rileva ai fini della presente controversia) la piena equiparazione tra i figli minori iscritti su tali titoli di soggiorno.

I titolari delluno e dellaltro documento, infatti, non si distinguono n per una maggiore o minore precariet della loro presenza sul territorio italiano (potendo entrambi restare come andarsene dallItalia in qualsiasi momento) n per una maggiore o minore possibilit di contribuire alla vita sociale ed economica del Paese ospitante (essendo entrambi abilitati a svolgere attivit lavorativa autonoma o subordinata e contribuendo in maniera identica alla fiscalit generale), n, in s e per s, per una maggiore o minore permanenza sul nostro territorio.

In modo del tutto coerente rispetto al quadro legislativo sino ad ora descritto, infine, la legge n. 328/00, finalizzata a coordinare, mediante linee guida qualificate come principi fondamentali  ai sensi dellart. 117 della Costituzione (art. 1 Legge quadro), lerogazione degli interventi e servizi sociali e, quindi, anche tutte le attivit relative alla predisposizione ed erogazione di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolt che la persona umana incontra nel corso della sua vita (art. 1 Legge quadro e art. 128 d.lvo n. 112/98) ha ricompreso fra i beneficiari di tali interventi e servizi sociali gli stranieri individuati ai sensi dellart. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (art. 2 Legge quadro).

Il legislatore ha, poi, espressamente incluso, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana (art. 22 Legge quadro servizi sociali) misure che comprendono, allevidenza, proprio lindennit di accompagnamento, erogata anche a favore dei minori con gravissimo grado di disabilit.

La Legge quadro sui servizi sociali, quindi, nel rinviare allart. 41 TU, ha anchessa, condivisibilmente, sancito leguale diritto a tutte le provvidenze assistenziali e, in particolare, a quelle essenziali come lindennit daccompagnamento, di cittadini italiani, appartenenti allUnione Europea, non comunitari in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e titolari di carta di soggiorno.

In un quadro armonico e coerente come quello sin qui descritto, si , per, inserito, con disposizione non priva di ambiguit, lart. 80, comma 19, legge 23-12-2000, n. 388 (di soli pochi giorni successivi alla legge quadro sui servizi sociali!) che cos stabilisce: ai sensi dellart. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, lassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lequiparazione con i cittadini italiani consentita  a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Linterpretazione attribuita a questultima norma dallInps stata quella di escludere (ravvisando, quindi, nel disposto, una tacita abrogazione delle disposizioni di legge sopra esaminate) dalla concessione di ogni tipo di provvidenza economica assistenziale, compresa, quindi, lindennit di accompagnamento, tutti gli stranieri (non comunitari) regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, anche di lungo periodo, privi della carta di soggiorno.

I) La debenza dellindennit di accompagnamento agli stranieri regolarmente soggiornanti, con permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno, anche dopo lentrata in vigore della Legge Finanziaria 2001.

Linterpretazione proposta dallInps, , a parere dello scrivente, in primo luogo, errata.

Perch possa aversi abrogazione tacita per successione delle leggi nel tempo, la legge successiva deve regolamentare in modo assolutamente inconciliabile con le disposizioni precedenti, la stessa, identica, fattispecie disciplinata dalla norma precedente di pari rango.

Nel caso di specie, manca, innanzitutto, una perfetta coincidenza tra le fattispecie disciplinate dalle leggi in commento le quali, semmai, si pongono (le prime) in rapporto di specialit rispetto ad una norma (la seconda) di contenuto certamente assolutamente generale.

Con conseguente applicazione del notorio principio secondo cui specialis per generale non derogatur

Le leggi antecedenti (legge n. 104/92, Tu Immigrazione e Legge quadro sui servizi sociali), espressamente ed inequivocabilmente, includono le prestazioni anche economiche riconosciute a favore degli invalidi civili (art. 41 Tu Immigrazione e art. 2 Legge quadro) e dei portatori di handicap grave (artt. 3 e 4 legge n. 104/92) tra i servizi essenziali da erogare anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (e, addirittura, avente la sola stabile dimora in Italia).

La legge successiva (Finanziaria 2001) espressamente richiamando lart. 41 Tu Immigrazione, limita, invece, la corresponsione dellassegno sociale, in particolare, e di generiche provvidenze economiche ai soli titolari di carta di soggiorno.

La fattispecie disciplinata da questultima norma, allevidenza, non sovrapponibile a quella disciplinata dalle norme precedenti che, come si visto, si riferiscono non gi, genericamente, a provvidenze economiche (che potrebbero essere finalizzate, come, in effetti, lassegno sociale finalizzato, al sostegno del reddito) ma, specificamente, alle provvidenze economiche erogate dallo Stato e dagli Enti locali a tutela del fondamentale diritto alla salute e, pi precisamente, garantite agli invalidi civili totali.

La legge in questione, inoltre, non appare inequivocabilmente incompatibile con quelle precedenti ma, al contrario, laddove interpretata in una corretta ottica sistematica, con esse agevolmente coordinabile.

Deve, infatti, innanzitutto rilevarsi come uninterpretazione della norma che separasse in due categorie distinte le provvidenze economiche intese sic et simpliciter come tutte le possibili forme di erogazione di denaro alla persona (attribuibili, secondo questa tesi, solo ai titolari di carta di soggiorno) dalle altre prestazioni intese come servizi diversi dallerogazione di somme (ricovero ospedaliero, per esempio), introdurrebbe un elemento di totale incoerenza nella disciplina dei servizi sociali

Disciplina che, dopo la riforma di cui alla legge quadro, va nella direzione di un sistema integrato dei servizi cos definito: Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. (art. 22 legge n. 328/00).

Allinterpretazione letterale dellart. 80, co.19, della legge n. 388/00, quindi, deve, necessariamente, affiancarsi uninterpretazione logico-sistematica e, cio, la lettura del testo alla luce dei principi generali, desumibili dallordinamento, che informano la disciplina dei servizi sociali a favore degli invalidi ed il riconoscimento di diritti civili (peraltro, nel caso di specie, definiti dallo stesso legislatore essenziali) allo straniero regolarmente soggiornante.

Ed uninterpretazione logico-sistematica (e, come si vedr oltre, costituzionalmente orientata), impone di ritenere che le prestazioni economiche riservate ai soli titolari di carta di soggiorno non includono le prestazioni, anche economiche, che siano essenziali ai fini della tutela della salute degli invalidi civili.

Interpretazione che, in conclusione, non pu portare a negare ad __________, figlio minore di cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia dal 1987 (e che da allora contribuiscono alleconomia ed alla fiscalit del nostro Paese!), per il solo fatto del possesso del solo permesso di soggiorno per lavoro (rinnovabile, si ripete, senza alcun limite di tempo e di fatto rinnovato da quasi un ventennio!!) anzich della carta di soggiorno.

Interpretazione che, secondo quanto si argomenter di seguito, lunica conforme a costituzione e, come tale, deve essere preferita dallinterprete alle altre, pur possibili, letture della norma.

E, infatti, del tutto notorio che: eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra pi soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione" (sentenze n. 316 del 2001 e n. 113 del 2000 nonch, in senso analogo, ordinanza n. 277 del 2000). (Corte Cost. 5 giugno 2003, n. 198).

In tema di diritti dei lavoratori stranieri invalidi, poi, la Corte Costituzionale ha, recentemente, dichiarato infondata la questione di legittimit costituzionale che era stata sollevata sulla base del presupposto dellassenza di una norma che, espressamente, consentisse allo straniero inabile di iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio, ritenendo, al contrario, che, pur in mancanza di una disposizione espressa sul punto, una lettura di tipo sistematico e costituzionalmente orientata doveva indurre linterprete a riconoscere lesistenza di tale diritto al collocamento mirato anche  allo straniero soggiornante in Italia.

In tale occasione, cos si espressa la Corte Costituzionale: Questa Corte invero ha ricondotto la speciale disciplina sul collocamento obbligatorio degli invalidi alle forme di attuazione del diritto che "gli inabili e i minorati" hanno, a norma dell'art. 38, terzo comma, della Costituzione, all'avviamento professionale (cfr. sentenze n. 38 del 1960, n. 55 del 1961): diritto del quale gode anche lo straniero avente titolo ad accedere al lavoro subordinato nel territorio dello Stato in condizioni di uguaglianza con i cittadini, non essendovi, sotto questo profilo, ragione di differenziarne il trattamento rispetto al cittadino italiano. Che se poi si volesse includere tale beneficio nell'ambito dei diritti e degli interventi afferenti all'assistenza sociale delle persone che si trovano in specifiche condizioni di necessit, non lo si potrebbe negare allo straniero, in un quadro legislativo nel quale non solo, come si ricordato, lo straniero regolarmente soggiornante gode in linea di principio dei "diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano" (art. 2, comma 2, del testo unico n. 286 del 1998), ma gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste, fra l'altro, per gli invalidi civili (art. 41 del testo unico n. 286 del 1998), e, pi in generale, gli stranieri aventi stabile dimora nel territorio nazionale sono tra i soggetti cui si applica la legge contenente i principi dell'ordinamento in materia di diritti e assistenza delle persone handicappate (art. 3, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). (Corte Cost. 30 dicembre 1998, n. 454; cfr anche Corte dAppello di Firenze, sez. I, 2 luglio 2002, ord. Memetko c. Azienda Sanitaria Ospedaliera di Pisa: anche in questo caso si fatto ricorso ad uninterpretazione sistematica, applicando i principi generali in materia di statuto dello straniero e nel caso di specie principio di parit di trattamento tra lavoratori italiani e stranieri anche extra Cee, al fine di riconoscere il diritto dello straniero extracomunitario allassunzione presso un Ente pubblico).

II) In subordine: illegittimit costituzionale dellart. 80, comma 19, legge n. 388/00

Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante intendesse aderire alla tesi interpretativa dellInps, in quanto ritenuta lunica possibile in ragione della lettera dellart. 80, comma 19, legge n. 388/00, si eccepisce lillegittimit costituzionale di tale norma per contrasto con gli articoli 3, 10, 31 co. 2, 32 Cost., chiedendo che il Giudicante, ritenutala non manifestamente infondata, sollevi la relativa questione innanzi la Corte Costituzionale.

palese, infatti, lassoluta irragionevolezza della discriminazione operata dalla legge in commento, in piena violazione dellart. 3 Cost., sia tra cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti di lungo periodo sia ancor pi platealmente! tra cittadini stranieri, tutti regolarmente soggiornanti, titolari di permesso di soggiorno e titolari di carta di soggiorno.

Sotto il primo profilo, la Corte Costituzionale ha, da tempo, sancito lapplicabilit del principio di non discriminazione tra cittadini italiani e stranieri nella tutela di diritti fondamentali qual , certamente, il diritto alla salute.

Sotto altro profilo, inoltre, la Corte ha, altres, statuito nel senso che lart. 3 Cost. vieta al legislatore italiano di distinguere tra cittadini tutti stranieri, se non in applicazione del criterio di ragionevolezza.

In tema di principio di parit di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, cos si espressa la Consulta: Il testuale riferimento all'art. 3 comma 1 Cost., ai soli cittadini non esclude che l'eguaglianza davanti alla legge sia garantita anche agli stranieri, ove si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili (come la Corte costituzionale ha affermato ripetutamente (Corte Cost. 21 giugno 1979, n. 54; cfr anche Corte cost. 18 luglio 1983, n. 215).

E pi di recente, quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, quale nel caso la libert personale, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero, va tuttavia precisato che inerisce al controllo di costituzionalit sotto il profilo della disparit di trattamento considerare le posizioni messe a confronto, non gi in astratto, bens in relazione alla concreta fattispecie oggetto della disciplina normativa contestata. (Corte Cost. 24 febbraio 1994, n. 62; cfr. anche Corte Cost. 18 luglio 1986, n. 199 che censura per illegittimit costituzionale la disciplina sulle adozioni laddove non estende, retroattivamente, la giurisdizione e disciplina italiana al minore straniero in stato di abbandono in Italia, discriminandolo rispetto al minore italiano).

Con questultima sentenza la Corte Costituzionale, per quel che qui rileva, ha affermato che persino la disciplina dellespulsione dello straniero (ambito tradizionalmente riservato alla pi totale discrezionalit del legislatore nazionale) limitata, sotto il profilo della conformit a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli.

Nel caso di specie, la concreta fattispecie cui la disciplina in discorso potrebbe dare origine, sarebbe la seguente: due bambini, entrambi residenti in Italia da lungo periodo, di cui uno italiano e laltro straniero, sono entrambi affetti da gravissime patologie congenite che li rendono del tutto invalidi, cos da necessitare unassistenza continua per il compimento dei pi basilari atti della vita.

Solamente il primo, per, pu beneficiare di un servizio sociale essenziale qual la corresponsione dellindennit di accompagnamento.

Essendo lindennit di accompagnamento, non gi una misura a sostegno del reddito, ma, per espressa previsione di legge (art. 1, l. 18/80 e Legge quadro Servizi sociali) uno dei servizi essenziali ai fini della tutela della salute del portatore di handicap, la discriminazione operata dalla legge in questione tra cittadini italiano e straniero appare, del tutto irragionevole.

La condizione dello straniero pu distinguersi da quella del cittadino sotto molteplici profili, ma non gi sotto quello delleguale bisogno di tutela di un diritto fondamentale come quello alla salute!

N potrebbe essere addotta a fondamento della discriminazione operata la del tutto ipotetica precariet della presenza del bambino straniero sul territorio italiano: il permesso di soggiorno nel quale risulta iscritto, si ribadisce, rinnovabile senza limite di tempo!

Non solo, ma il possesso di permesso di soggiorno, cos come dimostra la fattispecie concreta, non nemmeno sinonimo di brevit del soggiorno sul nostro territorio, posto che la durata del medesimo, in fatto, del tutto indipendente dal titolo giuridico che la legittima.

In altre parole, il sistema legislativo, quando anche si volesse ritenere che determinate provvidenze debbano essere concesse solo agli stranieri da tempo sul nostro territorio, non in alcun modo idoneo a raggiungere tale ipotetica (e potenzialmente razionale) finalit

Lart. 80, legge n. 388/00, quindi, viola palesemente anche il combinato disposto degli artt. 3 e 32 Cost, laddove, in modo del tutto irragionevole, nega una provvidenza essenziale alla tutela della salute ai fanciulli stranieri titolari di permesso di soggiorno, che siano nelle stesse condizioni di (non) salute dei bambini italiani e, magari, da lunghissimo tempo nel nostro paese.

Stabilisce lart. 32. comma 1, Cost: La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dellindividuo e interesse della collettivit, e garantisce cure gratuite agli indigenti senza operare alcuna distinzione tra cittadini e stranieri.

N la natura economica della prestazione di cui causa pu, per ci solo, esimere il legislatore dal rispetto del combinato disposto di cui sopra.

Non solo perch come si gi pi volte sottolineato la corresponsione di una somma in denaro si inserisce, in modo organico, in un sistema integrato di servizi alla persona tutti finalizzati alla tutela della salute, ma anche e soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha sancito il diritto di parit di trattamento tra cittadino italiano e straniero anche con riguardo a provvidenze di tipo economico che costituiscano un mezzo per lesercizio di diritti fondamentali.

In materia di gratuito patrocinio, la Corte Costituzionale, nel rigettare una prima questione di legittimit, ha cos statuito: nella sua prospettazione pi radicale la censura non fondata perch anche lo straniero fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali, in particolare in ordine al diritto di difesa (sent. n.10 del 1993), nel quale compresa anche la difesa dei non abbienti (sent. n. 194 del 1992) Con il disposto del comma 6 dell'art. 1 cit. il legislatore obbedisce a questo imperativo costituzionale, apprestando una disciplina concessiva del beneficio anche allo straniero (Corte Cost. 1 giugno 1995 n. 219).

Laddove, in parole diverse, il legislatore si fosse limitato a garantire (anche) allo straniero il diritto di essere assistito da un avvocato nella sua difesa in giudizio, senza estendergli anche il beneficio, di natura prettamente economica, del gratuito patrocinio, avrebbe violato lart. 3 Cost in combinato disposto con lart. 24 Cost.

Analogamente, una legge che assicuri solamente in astratto il diritto alla salute allo straniero, regolarmente soggiornante, invalido totale, senza il riconoscimento, allo stesso, delle provvidenze stabilite a favore del cittadino italiano ed essenziali per rendere effettivo tale diritto, si pone in netto contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost.

Le provvidenze economiche quali lindennit di accompagnamento, come si visto, sono definite dallo stesso legislatore come misure essenziali al fine di garantire il diritto alla salute; si noti, infatti, che esse risultano alternative al ricovero gratuito in struttura pubblica, cosicch non sarebbe ragionevole garantire allo straniero luna misura (il servizio rappresentato dal ricovero gratuito in struttura pubblica) e non laltro ad esso alternativo (la corresponsione dellindennit): strumenti entrambi finalizzati a tutelare in modo concreto il fondamentale diritto alla salute.

E, anche sotto questo profilo, lelemento normativo differenziatore introdotto dal legislatore privo di qualsiasi razionale giustificazione.

Se allo straniero munito di permesso di soggiorno lo stato assicura il gratuito ricovero in ospedale non dato comprendere, infatti, per quale motivo a quello stesso soggetto non possa essere erogata una previdenza che, di quel ricovero, espressamente sostitutiva ed alternativa!!

Lart. 3 Cost. violato anche sotto un diverso profilo e, cio, per avere la legge in commento distinto arbitrariamente tra stranieri, tutti regolarmente soggiornanti di lungo periodo, a seconda del possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

In applicazione del principio di ragionevolezza quale parametro di legittimit costituzionale di leggi tutte disciplinanti la situazione giuridica di cittadini stranieri, infatti, la Corte Costituzionale si cos pronunciata: La situazione del soggetto, che abbia perduto la cittadinanza italiana, a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato, presso il quale abbia prestato servizio militare, non si differenzia da quella prevista, nel caso di doppia cittadinanza, dalla convenzione di Strasburgo ratificata con l. 4 ottobre 1966 n. 876, che ha accolto il principio secondo cui non si tenuti a prestare il servizio militare in due diversi Stati; pertanto, gli art. 1 lett. b) d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 e 8 comma ultimo l. 13 giugno 1912 n. 555 sono incostituzionali, per violazione dell'art. 3 cost., nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare in Italia coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato presso il quale abbiano gi prestato servizio militare. (Corte Cost. 19 ottobre 1988, n. 974; cfr anche Corte Coste 22 dicembre 1982, n. 258).

E pi di recente: L'art. 86 comma 1 t.u. 9 ottobre 1990 n. 309, nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosit sociale, prevista in via generale dall'art. 31 l. 10 ottobre 1986 n. 663, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione dello straniero, condannato per uno dei reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsti dal t.u. stesso, e con conseguente preclusione della sospensione condizionale della pena, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., in quanto per le altre ipotesi di espulsione dello straniero, previste dagli art. 235 e 312 c.p., per reati altrettanto gravi, consentita al giudice la valutazione in concreto della pericolosit dello straniero condannato. (Corte costituzionale, 24 febbraio 1995, n. 58).

In entrambe le sentenze citate la Corte Costituzionale ha, quindi, sancito il seguente principio: il legislatore non pu arbitrariamente stabilire regole differenti a disciplina di singole posizioni giuridiche in capo a cittadini stranieri, ma deve, anche in questo caso, attenersi al principio di ragionevolezza di cui allart. 3 Cost.

Nel primo caso il legislatore aveva distinto tra cittadini di nazionalit straniera che avevano perduto la cittadinanza italiana (egualmente obbligati al servizio militare) e cittadini stranieri con cittadinanza plurima (sottratti a tale obbligo); nel secondo caso, invece, il legislatore aveva distinto tra stranieri colpevoli della commissione di alcuni reati (per i quali era prevista lespulsione automatica) e stranieri colpevoli di reati diversi (per i quali era prevista la previa valutazione della pericolosit sociale della persona).

La fattispecie concreta che il giudice ora chiamato ad esaminare vede, analogamente, lesistenza di regole differenti per bambini stranieri portatori di handicap titolari di permesso di soggiorno rinnovabile senza limiti di tempo (esclusi dallindennit di accompagnamento) e bambini stranieri portatori di handicap titolari di carta di soggiorno (che possono accedere alla provvidenza) del tutto a prescindere dal loro (o dei genitori) pregresso periodo di permanenza in Italia: discriminazione, allevidenza, parimenti censurabile per violazione dellart. 3 Cost., posto che appare del tutto irrazionale distinguere tra persone, egualmente affette da patologie invalidanti, egualmente soggiornanti di lungo periodo sul nostro territorio!

Se, infatti, pu avere un riscontro nel principio di ragionevolezza lesclusione da determinati benefici sociali degli stranieri di passaggio quali sono, evidentemente, i turisti (con permesso di soggiorno sempre inferiore allanno), del tutto irragionevole e, quindi, contrastante con lart. 3 Cost, appare la distinzione, ai fini della titolarit del diritto, tra stranieri, tutti egualmente stabilizzati sul territorio, sulla base della tipologia di titolo di soggiorno posseduto.

Con leffetto paradossale che bambini gravemente invalidi, i cui genitori sono presenti in Italia da oltre ventanni, hanno perduto, a decorrere dal 1 gennaio 2001, il diritto allindennit di accompagnamento sino ad allora corrisposta, mentre altri bimbi stranieri, con pari grado di inabilit, i cui genitori, di immigrazione, magari, assai pi recente (almeno 6 anni in base al nuovo art. 9 Tu Immigrazione), hanno deciso di richiedere la carta di soggiorno (documento che, si ribadisce, ha, quale unico effetto, quello di evitare i laboriosi rinnovi del titolo di soggiorno) e lhanno ottenuta, hanno ancora diritto allindennit.

Discriminazione del tutto irragionevole e tanto pi odiosa, differenziando tra bambini egualmente affetti da gravissime patologie e che debbono legittimamente attendersi uneguale tutela da parte dello Stato in cui risiedono!

Per lo stesso motivo, violato il combinato disposto degli artt. 3 e 31 co.2, laddove la legge in questione predispone, in modo del tutto irragionevole, livelli di tutela dellinfanzia del tutto differenti, per bambini nella medesima situazione di necessit.

Discriminazione, infine, che si pone in radicale contrasto con la Convenzione Onu per i diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176.

La violazione di leggi di ratifica di convenzioni internazionali comporta, come noto, la violazione dellart. 10, comma 2, Cost che impegna lo Stato italiano (e, quindi, il legislatore) al rispetto delle norme di diritto internazionale, la cui fonte tipica esattamente la convenzione internazionale.

La Convenzione internazionale citata impegna, innanzitutto, gli Stati aderenti a garantire i diritti stabiliti dalla Convenzione stessa a tutti i fanciulli senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacit, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. (art. 2, comma 1).

Inoltre In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorit amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, , ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati (art. 3, comma 2)

Ancora: Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignit, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunit. () riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli affidato (art. 23 Convenzione).

Ancora: Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. (art. 24 Convenzione).

E se si tiene a mente che lindennit di accompagnamento costituisce una prestazione alternativa al ricovero in struttura pubblica, del tutto ovvio che deve anchessa essere considerata tra i servizi medici e di riabilitazione di cui al succitato articolo.

Infine: Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformit con la loro legislazione nazionale. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto (art. 26 Convenzione).

Lindennit di accompagnamento, infatti, fa parte, come si detto, delle prestazione essenziali finalizzate a favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana ed espressamente riconosciuta ai minori (art. 1, l. 18/80): si tratta, quindi, di uno dei benefici relativi alla sicurezza sociale al quale debbono essere ammessi tutti i fanciulli, del tutto a prescindere dalla loro nazionalit.

Il tutto si ripete, senza alcuna distinzione in base allorigine nazionale del fanciullo.

La convenzione, quindi, se da un lato, molto pragmaticamente, tiene in considerazione lipotesi in cui lo Stato aderente non abbia risorse disponibili per corrispondere provvidenze economiche o fornire servizi di aiuto gratuiti ai bambini affetti da gravi menomazioni, stabilisce, per, che, reperita tale disponibilit economica, le provvidenze economiche a sostegno del bambino affetto da handicap non possono essere negate in ragione della razza, dellorigine etnica o nazionale, e, comunque, in base a criteri diversi dalleffettivo bisogno e del superiore interesse del bambino.

Laddove, allora, lo Stato italiano, avendone le risorse, riconosce al bambino italiano affetto da grave handicap lindennit di accompagnamento, non pu negarla a bambini stranieri, in eguale situazione di invalidit, solamente in ragione della loro origine nazionale!

Una legge che, al contrario, operi una simile discriminazione viola, allora, platealmente la Convenzione citata e, di riflesso, lart. 10, comma 2, Cost che impegna il legislatore italiano al rispetto del diritto internazionale convenzionale.

Sulla legittimazione passiva

La richiesta dellindennit di accompagnamento di cui causa stata proposta dopo il 3 settembre 1998 (120 giorno dallentrata in vigore del d.lgs n. 112/98).

Lart. 130 d.lgs n. 112/98, applicabile, perci, al caso di specie, ha, da un lato, stabilito che la finzione di erogazione di pensioni, assegni e indennit spettanti agli invalidi civili trasferita ad apposito fondo di gestione istituito presso lIstituto Nazionale della previdenza sociale e, dallaltro, conferito alle Regioni le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili..

Quanto alla legittimazione passiva, infine, il terzo comma del medesimo articolo recita: nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi.

Nel caso di specie _____________, rappresentato dalla madre, ha ricevuto unicamente un provvedimento Inps di liquidazione della prestazione: non dato conoscere (mancando, completamente, ogni riferimento ad un altro, eventuale, provvedimento, della Regione Veneto, inerente la concessione della provvidenza) se lInps abbia provveduto alla liquidazione (parziale) della prestazione sulla base di un proprio atto ricognitivo del diritto dellistante, ovvero sulla base di un atto proveniente dalla Regione Veneto.

Non avendo, il ricorrente, alcuno strumento per accertare tale elemento, appare opportuno estendere il contraddittorio ad entrambi gli Enti.

Con pronuncia recente, la Suprema Corte ha cos interpretato lart. 130, d.lgs 112/98: il legislatore ha ora attribuito la legittimazione passiva alle controversie giurisdizionali alle regioni se il provvedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni ed allInps negli altri casi(la norma parla di "legittimazione passiva" con lessico processualistico, e non importa stabilire in questa sede se trattisi di legittimazione ordinaria, ossia di titolarit del rapporto obbligatorio sostanziale, oppure di legittimazione straordinaria, ossia di sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ. alle Amministrazioni statali centrali, come sostiene l'Avvocatura dello Stato). () N tale assetto normativo appare alterato dalla normativa statale sopravvenuta al d. lgs. n. 112 del 1998, in materia di distribuzione delle funzioni amministrative fra regioni, enti locali ed Inps. ()In definitiva la legislazione statale attualmente vigente, interpretata in conformit ai principi di garanzia del diritto di difesa in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.), di economia, di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e di diritto all'assistenza sociale (art. 38, primo comma Cost.) nel senso che soltanto gli enti chiamati dalle leggi statali o regionali - con le quali potr avvenire la ripartizione della titolarit dei rapporti processuali - a rispondere del debito, regione oppure Inps, debbano essere convenuti in giudizio, tanto nelle azioni di mero accertamento dei singoli diritti alle prestazioni di assistenza sociale quanto nelle azioni di condanna. E ci quali che siano i soggetti amministrativi della cui opera regioni e Inps si avvalgono, e che in senso civilistico assumono la figura di ausiliari del debitore (art. 1228 cod. civ.). (Cass. 17 giugno 2003, n. 9681).

, peraltro, successivamente intervenuto lart. 42 d.l. n. 269/03 (convertito nella legge n. 24-11-03 n. 326), secondo il quale gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti linvalidit civile () devono essere notificati anche al ministero dellEconomia e delle Finanze. () nei predetti giudizio il Ministero dellEconomia e delle Finanze litisconsorte necessario ai sensi dellart. 102 del codice di procedura civile.

Il legislatore non ha, in questa occasione, distinto tra procedimento giurisdizionali diretti solo al pagamento di somme di denaro e quelli diretti anche allaccertamento del diritto, cosicch lestensione del contraddittorio al Ministero in questione appare necessitata.

Mezzi istruttori

Nel caso di contestazione avversaria in ordine alla durata (non inferiore ad un anno) del permesso di soggiorno (sul quale risulta iscritto il ricorrente) posseduto dai coniugi ______________ nel periodo dal gennaio al novembre 2001 nonch della durata della regolare permanenza dei medesimi sul territorio italiano, si chiede che il Giudicante voglia, ai sensi dellart. 210 cpc, ordinare alla Questura di Verona lesibizione giudiziale del fascicolo relativo ai coniugi _______________ e, in particolare, i permessi di soggiorno in forza dei quali hanno regolarmente soggiornato ed in base ai quali stata rilasciata la successiva carta di soggiorno (con conseguente ritiro del documento precedentemente legittimante la loro permanenza sul territorio italiano).

Si producono:

1.     verbale visita Ministero Tesoro del 22-09-00

2.     verbale visita Ulss 20 del 22-10-02

3.     carta soggiorno sig. ________-

4.     carta soggiorno sig.ra __________

5.     provvedimento Inps 13-05-02

6.     impugnazione provvedimento a Inps e Ulss 20 del 15-10-02

Riservata ogni deduzione e produzione in relazione alle deduzioni e contestazioni avversarie.

Conclusioni

In via preliminare

Nella denegata ipotesi di ritenuta interpretazione dellart. 80, co. 19, della legge n. 388/2000 nel senso di escludere gli stranieri muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore allanno dai soggetti legittimati a ricevere, nella sussistenza di tutti gli altri presupposti di legge, lindennit di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per violazione da parte del citato art. 80, comma 19, legge n. 388/2000 degli artt. 3, 10, 31 e 32 Cost.

Nel merito

      Accertarsi, nei confronti dei convenuti tutti, il diritto di _____ _____________, rappresentato dalla madre sig.ra ___________, allindennit di accompagnamento nel periodo dal gennaio al novembre 2001, condannandosi, per leffetto, lInps, per le causali  tutte di cui al ricorso, alla corresponsione, in suo favore, dei ratei di indennit maturati, maggiorati degli interessi legali dalla maturazione di ogni rateo al saldo.

    Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a Iva e Cpa e distrazione a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate.

    Ai fini di cui allart. 42 co. 11, d.l. 269/03 convertito nella legge n. 326/03 si dichiara che la ricorrente ed il rappresentato non percepiscono alcun reddito personale imponibile ai fini Irpef